| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 9 luglio 2001 |  
| Modificazioni  allo  statuto  di  Assicurazioni  Generali  S.p.a., in Trieste. (Povvedimento n. 1910). |  
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L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI                        INTERESSE COLLETTIVO  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria;  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  e,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984,  di ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita' assicurativa   e   riassicurativa  gia'  rilasciate  a  Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed   i  successivi  provvedimenti  autorizzativi  nonche'  quello  di decadenza    dall'autorizzazione    all'   esercizio   dell'attivita' assicurativa in alcuni rami vita;  Vista  la  delibera  assunta  in data 28 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Assicurazioni Generali S.p.a. che ha approvato  le  modifiche apportate agli articoli 5, 8, 9, 11, 13, 19, 20,  24,  25,  31,  32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 e 46 dello statuto sociale;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:  |  
|   |                                 Art. 5.        Denominazione, sede, oggetto e durata della societa'  Riformulazione  dell'articolo  in  materia  di  ripartizione  della gestione  sociale  in  "Gestione  Danni"  e "Gestione Vita" (in luogo delle  precedenti  "Sezioni  A e B"). Con riferimento alle operazioni che  delineano  l'appartenenza  ad  una  delle  due  "Gestioni" (gia' Sezioni  A  e  B), introduzione, ex novo, delle "forme pensionistiche complementari" tra le operazioni appartenenti alla Gestione Vita.  |  
|   |                                 Art. 8.                      Capitale sociale e azioni  a)  Nuova  determinazione  del  capitale  sociale,  sottoscritto  e versato:  euro 1.252.997.995 (in luogo del precedente ammontare di L. 2.505.995.990.000)  suddiviso  in n. 1.252.997.995 azioni nominative, ciascuna  da  euro  1  [a seguito di conversione del capitale sociale mediante  riduzione  del valore nominale dell'azione da L. 2.000 a L. 1936,27,  pari  ad 1 euro; conseguente riduzione del capitale sociale da  L. 2.505.995.990.000 a L. 2.426.142.427.778,65, ai fini della sua conversione  in  euro  1.252.997.995; imputazione alla riserva legale dell'importo  di  L. 79.853.562.221,35, corrispondente al-l'ammontare della riduzione del capitale sociale].  Nuova  determinazione,  in  massimi  euro  2.400.000  (in luogo del precedente   ammontare,   espresso   in   massime  L.  4.800.000.000) dell'aumento  del  capitale sociale, come deliberato dal consiglio di amministrazione  in  data  26 marzo  2001, in esecuzione della delega conferita al medesimo organo (in relazione all'emissione di un numero massimo  di  azioni  da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della societa'  o di societa' controllate, nel quadro di un piano di "stock option",  aumento  da  eseguirsi  fra il 26 marzo 2004 ed il 26 marzo 2010);  b)  Nuova  delimitazione  temporale,  "fino  al  giorno 28 del mese di aprile  dell'anno  2006"  (in  luogo  della  precedente previsione statutaria: "fino al giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2005") in relazione  alla  facolta',  per  il  consiglio di amministrazione, di aumentare  il  capitale sociale, in una o piu' volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.    Nuove  determinazioni  degli  ammontari massimi complessivi degli aumenti  di  capitale  (in  conseguenza  della  conversione), come di seguito indicati: euro 500.000.000 (in luogo del precedente ammontare espresso  in  L.  1.000.000.000.000)  in  relazione  alle  azioni  da offrirsi  in  opzione  ai  soci,  in  proporzione  alle  azioni  gia' possedute; euro 2.600.000 (in luogo del precedente ammontare espresso in  L.  5.200.000.000)  in  relazione  alle  azioni  da  assegnare  a dipendenti  della  societa'  o  delle  societa'  controllate  secondo modalita'  e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione; euro 500.000   (in   luogo   del   precedente  ammontare  espresso  in  L. 1.000.000.000)  in relazione alle azioni da assegnare individualmente ai  dipendenti  della  societa',  in  conformita'  all'art.  46 dello statuto sociale.  Corrispondente nuova determinazione (per ciascuna delle fattispecie di  aumento  massimo  del  capitale, come sopra delineate) del valore nominale  di  ciascuna  azione ordinaria, pari a euro 1 (in luogo del precedente valore nominale di ciascuna azione, espresso in L. 2000);  c)  Pari  delimitazione  temporale,  "fino  al  giorno  28 del mese di aprile  dell'anno  2006",  in  relazione  alla  facolta',  per  il consiglio di amministrazione, di emettere obbligazioni, in una o piu' volte  e  per  un  periodo  massimo  di  cinque anni dalla data della deliberazione,  e  nuova  determinazione  del  loro  valore  nominale complessivo   massimo,  pari  a  euro  2.665.000.000  (in  luogo  del precedente ammontare massimo, espresso in L. 5.158.325.000.000).  |  
|   |                                 Art. 9.                      Capitale sociale e azioni  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina: "Il capitale sociale  e  le  riserve patrimoniali sono attribuite per sette decimi alla  Gestione  Vita  e per tre decimi alla Gestione Danni" (il luogo della  precedente  previsione  statutaria:  "Il  capitale  sociale  e attribuito  per  una  meta'  alla  sezione A e per l'altra meta' alla sezione B").  |  
|   |                                Art. 11.                      Capitale sociale e azioni  Soppressione  dell'ex  periodo  iniziale in materia di intestazione delle azioni in caso di successione a titolo universale. Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 13.                              Assemblea  Riformulazione   del   comma  finale,  in  materia  di  regolamento assembleare:  "Le  modalita'  di  funzionamento  dell'assemblea  sono stabilite da apposito regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di  eventuale  modifica  del  regolamento sono assunte dall'assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno. (In  luogo  della  precedente  previsione statutaria: "Il regolamento allegato al presente statuto disciplina le modalita' di funzionamento dell'assemblea,  a  meno  che  questa non adotti diverse modalita' di volta in volta"). Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 19.                              Assemblea  Riformulazione    dell'articolo    in    materia    di   competenze dell'assemblea ordinaria: sostituzione, alla lettera a), delle parole "d'esercizio" (in luogo della precedente parola "annuale") in tema di deliberazioni  sul  bilancio,  ed  altresi',  alla  lettera b), delle parole   "degli   utili"  (in  luogo  della  precedente  espressione: "dell'utile netto di bilancio") in tema di destinazione degli utili;  Sempre   in   tema  di  competenze  dell'assemblea  ordinaria,  con particolare riferimento agli incarichi di revisione contabile, di cui alla  lettera  f), riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: "il  conferimento  degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio,  di  revisione  contabile  del  bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonche' la determinazione dei relativi compensi" (in  luogo  della  precedente previsione statutaria: "il conferimento dell'incarico  ad  una  societa' di revisione"); abrogazione della ex lettera  g)  in  tema  di  compensi  ai revisori (in quanto confluita nell'attuale   lettera   f))   e  trasposizione  dell'ex  lettera  h) nell'attuale lettera g), pari testo.  |  
|   |                                Art. 20.                              Assemblea  In    tema    di    deliberazioni   dell'assemblea   straordinaria, introduzione, ex novo, della seguente espressione: "... e negli altri casi stabiliti dalla legge". Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 24.                              Assemblea  Soppressione  dell'ex comma finale in tema di procedura di verifica dei  risultati  delle  votazioni  assembleari  (in quanto materia ora disciplinata dal vigente regolamento assembleare). Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 25.                              Assemblea  In  materia di verbalizzazione dei lavori assembleari, soppressione dell'espressione:  "L'assistenza  del  segretario  non  e'  necessaria  quando  per la redazione  del  verbale  dell'assemblea  sia designato un notaio" (in quanto materia ora disciplinata dal vigente regolamento assembleare). Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 31.                    Consiglio di amministrazione  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di nomine  dei  consiglieri durante il triennio: "I membri del consiglio di  amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il  Consiglio  di  amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili"). Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 32.                    Consiglio di amministrazione  In  tema di poteri del presidente del consiglio di amministrazione, riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina: "Il presidente coordina  le  attivita'  degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle  deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e  del  comitato  esecutivo,  ha la sorveglianza sull'andamento degli affari  sociali  e  sulla  loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali."  (in  luogo  della  precedente previsione statutaria: "Il presidente e' il capo dell'amministrazione:    indica  alle  direzioni  gli  indirizzi  di  massima, coordina le attivita'  per  la  realizzazione  degli  scopi  aziendali, ha l'alta sorveglianza   sull'andamento   degli   affari   sociali,   controlla l'esecuzione  delle  deliberazioni  dell'assemblea,  del consiglio di amministrazione  e  del  comitato  esecutivo,  fermi  i  poteri degli amministratori delegati."). Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 35.                    Consiglio di amministrazione  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:    a) competenze   del  consiglio  di  amministrazione:  abrogazione dell'ex   lettera  a)  in  tema  di  esecuzione  delle  deliberazioni assembleari  e  trasposizione,  con  modifiche,  dell'ex  lettera  b) nell'attuale   lettera   a):   "redigere   il  progetto  di  bilancio d'esercizio    da    sottoporre    all'approvazione   dell'assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale" (in  luogo  dell'ex  lettera  b):  "redigere  il bilancio d'esercizio corredandolo   con   una   relazione  sull'andamento  della  gestione sociale"); ed ancora trasposizione, con modifiche, dell'ex lettera c) nell'attuale  lettera  b): "formulare le proposte per la destinazione degli utili" (in luogo dell'ex lettera c): "formulare le proposte per la  destinazione  dell'utile di bilancio"); ed ancora introduzione di nuova  lettera  c)  del seguente tenore: "distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo"; integrazione della lettera d):      "redigere  il bilancio consolidato del gruppo, corredandolo con una  relazione  sull'andamento  della gestione sociale" (in luogo del precedente  testo:  "redigere  il  bilancio consolidato del gruppo"); riformulazione con innovazione della lettera e);      "redigere  la  relazione semestrale e le relazioni trimestrali" (in  luogo  dell'ex  lettera  e):  "redigere la relazione relativa al primo semestre dell'esercizio"); sostituzione, alla lettera f), delle parole  "...  e  di altri stabilimenti" (in luogo delle precedenti "e Delegazioni"); abrogazione dell'ex lettera h) (in tema di delibere su acquisti,  vendite  e  permute  di  beni  immobili  ed  in  genere su investimenti  della  societa)  e  conseguente  trasposizione  dell'ex lettera  i) nell'attuale lettera h), con soppressione delle parole "e le   retribuzioni",   riferite   ai  direttori  generali;  ed  ancora trasposizione   dell'ex  lettera  j)  nell'attuale  lettera  i),  con sostituzione dell'espressione "gli altri stabilimenti e gli uffici di rappresentanza" (in luogo delle precedenti parole: "e Succursali") in tema  di  nomina  di  singoli dirigenti presso strutture dell'impresa situate  all'estero;  trasposizione  dell'ex  lettera k) nell'attuale lettera l), pari testo; introduzione di nuova lettera m) del seguente tenore:  "deliberare  in  genere sulle materie allo stesso attribuite per legge.";    b) informativa  trimestrale  al  collegio sindacale, da parte del consiglio  di  amministrazione:  introduzione  delle parole "... e di quelle  del  comitato  esecutivo",  in  relazione  alle  modalita' di comunicazione  (ovvero  informativa  effettuata  in  occasione  delle riunioni consiliari e di quelle del comitato esecutivo ...).  |  
|   |                                Art. 36.                    Consiglio di Amministrazione  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  tema  di convocazione  del  consiglio  in caso di urgenza: "In caso di urgenza ...  la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o  altro  strumento  idoneo  a  garantire  una comunicazione certa ed immediata" (in luogo della precedente previsione statutaria: "In caso di  urgenza ... la convocazione deve essere fatta telegraficamente"). Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 37.                    Consiglio di Amministrazione  Sostituzione  delle  parole  "o altri stabilimenti" (in luogo delle precedenti  "Delegazioni  o  Succursali") in tema di facolta', per il consiglio,  di istituire comitati consultivi, in Italia e all'estero. Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 40.                         Collegio sindacale  Nuova disciplina in materia di:    a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;    b) definizione  del requisito di professionalita' di cui all'art. 1.  comma  2, lettera b) e c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n.  162:  individuazione  delle  materie  e  dei settori di attivita' strettamente attinenti all' attivita' dell'impresa.  Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 41.                              Direzione  Riformulazione   dell'articolo   in  materia  di  esecuzione  delle deliberazioni   del   consiglio   di  amministrazione,  del  comitato esecutivo  e  di  gestione  degli  affari sociali: sostituzione delle parole  "... e gli altri stabilimenti della Societa'" (in luogo della precedente   previsione   statutaria:   "le  direzioni,  delegazioni, succursali,  rappresentanze,  agenzie  e stabilimenti") nonche', alla lettera a), dell'espressione "uffici di rappresentanza ..." (in luogo della  precedente  parola  "rappresentanze"); ed ancora soppressione, alla lettera c), delle parole "l'amministrazione del debito pubblico, la   cassa   depositi   e   prestiti,   le   intendenze  di  finanza, l'amministrazione  delle  poste  e dei telegrafi, delle ferrovie e in genere  presso  ..."  (con  riferimento all'individuazione degli enti pubblici  presso  i  quali  poter  compiere  operazioni  di incasso e ritiro,  deposito  e  vincolo,  trasferimento  e  svincolo di denaro, titoli   e   valori),   con  contestuale  introduzione  della  parola "pubblici" riferita agli istituti presso i quali le citate operazioni possono essere altresi' effettuate. Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 44.                               Bilanci  Soppressione  dell'espressione  "con  il  conto profitti e perdite" riferite    alla    compilazione    del   bilancio   e   sostituzione dell'espressione "... la Gestione Vita e la Gestione Danni" (in luogo della  precedente  previsione statutaria: "... per ciascuna delle due sezioni A e B").  Soppressione  dell'ex periodo finale in tema di redazione congiunta della relazione dell'assemblea, riferita alle due sezioni.  |  
|   |                                Art. 45.                               Bilanci  Soppressione delle parole "... delle sezioni A e B" con riferimento alle riserve tecniche. Invariato il resto dell'articolo.  |  
|   |                                Art. 46.                               Bilanci  Riformulazione  dell'articolo nel periodo iniziale con sostituzione dell'espressione  "dal  conto  economico"  (in luogo della precedente "dai  due  conti  dei profitti e delle perdite") nonche' delle parole "un  utile  di  esercizio"  (in luogo delle precedenti "una eccedenza attiva")  e  della  parola  "Gestioni"  (in  luogo  della  precedente "Sezioni"). Invariato il resto dell'articolo.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 luglio 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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