Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996. |
|
|
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996 nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 10 luglio 2001, il giorno 12 luglio 2001 alle ore 10, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN: Nella persona dell'avv. Guido Fantoni - Presidente .... OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali SNABI SDS ................................. AUPI .... CONFEDIR .... SINAFO ...................................... CGIL fp .... CGIL .... CISL fps - COSIADI ....CISL .... CIDA/SIDIRSS .... CIDA .... UIL fpl .... UIL .... Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel testo che segue. Premesso che il tribunale di Vercelli in relazione alla causa iscritta al R.G. n. 141/2000, nella seduta del 23 gennaio 2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 61, comma 2 lettera a), del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa stipulato il 5 dicembre 1996, al fine di stabilire quale sia la base di calcolo da prendere a riferimento per la corretta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato. In particolare, i ricorrenti - dirigenti della A.S.L. n. 11 di Vercelli, sostengono che per il personale dirigente dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo i fondi da prendere come base di calcolo debbano essere quelli originariamente determinati ex art. 58 decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 "secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo" e non gia' quelli effettivamente corrisposti, come invece ritenuto dalla A.S.L. citata in giudizio. Tenuto presente che circa le modalita' di finanziamento dei fondi i contratti collettivi nazionali di lavoro del 5 dicembre 1996, utilizzano dizioni diverse riferendosi ora alla "spesa storica", ora alle risorse "destinate" ora alle risorse "spettanti" (cfr. articoli 58-61 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 dicembre 1996 relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale); Che le diverse locuzioni utilizzate hanno ovviamente un diverso significato anche dal punto di vista contabile; Considerato che nel caso di specie per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo si e' provveduto alla formazione del fondo di cui al controverso art. 61, costituito nel suo ammontare dalla "somma complessiva dei fondi di produttivita' sub 1) e sub 2), di cui agli articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, determinata per l'anno 1993, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo"; Tenuto conto che dette quote storiche confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato con l'abbattimento del 30% operato dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993 sugli stanziamenti per i fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990; Considerato che la suddetta dizione non e' stata utilizzata nel senso di "corrisposto" o "speso" nella considerazione della non perfetta corrispondenza temporale, in azienda, della corresponsione delle quote pattuite di produttivita' nell'anno di riferimento; Tenuto conto che in ragione di cio' se la formazione dei fondi si fosse fondata sulle risorse spese anziche' su quelle spettanti sarebbe derivato un ulteriore indiretto abbattimento del fondo di cui all'art. 61 non prefigurato dalla norma pattizia; Che, pertanto, le parti ritengono che nel ricorso in atto si debba fare soprattutto riferimento all'accordo decentrato ed alle clausole ivi previste, vigente nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale del lavoro; Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano, tuttavia, l'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2 lettera a) del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996, nel testo che segue: Art. 1. Clausola di interpretazione autentica 1. Con riguardo alla formazione del fondo di cui all'art. 61, comma 2 lettera a) del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996, le parti specificano che per "quote storiche spettanti" non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993. |
|
|
|