| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  
| DECRETO 5 luglio 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo  Euro Tecno Service S.r.l., in Bari, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva 95/16/CE. |  
  |  
 |  
                        IL DIRETTORE GENERALE             dello sviluppo produttivo e competitivita'  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998, concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;  Vista  l'istanza  del  9 febbraio 2001, acquisita in atti di questo Ministero  in  data  9  febbraio  2001, protocollo n. 785.091, con la quale  l'organismo Euro Tecno Service S.r.l., con sede in viale Luigi Einaudi,  27,  Parco  Ausonia, Bari, in forza dell'art. 9 del decreto del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della direttiva medesima;  Considerato  che  la  documentazione  prodotta  dall'organismo Euro Tecno  Service  S.r.l.,  di  Bari,  soddisfa  quanto  richiesto dalla direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  del  16  settembre 1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;  Considerato  altresi'  che l'organismo Euro Tecno Service S.r.l. di Bari,  ha  dichiarato  di  essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;                              Decreta:                               Art. 1.  1. L'organismo Euro Tecno Service S.r.l. di Bari, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);    allegato VI: esame finale;    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme, modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 62.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali dati  a  disposizione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita' triennale.  2.  Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, il Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione, disponendo appositi controlli.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi  previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  si procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 5 luglio 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
|   |  
 
 | 
 |