Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 4 luglio 2001 |
Integrazione, per l'anno accademico 2001-2002, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), presso l'Universita' degli studi di L'Aquila. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono stati determinati il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonche' disposta la ripartizione degli stessi tra le Universita'; Vista la richiesta dell'Universita' degli studi di L'Aquila in data 31 maggio 2001 con la quale e' stata trasmessa la delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 30 maggio 2001 relativa alla programmazione, tra altro, degli accessi per l'anno accademico 2001-2002 al corso di laurea in ingegneria edile - architettura - presso la facolta' di ingegneria; Preso atto che l'Universita' di L'Aquila ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, a predisporre il relativo regolamento didattico di Ateneo, contenente i progetti dei corsi di studio da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001-2002; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001-2002 il numero dei posti disponibili per l'ammissione al predetto corso di laurea presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di L'Aquila; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2001, di cui alle premesse, e' modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' rettificato da 7.387 a 7.537 e il numero dei posti per gli studenti non comunitari residenti all'estero da 318 a 333. |
| Art. 2. 1. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del decreto ministeriale 4 luglio 2001 di cui alle premesse, e' aggiunta la seguente sede: Universita' di L'Aquila, facolta' di ingegneria corso di laurea in ingegneria edile - architettura classe 4S: 150 posti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 15 posti per gli studenti non comunitari residenti all'estero. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2001 Il Ministro: Moratti |
|
|
|