| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| REGIONE TOSCANA |  
| ORDINANZA 29 gennaio 2001 |  
| Evento  sismico  del  settembre-ottobre  1997  nel  territorio  della provincia  di  Arezzo.  Ammissione  a contributo degli oneri relativi alla sicurezza di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. (Ordinanza n. D/971). |  
  |  
 |  
                         IL VICE COMMISSARIO                 in funzione di Commissario delegato                   (art. 5 legge 24.2.1992 n. 225           - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2741 del 30.01.1998          ordinanza commissariale n. D/874 del 25/05/2000)
     VISTA  l'ordinanza  del  Ministro  dell'Interno,  delegato  per il coordinamento della Protezione civile, n. 2741 del 30.01.1998, con la quale  all'art.  1  e'  nominato  il Presidente della Regione Toscana Commissario  delegato,  ai  sensi  dell'art. 5 della l. 24.02.1992 n. 225,  per  gli  interventi  necessari  a  salvaguardare l'incolumita' pubblica  e  privata  nei  territori  dei  comuni  di Anghiari, Badia Tedalda,   Caprese   Michelangelo,   Monterchi,   Pieve  S.  Stefano, Sansepolcro,  Sestino  in  provincia di Arezzo gravemente danneggiati dall'evento sismico del settembre - ottobre 1997;   VISTA l'ordinanza D/874 del 25.05.2000, con la quale il Presidente della  Regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi  il  sottoscritto  assessore Tommaso Franci che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarita' del Commissario;   CONSIDERATO  che l'ordinanza n. D/544 del 19.01.1999, con la quale sono  state  approvate  le  disposizioni  operative per l'avvio della procedura  di  concessione  di  contributi  ai privati, stabilisce il limite  massimo  della  percentuale nella misura del 75% per il danno grave e del 50% per il danno significativo;   RICHIAMATA  l'ordinanza n. D/614 del 03.05.1999, con la quale sono state approvate ulteriori disposizioni operative per la progettazione e  la  esecuzione  degli  interventi  di ripristino con miglioramento sismico, relativamente alle opere realizzate dai privati;   CONSIDERATO  che la sopracitata ordinanza stabilisce il contributo per  gli  oneri di progettazione, indagine e direzione dei lavori nel limite massimo del 15% del costo;   TENUTO  conto  che  l'ordinanza  D/615  del 03.05.1999 riferita ad interventi  pubblici,  con  la  quale  sono state approvate ulteriori disposizioni  operative  esclude  dal  computo  del 15% relativo alle competenze  professionali  gli oneri sostenuti per l'applicazione del D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996. che sono a carico del Commissario;   RILEVATA  l'analogia  tra l'ordinanza n. D/614 del 03.05.1999 e n. D/615  del 03.05.1999 e ritenuto pertanto opportuno che anche per gli interventi dei privati, se dovuto, sia riconosciuto il contributo per gli  oneri  di  cui  al  decreto  legislativo n. 494 del 14.08.1996 a carico del Commissario:   PRESO  ATTO  che  l'ordinanza  n. 876 del 25.05.2000 stabilisce la percentuale  del  contributo  per  il  ripristino  con  miglioramento sismico  degli immobili danneggiati nella misura del 75% per il danno grave e del 50% per il danno significativo;
                                 ORDINA
     1. Gli oneri relativi alla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494 del 14.08.1996 riferiti agli interventi realizzati da soggetti privati sono ammissibili a contributo, nel rispetto delle percentuali stabilite dall'ordinanza n. D/876 del 25.05.2000.   2. La presente ordinanza e' comunicata ai Comuni che provvederanno ad   informare   i   soggetti   interessati,  agli  uffici  regionali interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.   3. La presente ordinanza e' pubblicata per estratto sul Bollettino della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 18/96.
                                    Il vice commissario: FRANCI  |  
|   |  
 
 | 
 |