| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n. 304 |  
| Regolamento  recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento  delle  attivita'  motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447;  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 280 del 1o dicembre  1997,  recante  determinazione  dei  valori limite delle sorgenti sonore;  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16  marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1o febbraio 2001;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita';                              E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                        Campo di applicazione  1.  Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte nello  svolgimento  delle  attivita' motoristiche di autodromi, piste motoristiche   di   prova   e   per   attivita'  sportive,  ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i          regolamenti.              - La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidente          del Consiglio dei Ministri".              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17:              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                  d)   l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;".              - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: "Legge quadro          sull'inquinamento acustico.".              - Si riporta l'art. 11, comma 1:              "Art.  11  (Regolamenti  di  esecuzione). - 1. Entro un          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del          Ministro  dell'ambiente  di concerto, secondo le materie di          rispettiva   competenza,  con  i  Ministri  della  sanita',          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei          trasporti  e della navigazione, dei lavori pubblici e della          difesa,  sono  emanati  regolamenti di esecuzione, distinti          per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina          dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dal  traffico          veicolare,  ferroviario,  marittimo  ed  aereo, avvalendosi          anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori          dei   suddetti   servizi,   dagli  autodromi,  dalle  piste          motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,          da  imbarcazioni  di  qualsiasi natura, nonche' dalle nuove          localizzazioni aeroportuali".          Nota all'art. 1:              - Il  testo  dell'art.  11,  comma  1,  della  legge n.          447/1995, e' riportato nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 2.                             Definizioni  Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:    1.  Autodromo  e  Motodromo  (di  seguito  denominato Autodromo): circuito  permanente  dotato  di  una  o  piu'  piste  con  manto  di rivestimento   asfaltato,   di   infrastrutture   ed   installazioni, appositamente  costruito  per  la  preparazione  e  lo svolgimento di attivita'  o  manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite  dalla  Federazione  internazionale  dell'automobile, dalla Commissione  sportiva  automobilistica  italiana,  dalla  Federazione internazionale  motociclistica  e  dalla  Federazione  motociclistica italiana;    2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in   vigore   del  presente  decreto  si  abbia  una  delle  seguenti condizioni:      a) sia in esercizio;      b) siano   stati   ultimati  o  siano  in  corso  i  lavori  di realizzazione;      c) sia  stata  autorizzata  la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di compatibilita' ambientale.    3.  Sedime  dell'autodromo,  piste  motoristiche  di  prova e per attivita'  sportive:  zona  costituita  da  una  o  piu'  porzioni di territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la pista,  le  infrastrutture  pertinenti  l'attivita'  svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.    4.  Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito permanente  con  manto  di  rivestimento  asfaltato  o non, in cui si svolgono  le  attivita'  o  manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere.    5.  Manifestazioni  di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili: sono  manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare,   che   si  svolgono  in  circuiti  e  percorsi  chiusi.  Dette manifestazioni  e  le  caratteristiche  di  tali  veicoli, comunque a scarico   libero,  sono  periodicamente  definite  dalla  Federazione Internazionale dell'Automobile.    6.   Manifestazioni  di  Moto  Gran  Prix  e  assimilabili:  sono manifestazioni  per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare in   circuiti   e   percorsi   chiusi.   Dette  manifestazioni  e  le caratteristiche  di  tali  veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono definite  dalla  Federazione  internazionale  motociclistica  e dalla Federazione motociclistica italiana.  |  
|   |                                 Art. 3.                             L i m i t i  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera c), della legge 26 ottobre  1995,  n.  447,  gli  autodromi, le piste motoristiche di prova  e  per  attivita' sportive sono classificate sorgenti fisse di rumore  e,  pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai comuni  con  la  classificazione in zone del proprio territorio sulla base   del   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997.  2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive,  non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 novembre  1997, recante valori limite differenziali di immissione.  3.  Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova  e  per  attivita' sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti  dalle  zonizzazioni  effettuate  dai  comuni, ai sensi del decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero,  in  assenza  di  detta  zonizzazione,  dei  limiti  previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:    a) per i nuovi autodromi:      70  dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;      60  dB(A)  Leq  orario,  in  qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;    b) per autodromi esistenti:      70  dB  (A)  Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;      60  dB  (A)  Leq  valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;      50  dB  (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6;      entro  cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  altresi'  75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22;      entro  otto  anni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  altresi'  73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.  4.  Le  attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie  comprese  tra  le  9  e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora  di  sospensione  nel  periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30.  I  comuni  interessati  possono,  per  particolari  esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.  5.   Le   manifestazioni  sportive  di  Formula  1,  Formula  3000, campionato  mondiale  di  Moto  Gran Prix e assimilabili, le prove, i test  tecnici  e  le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate  in  deroga  ai  limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo  di  trenta  giorni  nell'anno solare, comprensivi di prove e gare,  e  per  ulteriori  sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento  di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.  6.  Per l'anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di  cui  al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000,  campionato  mondiale  di Moto Gran Prix e assimilabili, per un periodo   massimo   di   quarantacinque   giorni   nell'anno  solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell'anno 2001 delle  predette manifestazioni sia gia' previsto e definito alla data di entrata in vigore del presente decreto.  7.  Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare  di  Formula  1,  Formula  3000,  campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove  tecniche  per  un  limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare.  Per  gli  autodromi  esistenti  anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purche' il gestore provveda  a  realizzare  interventi  diretti  sui  ricettori  tali da ridurre  i  valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.  8.  Le  deroghe  di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale   le   concede   sentiti  i  comuni  contigui  interessati  dal superamento  dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali e'  previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza,  sono  indicate  in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga. 
                                         Note all'art. 3:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma 1, della          citata legge 26 ottobre 1995, n. 447:              "Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini della presente          legge si intende per:                a) inquinamento  acustico:  l'introduzione  di rumore          nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente  esterno tale da          provocare  fastidio  o disturbo al riposo ed alle attivita'          umane,  pericolo  per la salute umana, deterioramento degli          ecosistemi,    dei    beni    materiali,   dei   monumenti,          dell'ambiente  abitativo  o dell'ambiente esterno o tale da          interferire  con  le  legittime  fruizioni  degli  ambienti          stessi;                b)  ambiente  abitativo:  ogni ambiente interno ad un          edificio   destinato   alla  permanenza  di  persone  o  di          comunita'  ed  utilizzato  per  le diverse attivita' umane,          fatta  eccezione  per  gli  ambienti destinati ad attivita'          produttive  per i quali resta ferma la disciplina di cui al          decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277,  salvo per          quanto  concerne  l'immissione di rumore da sorgenti sonore          esterne   ai   locali  in  cui  si  svolgono  le  attivita'          produttive;                c) sorgenti  sonore fisse: gli impianti tecnici degli          edifici  e le altre installazioni unite agli immobili anche          in  via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le          infastrutture    stradali,    ferroviarie,    aeroportuali,          marittime,   industriali,   artigianali,   commerciali   ed          agricole;  i  parcheggi;  le aree adibite a stabilimenti di          movimentazione  merci; i depositi dei mezzi di trasporto di          persone  e  merci;  le aree adibite ad attivita' sportive e          ricreative:                d)  sorgenti  sonore mobili: tutte le sorgenti sonore          non comprese nella lettera c);                e) valori  limite  di emissione: il valore massimo di          rumore  che  puo'  essere  emesso  da  una sorgente sonora,          misurato in prossimita' della sorgente stessa,                f)  valori limite di immissione: il valore massimo di          rumore  che  puo'  essere  immesso  da  una o piu' sorgenti          sonore  nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente esterno,          misurato in prossimita' dei ricettori;                g) valori  di  attenzione:  il  valore  di rumore che          segnala  la presenza di un potenziale rischio per la salute          umana o per l'ambiente;                h)   valori  di  qualita':  i  valori  di  rumore  da          conseguire  nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le          tecnologie  e  le metodiche di risanamento disponibili, per          realizzare  gli obiettivi di tutela previsti dalla presente          legge".              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          14  novembre  1997, reca: "Determinazione dei valori limite          delle sorgenti sonore". Si riporta il testo dell'art. 4:              "Art.  4 (Valori limite differenziali di immissione). -          1.  I  valori  limite differenziali di immissione, definiti          all'art.  2,  comma  3,  lettera b), della legge 26 ottobre          1995,  n.  447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per          il  periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.          Tali  valori non si applicano nelle aree classificate nella          classe VI della tabella A allegata al presente decreto.              2.  Le  disposizioni  di cui al comma precedente non si          applicano  nei  seguenti  casi,  in quanto ogni effetto del          minore e' da ritenersi trascurabile:                a) se  il  rumore  misurato  a  finestre  aperte  sia          inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A)          durante il periodo notturno;                b)  se  il  livello  del rumore ambientale misurato a          finestre  chiuse  sia  inferiore  a  35  dB  (A) durante il          periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.              3.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si          applicano alla rumorosita' prodotta:                dalle     infrastrutture    stradali,    ferroviarie,          aeroportuali e marittime;                da   attivita'   e  comportamenti  non  connessi  con          esigenze produttive, commerciali e professionali;                da  servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad          uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno          dello stesso".              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          1o  marzo  1991  reca:  "Limiti  massimi  di esposizione al          rumore  negli  ambienti abitativi e nall'ambiente esterno".          Si riporta il testo dell'art. 6:              "Art.  6.  -  1.  In  attesta  della  suddivisione  del          territorio  comunale  nelle  zone di cui alla tabella 1, si          applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di          accettabilita': =====================================================================     Zonizzazione      |Limite diurno Leq (A)|Limite notturno Leq (A) ===================================================================== Tutto il territorio    |                     | nazionale              |         70          |          60 --------------------------------------------------------------------- Zona a (decreto        |                     | ministeriale n.        |                     | 1444/68) (*)           |         65          |          55 --------------------------------------------------------------------- Zona B (decreto        |                     | ministeriale n.        |                     | 1444/68) (*)           |         60          |          50 --------------------------------------------------------------------- Zona esclusivamente    |                     | industriale            |         70          |          70              (*) Zone  di  cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2          aprile 1968.              2.  Per le zone non esclusivamente industriali indicate          in  precedenza,  oltre ai limiti massimi in assoluto per il          rumore,  sono stabilite anche le seguenti differenze da non          superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e          quello  del  rumore  residuo (criterio differenziale): 5 dB          (A)  per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per          il  Leq  (A)  durante  il  periodo notturno. La misura deve          essere  effettuata  nel  tempo di osservazione del fenomeno          acustico negli ambienti abitativi.              3.  Le  imprese possono avvalersi della facolta' di cui          all'art. 3".
                           |  
|   |                                 Art. 4.                        Metodologie di misura  1.  Le  modalita'  di  misura  e  le  relative  strumentazioni sono indicate  nel  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16 marzo  1998, recante  tecniche  di  rilevamento  e  misurazione  dell'inquinamento acustico.  |  
|   |                                 Art. 5.                       Sistemi di monitoraggio  1.   Al  fine  di  verificare  la  rispondenza  ai  limiti  di  cui all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga  di  cui  all'articolo  3,  commi  5 e 6, i comuni interessati richiedono  ai  gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova  e  per  attivita'  sportive,  l'installazione di un sistema di monitoraggio  del  rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree  indicate  messe  a  disposizione  dai  medesimi comuni, sentito l'organo  tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi  e  delle  piste  motoristiche  di  prova  e  per attivita' sportive   sono   obbligati   ad   ottemperare   alla  richiesta.  La documentazione  relativa  deve  essere  conservata presso i gestori e resa  disponibile  per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione  interessati  la  documentazione  relativa  ai  controlli sui dispositivi  di  scarico  dei  veicoli  ammessi  in pista, effettuati secondo   quanto  previsto,  in  materia  di  emissioni  sonore,  dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.  |  
|   |                                 Art. 6.                        Controlli e sanzioni    1.  Il  controllo  del  rispetto  delle disposizioni del presente decreto   e'   effettuato  ai  sensi  e  con  le  modalita'  previsti dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  2.  La  mancata  ottemperanza  del disposto del presente decreto e' punita  con  la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
                                         Note all'art. 6:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della legge 26          ottobre   1995,  n.  447  (Legge  quadro  sull'inquinamento          acustico):              "Art.   14   (Controlli).   -   1.  Le  amministrazioni          provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo          e  di  vigilanza  per  l'attuazione della presente legge in          ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni          ricompresi  nella circoscrizione provinciale, utilizzano le          strutture  delle  agenzie regionali dell'ambiente di cui al          dereto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994. n. 61.              2.   Il  comune  esercita  le  funzioni  amministrative          relative al controllo sull'osservanza:                a) delle   prescrizioni   attinenti  il  contenimento          dell'inquinamento  acustico prodotto dal traffico veicolare          e dalle sorgenti fisse;                b)  della  disciplina  stabilita all'art. 8, comma 6,          relativamente  al  rumore  prodotto  dall'uso  di  macchine          rumorose e da attivita' svolte all'aperto;                c) della  disciplina  e  delle  prescrizioni tecniche          relative  all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.          6;                d)  della  corrispondenza  alla normativa vigente dei          contenuti  della  documentazione fornita ai sensi dell'art.          8, comma 5.              3.  Il  personale  incaricato  dei  controlli di cui al          presente  articolo  ed il personale delle agenzie regionali          dell'ambiente,  nell'esercizio  delle  medesime funzioni di          controllo  e  di  vigilanza, puo' accedere agli impianti ed          alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e          richiedere  i dati, le informazioni e i documenti necessari          per  l'espletamento  delle proprie funzioni. Tale personale          e'   munito   di  documento  di  riconoscimento  rilasciato          dall'ente   o  dall'agenzia  di  appartenenza.  Il  segreto          industriale   non   puo'  essere  opposto  per  evitare  od          ostacolare le attivita' di verifica o di controllo".              - Si  riporta  il  comma  3 dell'art. 10 della legge 26          ottobre 1995, n. 447:              "Art. 10 (Sanzioni amministrative). - 1-2. (Omissis).              3.  La  violazione dei regolamenti di esecuzione di cui          all'art.  11  e  delle disposizioni dettate in applicazione          della  presente  legge  dallo  Stato,  dalle regioni, dalle          province   e   dai   comuni,  e'  punita  con  la  sanzione          amministrativa  del  pagamento di una somma da L. 500.000 a          L. 20.000.000".
                           |  
|   |                                 Art. 7.                          Norma transitoria  1.  I  comuni  interessati, ferma restando l'immediata applicazione delle  precedenti  disposizioni,  sono  tenuti ad adeguare la propria disciplina  regolamentare  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 8.                        Norma di salvaguardia  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita'   dei   rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di attuazione.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bordon, Ministro dell'ambiente                              Veronesi, Ministro della sanita' Visto, Il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001  Ufficio  di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 390  |  
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