IL DIRETTORE GENERALE          delle risorse umane e delle professioni sanitarie  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Valsan Cristina Eugenia ha chiesto  il  riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti,  in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115  e  nel  comma 9  dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1993, presso la  scuola  postliceale  sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Valsan  Cristina  Eugenia,  nata  a  Bucarest  (Romania) il giorno 1o gennaio  1973  e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2. La  sig.ra  Valsan Cristina Eugenia e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  per  attivita' di lavoro  subordinato,  nell'ambito  delle  quote  stabilite  ai  sensi dell'art.  3,  comma 4,  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di  validita' e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 25 giugno 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |