IL DIRETTORE GENERALE          delle risorse umane e delle professioni sanitarie  Vista la domanda con la quale la sig.ra Eno Edem Okon ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Nursing" conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute   nel   comma  8,  dell'art.  12  del  decreto  legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115  e  nel  comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di  "Nursing"  conseguito nell'anno 1984, presso la scuola  di  "Etinan"  di  Cross River (Nigeria) dalla sig.ra Eno Edem Okon  nata  a  Ikot  Ekpot  (Nigeria)  il  giorno  27 luglio 1962, e' riconosciuto  ai fini dell'esercizio in Italia e della professione di infermiere.  2.  La sig.ra Eno Edem Okon e' autorizzata ad esercitare in Italia, come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  nell'ambito delle quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, del decreto del Presidente  della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di  validita'  ed  alle  condizioni  previste dal permesso o carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 giugno 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |