IL DIRETTORE GENERALE          delle risorse umane e delle professioni sanitarie  Vista la domanda con la quale la sig.ra Zutic Slavica ha chiesto il riconoscimento   del  titolo  di  medicinsku  sestru,  conseguito  in Repubblica   di  Serbia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115  e  nel  comma  9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il titolo di medicinsku sestru conseguito nell'anno 1985, presso la   scuola  statale  di  medicina  "Stevica  Jovanovic"  di  Pancevo (Repubblica  di  Serbia)  dalla  sig.ra  Zutic  Slavica, nata a Kovin (Serbia),   il   giorno  10 ottobre  1958  e'  riconosciuto  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra Zutic Slavica e' autorizzata ad esercitare in Italia la   professione   di   infermiere,  previa  iscrizione  al  collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 25 giugno 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |