| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 11 aprile 2001 |  
| Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso   tecnico   della   direttiva  67/548/CEE,  in  materia  di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'   VISTO  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997, n. 52, recante attuazione  della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio   ed   etichettatura   delle  sostanze  pericolose,  come modificato  con  decreto  legislativo  25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;   VISTO  il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto  ministeriale  1 settembre 1998, ed in particolare l'allegato V,   che  definisce  i  metodi  di  determinazione  delle  proprieta' fisico-chimiche,  della  tossicita'  ed  ecotossicita'  di sostanze e preparati;   VISTO   il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  116,  di attuazione  della direttiva 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali   o  ad  altri  fini  scientifici;  e,  in  particolare, l'articolo  4, comma 1, che stabilisce che si evitera' di eseguire un esperimento   qualora   per   ottenere   il   risultato  cercato  sia ragionevolmente   e   praticamente   applicabile   un  altro  metodo, scientificamente valido, che non implichi ]'impiego di animali;   VISTA  la  direttiva  2000/33/CE  della  Commissione del 25 aprile 2000,  recante  ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio  concernente  il ravvicinamento delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;   RITENUTO   di   dover   introdurre   all'allegato  V  del  decreto legislativo  3  febbraio 1997, n. 52, metodi di prova alternativi che non  comportino  l'impiego  di  animali  per  la  sperimentazione  di sostanze chimiche;   RITENUTO  altresi'  necessario  pubblicare  un  elenco consolidato delle   sostanze   chimiche   di   cui  all'allegato  !  del  decreto ministeriale  28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni   ATTUATA  con  ministeriale  del  15  marzo  2001  la  disposizione prevista  dall'articolo  37,  comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e dell'ambiente;                               DECRETA                               Art. 1.   1.  I  testi  degli  allegati  I  e  II  del presente decreto sono aggiunti  all'allegato V, Parte B, del decreto ministeriale 28 aprile 1997;  |  
|   |                                 Art. 2   1.  L'elenco  delle  sostanze di cui all'allegato III del presente decreto  sostituisce  l'elenco  di  cui  all'allegato  I  del decreto ministeriale  28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;  |  
|   |                                 Art. 3   1.  Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 ottobre 2001.   Roma, 11 aprile 2001                                                Il Ministro: VERONESI   Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alle persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanita', foglio n. 123.  |  
|   |      ---->  Vedere Allegato da Pag. 5 a Pag. 104 del S.O.   <----   ---->  Vedere Allegato da Pag. 105 a Pag. 203 del S.O.   <----   ---->  Vedere Allegato da Pag. 204 a Pag. 302 del S.O.   <----   ---->  Vedere Allegato da Pag. 303 a Pag. 401 del S.O.   <----   ---->  Vedere Allegato da Pag. 402 a Pag. 425 del S.O.   <----  |  
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