Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 11 aprile 2001 |
Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2; VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1 settembre 1998, ed in particolare l'allegato V, che definisce i metodi di determinazione delle proprieta' fisico-chimiche, della tossicita' ed ecotossicita' di sostanze e preparati; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione della direttiva 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che si evitera' di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato cercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi ]'impiego di animali; VISTA la direttiva 2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000, recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; RITENUTO di dover introdurre all'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, metodi di prova alternativi che non comportino l'impiego di animali per la sperimentazione di sostanze chimiche; RITENUTO altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato ! del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni ATTUATA con ministeriale del 15 marzo 2001 la disposizione prevista dall'articolo 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; DECRETA Art. 1. 1. I testi degli allegati I e II del presente decreto sono aggiunti all'allegato V, Parte B, del decreto ministeriale 28 aprile 1997; |
| Art. 2 1. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato III del presente decreto sostituisce l'elenco di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; |
| Art. 3 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 ottobre 2001. Roma, 11 aprile 2001 Il Ministro: VERONESI Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alle persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanita', foglio n. 123. |
| ----> Vedere Allegato da Pag. 5 a Pag. 104 del S.O. <---- ----> Vedere Allegato da Pag. 105 a Pag. 203 del S.O. <---- ----> Vedere Allegato da Pag. 204 a Pag. 302 del S.O. <---- ----> Vedere Allegato da Pag. 303 a Pag. 401 del S.O. <---- ----> Vedere Allegato da Pag. 402 a Pag. 425 del S.O. <---- |
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