Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTIVA 9 maggio 2001
Direttive per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;
Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 49/1985, con il quale e' istituito un Fondo di rotazione per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, denominato Foncooper, destinato al finanziamento delle cooperative;
Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo tale da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997, n. 229, recante norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di piccole e medie imprese;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, con la quale sono disciplinate le cooperative sociali;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, concernente tra l'altro la destinazione di risorse alle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolarmentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la nota del 20 novembre 2000, n. 55725, con la quale la Commissione europea prende atto che le modifiche apportate al regime Foncooper permettono il rispetto dei parametri di intensita' di aiuto nelle zone non eleggibili agli aiuti a finalita' regionale;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, concernente revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore; Emana
la seguente direttiva:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Le cooperative destinatarie dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, denominato Foncooper, devono:
a) avere natura mutualistica, ai sensi delle norme in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla effettivita' della base sociale e dello scambio mutualistico;
b) essere iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) soddisfare i requisiti dimensionali per le. piccole e medie imprese previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, recante norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia, nonche' da eventuali successive modificazioni.
2. Le cooperative che svolgono attivita' di costruzione ed assegnazione di alloggi per i propri soci sono escluse dai finanziamenti.
3. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi, ai fini dell'utilizzazione delle risorse previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1993, n. 236, possono beneficiare dei finanziamenti le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed i loro consorzi, purche' costituiti come societa' cooperative aventi la base sociale composta da cooperative sociali in misura non inferiore al 70 per cento. Dette cooperative e consorzi devono risultare iscritti alla sezione VIII del registro prefettizio delle cooperative di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, oltre che in quella relativa all'attivita' specifica svolta.
4. La verifica del rispetto dei predetti requisiti e' effettuata con riferimento alla data di presentazione delle domande di finanziamento.
 
Art. 2.
Spese ammissibili e finanziamenti concedibili
tassi, durate e modalita' di rimborso
dei finanziamenti
1. Per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sono ammissibili a finanziamento le spese, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione delle domande medesime.
Le spese ammissibili a finanziamento possono comprendere investimenti destinati:
all'acquisizione di aree e/o fabbricati;
all'esecuzione di opere murarie;
all'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.
2. I finanziamenti sono accordati tenendo conto dell'assetto patrimoniale e finanziario delle cooperative richiedenti, delle capacita' reddituali prospettiche e del valore delle garanzie acquisibili; l'importo di ciascun intervento viene determinato, con riferimento alle capacita' di autofinanziamento, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare totale delle spese ammissibili e comunque tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese. In particolare le cooperative beneficiarie dovranno partecipare alla copertura finanziaria degli investimenti in misura non inferiore, al netto di qualsiasi aiuto, al 25 per cento degli investimenti stessi.
3. Ciascun finanziamento non puo' superare l'importo di euro 2.000.000, pari a L. 3.872.540.000.
4. La data di cessazione dell'attivita' delle cooperative richiedenti, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza dei finanziamenti la cui durata, decorrente dal 1o gennaio o dal 1o luglio antecedente la prima erogazione, e' fissata nel limite massimo di dodici anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni; se i progetti non comprendono l'acquisto o l'allestimento di aree, la costruzione, l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento di fabbricati, la durata massima dei finanziamenti e' limitata ad otto anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno.
5. I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate ad un tasso di interesse non inferiore al 25 per cento del tasso di riferimento del settore in cui operano le cooperative richiedenti e nel rispetto dei limiti d'intensita' di aiuto previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto della dimensione delle cooperative richiedenti e della localizzazione dei progetti. Nel caso di ritardo nel pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza dei finanziamenti di cui all'art. 1, e' applicato, a carico delle cooperative beneficiarie, per tutto il periodo di insolvenza, un tasso di mora a favore del Foncooper, pari al tasso ufficiale di riferimento pro-tempore vigente maggiorato di tre punti percentuali. Oltre ai tassi di interesse come sopra determinati restano a carico delle cooperative richiedenti soltanto le spese relative ai contratti e quelle, anche tributarie, ad essi inerenti.
6. Ai fini del calcolo dell'agevolazione concedibile si fa riferimento esclusivamente all'equivalente sovvenzione lorda equiparando ad essa la quota di equivalente sovvenzione netta prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Tenuto conto del regime fiscale vigente, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda, l'attualizzazione delle spese relative ai progetti e le differenze tra le rate calcolate al tasso di riferimento e quelle calcolate al tasso agevolato applicato al finanziamento, avviene alla data della prima erogazione del finanziamento stesso, utilizzando il tasso fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea in materia. L'intensita' delle agevolazioni da riconoscere alle cooperative richiedenti non dovra' superare la misura massima di aiuto consentita al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
 
Art. 3.
Accoglimento delle domande istruttoria,
delibera ed erogazione dei finanziamenti
l. L'attivita' istruttoria della Coopercredito S.p.a. e' disciplinata dalla convenzione di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dagli eventuali atti integrativi stipulati con le regioni.
2. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti sono applicabili le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni normative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. Per le domande di finanziamento inviate a Coopercredito entro il 30 giugno 2000, nonche' per le domande di finanziamento relative ad iniziative ubicate nei territori delle regioni a statuto speciale per le quali non e' stato ancora disposto il trasferimento delle competenze e delle materie oggetto della presente direttiva, il distinto organo per la gestione del Foncooper di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) stabilisce, in conformita' alle direttive contenute nel presente provvedimento e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i criteri in base ai quali le domande stesse di finanziamento possono essere presentate, esaminate, accolte e considerate decadute, nonche' le cause di revoca dei finanziamenti concessi;
b) delibera, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 5 dell'art. 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57:
l'accoglimento totale o parziale;
il rigetto di ciascuna domanda;
la revoca dei finanziamenti concessi;
le transazioni, ancorche' comportanti rinunce sulle somme mutuate, che si rendessero necessarie nell'interesse del Foncooper;
le variazioni o rinunce alle garanzie acquisite;
le eventuali perdite definitive a carico del Fondo stesso.
4. Per le domande di finanziamento trasmesse successivamente al 30 giugno 2000 relative ad iniziative ubicate nei territori delle regioni a statuto ordinario, si provvede ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Il perfezionamento delle operazioni, l'erogazione delle somme, l'incasso delle rate di. ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curati dalla Coopercredito S.p.a. secondo le proprie norme statutarie.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva, le limitazioni e le modalita' di intervento, con particolare riferimento alle condizioni poste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, saranno indicate con apposita circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 4.
Garanzie
1. I crediti derivanti dai finanziamenti sono garantiti dal privilegio previsto dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che puo' essere costituito anche su beni di proprieta' di terzi, purche' oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.
2. Il privilegio di cui al precedente comma e' acquisito con le seguenti modalita':
per i beni immobili, e' annotato nell'apposito registro di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla localita' in cui si trovano i beni stessi;
per i beni mobili, e' annotato nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile in relazione alla localita' in cui si trovano i beni stessi;
per gli automezzi targati e i natanti, e' annotato unicamente presso i "Pubblici registri" rispettivamente competenti.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato
Letta
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda
Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Salvi Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 195
 
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