| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DIRETTIVA 9 maggio 2001 |  
| Direttive per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per  la  promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. |  
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              IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO                         E DELL'ARTIGIANATO                            d'intesa con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                                  e          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;  Visto  in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 49/1985, con il  quale  e'  istituito  un  Fondo di rotazione per lo sviluppo e la promozione  della  cooperazione,  denominato  Foncooper, destinato al finanziamento delle cooperative;  Visto  l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed  integrazioni  alla  legge  27 febbraio  1985, n. 49, ai sensi del quale  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza  sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli  aiuti  alle  piccole  e  medie  imprese ed in modo tale da non determinare  nuovi  o maggiori  oneri per il bilancio dello Stato, le direttive   per   l'istruttoria   dei  programmi  di  investimento  e l'ammissibilita'  delle  relative  spese,  per  la  concessione  e il rimborso  dei  finanziamenti, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi  di  interesse  applicabili  agli  stessi  e  le  modalita'  di acquisizione delle relative garanzie;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  in data 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1o ottobre 1997, n. 229, recante norme di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di piccole e medie imprese;  Vista  la  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  con  la  quale sono disciplinate le cooperative sociali;  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 1993, n. 236, concernente tra l'altro  la  destinazione  di risorse alle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, recante disposizioni legislative e regolarmentari in materia di documentazione amministrativa;  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;  Vista  la  nota  del  20 novembre  2000,  n. 55725, con la quale la Commissione  europea prende atto che le modifiche apportate al regime Foncooper permettono il rispetto dei parametri di intensita' di aiuto nelle zone non eleggibili agli aiuti a finalita' regionale;  Vista  la  legge 3 aprile 2001, n. 142, concernente revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore; Emana                       la seguente direttiva:                               Art. 1.                        Soggetti beneficiari  1. Le cooperative destinatarie dei finanziamenti a valere sul fondo di  rotazione di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, denominato Foncooper, devono:    a) avere  natura mutualistica, ai sensi delle norme in materia di cooperazione,  con  particolare  riferimento  alla effettivita' della base sociale e dello scambio mutualistico;    b) essere   iscritte   nei  registri  delle  prefetture  e  nello schedario   generale  della  cooperazione  ed  essere  soggette  alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;    c) soddisfare  i  requisiti  dimensionali per le. piccole e medie imprese   previsti  dal  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato del 18 settembre 1997, recante norme di adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  in  materia,  nonche'  da eventuali successive modificazioni.  2.   Le  cooperative  che  svolgono  attivita'  di  costruzione  ed assegnazione   di   alloggi  per  i  propri  soci  sono  escluse  dai finanziamenti.  3.  Nel  rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi, ai fini dell'utilizzazione  delle  risorse previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito con modificazioni dalla   legge   15 luglio  1993,  n.  236,  possono  beneficiare  dei finanziamenti  le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre  1991,  n. 381 ed i loro consorzi, purche' costituiti come societa'  cooperative  aventi la base sociale composta da cooperative sociali  in misura non inferiore al 70 per cento. Dette cooperative e consorzi  devono  risultare  iscritti  alla sezione VIII del registro prefettizio  delle  cooperative  di  cui  al comma 2 dell'art. 13 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  come  modificato dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991,  n.  381,  oltre che in quella relativa all'attivita' specifica svolta.  4.  La  verifica  del rispetto dei predetti requisiti e' effettuata con   riferimento   alla  data  di  presentazione  delle  domande  di finanziamento.  |  
|   |                                 Art. 2.            Spese ammissibili e finanziamenti concedibili                tassi, durate e modalita' di rimborso                          dei finanziamenti  1.  Per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del  presente  decreto, sono ammissibili a finanziamento le spese, al netto  di  IVA,  sostenute successivamente alla data di presentazione delle domande medesime.  Le   spese   ammissibili   a   finanziamento   possono  comprendere investimenti destinati:    all'acquisizione di aree e/o fabbricati;    all'esecuzione di opere murarie;    all'acquisto,  ammodernamento  e  ristrutturazione di macchinari, attrezzature  e  impianti,  ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.  2.  I  finanziamenti  sono  accordati  tenendo  conto  dell'assetto patrimoniale  e  finanziario  delle  cooperative  richiedenti,  delle capacita'   reddituali  prospettiche  e  del  valore  delle  garanzie acquisibili;  l'importo  di ciascun intervento viene determinato, con riferimento  alle  capacita'  di  autofinanziamento,  in  misura  non superiore   al   70  per  cento  dell'ammontare  totale  delle  spese ammissibili  e  comunque  tenuto  conto  della disciplina comunitaria degli   aiuti  alle  piccole  e  medie  imprese.  In  particolare  le cooperative   beneficiarie   dovranno   partecipare   alla  copertura finanziaria  degli  investimenti in misura non inferiore, al netto di qualsiasi aiuto, al 25 per cento degli investimenti stessi.  3. Ciascun  finanziamento  non  puo'  superare  l'importo  di  euro 2.000.000, pari a L. 3.872.540.000.  4.   La   data   di  cessazione  dell'attivita'  delle  cooperative richiedenti,  prevista  statutariamente,  deve essere posteriore alla scadenza dei finanziamenti la cui durata, decorrente dal 1o gennaio o dal  1o luglio antecedente la prima erogazione, e' fissata nel limite massimo  di  dodici  anni,  comprensivi  di  un  periodo  massimo  di preammortamento di due anni; se i progetti non comprendono l'acquisto o  l'allestimento di aree, la costruzione, l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento di fabbricati, la durata massima dei finanziamenti e' limitata   ad  otto  anni,  comprensivi  di  un  periodo  massimo  di preammortamento di un anno.  5.  I  finanziamenti  sono  rimborsati  in rate semestrali costanti posticipate  ad  un  tasso di interesse non inferiore al 25 per cento del  tasso  di  riferimento del settore in cui operano le cooperative richiedenti  e nel rispetto dei limiti d'intensita' di aiuto previsti dalla  normativa  comunitaria,  tenuto  conto  della dimensione delle cooperative richiedenti e della localizzazione dei progetti. Nel caso di  ritardo  nel  pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza dei  finanziamenti  di  cui  all'art. 1, e' applicato, a carico delle cooperative  beneficiarie,  per  tutto  il  periodo di insolvenza, un tasso  di  mora  a  favore  del Foncooper, pari al tasso ufficiale di riferimento  pro-tempore vigente maggiorato di tre punti percentuali. Oltre  ai  tassi di interesse come sopra determinati restano a carico delle cooperative richiedenti soltanto le spese relative ai contratti e quelle, anche tributarie, ad essi inerenti.  6.   Ai  fini  del  calcolo  dell'agevolazione  concedibile  si  fa riferimento    esclusivamente   all'equivalente   sovvenzione   lorda equiparando  ad  essa  la  quota  di  equivalente  sovvenzione  netta prevista  dalla  disciplina  comunitaria in materia di aiuti di Stato alle  piccole  e  medie  imprese.  Tenuto  conto  del  regime fiscale vigente,  ai  fini  del  calcolo  dell'equivalente sovvenzione lorda, l'attualizzazione  delle  spese  relative ai progetti e le differenze tra  le  rate calcolate al tasso di riferimento e quelle calcolate al tasso  agevolato  applicato al finanziamento, avviene alla data della prima  erogazione  del  finanziamento  stesso,  utilizzando  il tasso fissato  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  2  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in conformita' con le disposizioni dell'Unione  europea  in  materia. L'intensita' delle agevolazioni da riconoscere  alle  cooperative  richiedenti  non  dovra'  superare la misura  massima di aiuto consentita al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.  |  
|   |                                 Art. 3.               Accoglimento delle domande istruttoria,              delibera ed erogazione dei finanziamenti  l.   L'attivita'   istruttoria   della   Coopercredito   S.p.a.  e' disciplinata  dalla  convenzione di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge  5 marzo  2001,  n.  57,  e  dagli  eventuali  atti integrativi stipulati con le regioni.  2. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti sono  applicabili  le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni normative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.  3. Per le domande di finanziamento inviate a Coopercredito entro il 30 giugno  2000,  nonche' per le domande di finanziamento relative ad iniziative ubicate nei territori delle regioni a statuto speciale per le  quali  non  e'  stato  ancora  disposto  il  trasferimento  delle competenze  e  delle  materie  oggetto  della  presente direttiva, il distinto  organo  per  la  gestione  del  Foncooper di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57:    a) stabilisce,   in  conformita'  alle  direttive  contenute  nel presente  provvedimento  e  nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  i  criteri  in base ai quali le domande stesse di finanziamento possono essere presentate, esaminate, accolte e considerate decadute, nonche' le cause di revoca dei finanziamenti concessi;    b) delibera,  secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 5 dell'art. 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57:      l'accoglimento totale o parziale;      il rigetto di ciascuna domanda;      la revoca dei finanziamenti concessi;      le  transazioni,  ancorche'  comportanti  rinunce  sulle  somme mutuate, che si rendessero necessarie nell'interesse del Foncooper;      le variazioni o rinunce alle garanzie acquisite;      le eventuali perdite definitive a carico del Fondo stesso.  4.  Per  le  domande  di finanziamento trasmesse successivamente al 30 giugno  2000  relative  ad  iniziative ubicate nei territori delle regioni  a  statuto  ordinario,  si  provvede  ai  sensi  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  5.  Il  perfezionamento delle operazioni, l'erogazione delle somme, l'incasso   delle  rate  di.  ammortamento,  le  eventuali  procedure esecutive   in   caso   di   mancato   rimborso,  sono  curati  dalla Coopercredito S.p.a. secondo le proprie norme statutarie.  6.  Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva, le   limitazioni  e  le  modalita'  di  intervento,  con  particolare riferimento  alle condizioni poste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, saranno indicate con apposita circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  |  
|   |                                 Art. 4.                              Garanzie  1.  I  crediti  derivanti  dai  finanziamenti  sono  garantiti  dal privilegio  previsto dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che  puo'  essere  costituito  anche  su beni di proprieta' di terzi, purche' oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.  2.  Il  privilegio  di  cui al precedente comma e' acquisito con le seguenti modalita':    per  i  beni  immobili, e' annotato nell'apposito registro di cui all'art.  3  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre  1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e  gli uffici tavolari competenti, in relazione alla localita' in cui si trovano i beni stessi;    per  i beni mobili, e' annotato nel registro di cui all'art. 1524 del  codice  civile  in  relazione alla localita' in cui si trovano i beni stessi;    per  gli  automezzi  targati  e i natanti, e' annotato unicamente presso i "Pubblici registri" rispettivamente competenti.  La  presente  direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 maggio 2001                   Il Ministro dell'industria del                    commercio e dell'artigianato                                Letta               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                               Giarda                      Il Ministro del lavoro e                      della previdenza sociale                                Salvi Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 195  |  
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