| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  
| COMUNICATO  |  
| Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo al quadriennio normativo  1998-2001  e  al biennio economico 1998-1999 del personale del CONI. |  
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   A  seguito  del  parere favorevole espresso in data 11 aprile 2001 dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento della Funzione  Pubblica,  sulla  base della intesa intercorsa con il CONI, sul  testo  dell'accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dello  stesso  CONI  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico  1998-1999,  nonche'  della  certificazione della Corte dei Conti,   in  data  24  aprile  2001,  sull'attendibilita'  dei  costi quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli  strumenti  di  programmazione e di bilancio, il giorno 15 maggio 2001 ha avuto luogo l'incontro tra:
  L'ARAN: nella persona del Presidente, Avv. Guido Fantoni
  e le     ORGANIZZAZIONI SINDACALI      CONFEDERAZIONI  SINDACALI
  CGIL/FP           firmato          CGIL            firmato CISL/FPS          firmato          CISL            firmato UIL/PA            firmato          UIL             firmato CISAL/SNALCO      firmato          CISAL           firmato RDB/ANDICO        firmato          RDB             firmato CONFSAL/FNP       firmato          CONFSAL         firmato UGL               firmato          UGL             firmato CIDA/ASDICO       firmato          CIDA            firmato
  Al  termine della riunione, le parti, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo  Nazionale  di  Lavoro relativo al personale non dirigente del  CONI  per  il  quadriennio  normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, nel testo allegato.
               Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione
     1.  Il  presente  CCNL  intende  porsi  in  linea di coerenza e di sostegno   rispetto   ai   processi   di   innovazione,   riforma   e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalita', in corso nel  CONI,  ed  e' stipulato ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 29/1993 nonche'  in  attuazione  del  D.  Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 3l gennaio 1992, n. 138.   2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente dal CONI   con   rapporto   di  lavoro  a  tempo  sia  indeterminato  che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari, ivi compreso il  personale  utilizzato presso le federazioni sportive nazionali ai sensi  dell'art.  16  del  D.Lgs.  23 luglio 1999, n. 242, nonche' al personale  di  cui all'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.   3.  Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 29/1993.   4.  Al  personale  dell'Ente  soggetto  a processi di mobilita' in conseguenza    di    provvedimenti    di    fusione,    soppressione, trasformazione,  riordino  o  privatizzazione, si applica il presente contratto  sino alla data di decorrenza dell'inquadramento definitivo nella  nuova  amministrazione  o  ente pubblico o privato, data dalla quale  decorre il contratto collettivo vigente nel comparto o ente di destinazione.   5.  Le  clausole  del  presente  contratto  non  si  applicano  ai giornalisti ed ai pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.  |  
|   |  Art.  2  -  Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del                              contratto
     1.  Il  presente  contratto  decorre  dal  1^  gennaio  1998 ed ha scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999  per  la  parte  economica.  In  caso  di  mancata  disdetta, da comunicarsi  con  lettera  raccomandata  almeno  tre  mesi  prima  di ciascuna  scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In  caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo.   2.  Gli  effetti  giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla  data  di  stipulazione  del  presente contratto. La stipula si intende  avvenuta  al  momento  della sottoscrizione del contratto da parte  dei  soggetti  negoziali,  a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.   3. Il CONI e' tenuto ad attuare gli istituti a contenuto economico e  normativo  con  carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.   4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il  rinnovo  del  contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima  delle  scadenze  previste.  Durante tale periodo e per il mese successivo  alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, ne' procedono ad azioni conflittuali.   5.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data  di  scadenza  della  parte economica del presente contratto, ai dipendenti  dell'Ente  e'  corrisposta  la  relativa indennita' nella misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi  del  23  luglio  1993.  Per l'erogazione di detta indennita' l'ARAN  stipula  apposito accordo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.   6.  In  sede  di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto  di  riferimento del negoziato e' costituito dalla comparazione tra  l'inflazione  programmata  e  quella  effettiva  intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 1993.  |  
|   |                     Art. 3 - Obiettivi e strumenti
     1.  Il  sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto della distinzione  dei  ruoli  e  delle  responsabilita'  dell'Ente  e  dei sindacati,  e'  strutturato  in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di contemperare   l'interesse  dei  dipendenti  al  miglioramento  delle condizioni  di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare   e   mantenere   elevate   la  qualita',  l'efficienza  e l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali.   2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di  un  sistema  di  relazioni  sindacali  stabile,  improntato  alla correttezza  e  trasparenza  dei comportamenti delle parti, orientato alla   prevenzione   dei   conflitti,   in   grado   di  favorire  la collaborazione  tra  le  parti,  per il perseguimento delle finalita' individuate  dalle  leggi,  dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.   3.  In  coerenza  con  i  commi  1  e  2,  il sistema di relazioni sindacali  a  livello  di  ente  si  articola  nei  seguenti  modelli relazionali:
  a)  contrattazione  collettiva  integrativa,  tra  i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalita' indicate dal presente contratto; b) informazione; e) concertazione; d) consultazione; e) altre forme di partecipazione previste dal presente CCNL; f) interpretazione autentica dei contratti collettivi.  |  
|   |             Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
     1. Il CONI attiva, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo  n.  29  del  1993,  autonomi  livelli  di contrattazione collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dei  vincoli  indicati dalla richiamata   disposizione   legislativa,   utilizzando   le   risorse finanziarie  indicate  nell'art.  67 nei rispetto della disciplina di cui all'art. 68.   2.  La contrattazione collettiva integrativa e' strutturata su due livelli:  il  primo  a  livello  di  ente  ed  il  secondo  a livello decentrato, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli ambiti di elezione delle R.S.U.   3.  In  sede di contrattazione collettiva integrativa a livello di ente sono regolate le seguenti materie:
  a) i  criteri  per  la  ripartizione  e  destinazione  delle  risorse   finanziarie  indicate  nell'articolo 67 per le finalita' e secondo   la disciplina di cui all'articolo 68; b) i  criteri  generali  relativi  ai  sistemi  di incentivazione del   personale  ed  alle  metodologie  di  valutazione, in relazione ad   obiettivi  e  programmi  di  innovazione organizzativa, incremento   della produttivita' e miglioramento della qualita' del servizio; c) i criteri generali per la corresponsione di compensi, con riguardo   alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione   a   rischio,   nonche'   a   prestazioni  finanziate  da  apposite   disposizioni di legge; d) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi   annuali    e    pluriennali   delle   attivita'   di   formazione,   riqualificazione e aggiornamento del personale; e) le   linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la  garanzia  e  il   miglioramento  dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti   alla  prevenzione  e  alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo   quanto previsto dalle disposizioni vigenti; f) le  implicazioni  in  ordine  alla  qualita'  del  lavoro  ed alle   professionalita'  dei  dipendenti in conseguenza delle innovazioni   degli  assetti  organizzativi,  tecnologiche  e  della  domanda di   servizi; g) le   modalita'   e  verifiche  per  l'attuazione  della  riduzione   dell'orario   di  lavoro,  ad  integrazione  e  nel  quadro  delle   disposizioni contenute nel presente CCNL; h) i  criteri  generali per la elevazione del contingente dei posti a   tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 34, comma 10; i) le  forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle   attrezzature utilizzate nel telelavoro; j) le  iniziative  per  l'attuazione  delle  disposizioni  vigenti in   materia  di  pari opportunita', ivi comprese le proposte di azioni   positive; k) gli accordi di mobilita'; l) la individuazione di nuovi profili professionali; m) i criteri generali per la definizione delle procedure di selezione   ai  fini  delle  progressioni  economiche  all'interno di ciascuna   categoria di cui all'articolo 51; n) i   criteri   per   la   attuazione  degli  interventi  di  natura   assistenziale  anche  con  riferimento all'assicurazione sanitaria   integrativa; o) la  ponderazione dei criteri per la mobilita' degli esuberi di cui   all'art. 19, comma 4; p) le iniziative formative per la ricollocazione degli esuberi di cui   all'art. 19, comma 5; q) la determinazione del numero massimo delle ore di straordinario da   destinare alla banca delle ore; r) la  disciplina  della  reperibilita'  di  cui  all'art.  44  e  la   definizione  dei  relativi  compensi  compresi tra il minimo ed il   massimo ivi stabiliti; s) i  criteri  per  l'articolazione dell'orario di lavoro e delle sue   diverse tipologie di cui all'art. 40; t) i criteri e le condizioni per la corresponsione dell'indennita' di   trasferimento di cui all'art. 72, comma 2; u) criteri  per  la  ripartizione  dei  permessi  per il diritto allo   studio di cui all'art. 25, comma 1; y) disciplina  dei  compiti  per  specifiche  responsabilita'  di cui   all'art. 68, comma 2, lett. g); w) le condizioni per la fruizione del buono pasto; x) gli  importi delle indennita' per il personale sanitario e tecnico   sanitario dell'Istituto di Scienza dello Sport; y) i criteri generali per la organizzazione dei turni di cui all'art.   42; z) criteri  per  la  utilizzazione  delle risorse di cui all'art. 68,   comma 3; aa)i  criteri per la individuazione dei congedi per la formazione di   cui all'art. 29.
     4.  In sede di contrattazione decentrata a livello di aggregazione di strutture sono regolate le seguenti materie e le altre, tra quelle di  cui al comma 3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa nazionale:
  a) i  criteri  di  applicazione  e  di  gestione in sede locale della   disciplina  definita ai sensi del comma 3, lettere a), b), c), d),   e), f), g), i), j), r), s), y); b) i  criteri  di  applicazione,  con  riferimento  ai  tempi  e alle   modalita',  delle  normative  relative  all'igiene,  all'ambiente,   sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' delle misure   necessarie per agevolare il lavoro dei disabili.
     5.  Fermo  restando  il  principio  dell'autonomia negoziale e nel quadro  di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento  richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi trenta  giorni  dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili  in  accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta  giorni,  le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative e liberta'  di  iniziativa  e decisione, relativamente alle materie non direttamente   implicanti   l'erogazione   di  risorse  destinate  al trattamento  economico  del  personale, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL.   6.  I  contratti  collettivi  integrativi  non  possono  essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non   possono  comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione  annuale e pluriennale dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.  |  
|   |     Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del                  contratto collettivo integrativo
     1.  I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque  fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al  presente.  Essi  si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi  a  tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono  fatte  salve  le materie previste dal presente CCNL che, per la loro   natura,  richiedano  tempi  diversi  o  verifiche  periodiche. L'individuazione  e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.   2.  Per  ciascun  livello  di  contrattazione,  il CONI provvede a costituire,  entro  trenta  giorni  da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto, la delegazione di parte pubblica abilitata  alle trattative di cui al comma 1. Provvede inoltre, entro trenta  giorni  dalla presentazione delle piattaforme, a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10 per l'avvio del negoziato.   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della contrattazione  collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e' effettuato  dal  collegio  dei  revisori.  A  tal  fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e'  inviata  a  tale  organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione  illustrativa  tecnico  -  finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza  rilievi,  la Giunta nazionale del CONI autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.   4.  I  contratti  collettivi integrativi devono contenere apposite clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.   5.  Il  CONI  e'  tenuto  a  trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni   dalla   sottoscrizione,   il   testo   contrattuale  con  la specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.   6.  Le  clausole  dei contratti integrativi stipulati ai sensi del CCNL  19.11.1996 e del CCNL 22.05.1997 (quest'ultimo limitatamente ai professionisti   dipendenti),  salvo  disdetta  nei  casi  e  con  le modalita'  consentite  dalla  normativa  vigente,  conservano la loro efficacia sino a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al  presente articolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.  |  
|   |                          Art. 6 - Informazione
     1. Il CONI fornisce informazioni puntuali ai soggetti sindacali di cui  all'art. 10, anche su loro richiesta, sulle misure in materia di ambiente  di  lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.   2. Il CONI e' tenuto a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire   anticipatamente   e   tempestivamente  la  documentazione necessaria su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa, concertazione e consultazione nonche' sulle seguenti:   A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:   introduzione  di  nuove  tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;   interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro;   criteri  generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;   andamento dell'occupazione e politiche occupazionali;   criteri  generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale;   modalita'  di  realizzazione  dei  progetti di telelavoro e ambito delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti;   percentuale  di  posti  da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale;   programmi di formazione del personale;   politiche di miglioramento dei servizi sociali;   numero   contenuti   motivi  e  durata  dei  contratti  di  lavoro temporaneo e sui relativi costi;   criteri per il conferimento delle mansioni superiori;   disciplina delle trasferte di cui al comma 11 dell'art. 71;   individuazione delle sedi di servizio disagiate ai sensi dell'art. 72 comma 4;   politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.
     B)  ai  soggetti  sindacali  di  cui  all'art. 10 comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture aggregate:   verifica periodica della produttivita' delle strutture;   stato  dell'occupazione e politiche degli organici aventi riflessi sulle sedi aggregate;   criteri  generali  per  la  riorganizzazione  degli uffici in sede aggregata;   criteri   generali   sull'organizzazione  del  lavoro  nelle  sedi aggregate;   iniziative  rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;   programmi di formazione del personale nelle sedi aggregate;   misure  programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
     3.  Nelle  seguenti  materie  l'informazione  e'  successiva,  con frequenza  almeno  annuale,  ed  ha  per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:   A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:   andamento  generale  e  risultati  applicativi della mobilita' del personale;   distribuzione   delle  ore  di  lavoro  straordinario  e  relative prestazioni;   distribuzione  complessiva  delle  risorse  per  la  produttivita' individuale  e  collettiva  e  il miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 68;   funzionamento dei servizi sociali;   attuazione dei programmi di formazione del personale;   applicazione   parametri   di   misurazione   di  produttivita'  e rilevazione della qualita' dei servizi;   applicazione  criteri  e graduatoria per la fruizione dei permessi per diritto allo studio di cui all'art. 25, comma 7;   distribuzione  complessiva  delle  ore  di  lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni.
     B)  ai  soggetti  sindacali  di  cui  all'art. 10, comma 2 per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture aggregate:   applicazione  di  parametri  di  misurazione  della  qualita'  dei servizi  e  dei  risultati  nelle  sedi  aggregate,  con  particolare riferimento alla soddisfazione dell'utenza;   attuazione  dei  programmi di formazione del personale, nelle sedi aggregate;   misure  adottate  in  materia  di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,  in  relazione  a  quanto previsto dalla normativa vigente in materia;   distribuzione  complessiva  delle  ore  di  lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni, in sede aggregata.
     4.  Ai  fini  di  una  piu'  compiuta  informazione  le  parti, su richiesta  di  ciascuna  di  esse,  si  incontrano con cadenza almeno annuale  ed in caso di presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  e  per  l'innovazione tecnologica  degli  stessi.  La documentazione e' fornita ai soggetti sindacali  di cui all'art. 10, comma 2 con un congruo anticipo, salvo i casi di urgenza.  |  
|   |                         Art. 7 - Concertazione
     1.  Ciascuno  dei  soggetti sindacali di cui all'art. 10, ricevuta l'informazione,  puo'  attivare,  entro  i  successivi cinque giorni, mediante richiesta scritta, la concertazione.   2. La richiesta di concertazione e' effettuata dai soggetti di cui all'art.  10,  comma  1, sui criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
  a) trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di formazione e   lavoro; b) articolazione dell'orario di servizio; c) conferimento  e  revoca degli incarichi di cui all'art. 55, e loro   valutazione periodica; d) graduazione   delle   posizioni   di  cui  all'art.  54,  ai  fini   dell'attribuzione della relativa indennita'; e) modalita'  di  realizzazione  dei  progetti di telelavoro e ambito   delle professionalita' da impiegare negli stessi progetti; f) definizione  delle  procedure  selettive  ai  fini  dello sviluppo   professionale di cui all'art. 52; g) modalita'  di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 5,   in materia di pari opportunita'; h) politiche degli organici.
     3. La richiesta di concertazione e' effettuata dai soggetti di cui all'art.  10,  comma  2, sui criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
  a) modalita'  di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 5,   in materia di pari opportunita', nelle sedi aggregate; b) verifica periodica della produttivita', nelle sedi aggregate.
     4.  La  concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta; durante   la   concertazione   le   parti   si   adeguano,  nei  loro comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e trasparenza.   5.  Nella  concertazione  le  parti  verificano la possibilita' di pervenire ad un accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito  dello  stesso  e'  redatto  specifico  verbale  dal quale risultino le posizioni delle parti.  |  
|   |                         Art. 8 - Consultazione
     1.  La  consultazione  e'  attivata  prima dell'adozione, da parte dell'ente,  degli  atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto  di  lavoro ed e' facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.   2.  La  consultazione  e'  obbligatoria  per le materie di seguito indicate:
  A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1: a. organizzazione e disciplina degli uffici; b. numero,  contenuti  anche economici, durata prevista dei contratti   di lavoro temporaneo e relativi costi; c. criteri  generali  sui motivi di ricorso ai contratti di fornitura   di lavoro temporaneo; d. criteri  generali per il conferimento di mansioni superiori di cui   all'art. 56 fatta salva la disciplina di prima applicazione di cui   al comma 6 dello stesso art. 56. B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2: a. organizzazione e disciplina degli uffici.
     3.   Resta  ferma  la  consultazione  del  rappresentante  per  la sicurezza  nei  casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.  |  
|   |                    Art. 9 - Forme di partecipazione
     1.   Per   l'approfondimento   di   specifiche  problematiche,  in particolare  concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, la formazione del personale,  possono  essere  costituite,  a  richiesta, e senza oneri aggiuntivi  per l'Ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il  compito  di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'Ente  e'  tenuto  a  fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.   2. E' istituita una Conferenza di rappresentanti dell'Ente e delle organizzazioni  sindacali  abilitate alla contrattazione integrativa. La  Conferenza esamina due volte l'anno - una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti - le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'Ente,  con  particolare  riguardo  ai  sistemi  di  verifica dei risultati  in  termini  di efficienza, di efficacia e di qualita' dei servizi istituzionali.   3.  La  composizione  degli organismi di cui al presente articolo, che  non  hanno  funzioni  negoziali,  e'  di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.  |  
|   |  Art.   10   -   Soggetti   sindacali  titolari  della  contrattazione                             integrativa
     1.  I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di  ente  di cui all'art. 4, comma 3 sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.   2.  I  soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4 sono:
  - le R.S.U.; -  le  organizzazioni  territoriali  delle  associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.  |  
|   |    Art. 11 - Titolarita' dei permessi e delle prerogative sindacali
     1.  La  titolarita'  dei  permessi sindacali nei luoghi di lavoro, cosi'  come  previsto  dall'art.  10, comma 1 dell'Accordo collettivo quadro   sui   distacchi,   aspettative  e  permessi  e  sulle  altre prerogative  sindacali  sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalita'  e nelle quantita' previste dall'Accordo stesso ai seguenti soggetti:   a)  componenti  delle  rappresentanze  sindacali unitarie (R.S.U.) elette  ai  sensi  dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle  pubbliche  amministrazioni  e  per la definizione del relativo regolamento  elettorale,  stipulato  il 7 agosto 1998; e ai sensi del protocollo  di  intesa  sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali  per  l'indizione  delle elezioni delle stesse R.S.U. negli enti di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 29/93;   b) dirigenti sindacali:
  - dei  terminali  di  tipo associativo delle organizzazioni sindacali  rappresentative  che  dopo  l'elezione  delle  R.S.U. siano rimasti  operativi nei luoghi di lavoro; - delle   organizzazioni   sindacali   firmatarie   aventi  titolo  a  partecipare  alla  contrattazione  collettiva integrativa, ai sensi  dell'art. 10, comma 1; - componenti    degli    organismi    statutari    delle   rispettive  confederazioni    e    organizzazioni    sindacali   di   categoria  rappresentative  non  collocati  in distacco o aspettativa, qualora  non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai  due precedenti alinea.  |  
|   |  Art.  11-bis  -  Composizione  delle delegazioni nella contrattazione integrativa
  1 . Per la parte pubblica, la delegazione e' composta come segue:
  a) in  sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3:   dal  titolare  del  potere di rappresentanza o da un suo delegato,   dal  Segretario generale o suo delegato, da una rappresentanza dei   dirigenti espressamente nominata dalla Giunta nazionale; b) in  sede  di contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4:   da una rappresentanza di dirigenti espressamente nominata con atto   della Giunta nazionale del CONI, che individua anche il presidente   di delegazione. 2. Per  le  organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta come   segue: a) in  sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3:   dalle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  di  cui all'art. 10,   comma 1; b) in  sede  di contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4:   dalle RSU e dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2.
     3.   L'Ente   puo'   avvalersi,  nella  contrattazione  collettiva integrativa,   dell'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).  |  
|   |              Art. 12 - Principi e regole di comportamento
     1.  Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi della  reciproca  responsabilita',  della  correttezza  e buona fede, della  trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.   2.  Nel  primo  mese  del  negoziato  relativo alla contrattazione integrativa,  ovvero  nei  primi sessanta giorni nelle ipotesi di cui all'art.  4,  comma  3,  le  parti, qualora non vengano interrotte le trattative,  non  assumono  iniziative  unilaterali  ne' procedono ad azioni  dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le  parti  non  assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.  |  
|   |            Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti
     1.  Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sull'interpretazione    dei   contratti   collettivi,   nazionali   o integrativi,  le  parti  che  li hanno sottoscritti si incontrano per definire  consensualmente  il significato della clausola controversa. L'eventuale  accordo,  stipulato  rispettivamente con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste dagli articoli  4  e  5  del  presente  CCNL,  sostituisce  la  clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.   2. La medesima procedura puo' essere attivata anche a richiesta di una delle parti.  |  
|   |               Art. 14 - Comitato per le pari opportunita'
     1.  Il Comitato per le pari opportunita', istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parita' tra donne e uomini.   2.  Il  Comitato,  presieduto  da  un rappresentante dell'Ente, e' costituito   da   un   componente   designato   da   ciascuna   delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  del presente CCNL e da un pari numero  di rappresentanti dell'Ente; per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.   3. Il comitato per le pari opportunita' ha il compito di:
  a) svolgere attivita' di studio, ricerca e promozione sui principi di   parita'  di  cui  alla legge n. 903/1977 e alla legge n. 125/1991,   anche  alla  luce  della evoluzione della legislazione italiana ed   estera  in  materia  e  con  riferimento  ai  programmi  di azione   dell'Unione Europea; b) individuare  i  fattori  che  ostacolano  l'effettiva  parita'  di   opportunita'  tra  donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative   dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un   effettivo   equilibrio   di  posizioni  funzionali  a  parita'  di   requisiti   professionali  di  cui  si  deve  tenere  conto  anche   nell'attribuzioni di incarichi o funzioni qualificate, nell'ambito   delle   misure   rivolte   a  superare,  per  la  generalita'  dei   dipendenti,   l'assegnazione   in   via   permanente  di  mansioni   estremamente   parcellizzate  e  prive  di  ogni  possibilita'  di   evoluzione professionale; c) promuovere  interventi  idonei a facilitare il reinserimento delle   donne lavoratrici dopo l'assenza per maternita' e a salvaguardarne   la professionalita'; d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali   nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e   sulle caratteristiche del fenomeno; e) formulare  proposte  per favorire l'accesso ai corsi di formazione   professionale e sulle modalita' di svolgimento degli stessi, sulla   flessibilita'  degli  orari  di  lavoro in rapporto agli orari dei   servizi sociali, sui processi di mobilita'; f) raccogliere i dati relativi alle materie di competenza, che l'Ente   e'  tenuto  a  fornire, e formulare proposte per la contrattazione   integrativa.
     4.  In  sede  di  contrattazione  integrativa, tenendo conto delle proposte  formulate  dal  Comitato  per  le  pari  opportunita', sono concordate  le  misure  volte  a favorire effettive pari opportunita' nelle  condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche  la  posizione  delle  donne  in  seno  alla  famiglia. Il CONI fornisce   un'adeguata   informazione   al   Comitato   per  le  pari opportunita'  sull'andamento  e  gli  esiti  della  contrattazione in relazione alle predette misure.   5.  Le  modalita'  di  attuazione  delle  misure  di  cui ai commi precedenti sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 e, limitatamente  alle modalita' di attuazione nelle sedi aggregate, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.   6. Il CONI favorisce la operativita' del Comitato e garantisce gli strumenti   idonei  al  suo  funzionamento,  mettendo,  tra  l'altro, immediatamente  a  disposizione adeguati locali per la sua attivita'; in  particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto.   7.  Il  Comitato  per le pari opportunita' rimane in carica per la durata  di  un  quadriennio  e,  comunque, fino alla costituzione del nuovo.   I   componenti   del   Comitato   possono  essere  rinnovati nell'incarico per un solo mandato.  |  
|   |              Art. 15 - Il contratto individuale di lavoro
     1.  Il  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, e' costituito e regolato da contratti individuali  e  dal  presente contratto collettivo nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.   2.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
  a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) posizione  di  inquadramento  professionale  e livello retributivo   iniziale; d) mansioni corrispondenti ai profilo assegnato; e) durata del periodo di prova; f) sede di lavoro; g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
     3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato  dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le  cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro.  E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.   4. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui  al  comma  2  indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 35.   5.  Prima  di  procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale,   il   CONI   invita   l'interessato   a  presentare  la documentazione  prescritta  dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto  di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine  non  inferiore  a  trenta  giorni,  termine  che puo' essere prorogato  fino a 90 giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con  altro  datore  di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna  delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del  D.Lgs.  n.  29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve  essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto.   6.  Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al comma 5, il CONI comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.  |  
|   |                       Art. 16 - Periodo di prova
     1.  Il  dipendente  assunto  in  servizio a tempo indeterminato e' soggetto  ad  un  periodo  di  prova  la cui durata e' stabilita come segue:
  a) 2 mesi per il personale della categoria A; b) 4 mesi per il personale delle categorie B e C.
     Sono  esonerati  dal  periodo  di  prova i dipendenti del CONI che siano stati riclassificati a seguito di processi di selezione interna di cui all'art. 52.   2.  Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.   3.  Il  periodo  di  prova  e'  sospeso  nei  casi  di assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia durante il periodo di prova il  dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo  di  sei  mesi,  decorso  il  quale  il  rapporto puo' essere risolto.  Nell'ipotesi  di infortunio sul lavoro o malattia derivante da   causa   di  servizio  trova  applicazione  l'art.  34  del  CCNL 19/11/1996.   4.  Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma  3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.   5.  Decorsa  la  meta'  del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di preavviso  ne'  di  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva  del preavviso,  fatti  salvi  i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso del CONI deve essere motivato.   6.  Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto sia stato risolto,  il  dipendente  si  intende  confermato  in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.   7.  In  caso  di  recesso,  la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio  compresi  i  ratei della tredicesima  mensilita'  maturati.  Spetta  altresi' al dipendente la retribuzione  corrispondente  alle  giornate  di ferie maturate e non godute.   8.  Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.   9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia   vincitore   di   concorso  pubblico  presso  il  CONI  o  altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione  del  posto  senza  retribuzione, e, in caso di mancato superamento  della  prova,  o  per  recesso  dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.  |  
|   |                      Art. 17 - Lavoratori disabili
     1.   Al   fine   di  valorizzare  pienamente  la  capacita'  e  le potenzialita'  dei  lavoratori  disabili,  il CONI, nell'ambito delle forme  di  partecipazione  di  cui all'art. 9 individua e realizza le iniziative  per  una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/2000 anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.   2.  Nei  confronti  dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte  nella  legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le  agevolazioni  di  cui  agli  artt. 21 e 33 della legge medesima e successive  modificazioni,  secondo  gli  accertamenti previsti dalla stessa.  |  
|   |      Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneita' psico-fisica
     1.  Nei  confronti  del  dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente   allo   svolgimento   dei  compiti  del  proprio  profilo professionale,  il  CONI  non  puo'  procedere  alla  risoluzione del rapporto  di  lavoro  per inidoneita' fisica o psichica prima di aver esperito  ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa categoria di    inquadramento    assicurando    un    adeguato    percorso   di riqualificazione.   2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il  dipendente  puo'  essere  impiegato  in  un  profilo di categoria immediatamente inferiore.   3.  I  posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione  della  disciplina  del  comma  2, sono prioritariamente destinati  alla  ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.   4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a categoria inferiore,  il  dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo,   non   riassorbibile,   della  posizione  economica  di provenienza, ove questa sia piu' favorevole.   5.  Nel  caso  in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito  del CONI con le modalita' previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 19.  |  
|   |   Art. 19 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale                            in eccedenza
     1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs.  n.  29/1993,  conclusa  la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello  stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del  personale  dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento  in  disponibilita'  del personale che non sia possibile impiegare  diversamente nell'ambito del CONI, quest'ultimo comunica a tutti  gli  enti  o  amministrazioni  di cui all'art. 1 , comma 2 del D.Lgs.   29/1   993  presenti  a  livello  provinciale,  regionale  e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e   profilo  professionale  richiedendo  la  loro  disponibilita'  al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.   2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei posti,  per  categoria  e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica   per   i  quali,  tenuto  conto  della  programmazione  dei fabbisogni,  sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.   3.  I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che   possono   indicare   le  relative  preferenze  e  chiederne  le conseguenti   assegnazioni;   con   la  specificazione  di  eventuali priorita';  il  CONI  dispone  i  trasferimenti  nei  quindici giorni successivi alla richiesta.   4.  Qualora  si  renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo  stesso  posto,  il  CONI  forma  una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
  a) dipendenti portatori di handicap; b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; c) situazione   di  famiglia,  privilegiando  il  maggior  numero  di   familiari a carico; d) maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione; e) particolari  condizioni  di salute del lavoratore, dei familiari e   dei  conviventi  stabili;  la  stabile  convivenza,  nel  caso qui   disciplinato  e  in  tutti  gli altri casi richiamati nel presente   contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica   presentata dal dipendente; f) presenza  in  famiglia  di  soggetti  portatori  di  handicap.  La   ponderazione  dei criteri viene definita in sede di contrattazione   integrativa.
     5.   La   contrattazione  integrativa  puo'  prevedere  specifiche iniziative  di  formazione  e  riqualificazione da parte del CONI, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione in nuovi contesti lavorativi  dei  lavoratori trasferiti, anche in attuazione dell'art. 35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto D.Lgs. 29/1993.  |  
|   |             Art. 20 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
     1.  Il  dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto  di  dimissioni  o per risoluzione per motivi di salute, puo' richiedere,  entro  5  anni  dalla  data  delle  dimissioni  o  della risoluzione,  la  ricostituzione  del  rapporto di lavoro. Il CONI si pronuncia  motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato nella posizione economica e nel  profilo rivestiti all'atto delle dimissioni o della risoluzione, corrispondenti  secondo  il  sistema di classificazione applicato dal CONI al momento della ricostituzione del rapporto.   2.  La  stessa  facolta'  di cui al comma 1 e' data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione  con  la  perdita  o  il  riacquisto  della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.   3.  Nei  casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto   di   lavoro   e'   subordinata   alla  disponibilita'  del corrispondente   posto  nella  dotazione  organica  del  CONI  ed  al permanere  del  possesso  dei  requisiti generali per l'assunzione da parte    del    richiedente   nonche'   del   positivo   accertamento dell'idoneita'  fisica,  secondo  le vigenti disposizioni, qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.   4.  Qualora  per  effetto delle dimissioni o della risoluzione, il dipendente  fruisca  di un trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.  |  
|   |         Art. 21 - Aspettativa per motivi familiari o personali
     1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne  faccia  formale  e  motivata  richiesta, possono essere concessi, compatibilmente  con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di   aspettativa   per   esigenze  personali  o  di  famiglia,  senza retribuzione  e  senza  decorrenza  dell'anzianita',  per  una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.   2.  Qualora  l'aspettativa  per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali  periodi  pur  non  essendo  utili  ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 comma 40, lettere a) e b)  della  legge  n.  335  del  1995  e  successive  modificazioni  e integrazioni e nei limiti ivi previsti.   3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione  ai  fini della disciplina contrattuale per il calcolo dei  periodi  di conservazione del posto previsti dagli artt. 33 e 34 del CCNL 19.11.1996.   4.  La  presente  disciplina  si  aggiunge  ai  casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da questo contratto collettivo.  |  
|   |        Art. 22 - Servizio militare e servizio sostitutivo civile
     1.  La  chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonche' l'arruolamento  volontario  allo  scopo  di  anticipare  il  servizio militare  obbligatorio,  determinano  la  sospensione del rapporto di lavoro,  anche  in  periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.   2.  I dipendenti che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto,  anche  in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.   3.  Entro  trenta  giorni  dal  congedo  o  dall'invio  in licenza illimitata   in  attesa  di  congedo,  il  dipendente  deve  porsi  a disposizione  del CONI per riprendere servizio. Superato tale termine il  rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.   4.  Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti  gli  effetti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.   5.   I   dipendenti   richiamati  alle  armi  hanno  diritto  alla conservazione  del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale, il   CONI  corrisponde  l'eventuale  differenza  fra  il  trattamento economico in godimento corrispondente alla nozione di retribuzione di cui   all'art.   79,  comma  2,  lett.  b)  e  quello  erogato  dall' amministrazione militare.   6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione del CONI per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni,  se  il  richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi,  di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale  ipotesi,  il  periodo  tra  la  fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.  |  
|   |                     Art. 23 - Assenze per malattia
     1.  L'art. 33 del CCNL del 19.11.1996, e' integrato con l'aggiunta dei seguenti commi:   "8  bis.  In  caso  di  patologie  gravi  che  richiedano, terapie salvavita  ed  altre  assimilabili,  come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia,  il  trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS,  ai  fini  del  presente articolo, sono esclusi dai computo dei giorni  di  assenza  per  malattia  i  relativi  giorni  di  ricovero ospedaliero  o  di  day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate  terapie,  debitamente  certificati  dalla  competente azienda sanitaria  locale  o  struttura  convenzionata.  In  tali giornate il dipendente  ha  diritto  in  ogni  caso all'intera retribuzione fissa mensile  nonche'  le  quote di salario accessorio, anche derivante da disposizioni   speciali,  con  esclusione  dei  compensi  per  lavoro straordinario e turnazione.   "8 ter. La disciplina di cui al comma 8 bis si applica ai mutilati o  invalidi  di  guerra  o  per  servizio,  la  cui  menomazione  sia ascrivibile  alle  categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di  cui  al  D.Lgs.  n.  834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali,  la  cui  necessita', correlata alla gravita' dello stato di invalidita',  sia  debitamente  documentata  dal  competente servizio della azienda sanitaria locale."   "8.quater.   Per   agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari esigenze  collegate  a  terapie  o  visite  specialistiche,  il  CONI favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati."   2.  Il  comma 10 dell'art. 33 del CCNL del 19.11.1996 e' integrato come  segue:"E'  consentito  comunque  l'invio del certificato medico anche via fax.".   3.  Il  comma  11,  dell'art.  33  del  CCNL  del  19.11.1996,  e' sostituito dal seguente:   "11.  L'Amministrazione  dispone  il  controllo  della malattia di norma  fin  dal  primo  giorno  di  assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali."  |  
|   |  Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
     1.  All'art.  34  del  CCNL del 19.11.996 sono aggiunti i seguenti commi:   "4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'articolo 33.   5.  Nel  caso  di  lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione,  abbiano  acquisito  per  infortunio  sul  lavoro  o malattia  collegata  a  causa di servizio eventuali disabilita' trova applicazione  l'art.  1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori  che  divengono  inabili  allo  svolgimento  delle proprie mansioni  in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge."  |  
|   |                      Art. 25 - Diritto allo studio
     1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attivita' formative programmate dal CONI  - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali  per  ciascun  anno  e  nel  limite  massimo  del  3% del personale  in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con   arrotondamento   all'unita'   superiore.   L'Ente,   con   atti organizzativi  interni,  provvede  a  ripartire  tra  le varie unita' operative territoriali il contingente di personale di cui al presente comma,  definendo i relativi criteri e modalita' operative in sede di contrattazione integrativa.   2.   I   permessi   di  cui  al  comma  1  sono  concessi  per  la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,  post-universitari,  di  scuole di istruzione primaria, secondaria  e  di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente  riconosciute,  o comunque abilitate al rilascio di titoli di    studio    legali   o   attestati   professionali   riconosciuti dall'ordinamento   pubblico,   per   la   preparazione  e  successiva discussione  della  tesi  di  laurea  finale  al  termine degli studi universitari,  per  la  frequenza  di  corsi  organizzati dall'Unione Europea  e  per  sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di  integrazione  dei  soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.   3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni  di  lavoro  che  agevolino  la  frequenza ai corsi stessi e la preparazione  agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro  straordinario  ne'  al  lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.   4.  Qualora  il  numero  delle  richieste superi le disponibilita' individuate  ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorita':
  a) dipendenti  che  frequentino  corsi  di  formazione  in materia di   integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; b) dipendenti  che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se   studenti  universitari  o  post-universitari, abbiano superato gli   esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; c) dipendenti  che  frequentino  per la prima volta gli anni di corso   precedenti  l'ultimo  e  successivamente  quelli che, nell'ordine,   frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti   escluso  il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e   post-universitari, la condizione di cui alla lettera b); d) dipendenti  ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non   si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
     5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza  e'  accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi  di  studio  della  scuola  media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.   6.  Qualora  a  seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi  4  e  5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al beneficio  i  dipendenti  che  non abbiano mai usufruito dei permessi relativi  al  diritto  allo  studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.   7.  L'applicazione  dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano  oggetto  di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.   8.  Per  la  concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti  interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio dei corsi,  il  certificato  di  iscrizione  e,  al termine degli stessi, l'attestato  di  partecipazione  o,  se  non  previsto,  altra idonea documentazione  concordata  con il CONI e comunque quello degli esami sostenuti,  anche  se  con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni,  i  permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.   9.  Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il  dipendente,  in  alternativa  ai  permessi  previsti nel presente articolo,  puo'  utilizzare,  per il solo giorno della prova, anche i permessi  per  esami previsti dall'art. 31, comma 1, terza alinea del CCNL del 19.11.1996.  |  
|   |    Art. 26 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
     1.  I  dipendenti  con  rapporto  a tempo indeterminato ammessi ai corsi  di  dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.  476  oppure  che  usufruiscano  delle borse di studio di cui alla legge  30  novembre  1989,  n.  398  sono  collocati,  a  domanda, in aspettativa  per  motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.  |  
|   |      Art. 27 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
     1.   Le   aspettative   per   cariche  pubbliche  elettive  e  per volontariato  restano  disciplinate  dalle  vigenti  disposizioni  di legge.  |  
|   |             Art. 28 - Disposizioni comuni sulle aspettative
     1.  Il  dipendente  non  puo'  usufruire  continuativamente di due periodi  di aspettativa, o di congedo non retribuito, anche richiesti per  motivi  diversi,  se  tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio  attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di aspettativa  per  cariche  pubbliche  elettive e per volontariato, di distacchi  sindacali,  di  assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971  e  in  applicazione  di  quanto  previsto  dalla  legge n. 53/2000.   2.  Il CONI, qualora accerti durante il periodo di aspettativa che sono  venuti  meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita  il  dipendente  a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.  Il  dipendente,  per  le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.   3.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita'  sostitutiva  di  preavviso,  nei confronti del dipendente che,  salvo  casi  di  comprovato  impedimento,  non  si presenti per riprendere  servizio  alla  scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.  |  
|   |                   Art. 29 - Congedi per la formazione
     1.  I  congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti, disciplinati dall'art.  5  della  legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.   2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso  il  CONI,  possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle  diverse  categorie  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  il  numero  complessivo  dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di  ciascun  anno.  La contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.   3.  Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono presentare  al  CONI  una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e  della  durata  prevista  della  stessa.  Tale  domanda deve essere presentata   almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  delle  attivita' formative.   4.   Le   domande   vengono   accolte  in  ordine  progressivo  di presentazione,  nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.   5.  Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con  l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, il CONI puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad  un  massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puo'  essere  piu'  ampio  per  consentire la utile partecipazione al corso.   6.  Al  lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5,  comma  3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo  stesso  articolo  5,  comma  3,  relativamente  al  periodo di comporto,   alla   determinazione  del  trattamento  economico,  alle modalita'  di  comunicazione  al CONI ed ai controlli si applicano le disposizioni  contenute  nell'art.  33  del CCNL 19/11/1996 e, ove si tratti  di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 34 dello stesso CCNL.   7.   Il  lavoratore  che  abbia  dovuto  interrompere  il  congedo formativo  ai  sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.  |  
|   |                     Art. 30 - Congedi dei genitori
     1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia   di   tutela  della  maternita'  contenute  nella  legge  n. 1204/1971,  come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.   2.  Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo  degli  articoli  di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.   3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4  e  5  della  legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche  nell'ipotesi  di  cui  all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta  l'intera  retribuzione  fissa  mensile  nonche'  le  quote di salario  accessorio,  ivi  comprese  quelle derivanti da disposizioni speciali,  con  esclusione  dei  compensi  per lavoro straordinario e turnazione.   4.  In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i  mesi  di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il restante  periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in  parte  dalla  data  di  effettivo  rientro  a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica  dalla  quale  risulti  che  le  condizioni  di  salute  della lavoratrice   consentono  il  rientro  al  lavoro.  Alla  lavoratrice rientrata  al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.   5.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione  dal lavoro previsto dall'art.  7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni   e  integrazioni,  per  le  lavoratrici  madri  o,  in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fruibili  anche  in  modo  frazionato,  non  riducono  le ferie, sono valutati  ai  fini  dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero,  con  esclusione  dei  compensi per lavoro straordinario e le indennita'  per  prestazioni  disagiate,  pericolose o dannose per la salute.   6.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 3 e sino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino, nei casi previsti  dall'art.  7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri  sono  riconosciuti  trenta  giorni per ciascun anno, computati complessivamente  per  entrambi  i  genitori,  di  assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3.   7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche gli eventuali giorni festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata, ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.   8.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di astensione  dal  lavoro,  di  cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971  e  successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre  o  il  lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione  della  durata,  all'ufficio  di  appartenenza  di  norma quindici  giorni  prima  della  data  di  decorrenza  del  periodo di astensione.   La  domanda  puo'  essere  inviata  anche  a  mezzo  di raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  purche'  sia  assicurato comunque  il  rispetto  del  termine  minimo di quindici giorni. Tale disciplina   trova   applicazione   anche   nel   caso   di   proroga dell'originario periodo di astensione.   9.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali che  rendano  impossibile  il  rispetto  della  disciplina  di cui al precedente  comma  8,  la  domanda  puo'  essere  presentata entro le ventiquattro  ore  precedenti  l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.   10.  In  caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10  della  legge  1204/1971  sono  raddoppiati  e  le  ore aggiuntive rispetto  a  quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.  |  
|   |            Art. 31 - Congedi per eventi e cause particolari
     1.  Le  lavoratrici  e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi  per  eventi  e  cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.   2.  Per  i  casi  di  decesso  del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4  della  legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina di cui all'art. 31 del CCNL del 19.11.1996.  |  
|   |                      Art. 32 - Permessi retribuiti
     1.  L'art. 31 del CCNL del 19.11.1996, e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:   "1-bis.  Ai  fini  della  concessione  dei  permessi  per lutti in famiglia  di  cui  al comma 1, la condizione di convivente stabile e' equiparata a quella di coniuge".  |  
|   |                Art. 33 - Assunzioni a tempo determinato
     1.  In  applicazione  e  ad  integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 1, della  legge n. 56/1997, il CONI puo' stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
  a) per   la  sostituzione  di  personale  assente  con  diritto  alla   conservazione  del  posto,  ivi  compresi  i  casi di personale in   distacco  sindacale  e  quelli  relativi ai congedi previsti dagli   articoli  4  e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti   di  forme  di  astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione   delle  ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato puo'   essere  anticipata  fino  a  trenta  giorni  al fine di assicurare   l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) per   la  sostituzione  di  personale  assente  per  gravidanza  e   puerperio,  nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa   previste  dagli  articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli   articoli  6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall'art.   3  della  legge  n.  53/2000;  in  tali  casi l'assunzione a tempo   determinato  puo'  avvenire  anche trenta giorni prima dell'inizio   del periodo di astensione; c) per  soddisfare  le  esigenze  organizzative dell'Ente nei casi di   trasformazione  temporanea  di rapporti di lavoro da tempo pieno a   tempo parziale, per un periodo di sei mesi; d) per  lo  svolgimento  di  attivita'  stagionali, nell'ambito delle   vigenti disposizioni; e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti   dall'assunzione  di  nuovi  servizi  o  dell'introduzione di nuove   tecnologie,  non  fronteggiabili con il personale in servizio, nel   limite massimo di nove mesi; f) per  attivita'  connesse  allo svolgimento di specifici progetti o   programmi  predisposti  dagli  Enti,  quando  alle  stesse non sia   possibile  far  fronte  con  il  personale in servizio, nel limite   massimo di dodici mesi; g) per  la  temporanea  copertura  di  posti  vacanti  nelle  diverse   categorie,  per  un  periodo  massimo di otto mesi e purche' siano   avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
     2.   Il  CONI  disciplina,  con  gli  atti  previsti  dal  proprio ordinamento,  nel  rispetto dei principi di cui agli articoli 36 e 36 bis del D.Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di personale  con  contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.   3.  Nei  casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ente puo' procedere  ad  assunzioni  a  termine  anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a  sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori  ai  sensi  dell'art.  56  del  D.Lgs. n. 29/1993, a quelle proprie  del  lavoratore  assente  con diritto alla conservazione del posto.   4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale  e'  specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo  il  dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma  anche  l'altro  dipendente  di fatto sostituito nella particolare ipotesi  di  cui  al precedente comma 3. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.   5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato  nel contratto individuale  o,  prima  di  tale  data,  comunque  con  il rientro in servizio del lavoratore sostituito.   6.  In  tutti  i  casi  in  cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto   con   preavviso   o   con  corresponsione  dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 5 e  8  del  presente  articolo,  per  il  rapporto  di  lavoro a tempo determinato  il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo  di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non  puo'  superare  i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.   7.  L'assunzione  a  tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero,  per i profili professionali per i quali e' consentito, anche a tempo parziale.   8.  Il  lavoratore  assunto a tempo determinato, in relazione alla durata  prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo  di prova, secondo la disciplina, dell'art. 16, non superiore comunque  a  due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di  quattro  settimane  per  quelli  di durata superiore. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  16,  in qualunque momento del periodo di prova,  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i  casi di sospensione di cui al successivo comma 9. Il recesso opera dal  momento  della  comunicazione  alla  controparte  e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.   9.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il  personale  assunto  a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
  a) le  ferie  maturano  in  proporzione  della  durata  del  servizio   prestato; b) in  caso  di  assenza  per  malattia,  fermi  restando - in quanto   compatibili  -  i  criteri  stabiliti dagli artt. 33 e 34 del CCNL   19/11/1996, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463,   convertito  con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.   I  periodi  per  i  quali spetta il trattamento economico intero e   quelli  per  i  quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti   secondo  i  criteri  di  cui  all'art.  33 del CCNL 19/11/1996, in   misura  proporzionalmente  rapportata  alla  durata  prevista  del   servizio,  salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore   a  due  mesi.  Il  trattamento  economico non puo' comunque essere   erogato  oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di   conservazione  del  posto  e' pari alla durata del contratto e non   puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 33   del CCNL 19/11/1996; c) possono  essere  concessi  permessi  non  retribuiti  per motivate   esigenze  fino  a  un  massimo di 15 giorni complessivi e permessi   retribuiti  solo  in  caso di matrimonio ai sensi dell'art. 31 del   CCNL 19/11/1996; d) in  tutti  i  casi  di assunzioni a tempo determinato per esigenze   straordinarie  e, in generale, quando per la brevita' del rapporto   a  termine  non  sia possibile applicare il disposto dell'art. 15,   comma 5, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei   documenti  prescritti  dalla  normativa  vigente.  Nel caso che il   dipendente  non  li  presenti  nel  termine  prescritto  o che non   risulti  in  possesso  dei  requisiti previsti per l'assunzione il   rapporto  e'  risolto  con effetto immediato, salva l'applicazione   dell'art. 2126 c.c. e) sono  comunque  fatte  salve tutte le altre ipotesi di assenza dal   lavoro  stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i   lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
     10.  Il  contratto  a  termine  e'  nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
  a) l'applicazione del termine non risulta da atto scritto; b)  sia  stipulato  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste nei commi precedenti.
     11.  La  proroga  ed  il rinnovo del contratto a tempo determinato sono   disciplinati   dall'art.  2  della  legge  n.  230/1962,  come modificato ed integrato dalla legge n. 196/1997.   12.  In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.   13.  I  periodi  di  assunzione  con contratto di lavoro a termine presso   l'ente,  per  un  periodo  di  almeno  12  mesi,  anche  non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni  pubbliche  disposte  dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali e' stato sottoscritto il contratto a termine.   14.  Nel caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi  i  quattro  mesi,  fermi  restando i limiti e le modalita' di legge,  il  lavoratore  dovra'  essere  informato  di quanto previsto dall'art.  23,  comma  4,  della  legge  n.  56/1987  in  materia  di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.  |  
|   |              Art. 34 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
     1.  Il  rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente  a  tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
  a) reclutamento   dall'esterno,   nell'ambito   della  programmazione   triennale  del  fabbisogno  di  personale,  ai sensi delle vigenti   disposizioni; b) trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  da  tempo  pieno a tempo   parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
     2.  Il  numero  dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il 25%  della  dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di  ciascuna  categoria, con esclusione delle posizioni organizzative preventivamente  individuate  dal  CONI. Il lavoratore titolare delle stesse puo' ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo  parziale  solo  a  seguito  di  espressa rinuncia all'incarico conferitogli.  Il  predetto  limite  e'  arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.   3.  Il CONI, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito  della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione alle OO.SS. seguita, a richiesta, da incontro, individua i  posti  da  destinare  ai  rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto  dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 35, comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle   richieste  presentate  dal  personale  in  servizio  di  pari categoria   e   profilo   e,  per  la  parte  che  residua,  mediante reclutamento  dall'esterno  con  le ordinarie procedure stabilite per l'accesso.   4.   Nell'ipotesi   contemplata   al   comma   1,   lett.  b),  la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene  automaticamente  entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.  La  predetta domanda deve indicare l'eventuale attivita' di lavoro  subordinato  o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini  di  quanto  previsto  ai  commi  da 6 a 8. 5. Il CONI, entro il termine di cui al comma 4, puo', con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a  sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.   6.  I  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale, con prestazione  lavorativa non superiore al 50% di quella del lavoratore a   tempo   pieno,   nel   rispetto   delle   vigenti   norme   sulle incompatibilita',  possono  svolgere  un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.   7.  Il CONI, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,   e'  tenuto  a  individuare,  informandone  i  dipendenti,  le attivita'  che,  in  ragione  della  loro  interferenza con i compiti istituzionali,  non  sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della  legge  23  dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.   8. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attivita' esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma -  con quella della specifica attivita' di servizio, come nel caso in cui   la   predetta   attivita'  lavorativa  debba  intercorrere  con un'amministrazione   pubblica,   il   CONI  non  puo'  consentire  la trasformazione del rapporto a tempo parziale.   9.  Il  dipendente  a  tempo parziale e' tenuto a comunicare entro quindici  giorni  al  CONI la data di inizio dell'eventuale attivita' lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.   10. Il CONI, in presenza di particolari situazioni organizzative o di   gravi   e   documentate   situazioni  familiari  dei  dipendenti interessati,   previamente   individuate   nel  contratto  collettivo integrativo,  puo'  elevare  il  contingente  di cui al comma 2 di un ulteriore  10%  come tetto massimo. In deroga alle procedure previste da  detto  comma,  le  domande  per la trasformazione del rapporto di lavoro  sono  in  tali  casi  presentate  con  cadenza trimestrale ed accolte  ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del trimestre successivo.   11.  Qualora  il numero delle richieste relative ai casi di cui al comma 10 ecceda il contingente comprensivo della quota aggiuntiva ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:
  a) portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche; b) che  assistano propri familiari portatori di handicap di grado non   inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o   affetti   da   gravi   patologie,   o,   ancora,   anziani  e  non   autosufficienti; c) che  abbiano figli minori, con ordine di priorita' in relazione al   numero dei figli stessi.
     12. L'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in  rapporto  a  tempo  parziale  ai  sensi del D.Lgs. n. 152/1997 e' comunicata  per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2  e  3  con  l'indicazione  della  durata e dell'articolazione della prestazione  lavorativa  secondo  quanto concordato tra il dipendente stesso e il CONI.   13.  I  dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno  diritto  di  ottenere  la  trasformazione del rapporto a tempo pieno  decorso  un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia disponibilita' del posto in organico.   14.  I  dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di esercitare presso il CONI i diritti di liberta' e di attivita'  sindacale  previsti  dalla  legge  n.  300/1970  e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.  |  
|   |     Art. 35 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro                          a tempo parziale
     1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione  di  posto  in  organico  corrispondente  alla  durata della prestazione lavorativa che non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale  non  puo'  superare  il  numero  complessivo  dei  posti in organico a tempo pieno trasformati.   2. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
  a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i   giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con   articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della   settimana,  del  mese,  o  di determinati periodi dell'anno (tempo   parziale  verticale),  in misura tale da rispettare la media della   durata  del  lavoro  settimanale  prevista  per  il tempo parziale   nell'arco  temporale  preso  in  considerazione (settimana, mese o   anno); c) con  combinazione  delle due modalita' indicate nelle lettere a) e   b).
     3.  In  presenza  di particolari e motivate esigenze il dipendente puo'  concordare  con  il  CONI  ulteriori modalita' di articolazione della  prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze in  base  alle  tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile  o  annuale  praticabili  presso  il  CONI tenuto conto della natura  dell'attivita'  istituzionale,  degli  orari di servizio e di lavoro  praticati  e  della  situazione  degli  organici  nei diversi profili professionali.   4.   Il   tipo   di  articolazione  della  prestazione  e  la  sua distribuzione,  in  relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 34 vengono  previamente  definiti  dal  CONI  e  resi  noti  a  tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con i dipendenti.  |  
|   |  Art. 36 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto                     di lavoro a tempo parziale
     1.  Nell'applicazione  degli altri istituti normativi previsti dal presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della prestazione  e  della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.   2.  Il  personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale  puo'  essere  chiamato  a svolgere prestazioni di lavoro supplementare,  di  cui  all'art.  1,  co.  2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000,  nella  misura  massima  stabilita  dall'art. 3, co.2, dello stesso  decreto  legislativo  e  in  ogni  caso  con  il consenso del lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per  specifiche  e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari  situazioni  di  difficolta'  organizzative  derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.   3.  Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari   alla   retribuzione  oraria  corrispondente  alla  nozione  di retribuzione  di  cui  all'art.  79, c. 2, lett. c) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.   4.  Il  personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale  puo'  effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole  giornate  di  effettiva  attivita'  lavorativa  entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.   5.  Le  ore  di  lavoro  straordinario  di  cui  al  comma  4 sono retribuite   con   un   compenso   pari   alla   retribuzione  oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. a), maggiorata di una percentuale del 50%.   6.  Il  consolidamento  nell'orario  di  lavoro,  su richiesta del lavoratore,  del  lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non  meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per piu' di sei mesi.   7.  I  dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di  lavoro  prestate  nell'anno.  In entrambe le ipotesi, il relativo trattamento  economico  e'  commisurato alla durata della prestazione giornaliera.  Analogo  criterio  di proporzionalita' si applica anche per  le  altre  assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi  comprese  le  assenze  per  malattia.  In  presenza di part-time verticale,   e'  comunque  riconosciuto  per  intero  il  periodo  di astensione  obbligatoria  dal  lavoro  previsto  dalla L. n. 1204/71, anche  per  la  parte  non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento  economico,  spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria,  e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.  Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi  per  maternita',  i  permessi per lutto e i permessi per il diritto   allo   studio  spettano  per  intero  solo  per  i  periodi coincidenti  con  quelli  lavorativi,  fermo restando che il relativo trattamento  economico  e'  commisurato  alla  durata prevista per la prestazione  giornaliera.  In  presenza di part-time verticale non si riducono  i  termini  previsti  per  il  periodo  di  prova  e per il preavviso   che   vanno   calcolati   con   riferimento   ai  periodi effettivamente lavorati.   8.  Il  trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi   compresa   l'indennita'   integrativa  speciale  e  l'eventuale retribuzione  individuale  di  anzianita', spettanti al personale con rapporto  a  tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.   9.   I   trattamenti  accessori  collegati  al  raggiungimento  di obiettivi  o  alla  realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non   collegati   alla  durata  della  prestazione  lavorativa,  sono applicati  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non frazionata   o   non  direttamente  proporzionale  al  regime  orario adottato,  secondo  la  disciplina prevista in sede di contrattazione integrativa.   10.   Il   trattamento   previdenziale   e  di  fine  rapporto  e' disciplinato  dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni.   11.  Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.   12.Per  tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in  materia  di  rapporto  di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.  |  
|   |            Art. 37 - Disciplina sperimentale del telelavoro
     1.  Il  CONI,  previa  informazione  ed  incontro  con  i soggetti sindacali  di  cui all'art. 10 comma 1, puo' definire progetti per la sperimentazione   del  telelavoro  nei  limiti  e  con  le  modalita' stabilite  dall'art.  3  del  DPR  8.3.1999  n.  70 e dal CCNL quadro sottoscritto  il  23  marzo  2000,  con  particolare riferimento alla disciplina   dell'art.  3  dello  stesso  CCNL  quadro,  ai  fine  di razionalizzare  l'organizzazione  del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.   2.   Il  telelavoro  determina  una  modificazione  del  luogo  di adempimento  della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
  a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita'   lavorativa dal domicilio del dipendente; b) altre  forme  del  lavoro  a distanza come il lavoro decentrato da   centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche   miste,  ivi  comprese  quelle  in  alternanza,  che  comportano la   effettuazione  della  prestazione  in luogo idoneo e diverso dalla   sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
     3.  La  postazione  di  lavoro  deve  essere messa a disposizione, installata  e collaudata a cura e a spese del CONI, sul quale gravano i  costi  di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori.   Nel   caso  di  telelavoro  a  domicilio,  puo'  essere installata  una  linea  telefonica  dedicata  presso l'abitazione del lavoratore  con  oneri  di impianto e di esercizio a carico del CONI, espressamente  preventivati  nel  progetto  di  telelavoro. Lo stesso progetto  prevede  l'entita' dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle  spese  sostenute  dal  lavoratore  per  consumi  energetici  e telefonici.   4.  I  partecipanti  ai  progetti  sperimentali di telelavoro sono individuati  secondo  le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.   5.  Il  CONI  definisce,  in  relazione  alle  caratteristiche dei progetti  da  realizzare,  di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza  dei  rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo' essere  inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1. 6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle  diverse  forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della   giornata   a   discrezione   del   dipendente   in  relazione all'attivita'  da  svolgere,  fermo  restando che in ogni giornata di lavoro  il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio  in  due  periodi  di un'ora ciascuno concordati con il CONI nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro  a  tempo parziale orizzontale, il periodo e' unico con durata di  un'ora.  Per  effetto  della  autonoma distribuzione del tempo di lavoro,    non    sono   configurabili   prestazioni   supplementari, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.   7.  Ai  fini  della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso  la  sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo  quadro  del  23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non  sia  prevedibilmente  ripristinabile  entro  la  stessa giornata lavorativa.   8.  Il  CONI  definisce  in sede di contrattazione integrativa, le iniziative  di formazione che assumono carattere di specificita' e di attualita'  nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.   9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora  siano  intervenuti  mutamenti  organizzativi, il CONI attiva opportune  iniziative  di  aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.   10.  Il  lavoratore  ha  il  dovere  di  riservatezza  su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e  di  quelle  derivanti  dall'utilizzo  delle  apparecchiature,  dei programmi  e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore puo'  eseguire  lavori  per  conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del CONI.   11.  Il CONI, nell'ambito delle risorse destinate ai finanziamento della  sperimentazione  del  telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
  a) danni  alle  attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,   con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; b) danni  a  cose  o  persone,  compresi  i familiari del lavoratore,   derivanti dall'uso delle stesse attrezzature; c) copertura assicurativa INAIL.
     12.  La  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e dell'idoneita' dell'ambiente   di   lavoro   avviene   all'inizio  dell'attivita'  e periodicamente   ogni   sei  mesi,  concordando  preventivamente  con l'interessato  i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma  2, D.Lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonche' al rappresentante della sicurezza.   13.   La   contrattazione  integrativa  definisce  il  trattamento accessorio   compatibile   con   la   specialita'  della  prestazione nell'ambito  delle  finalita'  indicate  nell'art.  68.  Le  relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.   14. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la  partecipazione  alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione  all'attivita'  sindacale,  il  lavoratore  deve poter essere  informato  attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica  e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.  |  
|   |          Art. 38 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
     1.  Il CONI puo' stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la  disciplina  della  legge  n.  196/1997, per soddisfare esigenze a carattere  non  continuativo  e/o  a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o  attraverso  le  modalita'  del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. 29/1993.   2.  I  contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art.  1,  comma  2,  lett.  b)  e  c) della legge 196/1997, sono stipulati  nelle  ipotesi  di  seguito  illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
     a)  per far fronte a picchi di attivita' non prevedibili, e per un periodo  massimo  di  60  giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;   b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano  state  avviate  le  procedure per la loro copertura; il limite temporale  e'  elevato  a  180  giorni per la temporanea copertura di posti  relativi  a  profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;   c)  per  soddisfare  specifiche  esigenze  di supporto tecnico nei campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purche' l'autonomia  professionale  e  le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi;   d)    per    particolari    fabbisogni    professionali   connessi all'attivazione  ed  all'aggiornamento  di  sistemi  di  controllo di gestione  e  di  elaborazione  di  manuali  di  qualita'  e carte dei servizi.
     3.  Il  numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non puo'  superare  il  tetto  del  7%,  calcolato  su  base mensile, dei lavoratori   a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  il  CONI, arrotondando, in caso di frazioni, all'unita' superiore.   4. Il ricorso al lavoro temporaneo non e' consentito per i profili della categoria A nonche' per il personale ispettivo.   5.  Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori  assenti  di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n.  196/1997,  la  durata  dei  contratti puo' comprendere periodi di affiancamento  per  il  passaggio  delle  consegne, per un massimo di quindici giorni.   6.  Il  CONI e' tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare  tutte  le  misure,  le  informazioni  e gli interventi di formazione  relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 626/1994,  in  particolare  per  quanto  concerne  i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa cui sono impegnati.   7.  La  contrattazione  integrativa  definisce  le  condizioni,  i criteri e le modalita' per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori  nell'ambito delle finalita' indicate dall'art. 68, nonche' l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale del CONI. Le relative  risorse  sono  previste  nel  finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.   8.   Il  CONI  comunica  tempestivamente  all'impresa  fornitrice, titolare   del  potere  disciplinare  nei  confronti  dei  lavoratori temporanei,  le  circostanze  di  fatto disciplinarmente rilevanti da contestare  al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.   9.  I  lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso il CONI  i  diritti  di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge  n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.   10.  Il  CONI provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione  ai  soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1, sul numero,  sui  motivi,  sul  contenuto,  anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza il CONI fornisce l'informazione in via  successiva,  comunque  non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione  dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.   11.  Alla  fine  di  ciascun  anno,  il  CONI fornisce ai soggetti sindacali   firmatari   del   presente  CCNL  tutte  le  informazioni necessarie  alla  verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine il CONI fornisce alle organizzazioni sindacali  firmatarie  del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.   12.  In  conformita'  alle vigenti disposizioni di legge, e' fatto divieto al CONI di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla  fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.  |  
|   |               Art. 39 - Contratto di formazione e lavoro
     1.  Nell'ambito  della programmazione del fabbisogno di personale, il  CONI puo' stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.   2.  Il  CONI  non  puo' stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in  disponibilita' di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta,  salvo  che  l'assunzione  avvenga  per  l'acquisizione di profili  professionali  diversi  da  quelli  dichiarati in eccedenza, fatti  salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 19.   3.  Le  selezioni  dei  candidati  destinatari  del  contratto  di formazione  e  lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente  in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.   4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato:
  a) per l'acquisizione di professionalita' elevate ed intermedie; b) per  agevolare  l'inserimento professionale mediante un'esperienza   lavorativa   che   consenta   un   adeguamento   delle   capacita'   professionali al contesto organizzativo e di servizio.
     Le   esigenze   organizzative   che  giustificano  l'utilizzo  dei contratti  di  formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.   5.  Ai  fini  del  comma  4,  in  relazione  al vigente sistema di classificazione   del   personale,   sono   considerate   elevate  le professionalita'   inserite   nella   categoria  C  e  intermedie  le professionalita' inserite nella categoria B.   6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una  durata  di almeno 80 ore per le professionalita' intermedie e di almeno  130  ore  per  le  professionalita'  elevate  e  deve  essere effettuata  in  luogo  della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui  alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20  ore  e  deve  riguardare:  la  disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione   del   lavoro,   la   prevenzione   ambientale   ed anti-infortunistica.   7.  Il  contratto  di  formazione  e  lavoro e' stipulato in forma scritta,  secondo  i  principi  di  cui all'art. 15, e deve contenere l'indicazione  delle  caratteristiche, della durata e della tipologia dello  stesso.  In  particolare  la  durata  e' fissata in misura non superiore  a  24  mesi,  nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura  non  superiore  a dodici mesi, nel caso previsto dai comma 4, lett.  b).  Copia  del  contratto  di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.   8.  Ai  lavoratori  assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti  dal  comma  4  e'  attribuito  il trattamento relativo alla posizione   economica  iniziale  della  categoria  corrispondente  al profilo  di  assunzione.  Spettano, inoltre, l'indennita' integrativa speciale  e  la tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa puo'   disciplinare  la  attribuzione  di  compensi  per  particolari condizioni  di  lavoro,  nonche'  la  fruizione  dei  servizi sociali previsti per il personale del CONI, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.   9.  Il trattamento normativo e' quello previsto per i lavoratori a tempo  determinato.  Il  periodo di prova e' stabilito in un mese nei contratti  di  un  anno  ed e' elevato proporzionalmente in relazione alla  maggiore  durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore  non  in  prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro  per un periodo pari alla meta' del contratto di formazione di cui e' titolare.   10.  Nella  predisposizione  dei  progetti  di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.   11. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla  scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli  fini  del  completamento della formazione prevista, in presenza dei  seguenti  eventi  oggettivamente  impeditivi della formazione il contratto  puo'  essere  prorogato  per  un  periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
  a) malattia b) gravidanza e puerperio c) astensione facoltativa post partum d) servizio militare di leva e richiamo alle armi e) infortunio sul lavoro
     12.  Prima  della  scadenza  del  termine stabilito nel comma 9 il contratto  di  formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente per giusta causa.   13.  Al  termine  del  rapporto  il  CONI  e'  tenuto ad attestare l'attivita'   svolta   ed   i   risultati  formativi  conseguiti  dal lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.   14.  Il rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11,  del  decreto  legge  30  ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863.  Il  CONI disciplina, previa concertazione ai sensi dell'art. 7, con i soggetti di  cui  all'art.  10,  comma  1,  il  procedimento  ed i criteri per l'accertamento  selettivo  dei requisiti attitudinali e professionali richiesti  in  relazione  alle  posizioni  di  lavoro  da  ricoprire, assicurando  la  partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.   15.  Nel  caso  in  cui  il  rapporto  di  formazione  e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e  lavoro  viene  computato  a  tutti  gli effetti nell'anzianita' di servizio.   16. Non e' consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora  il  CONI  non  confermi  almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto  sia  scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata  impossibilita'  correlati  ad  eventi  eccezionali  e non prevedibili.   17.  I  lavoratori  assunti  con  contratto di formazione e lavoro hanno  diritto  di  esercitare  i  diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.  |  
|   |                       Art. 40 - Orario di lavoro
     1.  L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed e' di norma  articolato  su cinque giorni settimanali, ovvero su sei giorni per  i  servizi  da  erogarsi  con  carattere  di  continuita'  e che richiedono  orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.   2.  L'articolazione  dell'orario  di  servizio  e' determinata dal CONI,  al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le  esigenze  complessive  e generali dell'utenza. I criteri generali per  tale  articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di  concertazione  con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.   3.   Le  tipologie  dell'orario  di  lavoro,  nel  rispetto  della programmazione dei servizi e delle attivita' stabilite dal CONI, sono improntate  ai  seguenti  criteri di flessibilita', che possono anche coesistere:
  a) utilizzazione  in  maniera  programmata  di tutti gli istituti che   rendano  concreta  una gestione flessibile dell'organizzazione del   lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei   carichi di lavoro; b) orario  flessibile,  che  consiste  nel consentire di anticipare o   posticipare  l'orario  di  entrata  o  di uscita o di avvalersi di   entrambe  le  facolta';  in  tali ipotesi deve essere garantita la   presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce   orarie  al  fine  di  soddisfare  in  maniera ottimale le esigenze   dell'utenza; c) orario  plurisettimanale,  che  consiste  nella  programmazione di   calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori   o  inferiori  alle  36  ore settimanali nel rispetto del monte ore   complessivo in relazione al periodo di riferimento; d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in   prestabilite  articolazioni  di orario secondo quanto previsto dal   successivo art. 42; e) priorita'   nell'impiego   flessibile,   purche'  compatibile  con   l'organizzazione   degli   uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei   dipendenti  in  situazioni  di  svantaggio  personale,  sociale  e   familiare  e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato   ai sensi della normativa vigente.
     4.  I  criteri  generali  per  la  articolazione  delle  tipologie dell'orario  di  cui  al  comma  3  sono  oggetto  di  contrattazione integrativa.   5.  Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il dipendente  e'  tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo  cause  di  forza maggiore. In caso di mancato recupero entro i predetti  termini,  si  opera  la  proporzionale  decurtazione  della retribuzione.  |  
|   |                     Art. 41 - Riduzione dell'orario
     1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu' turni o   coinvolto   in   sistemi   d'orario   comportanti   significative oscillazioni  degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi   all'utenza  e/o  comprendenti  particolari  gravosita',  si applica,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo,  una  riduzione  d'orario  sino  a raggiungere le 35 ore settimanali.  La  riduzione  puo' realizzarsi alla condizione che, in armonia  con  le  premesse,  il  relativo  costo sia fronteggiato con proporzionali  riduzioni  di  lavoro straordinario oppure con stabili modifiche     degli     assetti     organizzativi     che     portino all'autofinanziamento.   2.  Entro  il  31/12/2001  le  parti si incontrano per valutare le modalita'  di  applicazione  a  tutto  il  personale  delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.  |  
|   |                          Art. 42 - Turnazioni
     1.  Il  CONI, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, puo' istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno   consiste   in   un'effettiva   rotazione   del  personale  in prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali per   la   organizzazione   dei   turni  sono  definiti  in  sede  di contrattazione integrativa nazionale di ente.   2.  Le  prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione  della  indennita'  di  cui  al comma 6, devono essere distribuite  nell'arco  del  mese  in  modo tale da far risultare una distribuzione  equilibrata  e  avvicendata  dei  turni  effettuati in orario  antimeridiano,  pomeridiano  e,  se  previsto,  notturno,  in relazione alla articolazione adottata nell'ente.   3.  I  turni  diurni,  antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati   in   strutture   operative  che  prevedano  una  erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.   4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese,  facendo  comunque  salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata   dei   turni  puo'  anche  comprendere  periodi  di  limitata sovrapposizione,  definiti  in  sede  di  contrattazione integrativa, quando  emerga l'esigenza di evitare discontinuita' nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.   5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  successivo  comma 6, i turni notturni  sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono  compresi  tra  le  ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese   in   eventuali   turni  intermedi  tra  quelli  antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.   6.  Al  personale  turnista  e'  corrisposta  una  indennita'  che compensa   interamente   il   disagio   derivante  dalla  particolare articolazione  dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
  a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui   all'art.  79,  c.  2,  lett.  b),  con  l'aggiunta del rateo della   tredicesima mensilita', nella misura del 27%; b) fascia  notturna  e  giorni  festivi:  maggiorazione  oraria della   retribuzione  di  cui  all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta   del rateo della tredicesima mensilita', nella misura dell' 115%; c) fascia  festiva-notturna:  maggiorazione oraria della retribuzione   di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della   tredicesima mensilita', nella misura del 120%.
     7. La maggiorazione di cui al comma 6 puo' essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.   8.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.  |  
|   |                        Art. 43 - Banca delle ore
     1.  Al  fine  di  mettere  i  lavoratori  in grado di fruire delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  o delle prestazioni di lavoro supplementare  di cui all'art. 36, in modo retribuito o come permessi compensativi,   e'  istituita  la  banca  delle  ore,  con  un  conto individuale per ciascun lavoratore.   2. Nei conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di  prestazione  di lavoro straordinario o di lavoro supplementare di cui  all'art.  40,  debitamente  autorizzate,  nel limite complessivo annuo   stabilito   a   livello  di  contrattazione  integrativa,  da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.   3.   Le  ore  accantonate  possono  essere  richieste  da  ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.   4.  L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla  durata  ed  al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla  fruizione,  deve  essere  reso  possibile  tenendo  conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.   5.  A  livello  di  ente  sono  realizzati  incontri  fra le parti finalizzati  al  monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione  di  iniziative  tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto  dello  spirito  della  norma,  possono essere eventualmente individuate  finalita'  e modalita' aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo   dei   riposi   accantonati.   Le  ore  accantonate  sono evidenziate mensilmente nella busta paga.   6.  Le  maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare  vengono  pagate  il  mese  successivo alla prestazione lavorativa.  |  
|   |                         Art. 44 - Reperibilita'
     1.  Il  servizio di pronta reperibilita' puo' essere istituito dal CONI,  durante  le  ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro,   per   assicurare  essenziali  e  indifferibili  prestazioni riferite  a servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La   relativa  disciplina  e'  definita  in  sede  di  contrattazione integrativa  e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra piu' soggetti volontari.   2. La durata massima di un periodo di reperibilita' e' di 12 ore.   3.  In  caso  di  chiamata  in  servizio  durante  il  periodo  di reperibilita', la prestazione di lavoro non puo' essere superiore a 6 ore.   4.  Ciascun  dipendente non puo' essere collocato in reperibilita' per  piu'  di  sei  volte  e,  entro tale limite, per non piu' di due domeniche nell'arco di un mese.   5.  Il  periodo  di  reperibilita'  di 12 ore e' remunerato con un compenso  compreso  tra  L.  15.000  e L. 25.000, la cui misura viene stabilita  in  sede  di contrattazione integrativa. Detto compenso e' frazionabile  in  misura  non  inferiore a 4 ore ed e' corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilita' maggiorato, in tal caso, del 10%.   6.  Quando  la reperibilita' cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo  non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.   7.  In  caso  di  chiamata  in servizio, le ore di lavoro prestate vengono   retribuite   come  lavoro  straordinario  o  compensate,  a richiesta,  con  recupero  orario;  per  le  stesse ore e' esclusa la percezione  del compenso di cui al comma 5; sono fatte salve, in ogni caso,   le   maggiorazioni   per   prestazioni  notturne,  festive  o notturne-festive.   8.  Agli  oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67.  |  
|   |                      Art. 45 - Riposo compensativo
     1.  Ai  dipendente  che  per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art.  40,  non  usufruisce  del  riposo  settimanale, deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione di cui  all'art.  79, c. 2, lett. a), con diritto al riposo compensativo da  fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.   2.  L'attivita'  prestata  in giorno festivo infrasettimanale, ove per  esigenze  di  servizio non sia possibile consentire la fruizione del  riposo  compensativo,  da'  titolo  ad  un  compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.   3.  L'attivita'  prestata  eccezionalmente  in  giorno feriale non lavorativo,  a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente da' titolo a equivalente riposo compensativo o  alla  corresponsione  del  compenso  per  lavoro straordinario non festivo,   sempre   che  sia  stato  prestato  l'orario  contrattuale settimanale.   4.  La  maggiorazione  di  cui  al comma 1 e' cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.   5.  Con  esclusione  del personale in turno ai sensi dell'art. 42, nel  caso  di  lavoro  ordinario  notturno  e  festivo  e' dovuta una maggiorazione  della retribuzione oraria di cui all'art. 79, comma 2, lettera  a),  nella  misura  del  20%;  nel  caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta e' del 30%.  |  
|   |             Art. 46 - La formazione: obiettivi e strumenti
  1.  Le  parti  concordano  che  nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione   della   Pubblica   Amministrazione,  la  formazione costituisce   una   leva  strategica  fondamentale  per  lo  sviluppo professionale  dei  dipendenti  e  per  il  necessario  sostegno agli                      obiettivi di cambiamento. 2.  L'attivita'  formativa si realizza attraverso piani di formazione del  personale,  definiti  in  conformita'  alle  linee  di indirizzo concordate   nell'ambito   della   contrattazione   integrativa,  che individuano   i  percorsi  formativi  e  le  modalita'  operative  di svolgimento  delle attivita', comprese le metodologie didattiche e di intervento.  La  formazione  del  personale  di  nuova  assunzione si realizza  mediante  corsi  teorico-pratici  di  intensita'  e  durata rapportate  alle  attivita' da svolgere, in base a programmi definiti                              dal CONI. 3.  Le  iniziative  di  formazione  sotto elencate devono interessare tutto  il  personale  a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco  sindacale.  I  dipendenti  provenienti  da  altri  enti e/o amministrazioni,   in   attesa  dell'inquadramento  presso  il  CONI, partecipano ai programmi di formazione di cui al successivo punto b). I   programmi   definiscono   quali   iniziative   abbiano  carattere  obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
  a)  percorsi  di  qualificazione e di aggiornamento professionale con esame  finale  collegati  ai passaggi all'interno delle categorie del                     sistema di classificazione; b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire ai  dipendenti  il  piu'  alto  grado di operativita' ed autonomia in relazione  alle  funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare    della    normativa   vigente   da   applicare,   delle caratteristiche   tecnologiche   ed  organizzative  dell'ambiente  di lavoro;  delle  innovazioni  introdotte  nell'utilizzo  delle risorse                umane, organizzative e tecnologiche. 4.  Nell'attuazione dei programmi delle suddette attivita' formative, il  CONI  puo'  avvalersi della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Universita' e di altri soggetti pubblici  e privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi  in  materia  di sistemi informativi destinati al personale informatico  sara'  realizzata  ai  sensi dell'art. 7, lettera e) del                         D.Lgs. n. 39/1994. 5.  Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo, il  CONI  utilizza  le risorse disponibili sulla base della direttiva del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n.  14/95 relativa alla formazione,   nonche'   tutte  le  risorse  allo  scopo  previste  da specifiche  norme di legge, come quelle del D.Lgs. n. 39/1993, ovvero da  particolari  disposizioni  dell'Unione  Europea.  Nell'ambito del quadriennio   1998-2001,   in   conformita'  a  quanto  previsto  dal Protocollo  d'intesa  sul  lavoro  pubblico  del  12  marzo  1997, si perverra' alla destinazione alle finalita' predette di una quota pari almeno  all'1%  della  spesa  complessiva  per il personale. Le somme destinate  alla  formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento  sono  vincolate  al riutilizzo nell'esercizio successivo                     per le medesime finalita'. 6.   Il   personale   che  partecipa  alla  attivita'  di  formazione organizzate  dal CONI e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I  relativi  oneri  sono  a  carico del CONI. I corsi sono tenuti, di norma,  durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed   il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  ove  ne  sussistano  i                            presupposti. 7.  Il  CONI individua i dipendenti che partecipano alle attivita' di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari  uffici, nonche' di riqualificazione professionale del personale in  mobilita',  tenendo  conto  anche  delle  attitudini  personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera                      c) del D.Lgs. n. 29/1993.  |  
|   |                           Art. 47 - Obiettivi
     1.  Il  sistema  di classificazione del personale secondo le linee   definite   negli  articoli  seguenti  persegue  le  finalita'  del   progressivo   miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro,  delle   opportunita'  di crescita professionale, della funzionalita' degli   uffici,    dell'accrescimento    dell'efficienza    ed   efficacia   dell'attivita'  istituzionale  dell'Ente  e  della  gestione delle   risorse umane.   2.  Alle  finalita'  di  cui al comma 1 sono correlati adeguati ed   organici  interventi  formativi secondo quanto previsto dal titolo   VII.  |  
|   |          Art. 48 - Il sistema di classificazione del personale
     1.  Il  sistema  di classificazione del personale e' confermato in   tre  categorie  che assumono la denominazione di: A, B e C. Per la   categoria  C e' previsto il conferimento di incarichi di posizione   organizzativa, secondo la disciplina dell'art. 54.   2.  Alle  categorie  corrispondono  insiemi  affini di competenze,   conoscenze  e capacita' necessarie per l'espletamento di una gamma   di  attivita'  lavorative,  descritte, secondo il diverso grado di   autonomia  e di responsabilita', attraverso le declaratorie di cui   all'allegato A.   3.  I  profili  descrivono,  in  termini  generali,  il  contenuto   professionale  delle  attribuzioni  proprie di ciascuna categoria,   con  particolare riguardo alle conoscenze teorico-pratiche ed alle   capacita' richieste dalla categoria di appartenenza. Nell'allegato   A   sono  riportati,  a  titolo  esemplificativo,  alcuni  profili   relativi a ciascuna categoria.   4.  L'Ente, in relazione al proprio modello organizzativo e previa   contrattazione    integrativa,    identifica   i   nuovi   profili   professionali  necessari  per  il  conseguimento  dei  propri fini   istituzionali.  I  predetti profili sono collocati nella categoria   corrispondente,  nel  rispetto  delle declaratorie delle categorie   stesse   e   tenendo   conto,  in  via  analogica,  del  contenuto   professionale  dei  profili  riportati  a  titolo  esemplificativo   nell'allegato A.   5. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, all'interno di   ciascuna   categoria   tutte  le  mansioni,  se  professionalmente   equivalenti,  sono  esigibili;  sono fatte salve quelle per il cui   esercizio  siano  previste  specifiche abilitazioni professionali.   L'assegnazione   di   mansioni  equivalenti  costituisce  atto  di   esercizio  del  potere determinativo dell'oggetto del contratto di   lavoro.   6.  L'assegnazione  temporanea di mansioni proprie della categoria   immediatamente  superiore  costituisce  il  solo  atto  lecito  di   esercizio  del  potere modificativo. Essa e' regolata dall'art. 56   del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come  integrato  dall'art. 56 del   presente CCNL.   7.  In  caso  di  passaggio  tra  categorie,  al  dipendente viene   attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova   categoria.  |  
|   |              Art. 49 - Accesso dall'esterno alle categorie
     1.  L'accesso  dall'esterno  e'  previsto  nell'ambito  dei  posti   vacanti in ogni categoria espressamente destinati a tale finalita'   dalla programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge   449/1997.   2.   L'accesso   a  ciascuna  categoria  avviene  nella  posizione   economica  iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo   a  concorso.  Le  posizioni  economiche  successive sono acquisite   mediante  progressione  economica,  nell'ambito  della  categoria,   secondo quanto previsto dall'art. 50.   3.  Il  CONI disciplina le procedure e i contenuti delle selezioni   pubbliche  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dall'art. 36 del   D.Lgs. 29/1993, fatte salve le speciali procedure di avviamento al   lavoro  o  per  le assunzioni obbligatorie di cui allo stesso art.   36, comma 1, lett. b) e comma 2.  |  
|   |      Art. 50 - Progressione economica all'interno della categoria
     1.  All'interno di ciascuna categoria e' prevista una progressione   economica   che  si  realizza  mediante  l'attribuzione,  dopo  il   trattamento tabellare iniziale, ovvero dopo la posizione economica   acquisita  ai  sensi  del  successivo  art.  57,  delle successive   posizioni economiche indicate nella tabella 5.   2.  Nell'ambito  della categoria, i passaggi a posizione economica   immediatamente   superiore   avvengono,  in  correlazione  con  il   conseguimento  di  piu'  elevati livelli di capacita' e competenze   professionali   da   parte  del  personale,  attraverso  procedure   selettive basate sui criteri generali di cui all'art. 51.   3.   Il   finanziamento   della   progressione  economica  avviene   attraverso le risorse indicate all'art. 67 in stretta correlazione   con  il  raggiungimento  di obiettivi qualitativi di miglioramento   del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.   4.  I  passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori   sono  disposti  nel  numero  consentito dalla disponibilita' delle   risorse a cio' finalizzate dal contratto integrativo.   5.  Nella  programmazione  dei  passaggi alle posizioni economiche   immediatamente   superiori,   si   persegue   l'obiettivo  di  una   equilibrata  e  bilanciata  distribuzione  del  personale  tra  le   diverse   posizioni   economiche   presenti  all'interno  di  ogni   categoria,  tenendo  conto  delle  esigenze  organizzative  e  del   livello della qualita' delle prestazioni ad esse connesse.  |  
|   |   Art. 51 - Criteri di selezione ai fini della progressione economica                     all'interno della categoria
     1.  I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni   economiche  all'interno  di  ciascuna  categoria, nel limite delle   risorse  disponibili  ai  sensi  dell'art.  67,  sono  oggetto  di   contrattazione  integrativa;  la  relativa  disciplina deve essere   definita  entro  tre  mesi dalla data di stipulazione del presente   CCNL. Tali criteri devono comunque tenere conto:
  a) dell'arricchimento    professionale    derivante   dall'esperienza   lavorativa e dalla formazione certificata e pertinente; b) del  miglioramento  della prestazione individuale, con particolare   riguardo  al  grado  di  coinvolgimento nei processi lavorativi ed   all'attenzione alle esigenze dell'utenza; c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.  |  
|   |       Art. 52 - Sviluppo professionale del personale nel sistema                         di classificazione
     1.  Nell'ambito  del  sistema  di  classificazione  sono possibili passaggi  dalla  categoria  di  appartenenza  a quella immediatamente superiore,  secondo  i  criteri  e  le  procedure  indicati nel comma seguente,   nel   limite   dei   posti  non  destinati  all'  accesso dall'esterno  nell'ambito  della programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.   2.  Le  procedure  e  i criteri per lo sviluppo professionale sono preventivamente    individuati    dall'Ente   secondo   principi   di imparzialita',  trasparenza,  tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento.   3. Alle procedure selettive per l'accesso alla categoria superiore e' consentita la partecipazione del personale interno della categoria inferiore,  anche  prescindendo  dal  possesso  del  titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, fatti salvi i titoli abilitativi previsti  dalle  vigenti disposizioni in materia, purche' esso sia in possesso  del  titolo  di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla  categoria  di  appartenenza e di un'esperienza professionale di almeno due anni per i passaggi alla categoria B e di quattro anni per i passaggi alla categoria C.   4.  I  criteri  e le procedure di cui al comma 2 tengono conto del possesso  delle  capacita' ed attitudini richieste per l'accesso alla categoria superiore, nonche' delle competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale, desumibili dal curriculum del  dipendente  e/o verificate da apposite prove o test attitudinali dimensionati  in  relazione  ai livelli di professionalita' richiesta per  ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata  secondo  il sistema dei crediti formativi. In ogni caso, deve essere data una adeguata valorizzazione al positivo espletamento di    mansioni    superiori    formalmente   affidate   a   decorrere dall'applicazione  della  disciplina  sull'assegnazione  di  mansioni superiori  di  cui  all'art.  56,  nonche'  al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria.   5.  I  criteri  e  le  procedure di cui al comma 2 sono oggetto di concertazione  ai  sensi  dell'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10,  comma  1;  la relativa disciplina deve essere definita entro tre mesi dalla definizione del presente CCNL.   6.   Anche   i   posti   destinati   ai  passaggi  alla  categoria immediatamente  superiore  sono coperti mediante accesso dall'esterno se  la  selezione  di  cui  al  comma  3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalita' da selezionare.  |  
|   |                    Art. 53 - Sistema di valutazione
     1.  La  valutazione  del  personale  e'  finalizzata  al  continuo miglioramento   della   prestazione   individuale   e  dei  risultati dell'organizzazione.  Degli esiti della valutazione si tiene conto ai fini:
  a) dell'applicazione  del  sistema  di  incentivazione del personale,   definito ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. b); b) della  progressione  economica,  per quanto attiene la valutazione   dei criteri di cui all'art. 51; c) dello  sviluppo  professionale,  nell'ambito delle procedure e dei   criteri di cui all'art. 52; d) della   individuazione   dei  fabbisogni  di  formazione  e  della   programmazione delle relative attivita'.
     2.  Fermi  restando  i  criteri  definiti  per  l'applicazione dei diversi  istituti  e  strumenti indicati al comma 1, nel rispetto dei relativi  modelli  di  relazioni  sindacali  di  cui al titolo II, la valutazione del personale viene effettuata attraverso una metodologia stabile che preveda comunque:
  a) la  comunicazione  preventiva  al  personale  degli  obiettivi  da   conseguire,  delle  prestazioni  attese  e dei relativi criteri di   valutazione; b) verifiche  periodiche  con lo stesso personale volte a valutare il   conseguimento degli obiettivi, l'andamento della prestazione e gli   eventuali scostamenti rispetto alle previsioni; c) una   verifica   finale   per  la  comunicazione  tempestiva  agli   interessati  degli esiti della valutazione e per la riassegnazione   di obiettivi per l'anno successivo.
     3.  La  valutazione  e'  effettuata  dal  responsabile  CONI della struttura  in  cui  l'interessato  ha prestato la sua attivita' ed e' tempestivamente comunicata al dipendente.   4.  Il  CONI si impegna a promuovere e sostenere, anche attraverso iniziative formative mirate, la diffusione ed il consolidamento delle competenze direzionali nel campo dei sistemi di valutazione.   5.  Ai  fini  di  una  corretta  attuazione  della  disciplina del presente  articolo,  il  CONI  definisce  meccanismi  e  strumenti di monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'  svolta  dai dipendenti in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1999.  |  
|   |                    Art. 54 - Posizioni organizzative
     1.  Il  CONI,  sulla  base del proprio ordinamento ed in relazione alle  proprie  esigenze  organizzative,  puo'  individuare  posizioni organizzative  cui  sono  correlati  incarichi  che,  pur  rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, comportano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilita'.   2.  Le  posizioni organizzative di cui al comma precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni:
  a) direzione  di unita' organizzative, con elevato grado di autonomia   e complessita' gestionale e organizzativa; b) svolgimento  di attivita' - ivi comprese quelle informatiche - con   contenuti  di alta professionalita' o richiedenti specializzazioni   correlate  al  possesso  di  titoli  universitari  e/o di adeguati   titoli connessi all'esercizio delle relative funzioni; c) svolgimento  di  attivita'  di  staff  e/o  di studio, ricerca, di   vigilanza  e  controllo  caratterizzate  da  elevate  autonomia ed   esperienza.
     3.  Il  CONI  puo' procedere all'individuazione delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver attivato:
  a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs.   n.  29/1993,  con  particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e   14; b) la  ridefinizione  delle strutture organizzative e delle dotazioni   organiche; c) l'istituzione   e  l'attivazione  di  meccanismi  e  strumenti  di   monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei   risultati  secondo  i principi di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.   286.
     4.   Gli  incarichi  relativi  alle  posizioni  di  cui  ai  commi precedenti possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della categoria  C  ovvero  al  personale  di cui all'art. 85, comma 1, nel rispetto  della  disciplina  ivi  prevista.  Il conferimento comporta l'attribuzione di una specifica indennita' di posizione il cui valore annuo lordo e' ricompreso tra un minimo di 4 milioni ed un massimo di 10  milioni  per  tredici mensilita', utilizzando le risorse previste dall'art. 67.  |  
|   |             Art. 55 - Conferimento e revoca degli incarichi                     di posizioni organizzative
     1.  Gli  incarichi  di  cui  all'art.  54  sono  conferiti  previa determinazione  dei  criteri  da  parte del CONI, in coerenza con gli esiti  della  concertazione  di cui all'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1.   2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti interessati con atto scritto  e  motivato,  tenendo  conto  dei requisiti culturali, delle attitudini   e   delle  capacita'  professionali  dei  dipendenti  in relazione   alle   caratteristiche  degli  obiettivi,  degli  impegni programmatici o dei progetti che ne costituiscono la motivazione.   3.  Gli  incarichi  possono  essere  revocati,  con atto scritto e motivato,  nel  rispetto  dei  criteri definiti ai sensi del comma 1, prima della scadenza, a seguito di:
  a) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento; b) intervenuti mutamenti organizzativi; c) accertamento di risultati negativi.
     4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennita' di posizione  di  cui  all'art.  54,  comma  4  e  la  restituzione  del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.   5.  La  valutazione  dei  risultati  delle  attivita'  svolte  dai dipendenti  cui  sono stati conferiti gli incarichi, avviene di norma con  cadenza  annuale  in  base  a  criteri  e procedure, ispirati ai principi di cui al D.Lgs. 286/1999, definiti preventivamente dal CONI previa  concertazione  ai  sensi  dell'art.  7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1.  |  
|   |       Art. 56 - Mansioni superiori nel sistema di classificazione
     1.  Il  presente  articolo  completa  la disciplina delle mansioni prevista  dall'art.  56,  commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.   2.  Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto  dal  presente  contratto,  si  considerano  "superiori"  le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta.   3.  Il  conferimento  delle  mansioni  superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
  a) nel  caso  di  vacanza  di  posto in organico, per non piu' di sei   mesi,  prorogabili  fino  a  dodici qualora siano state avviate le   procedure  per  la  copertura del posto vacante, anche mediante le   selezioni interne di cui all'art. 52; b) nel  caso  di sostituzione di altro dipendente assente con diritto   alla  conservazione  del  posto,  per  la  durata dell'assenza con   esclusione dell'assenza per ferie; c) per   esigenze   organizzative   e   di   risultato  di  carattere   straordinario, derivanti anche dall'attivazione di nuovi servizi o   dallo  svolgimento  di  nuove  funzioni, per non piu' di sei mesi,   prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure   per la istituzione del posto in organico.
     4.  Il  conferimento  delle  mansioni  superiori  di  cui ai commi precedenti  e'  comunicato  per  iscritto  al  dipendente incaricato, mediante  le  procedure  stabilite  dall'Ente  sulla base di criteri, coerenti  con  la  propria organizzazione, da definire entro tre mesi dall'entrata  in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto   professionale   delle   mansioni  conferite,  sentite  le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 10, comma 1.   5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2  ha  diritto  al  trattamento  economico  previsto per la posizione corrispondente   alle  mansioni  conseguentemente  esercitate,  fermo rimanendo  quanto  percepito  a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.   6. Per la prima attuazione della disciplina del presente articolo, l'Ente attiva una apposita sessione di contrattazione integrativa.   7.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993.  |  
|   |            Art. 57 - Collocazione del personale in servizio            nelle nuove posizioni economiche del sistema                         di classificazione
     1.  Il  personale  in  servizio  e' assegnato alle nuove posizioni economiche previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegata tabella 1.   2.   Il   personale   appartenente   al  III  livello  retributivo dell'ordinamento  precedente  al CCNL del 19.11.1996 viene inquadrato nella  ex  categoria  di  operatore con l'attribuzione della relativa retribuzione  base,  prevista  dallo  stesso  CCNL  del 19.11.1996, a decorrere dall'1.01.1998.  |  
|   |                     Art. 58 - Doveri del dipendente
     1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del Codice  Civile,  il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente   ai  doveri  inerenti  all'esplicazione  delle  mansioni assegnategli, ed in particolare:
  a) rispettare   l'orario  di  lavoro  ed  adempiere  alle  formalita'   prescritte  dal  CONI  per  la  rilevazione  ed il controllo delle   presenze   e   non   assentarsi   dal   luogo   di   lavoro  senza   l'autorizzazione del dirigente responsabile; b) svolgere  con assiduita', diligenza e spirito di collaborazione le   mansioni  assegnategli, osservando le norme del presente contratto   e  le  disposizioni  per  l'esecuzione  e la disciplina del lavoro   impartite dal CONI; c) mantenere   assoluta  segretezza  sugli  interessi  del  CONI  nel   rispetto  delle  norme  del regolamento di attuazione dell'art. 24   della  legge  7 agosto 1990, n. 241; non trarre profitto da quanto   forma   oggetto   delle   sue   funzioni   e  non  esplicare,  sia   direttamente,  sia per interposta persona, anche fuori dell'orario   di  lavoro, mansioni ed attivita' - a titolo gratuito od oneroso -   che  siano  in  contrasto anche indiretto od in concorrenza con il   CONI; d) astenersi da qualunque attivita' a titolo gratuito od oneroso o da   qualunque   altra   forma   di   partecipazione   in   imprese  od   organizzazioni  di  fornitori,  utenti, concorrenti e distributori   che abbiano avuto o che abbiano tuttora rapporti con il CONI; e) applicare  nei  rapporti  con  il  cittadino le disposizioni della   legge  7  agosto 1990, n. 241 e dei relativi regolamenti attuativi   in  materia  di  trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  e di   diritto di accesso; f) mantenere  nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta   improntata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti   lesivi della dignita' della persona; g) durante  l'orario  di lavoro non attendere ad occupazioni estranee   al  servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad attivita'   lavorativa ancorche' non remunerata; h) attenersi   alle   disposizioni  che  gli  vengono  impartite  per   l'esecuzione   della   prestazione;   se   le   disposizioni  sono   palesemente illegittime, il dipendente e' tenuto a farne immediata   e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni   sono  rinnovate  per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi   esecuzione,  salvo  che le disposizioni stesse siano espressamente   vietate   dalla   legge   penale   ovvero   configurino   illecito   amministrativo; i) avere  cura  dei  locali,  mobili,  oggetti, macchinari, attrezzi,   indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati; j) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto e' di proprieta'   del CONI per ragioni che non siano di servizio; k) osservare  scrupolosamente  le disposizioni che regolano l'accesso   ai  locali del CONI da parte del personale e non introdurre, salvo   che  non  siano  debitamente autorizzate, persone estranee al CONI   nei locali non aperti al pubblico; l) vigilare  sul  corretto  espletamento dell'attivita' del personale   sottordinato,  ove  tale  compito  rientri  nelle  responsabilita'   attribuite; m) comunicare al CONI la propria residenza e, ove non coincidente, la   dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse; n) in  caso  di  malattia  dare tempestiva comunicazione dell'assenza   all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno di lavoro, salvo   comprovato impedimento; o) astenersi  dal  partecipare all'adozione di provvedimenti del CONI   che  possano  coinvolgere  direttamente o indirettamente interessi   propri; p) rifiutare  qualsiasi  compenso  a  qualunque  titolo offerto dalla   clientela   in  connessione  agli  adempimenti  della  prestazione   lavorativa.  |  
|   |                        Art. 59 - Responsabilita'
     1. Per i dipendenti del CONI resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita', civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.  |  
|   |       Art. 60 - Incompatibilita', cumulo di impieghi ed incarichi
     1.  Ai  dipendenti  del  CONI  si applicano le disposizioni di cui all'art.  58  del  D.Lgs.  n.  29/1993  e  successive  integrazioni e modificazioni.  |  
|   |             Art. 61 - Sanzioni e procedimento disciplinare
     1.  Le  violazioni  da  parte  dei  lavoratori  dei  doveri di cui all'art.  58 del presente contratto danno luogo, secondo la gravita', l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
  a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa  di  importo  variabile  non  superiore  a  quattro  ore  di   retribuzione; d) sospensione  dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di   dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso.
     2. Il CONI, salvo il caso di rimprovero verbale, non puo' adottare alcun  provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa   contestazione   scritta   dell'addebito   -  da  effettuarsi tempestivamente  e  comunque  entro  venti giorni da quando l'ufficio istruttore  competente  alla contestazione e' venuto a conoscenza del fatto  -  e  senza  averlo  sentito  a  sua  difesa  con  l'eventuale assistenza   di   un   procuratore   ovvero   di   un  rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.   3.  La  convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dal fatto che   vi  ha  dato  causa.  Trascorsi  inutilmente  15  giorni  dalla convocazione  della difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.   4.  Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29/1993,  la  sanzione  da  comminare  non  sia di sua competenza, il responsabile   della  struttura  nella  quale  il  dipendente  presta servizio, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione  del  procedimento,  dandone  contestuale  comunicazione all'interessato.   In  caso  di  mancata  comunicazione  nel  termine predetto  si  dara'  corso all'accertamento della responsabilita' del soggetto tenuto alla comunicazione.   5.  Ai  dipendente  o,  su  espressa  delega,  al suo difensore e' consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti  istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.   6.  Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.   7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli  accertamenti  effettuati  e  delle giustificazioni addotte dal dipendente,  irroga  la  sanzione  applicabile tra quelle indicate al comma  1.  Il  medesimo  ufficio,  ove ritenga che non vi sia luogo a procedere  disciplinarmente,  dispone  la  chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.   8.  I  provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso.   9.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.   10.Per  quanto  non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993.  |  
|   |                      Art. 62 - Codice disciplinare
     1.  Nel  rispetto  del principio di gradualita' e proporzionalita' delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza ed in conformita'  di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 il tipo  e  l'entita'  di  ciascuna  delle  sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
  a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza   e  imperizia  dimostrate,  tenuto conto anche della prevedibilita'   dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilita'  connesse  alla  posizione  di lavoro occupata dal   dipendente; d) grado  di  rilevanza  del  danno  o pericolo causato al CONI, agli   utenti o a terzi e del disservizio determinatosi; e) sussistenza   di   circostanze   aggravanti   o   attenuanti,  con   particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti   del  CONI,  degli  altri  dipendenti  e  degli  utenti, nonche' ai   precedenti  disciplinari  nell'ambito  del  biennio previsto dalla   legge; f) concorso nella infrazione di piu' lavoratori in accordo tra loro.
     2.  La  recidiva  nelle  mancanze  previste  ai  commi 4 e 6, gia' sanzionate  nel  biennio  di  riferimento,  comporta  una sanzione di maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.   3.  Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione  od  omissioni  tra  loro  collegate ed accertate con un unico procedimento,  e'  applicabile  la  sanzione prevista per la mancanza piu'  grave  se  le  suddette  infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.   4.  La  sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo  della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica,  graduando  l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
  a) inosservanza  delle  disposizioni  di  servizio,  anche in tema di   assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro; b) condotta  non  conforme  a principi di correttezza verso il CONI o   altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura   dei  locali  e  dei  beni  mobili o strumenti a lui affidati o sui   quali,  in  relazione  alle  sue  responsabilita', debba espletare   azione di vigilanza; d) inosservanza  degli  obblighi  in  materia  di  prevenzione  degli   infortuni  e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno   o disservizio; e) rifiuto  di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del   patrimonio  del  CONI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6   della legge n. 300/1970; f) insufficiente   rendimento,  rispetto  ai  carichi  di  lavoro  e,   comunque, nell' assolvimento dei compiti assegnati; g) altre  violazioni  dei  doveri  di  comportamento  non  ricompresi   specificamente  nelle  lettere  precedenti,  da  cui  sia derivato   disservizio  ovvero danno o pericolo per il CONI, per gli utenti e   per i terzi.
     5.  L'importo  delle  ritenute  per  multa  sara'  introitato  nel bilancio del CONI e sara' destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.   6.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione del servizio con privazione  della  retribuzione  fino  a  un  massimo di 10 giorni si applica,  graduando  l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
  a) recidiva   nelle   mancanze  previste  dai  comma  4  che  abbiano   comportato l'applicazione del massimo della multa; b) particolare gravita' delle mancanze previste nel comma 4; c) assenza  ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario   abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione   e'   determinata   in   relazione   alla   durata  dell'assenza  o   dell'abbandono  del  servizio,  al disservizio determinatosi, alla   gravita'   della   violazione  dei  doveri  del  dipendente,  agli   eventuali danni causati al CONI, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato  ritardo,  non superiore a 10 giorni, nell'assumere   il servizio presso la sede di lavoro assegnata; e) svolgimento  di  attivita'  che  ritardino il recupero psicofisico   durante lo stato di malattia o infortunio; f) testimonianza  falsa  o  reticente  in procedimenti disciplinari o   rifiuto della stessa; g) comportamenti  minacciosi,  gravemente  ingiuriosi,  calunniosi  o   diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di terzi; h) alterchi  con  ricorso  a  vie  di fatto negli ambienti di lavoro,   anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi; i) manifestazioni  ingiuriose  nei confronti del CONI, fatta salva la   liberta'  di  pensiero  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 300 del   1970; j) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano   lesivi della dignita' della persona; k) violazione    di    doveri   di   comportamento   non   ricompresi   specificatamente  nelle  lettere  precedenti  da  cui sia comunque   derivato grave danno al CONI o a terzi.
  7.  La  sanzione  disciplinare  del  licenziamento  con  preavviso si applica per:
  a) recidiva  plurima,  per  almeno tre volte all'anno, nelle mancanze   previste nel comma 6, anche se di diversa natura, ovvero recidiva,   nel  biennio,  in  una  mancanza  tra quelle previste nel medesimo   comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci   giorni  di  sospensione  dal  servizio e dalla retribuzione, fatto   salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a); b) occultamento,  da  parte  del  responsabile  della  custodia,  del   controllo  e  della  vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad   illecito  uso,  manomissione, distrazione o sottrazione di somme o   beni di pertinenza del CONI o ad esso affidati; c) rifiuto  espresso del trasferimento di posto per motivate esigenze   di servizio; d) assenza  ingiustificata  ed arbitraria dal servizio per un periodo   superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi; e) persistente  insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave   inefficienza  del  dipendente  nell'adempimento  degli obblighi di   servizio rispetto ai carichi di lavoro; f) responsabilita'  penale risultante da sentenza di condanna passata   in giudicato per un delitto che, pur commesso fuori del servizio e   non  attinente  in  via  diretta  al  rapporto  di lavoro, non sia   compatibile,  per  la  sua specifica gravita', con la prosecuzione   del rapporto.
  8.  La  sanzione  disciplinare  del  licenziamento senza preavviso si applica per:
  a) recidiva,  negli ambienti di lavoro, di alterchi con ricorso a vie   di  fatto  contro  superiori o altri dipendenti o terzi, anche per   motivi non attinenti al servizio; b) accertamento   che  l'impiego  e'  stato  conseguito  mediante  la   produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c) sentenza di condanna passata in giudicato: perdelitti  di cui all'art. 15 comma 1, lettere a), c), d), e) ed f)   della  legge  1990,  n.  55,  modificata ed integrata dall'art. 1,   comma   1  della  legge  18  gennaio  1992,  n.  16  e  successive   modificazioni  ed  integrazioni;  per  gravi  delitti  commessi in   servizio; d) sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato quando dalla stessa   consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
     9.  Il  procedimento  disciplinare  deve  essere avviato, ai sensi dell'art.  61,  comma  2,  anche  nel caso in cui sia connesso con il procedimento  penale  e rimane sospeso fino a sentenza definitiva. La sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento  disciplinare.  Qualora  il  CONI venga a conoscenza dei fatti  che  possono  dar  luogo  ad  una sanzione disciplinare solo a seguito   di   sentenza   definitiva  di  condanna,  il  procedimento disciplinare e' avviato nei termini previsti dall'art. 61, comma 2 da computarsi  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  CONI  e' venuto a conoscenza della sentenza.   10.  Il  procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 e' riattivato  entro 180 giorni da quando il CONI ha avuto notizia della sentenza definitiva.   11.  Ai  codice  disciplinare contenuto nel presente articolo deve essere  data  la  massima  pubblicita'  mediante  affissione in luogo accessibile   e   visibile  a  tutti  i  dipendenti.  Tale  forma  di pubblicita'  e'  tassativa e non puo' essere sostituita con altre. Il codice  deve  essere  pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data   di   stipulazione  del  presente  contratto  e  si  attua  dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.  |  
|   |               Art. 63 - Sospensione cautelare in corso di                      procedimento disciplinare
     1.   Il   CONI,  iaddove  riscontri  la  necessita'  di  espletare accertamenti su fatti addebitati ai dipendente a titolo di infrazione disciplinare  punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.   2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione,  il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato   nella   sanzione,  ferma  restando  la  privazione  della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.   3.  Il  periodo  trascorso  in allontanamento cautelativo, escluso quello  computato  come  sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.  |  
|   |     Art. 64 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
     1.  Il  dipendente  che  sia  colpito  da misura restrittiva della liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della  retribuzione,  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta'.   2.  Il  dipendente puo' essere sospeso dal servizio con privazione della   retribuzione  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta' personale,  qualora  egli  sia  stato  rinviato  a giudizio per fatti direttamente  attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione disciplinare del licenziamento.   3.  Il  CONI,  cessato  lo  stato  di  restrizione  della liberta' personale   di  cui  al  comma  1,  puo'  prolungare  il  periodo  di sospensione  del  dipendente  sino  alla  sentenza  definitiva,  alle medesime condizioni di cui al comma 2.   4.   Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  nei  casi  previsti dall'art.  15  comma  1  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55, come sostituito dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.   5.  Nei  casi  disciplinati dai commi precedenti si applica quanto previsto   in  tema  di  rapporti  tra  procedimenti  disciplinari  e procedimenti penali dall'art. 62, commi 9 e 10.   6. Al dipendente sospeso e' concesso un assegno alimentare pari al 50%  della  retribuzione fissa mensile corrispondente alla nozione di cui  all'art.  79, comma 2, lett. b), oltre all'assegno per il nucleo familiare   eventualmente  spettante,  con  esclusione  di  qualsiasi compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.   7.   In   caso   di   sentenza  definitiva  di  assoluzione  o  di proscioglimento  con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione   cautelare   a   titolo   di  assegno  alimentare  sara' conguagliato  con  quanto  sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio.   8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, la sospensione  cautelare  conserva  efficacia,  se non revocata, per un periodo  di  tempo  non  superiore a cinque anni, decorso il quale la sospensione  cautelare  e'  revocata  di  diritto ed il dipendente e' riammesso in servizio.   9.  Il  procedimento  disciplinare  rimane  comunque  sospeso sino all'esito del procedimento penale.  |  
|   |                     Art. 65 - Incrementi tabellari
     1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 48 del  CCNL  del  19.11.1996,  e  dell'art.  1 del CCNL del 16.10.1997, comprensivi  del conglobamento dell'elemento distinto di retribuzione (E.D.R.),  sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita',  indicati  nella  allegata  tabella  2, alle scadenze ivi previste.  Il  nuovo  trattamento tabellare del personale e' indicato nell'allegata tabella 3.   2.  A  seguito  della  attribuzione  degli incrementi indicati nei comma  1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente   CCNL  sono  rideterminati  secondo  le  indicazioni  delle allegate tabelle 4 e 5 e con le decorrenze ivi previste.   3.   Sono   confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la retribuzione  individuale  di  anzianita'  negli importi spettanti al personale   in  servizio  alla  data  di  stipulazione  del  presente contratto.   Al  personale  neo-assunto  e'  attribuita  l'indennita' integrativa speciale nelle misure indicate nell'allegata tabella 6.   4.  Gli  incrementi retributivi di cui al comma 1 sono corrisposti al  netto delle indennita' di vacanza contrattuale gia' percepite con le  modalita'  e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4 del CCNL 19.11.1996.  |  
|   |                  Art. 66 - Effetti dei nuovi stipendi
     1.  Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione  nel  periodo  di vigenza della parte economica del presente contratto  1998-1999, gli incrementi di cui all'art. 65 hanno effetto integralmente,  alle  scadenze e negli importi previsti nella tabella 2,  ai  fini  della  determinazione  del  trattamento di quiescenza e dell'equo  indennizzo.  Agli  effetti  dell'indennita' premio di fine servizio,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  nonche'  di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.  |  
|   |             Art. 67 - Risorse per le politiche di sviluppo             delle risorse umane e per la produttivita'
     1. A decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal mese successivo, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale  nonche'  a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttivita',  l'efficienza  e  l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
  a) le  risorse  con  riferimento all'anno 1999 di cui all'art. 54 del   CCNL   19.11.1996,   come  integrate  dall'art.  3  del  CCNL  del   16.10.1997  ivi  comprese  le  eventuali risorse aggiuntive di cui   all'art. 4 dello stesso CCNL del 16.10.1997; b) le risorse correlate alla corresponsione delle indennita' previste   dall'art. 50 del CCNL del 19.11.1996; c) un  importo  annuo  dello  0,71%  del monte salari dell'anno 1997,   esclusa  la  quota  relativa  alla  dirigenza ed ai professionisti   dipendenti, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi   programmati  di  inflazione,  del trattamento economico accessorio   con decorrenza 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo; d) le  somme  derivanti  dalla  attuazione  dell'art.  43 della legge   449/1997; e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro   da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,   comma   57  e  seguenti  della  legge  n.  662/1996  e  successive   integrazioni  e  modificazioni,  realizzate  a decorrere dall'anno   1999; f) le risorse derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina   dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993; g) gli   eventuali   risparmi   derivanti  dalla  applicazione  della   disciplina dello straordinario di cui all'articolo 70, comma 6; h) le  risorse  che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla   incentivazione  di prestazioni o di risultati del personale, quali   quelle  di  cui  all'art.  18  della  legge  109/94  e  successive   modificazioni e integrazioni, e all'art. 1 comma 11 della legge 31   gennaio 1992 n. 138; i) i  risparmi  di  gestione riferiti alle spese del personale, fatte   salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del   fabbisogno complessivo; j) le risorse derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.   44, comma 7, del CCNL del 19.11.1996; k) l'importo  annuo  della retribuzione individuale di anzianita' del   personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01/01/1999; l) un importo pari allo 0,5% del monte salari dell'anno 1997, esclusa   la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti.
     2.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai  quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio  cui  non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle  strutture  e/o  delle  risorse  finanziarie  disponibili o che comportino  un  incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito  della  programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valuta anche l'entita' delle risorse  necessarie  per  sostenere  i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attivita' e  ne  individua la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.  Le risorse derivanti dalla applicazione del presente comma sono  destinate  anche al finanziamento della indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 54.   3.  Rientrano  nella  disponibilita'  delle  risorse  del presente articolo  anche  le  somme  non  spese  nel corso di ogni anno per il pagamento  degli  incrementi  economici  correlati  alla progressione economica  all'interno delle categorie - pari al differenziale tra la posizione  economica  acquisita e il trattamento tabellare iniziale - per  il  personale  comunque  cessato dal servizio o transitato nella categoria superiore.  |  
|   |            Art. 68 - Utilizzo delle risorse per le politiche       di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'
     1.  Le  risorse di cui all'art. 67 sono prioritariamente destinate ad  incentivare  i  risultati,  la  qualita'  delle  prestazioni,  la valorizzazione  di  posizioni  particolari  per responsabilita' o per gravosita'.   2.  In  relazione  alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 67 sono utilizzate per:
  a) corrispondere    gli   incrementi   retributivi   collegati   alla   progressione  economica  all'interno  delle  categorie  secondo la   disciplina  dell'articolo  50  ed  utilizzando  le  risorse aventi   carattere  di  certezza e continuita'. Resta comunque acquisito al   fondo  di  cui  all'articolo  67 il differenziale tra le posizioni   economiche  rivestite  e  il  valore  iniziale  della categoria di   coloro che cessano definitivamente dal servizio; b) corrispondere  la  indennita' di posizione al personale incaricato   delle posizioni organizzative secondo la disciplina dell'art. 54; c) corrispondere  l'indennita'  di cui all'art. 44, comma 7, del CCNL   del 19.11.1996; i relativi valori possono essere rideterminati, in   sede  di  contrattazione integrativa in relazione alla particolare   rilevanza delle funzioni affidate; d) corrispondere i compensi di cui all'art. 54, comma 3, lett. c) del   CCNL del 19.11.1996; e) erogare  compensi  diretti  ad  incentivare la produttivita' ed il   miglioramento   dei   servizi,  attraverso  la  corresponsione  di   compensi   correlati   al  merito  e  all'impegno  di  gruppo  e/o   individuale, secondo quanto previsto dall'art. 69; f) corrispondere  le  indennita'  di  turno,  reperibilita', maneggio   valori,  orario  notturno,  festivo  e  notturno  festivo,  per  i   centralinisti  ciechi, secondo i criteri e le condizioni stabiliti   in sede di contrattazione integrativa; g) corrispondere   compensi  per  la  remunerazione  di  compiti  che   comportano  oneri,  disagi  o  rischi  particolarmente  rilevanti,   secondo   i   criteri   e  le  condizioni  stabiliti  in  sede  di   contrattazione integrativa; h) corrispondere   al   personale   sanitario   e   tecnico-sanitario   dell'Istituto di Scienza dello Sport cui siano attribuite funzioni   di   supporto   ai   medici   in   campo  sanitario,  terapeutico,   riabilitativo,    diagnostico    e   preventivo,   fisiologico   e   biomeccanico,  collocato nei corrispondenti profili professionali,   una  speciale indennita', connessa allo svolgimento delle predette   funzioni,   nelle   misure   annue   lorde  definite  in  sede  di   contrattazione decentrata integrativa; i) compensare   l'eventuale   esercizio  di  compiti  che  comportano   specifiche  responsabilita',  secondo  i  criteri  e le condizioni   stabiliti in sede di contrattazione integrativa; j) compensare  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  secondo la   disciplina dell'art. 70; k) corrispondere  compensi  correlati  all'esercizio  di  compiti che   comportano  gravose  articolazioni  dell'orario  di  lavoro  quali   quelle   che   determinano   il  prolungamento  delle  prestazioni   lavorative oltre il turno pomeridiano; l) incentivare le specifiche prestazioni correlate alla utilizzazione   delle risorse indicate nell'art. 67, lett. g).
     3.  Le  risorse  di  cui all'art. 67, ivi comprese quelle relative agli   anni  1999  e  2000,  non  utilizzate  o  non  attribuite  con riferimento  alle  finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono   utilizzate   secondo  le  finalita'  individuate  in  sede  di contrattazione integrativa.  |  
|   |          Art. 69 - Collegamento tra produttivita' ed incentivi
     1.  La attribuzione dei compensi di cui all'art. 68 comma 2, lett. e),   e'   strettamente   correlata   ad   effettivi   incrementi  di produttivita' e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed e' quindi  attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalita' definite a  livello  di  ente,  dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli strumenti di valutazione e controllo interno adottati  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  5, dei risultati totali o parziali  conseguiti,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  annualmente predeterminati,  secondo  la  disciplina  del  D.Lgs,  n.  29/1993  e successive modificazioni ed integrazioni.  |  
|   |                     Art. 70 - Lavoro straordinario
     1.   Le   prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte  a fronteggiare  situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere   utilizzate   come  fattore  ordinario  di  programmazione  e copertura del tempo di lavoro.   2.  La  prestazione di lavoro straordinario e' disposta unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal dirigente. Sono escluse  pertanto  tutte  le  forme  generalizzate di autorizzazione, nonche'  tutte  le  forme  di  lavoro  straordinario o supplementare, comunque denominate, effettuate su richiesta del dipendente.   3. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro  straordinario,  l'Ente puo' utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore di quelle destinate a tale scopo nell'anno 1999.   4.  La  misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data   di  entrata  in  vigore  del  presente  CCNL,  e'  determinata maggiorando   la   misura   oraria  del  lavoro  ordinario  calcolata convenzionalmente  dividendo  per 156 la retribuzione di cui all'art. 79,  comma  2,  lett.  a),  incrementata  del rateo della tredicesima mensilita'.  Sono  confermate le maggiorazioni di cui all'art. 46 del CCNL 19/11/1996.   5.  Le  parti  si  incontrano  a livello di Ente, almeno una volta l'anno,   per  valutare  le  condizioni  che  hanno  reso  necessario l'effettuazione   di   lavoro  straordinario  e  per  individuare  le soluzioni   che   possono   consentirne  una  progressiva  e  stabile riduzione,  anche  mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.   6.  A  decorrere dal 31/12/2000, le risorse destinate nel medesimo anno   al   pagamento   dei   compensi   per  prestazioni  di  lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 10%.   7. Il CONI, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della  legge  n.  138  del  1992,  puo' disporre, con oneri a proprio carico,  a  favore  dei  dipendenti  addetti alla preparazione e allo svolgimento  di  manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore  di  lavoro  straordinario  entro  il  limite definito in sede di contrattazione integrativa.  |  
|   |                   Art. 71 - Trattamento di trasferta
     1.  Il  presente  articolo  si  applica  ai dipendenti comandati a prestare  la  propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.   2.   Al   personale   di  cui  al  comma  1,  oltre  alla  normale retribuzione, compete:
  a) un'indennita'  di trasferta, avente natura non retributiva pari a:   L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; un importo  determinato  proporzionalmente per ogni ora di trasferta,   in  caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore   eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle   24 ore; b) il  rimborso  delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in   ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel   limite  del  costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe   di rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio; c) una  indennita'  supplementare  pari al 5% del costo del biglietto   aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il  rimborso  delle  spese  per  i taxi e per i mezzi di trasporto   urbani; e) il  compenso  per  lavoro  straordinario, nel caso che l'attivita'   lavorativa  nella  sede  della trasferta si protragga per un tempo   complessivamente  superiore  al  normale orario di lavoro previsto   per  la  giornata.  Si  considera,  a  tal  fine,  solo  il  tempo   effettivamente  lavorato,  tranne che nel caso degli autisti per i   quali  si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente   per  il  viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia   del  mezzo  e  nel  caso  del personale ispettivo, per il quale si   applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11.
     3.  Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.   4.  Il dipendente puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo  di  trasporto,  sempreche'  la  trasferta  riguardi  localita' diverse  dalla  ordinaria  sede  di  servizio  e diversa dalla dimora abituale,  qualora  l'uso  di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali  servizi di linea. In tal caso si applica l'art 73, commi 2 e ss.,  e  al dipendente spetta l'indennita' di cui al comma 2, lettera a),  eventualmente  ridotta  ai  sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed  una  indennita'  chilometrica  pari  ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.   5.  Per  le  trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
  a) della  spesa  sostenuta  per  il  pernottamento in alberghi fino a   quattro stelle; b) della  spesa  per  uno  o  due pasti giornalieri, nel limite di L.   43.100  per  il  primo  pasto e di complessive L. 85.700 per i due   pasti.
     Per  le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.   6.  Il  personale  delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito  e  per  collaborare  con  personale  di  area dirigenziale o facente  parte  di  delegazione  ufficiale  del CONI e' autorizzato a fruire  dei rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della predetta delegazione.   7.  Il  CONI  individua,  previo  confronto  con le Organizzazioni Sindacali,   particolari  situazioni  che,  in  considerazione  della impossibilita'  di  fruire,  durante  le  trasferte,  del pasto o del pernottamento  per  mancanza  di strutture e servizi di ristorazione, consentono  la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la  somma  forfetaria  di L. 50.000 lorde. Con la stessa procedura il CONI stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.   8.  Nei  caso  in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma  5, l'indennita' di cui al comma 2, lett. a), viene ridotta del 70%.  Non  e'  ammessa  in  nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.   9.  L'indennita'  di  trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.   10.  Il  dipendente  inviato  in  trasferta  ai sensi del presente articolo  puo'  richiedere una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.   11.  Il  CONI  stabilisce,  con  gli  atti  previsti  dal  proprio ordinamento  ed  in  funzione delle proprie esigenze organizzative, e previa  informazione,  seguita  a  richiesta da incontro, ai soggetti sindacali  di  cui all'art. 10 comma 1, la disciplina della trasferta per  gli  aspetti  di dettaglio o non regolati dai presente articolo, individuando, in particolare il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione  necessaria  per  i  rimborsi  e le relative modalita' procedurali,  con  particolare  riferimento  all'uso dei taxi e degli altri  mezzi  di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale individuazione  di  ulteriori  casi  di rimborso spese non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, i limiti e le modalita' attuative della disciplina dell'art. 72, comma 1.   12.  Le  trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: a) l'indennita'  di  trasferta  di  cui  al  comma  1,  lett.  a)  e'   incrementata del 50%; non si applica la disciplina del comma 8; b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.
     Il  CONI  incrementa  le  percentuali  di cui al presente comma in armonia  con  i  criteri  stabiliti  dalle  norme  che disciplinano i trattamenti    di   trasferta   all'estero   del   personale   civile dell'amministrazione dello Stato.   La  disciplina  del presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo  a  quello  della  sottoscrizione  definitiva del presente contratto.   13.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti  delle  risorse  destinate  a  tale  specifica  finalita'  nel bilancio del CONI.  |  
|   |            Art. 72 - Trattamento di trasferimento in Italia
     1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o  di  servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza,   deve   essere   corrisposto   il  rimborso  delle  spese documentate  di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti  entro  il  3o  grado ed affini entro il 2o grado) nonche' il rimborso  delle  spese  documentate  di  trasporto  per  gli  effetti familiari  (mobilio,  bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi  dell'art.  71, comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente e secondo le condizioni d'uso.   2. Al dipendente competono anche:   l'indennita'   di   trasferta   di   cui  all'art.  71,  comma  2, limitatamente alla durata del viaggio;   una   indennita'   di   trasferimento,   stabilita   in   sede  di contrattazione   integrativa  nazionale  di  ente  nell'ambito  delle risorse  di  cui  al  comma  6,  variabile, in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilita' ad un massimo di 6 mensilita', con maggiorazione fino al 100% in presenza delle condizioni di cui al comma   4;   le   mensilita'  sono  calcolate  con  riferimento  alla retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. b).   3.  Il  dipendente ha altresi' diritto al rimborso dell'indennizzo per  anticipata  risoluzione  del contratto di locazione regolarmente registrato  quando  sia  tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.   4.  In  caso  di  trasferimento  in  sedi considerate disagiate al dipendente  che  abbia  trasferito la residenza, e' riconosciuta, per tre  anni,  una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata   per  la  locazione  di  una  abitazione  non  di  lusso rapportata  alle  esigenze  del  nucleo familiare, secondo preventive intese  con  il  dipendente  interessato.  Le  sedi disagiate vengono individuate   dal   CONI   sulla  base  di  criteri  definiti  previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.   5. Le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto  in  attivita' di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede  di  servizio  o  del convivente stabile, se il relativo importo risulta  meno  elevato,  dall'ultima  residenza  della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale.   Il  diritto  alle  predette indennita' si perde comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio.   6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nel bilancio del CONI per tale specifica finalita'.  |  
|   |                    Art. 73 - Copertura assicurativa
     1.  Il  CONI  assume  le  necessarie  iniziative  per la copertura assicurativa  della  responsabilita' civile dei dipendenti che, anche in attuazione della disciplina dell'art. 54, operino in condizioni di piena  autonomia,  con  assunzione  diretta  di responsabilita' verso l'esterno,  ivi  compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni  previste  dall'art.  74, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.  Le  risorse  finanziarie  destinate  a  tali  finalita'  sono indicate  nel  bilancio,  nel  rispetto  delle effettive capacita' di spesa.   2.  Il  CONI  stipula  apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti  autorizzati  a  servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del proprio mezzo di trasporto,   limitatamente   al  tempo  strettamente  necessario  per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.   3.  La  polizza  di  cui  al comma 2 e' rivolta alla copertura dei rischi,    non    compresi    nell'assicurazione   obbligatoria,   di danneggiamento  al  mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai  beni  trasportati,  nonche'  di  lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.   4.  Le  polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta'  dell'ente  sono  in ogni caso integrate con la copertura, nei  limiti  e  con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni  o  decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.   5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze  stipulate  da  terzi  responsabili  e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.  |  
|   |                       Art. 74 - Patrocinio legale
     1. Il CONI, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi  l'apertura  di un procedimento di responsabilita' civile o penale   nei  confronti  di  un  suo  dipendente  per  fatti  o  atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei  compiti  d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che il  procedimento  non sia stato avviato su iniziativa dell'ente o che lo  stesso  ente  non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa  sin  dall'apertura  del  procedimento,  facendo  assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno al CONI.   2.  In  caso  di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con  dolo  o  colpa grave, il CONI ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.   3.   La  disciplina  del  presente  articolo  non  si  applica  ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 73, comma 1.  |  
|   |                 Art. 75 - Servizio mensa e buoni pasto
     1. Il CONI puo' istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.   2.  Possono  usufruire della mensa o del buono pasto sostitutivo i dipendenti   che   prestino   attivita'  lavorativa  al  mattino  con prosecuzione  nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a 30 minuti,  per  una  durata  complessiva,  nell'arco della giornata, di almeno  6 ore effettive e con una presenza effettiva, successiva alla pausa,  nelle  ore  pomeridiane,  di  durata  non  inferiore a quella definita in sede di contrattazione integrativa.   3.  A  carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del  costo di gestione dei relativi servizi. Il costo del buono pasto sostitutivo  e'  pari  all'80%  del  costo  di  gestione  che sarebbe sostenuto dall'ente per ciascun pasto.   4.   In  ogni  caso,  e'  esclusa  ogni  forma  di  monetizzazione indennizzante.   5.  La  disciplina  del  presente  articolo  trova  applicazione a decorrere  dal sesto mese successivo alla sottoscrizione del presente CCNL.  |  
|   |             Art. 76 - Modalita' di applicazione di benefici              economici previsti da discipline speciali
     1.   In  favore  del  personale  riconosciuto,  con  provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio e' riconosciuto un incremento  percentuale,  nella  misura  rispettivamente  del 2,50% e dell'1,25%  della  retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. a) in  godimento  alla  data  di  presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di  menomazione  ovvero  alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile,  viene  corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita'.  |  
|   |          Art. 77 - Benefici di natura assistenziale e sociale
     1.  Il  CONI  disciplina,  in  sede  di contrattazione integrativa nazionale  di  ente,  la  concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:
  a) sussidi; b) borse di studio; c)  contributi  a  favore  di  attivita'  culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti; e) assicurazione sanitaria integrativa; f) rischio di premorienza; g) centri estivi e vacanze di studio all'estero; h) mutui edilizi.
     2.  L'onere  complessivo  a  carico  del  bilancio del CONI per la concessione  dei benefici previsti dal punto a) al punto g) del comma 1  non  puo'  superare  un  importo  pari  all'1%  delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.  |  
|   |                 Art. 78 - Trattenute per scioperi brevi
     1.  Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le   relative   trattenute  sulle  retribuzioni  sono  limitate  alla effettiva  durata  della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non  inferiore  a  un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e' pari  alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b)  |  
|   |                Art. 79 - Retribuzione e sue definizioni
     1.  La  retribuzione  e'  corrisposta  mensilmente  in  un  giorno stabilito  dall'ente,  compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese; la  tredicesima  mensilita' e' corrisposta nel periodo ricompreso tra il  16  e  il  18  del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra  una  festivita'  o un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato  il  precedente  giorno  lavorativo.  Sono  fatti  salvi i termini  di  pagamento  relativi  alle voci del trattamento economico accessorio  per  le  quali la contrattazione integrativa nazionale di ente prevede diverse modalita' temporali di erogazione.   2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
  a) retribuzione  base  mensile:  e'  costituita  dal valore economico   mensile  di  tutte  le  posizioni previste all'interno di ciascuna   categoria e dall'indennita' integrativa speciale; b) retribuzione individuale mensile: e' costituita dalla retribuzione   base  mensile,  dalla  retribuzione individuale di anzianita' e da   altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo   comunque denominati; c) retribuzione  globale  di  fatto, annuale o mensile: e' costituita   dall'importo   della   retribuzione  individuale  mensile  per  12   mensilita',  cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita'   nonche'  l'importo  annuo  della  retribuzione  variabile  e delle   indennita'  contrattuali  percepite nell'anno di riferimento; sono   escluse  le  somme  corrisposte  a titolo di rimborso spese o come   equo indennizzo.
     3.  La  retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni  mensili  per  156.  Per  il personale che fruisce della riduzione  di  orario  di  cui  all'art. 41 il valore del divisore e' fissato in 151.   4.   La   retribuzione   giornaliera   si   ottiene  dividendo  le corrispondenti retribuzioni mensili per 26.  |  
|   |                  Art. 80 - Struttura della busta paga
     1.  Al  lavoratore  deve  essere  consegnata una busta paga in cui devono  essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il  nome,  la  categoria  e la posizione economica del lavoratore, il periodo  di  paga  cui  la  retribuzione  si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale   di   anzianita',   indennita'   integrativa   speciale, straordinario,   turnazione,  assegni  personali,  indennita'  varie, produttivita',  ecc.)  e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto,  ivi  comprese  le  quote  sindacali,  sia  nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.   2.  In  conformita'  alle  normative  vigenti,  il lavoratore puo' avanzare reclami per eventuali irregolarita' riscontrate.   3.  L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del  diritto  del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.  |  
|   |                Art. 81 - Disapplicazione di disposizioni             in contrasto con la disciplina contrattuale                      sul trattamento economico
     1.  Nelle  ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni  legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano  attribuito  trattamenti  economici  in  contrasto con quelli previsti  o  confermati  dal  presente CCNL, i piu' elevati compensi, assimilabili  al  trattamento  fondamentale  per il loro carattere di fissita' e di continuita', eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti  nei  limiti  degli  incrementi previsti dall'art. 65; la eventuale  differenza viene mantenuta ad personam ed e' riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.   2.  I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonche'   quelli   correlati  alla  disapplicazione  di  disposizioni riguardanti  il  trattamento  economico  accessorio,  incrementano le risorse  dell'art.  67  destinate  alle  politiche  di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art. 68.  |  
|   |              Art. 82 - Incrementi tabellari e trattamento                    economico dei professionisti
     1.   Gli   stipendi   tabellari   dei   professionisti,  derivanti dall'applicazione dell'art. 35 del CCNL del 22.05.1997 e dall'art. 13 del  CCNL  del  07.10.1997,  sono  incrementati degli importi mensili lordi  per 13 mensilita' indicati nella tabella 2 secondo le scadenze ivi  previste.  I nuovi trattamenti tabellari dei professionisti sono indicati nell'allegata tabella 3.   2.  Gli  incrementi retributivi di cui al comma 1 sono corrisposti al  netto  dell'indennita' di vacanza contrattuale gia' percepita con le  modalita'  e nelle misure stabilita' dell'art. 3 comma 6 del CCNL del 22.05.1997.   3.  Le  componenti  della struttura retributiva dei professionisti definite  con  il  CCNL  stipulato  in  data  22.05.1997  e  del CCNL stipulato in data 07.10.1997 restano confermate sino alla definizione della  disciplina  prevista  dall'art. 89, comma 1, lett. b); vengono utilizzate, a tal fine, le risorse disponibili ai sensi dell'art. 84.  |  
|   |                  Art. 83 - Effetti dei nuovi stipendi
     1.  Nei  confronti  dei  professionisti  cessati  dal servizio con diritto  a  pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all'art. 82 hanno effetto  integralmente,  alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e  dell'equo  indennizzo. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio,  dell'indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  nonche'  di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.  |  
|   |                 Art. 84 - Costituzione e finanziamento              del fondo per la retribuzione accessoria                         dei professionisti
     1.  A  decorrere  dal 31/12/1999 e a valere dal mese successivo la dotazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti e' costituita come segue:
  a) le  risorse  del  fondo di cui all'art. 40 del CCNL del 22.05.1997   come  modificato  dall'art.  16 del CCNL 7.10.1997 con riferimento   all'anno 1999; b) un  importo  del 1,43% del monte salari relativo ai professionisti   dell'anno  1997 e corrispondente all'incremento, in misura pari ai   tassi   programmati   dell'inflazione  del  trattamento  economico   accessorio  con  decorrenza  31.12.1999  ed  a  valere  per l'anno   successivo; c) le  somme  derivanti  dall'attuazione dell'art. 43 della l.449 del   1997; d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro   da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,   comma   57  e  seguenti  della  legge  n.  662/1996  e  successive   integrazioni  e  modificazioni,  realizzate  a decorrere dall'anno   1999; e) i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina   dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993; f) le  risorse  che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla   incentivazione di prestazioni o di risultati dei professionisti; g) i  risparmi  di  gestione  riferiti  alle  spese del personale dei   professionisti,  fatte  salve  le  quote che disposizioni di legge   riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; h) l'importo  annuo  della retribuzione individuale di anzianita' dei   professionisti  comunque  cessati  dal  servizio  a  far  data dal   01/01/1999.
     2.  Il  CONI  destina  risorse  aggiuntive  al  finanziamento  dei trattamenti  accessori dei professionisti correlati agli obiettivi di efficienza,  efficacia  ed  economicita',  nel rispetto dei limiti di bilancio,  in  presenza  di condizioni organizzative e gestionali che consentano  i  controlli  interni  e  la  valutazione  dei risultati, secondo  i principi generali di cui al D.Lgs. 286/1999, e comunque in misura  pari  allo  0,5% del monte salari dei professionisti riferito all'anno 1997.   3.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai  quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio e dell'impegno dei professionisti cui non possa farsi fronte attraverso  la  razionalizzazione  delle  strutture e/o delle risorse finanziarie  disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni  organiche  dei  professionisti,  l'Ente, nell'ambito della programmazione  annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per  sostenere  i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei  professionisti da impiegare nelle nuove attivita' e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.   4.  Le  risorse  di  cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative  agli  anni 1999 e 2000, non utilizzate o non attribuite con riferimento  alle  finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono   utilizzate   secondo  le  finalita'  individuate  in  sede  di contrattazione integrativa.  |  
|   |            Art. 85 - Disposizioni speciali per il personale               con qualifica ad personam di ispettore                  generale e direttore di divisione
     1.  Sono  confermate  le  funzioni  attribuite  al  personale  con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, di  cui  all'art.  44 del CCNL 19/11/1996. Al predetto personale, ove siano  conferiti  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa di cui all'art. 54, compete la relativa indennita', qualora la stessa sia di importo  superiore a quella in godimento ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. c), in alternativa a quest'ultima.   2.  Il  personale  di cui al comma 1 puo' stipulare con le singole Federazioni  sportive contratti di lavoro a tempo determinato, con le procedure  previste  nei  rispettivi  ordinamenti.  In  tal  caso, il rapporto  di  lavoro con il CONI e' risolto con effetto dalla data di decorrenza  del  contratto  stipulato con la Federazione sportiva. Il CONI  dispone  la  riassunzione  del  dipendente qualora lo stesso ne faccia  richiesta  entro  i  30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.  |  
|   |            Art. 86 - Disposizioni speciali per il personale         utilizzato presso le federazioni sportive nazionali
     1. La gestione del personale CONI utilizzato presso le federazioni sportive  nazionali,  ai sensi del D.Lgs. 242/1999, e' regolata dalle convenzioni previste dallo stesso decreto, con le integrazioni di cui al presente articolo.   2.  Il  personale  CONI  puo' stipulare con le singole Federazioni sportive  contratti  di  lavoro a tempo determinato, con le procedure previste  nei  rispettivi  ordinamenti.  In  tal caso, il rapporto di lavoro  con  il  CONI e' risolto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con la Federazione sportiva. Il CONI dispone, la  riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.   3.   In   sede  di  contrattazione  integrativa  sono  individuate specifiche  modalita' di utilizzo e destinazione delle risorse di cui all'art. 67, per le finalita' di cui all'art. 68.  |  
|   |                   Art. 87 - Previdenza complementare
     1.  Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale  pensione  complementare  ai  sensi  del D.Lgs n. 124/1993, della  legge  n.  335/1995,  della  legge  n.  449/1997  e successive modificazioni   e  integrazioni,  dell'Accordo  quadro  nazionale  in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per  i  dipendenti  pubblici  del  29  luglio  1999,  del DPCM del 20 dicembre 1999.   2.  Al  fine  di  garantire  un  numero di iscritti piu' ampio che consenta  di  minimizzare  le  spese di gestione, le parti competenti potranno  definire  l'istituzione  di  un  Fondo pensione unico con i lavoratori  appartenenti  ai  comparti  Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocita'.   3.  Il  Fondo  pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto  accordo  quadro  e  si  costituisce  secondo  le  procedure previste  dall'art.  13  dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora  l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico  del  datore  di  lavoro  e da destinare al predetto Fondo sia determinata  nella  misura  non  inferiore all' 1% dell'ammontare dei compensi   presi   a  base  di  calcolo  per  la  determinazione  del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).   4.  L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalita' stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.   5.  Resta  confermata  la  disciplina  dell'art.  63  del CCNL del 19.11.1996,  in  materia di acconto sul trattamento di fine rapporto, come integrata dall'art. 7 della legge n. 53/2000.  |  
|   |                        Art. 88 - Disapplicazioni
     1.  Dalla  data  di  stipulazione  del  presente  CCNL,  ai  sensi dell'art.  72,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 29/93, cessano di produrre effetti  le  norme  generali  e  speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.   2.  Dalla  data  di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti   collettivi  nazionali  di  lavoro  incompatibili  con  il presente CCNL.   3. Resta confermata la disciplina del CCNL del quadriennio 1994-97 per le parti non in contrasto con il presente CCNL.  |  
|   |                        Art. 89 - Norme di rinvio
     1.  Le  parti  si  impegnano  a  negoziare,  a  partire  dal  mese successivo   alla   data   di   stipulazione  del  presente  CCNL  la regolamentazione delle seguenti materie:
  a) diritti  e  prerogative  sindacali  in  armonia  con  i  contenuti   dell'accordo  quadro  del  7.8.1998  e  con  la  vigente specifica   disciplina per il CONI, da definire entro i successivi tre mesi; b) ordinamento dell'area dei professionisti.
     2.  In  attesa  della definizione della disciplina di cui al comma precedente, sono applicate le clausole del CCNL del 19.11.1996, fatte salve le modificazioni e le integrazioni previste dal presente CCNL.  |  
|   |                                Tabella 1
                 Corrispondenze con le nuove posizioni economiche
           Precedenti livelli            Nuova posizione economica ===================================================================                                               C4 ----------------------------------------------------              I                                C3 ----------------------------------------------------                                                            Cat. C             VIII                              C2 ----------------------------------------------------            quadro                             C1 -------------------------------------------------------------------
  ===================================================================                                               B4 ----------------------------------------------------             VII                               B3 ----------------------------------------------------                                                             Cat. B             VI                                B2 ----------------------------------------------------           impiegato                           B1 -------------------------------------------------------------------
   ===================================================================                                               A4 -------------------------------------------------------------------             V                                 A3 -------------------------------------------------------------------                                                             Cat. A            IV                                 A2 -------------------------------------------------------------------          operatore ---------------------------------------------  A1            III -------------------------------------------------------------------
                                TABELLA 2
                        AUMENTI/MENSILI/TABELLARE ===================================================================                      (dal 1.11.98)            (dal 1.6.99) =================================================================== X liv. II diff.         95.000                    79.000 X liv. I diff.          79.000                    66.000 X liv.base              62.000                    52.000 Ispett. Gen. r.e.       68.000                    57.000 Dir. div. r.e.          63.000                    53.000 C3                      55.000                    46.000 C2                      50.000                    42.000 C1                      49.000                    41.000 B3                      46.000                    38.000 B2                      42.000                    35.000 B1                      41.000                    34.000 A3                      39.000                    33.000 A2                      37.000                    31.000 A1                      36.000                    30.000 -------------------------------------------------------------------
                                TABELLA 3
  TABELLARI/ANNUI (valori per 12 mensilità) ===================================================================                      (dal 1.11.98)            (dal 1.6.99) =================================================================== X liv. II diff.         50.332.000                51.280.000 X liv. I diff.          40.140.000                40.932.000 X liv. base             29.017.000                29.641.000 Ispett. Gen. r.e.       32.632.344                33.316.344 Dir. div. r.e.          29.601.744                30.237.744      C4                 27.423.048                27.975.048      C3                 24.299.004                24.851.004      C2                 21.243.000                21.747.000      C1                 20.664.996                21.156.996      B4                 20.519.096                20.975.096      B3                 18.431.004                18.887.004      B2                 16.023.000                16.443.000      B1                 15.606.996                16.014.996      A4                 15.523.296                15.919.296      A3                 14.388.996                14.784.996      A2                 13.170.996                13.542.996      A1                 12.387.996                12.747.996 -------------------------------------------------------------------
                                Tabella 4
  CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
  Valori annuali lordi per 12 mensilità al 1.11.98.
  ===================================================================                C1             C2            C3             C4 Cat. C            20.664.996     21.243.000     24.299.004     27.423.048 -------------------------------------------------------------------                B1             B2            B3             B4 Cat. B            15.606.996     16.023.000     18.431.004     20.519.096 -------------------------------------------------------------------                A1             A2            A3             A4 Cat. A
              12.387.996     13.170.996     14.388.996     15.523.296 -------------------------------------------------------------------
  Valori differenziali annui lordi.
  ===================================================================                C1             C2            C3             C4 Cat. C                -             578.004      3.056.004      3.124.044 -------------------------------------------------------------------                B1             B2            B3             B4 Cat. B                -             416.004      2.408.004      2.088.092 -------------------------------------------------------------------                A1             A2            A3             A4 Cat. A                -             783.000      1.218.000      1.134.300 -------------------------------------------------------------------
                                Tabella 5
  CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DI SVILUPPO
  Valori annuali lordi per 12 mensilità all'1.06.99.
  ===================================================================                C1             C2            C3             C4 Cat. C            21.156.996     21.747.000     24.851.004     27.975.048 -------------------------------------------------------------------                B1             B2            B3             B4 Cat. B            16.014.996     16.443.000     18.887.004     20.975.096 -------------------------------------------------------------------                A1             A2            A3             A4 Cat. A
              12.747.996     13.542.996     14.748.996     15.919.296 -------------------------------------------------------------------
  Valori differenziali annui lordi.
  ===================================================================                C1             C2            C3             C4 Cat. C                -             590.004      3.104.004      3.124.044 -------------------------------------------------------------------
                  B1             B2            B3             B4 Cat. B                -             428.004      2.444.004      2.088.092 -------------------------------------------------------------------                A1             A2            A3             A4 Cat. A                -             795.000      1.242.000      1.134.300 -------------------------------------------------------------------
                                TABELLA 6
  INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (Importo annuo per 12 mensilità) ===========================================================                                      (dal 1.11.98) =========================================================== X liv. II diff.                       13.932.204 X liv. I diff.                        13.472.496 X liv. base                           12.945.396 Ispett. Gen. r.e.                     13.499.964 Dir. div. r.e.                        13.294.728     C4                                12.870.108     C3                                12.870.108     C2                                12.673.344     C1                                12.673.344     B4                                12.481.836     B3                                12.481.836     B2                                12.333.984     B1                                12.333.984     A4                                12.237.108     A3                                12.237.108     A2                                12.155.184     A1                                12.078.312 -----------------------------------------------------------  |  
|   |                               ALLEGATO A
  1. CATEGORIA A
  Appartengono  a  questa categoria i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:
     conoscenze  di tipo operativo (la cui base teorica si sviluppa con la  scuola  dell'obbligo)  acquisibile  attraverso esperienza diretta sulla mansione ed eventuali corsi di formazione specialistici;   contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilita' di risultati parziali rispetto a piu' ampi processi produttivi/amministrativi;   problematiche lavorative di tipo semplice;   relazioni  organizzative  interne  di tipo semplice anche tra piu' soggetti  interagenti,  relazioni  esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
     Esemplificazione dei profili   Lavoratore   che   provvede   al   trasporto   di   persone,  alla movimentazione  di  merci,  ivi  compresa  la consegna - ritiro della documentazione  amministrativa.  Provvede,  inoltre,  alla  ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.   Lavoratore  che  provvede ad attivita' prevalentemente esecutive o di  carattere tecnico manuale, comportanti anche gravosita' o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.   Lavoratore  che, nel campo amministrativo, provvede alla redazione di  atti  e  provvedimenti  utilizzando  il  software  grafico, fogli elettronici  e  sistemi  di videoscrittura nonche' alla spedizione di fax  e  telefax,  alla  gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora,  inoltre,  alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.   Appartengono  alla  categoria,  ad  esempio,  i  seguenti profili: operatore servizi generali, operatore professionale.
  2. CATEGORIA B
  Appartengono  a  questa categoria i lavoratori che svolgono attivita' caratterizzate da:
  conoscenze   specialistiche   (la   base  teorica  di  conoscenze  e'  acquisibile  con  la  scuola  superiore)  e  un grado di esperienza  pluriennale, con necessita' di aggiornamento; contenuto di concetto  con  responsabilita'  di  risultati  relativi  a specifici processi  produttivi/amministrativi; problematiche   lavorative   di   media  complessita'  da  affrontare  attraverso  modelli  esterni  predefiniti  e significativa ampiezza  delle soluzioni possibili; relazioni  organizzative  interne  anche di natura negoziale ed anche  con  posizioni organizzative al di fuori delle unita' organizzative  di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di  tipo  diretto.  Relazioni  con  gli utenti di natura diretta, anche  complesse e negoziali.
     Esemplificazione dei profili   Lavoratore  che,  anche  coordinando  altri addetti, provvede alla gestione  dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unita' di appartenenza.   Lavoratore    che   svolge   attivita'   istruttoria   nel   campo amministrativo,  tecnico  e  contabile,  curando,  nel rispetto delle procedure   e   degli  adempimenti  di  legge  ed  avvalendosi  delle conoscenze   professionali   tipiche   del   profilo,   la  raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.   Appartengono,  ad  esempio, a questa categoria i seguenti profili: impiegato  amministrativo-contabile,  impiegato  esperto di relazioni esterne, impiegato per i servizi tecnici.
  3. CATEGORIA C
  Appartengono  a  questo  raggruppamento  i  lavoratori  che  svolgono attivita' caratterizzate da:
  elevate  conoscenze  specialistiche (la base teorica di conoscenze e'  acquisibile  con  la  laurea  e  laurea  specialistica ed eventuali  specializzazione   post-laurea)   ed   un   grado   di   esperienza  pluriennale, con frequente necessita' di aggiornamento; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilita'  di  risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi  e  con  possibilita'  di  coordinamento  e organizzazione di gruppi  informali di lavoro ed unita' semplici; problematiche  lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli  teorici  non  immediatamente  utilizzabili e significativa ampiezza  delle  soluzioni  possibili; relazioni organizzative interne, anche  di   natura   negoziale  e  complessa,  gestite  anche  tra  unita'  organizzative  diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne  (con  altre  istituzioni)  di tipo diretto anche con rappresentanza  istituzionale;  relazioni  con  gli utenti di natura diretta, anche  complesse e negoziali.
     Esemplificazione dei profili   Lavoratore   che   espleta   attivita'   di   ricerca,  studio  ed elaborazione  di  dati  in  funzione  della  programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.   Lavoratore  che  espleta  attivita'  progettazione  e gestione del sistema  informativo,  delle  reti  informatiche  e delle banche dati dell'ente,  di  assistenza  e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.   Lavoratore  che espleta attivita' di istruzione, predisposizione e redazione  di  atti e documenti riferiti all'attivita' amministrativa dell'ente,   comportanti  un  significativo  grado  di  complessita', nonche'  attivita'  di  analisi,  studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.   Appartengono,  ad  esempio,  a  questo  gruppo i seguenti profili: specialista   amministrativo-contabile,  specialista  nella  gestione delle   risorse   umane,   specialista  nella  gestione  dei  sistemi informativi
                      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
     Le   parti   concordano  sulla  esigenza  di  procedere  in  tempi ravvicinati   ad  una  comune  valutazione  delle  esperienze  e  dei risultati   della  fase  di  prima  applicazione  del  sistema  delle progressioni economiche orizzontali al fine di rafforzare il relativo livello  di incentivazione con particolare riferimento alla categoria C,   anche   attraverso   l'individuazione   di  ulteriori  posizioni economiche di sviluppo.
                      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
     Le parti affermano la comune volonta' di individuare una soluzione concordata,  che serva di indirizzo alle decisioni dell'ente, qualora dovessero emergere problemi applicativi della disciplina contrattuale sulla  ricollocazione  del  personale  in  servizio,  a seguito della eventuale  ritardata  attuazione  delle  disposizioni  del precedente contratto collettivo.
                      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
     Avuto  riguardo  all'esigenza per il CONI di ridefinire la propria struttura  in  coerenza  con  i  mutamenti  istituzionali  di recente intervenuti mediante l'adozione di idonei strumenti organizzativi, il CONI  e  le  OO.SS.  firmatarie  del  presente  CCNL convengono sulla necessita'  di  addivenire  ad  un  nuovo assetto contrattuale gia' a partire  dal  prossimo  rinnovo  che  sostenga  la  funzionalita' del riadeguato  Ordinamento  dei  Servizi  e del correlato Regolamento di Organizzazione,   anche   con  soluzioni  ordinamentali  che  possano valorizzare  le  diverse  professionalita'  esistenti  nell'ente  con particolare  riguardo  a quelle maggiormente qualificate sul versante dei servizi tecnico-sportivi connessi con i compiti istituzionali del CONI, classificate ex art. 15 legge n. 88/1989.
                      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
     Le  parti si impegnano ad assumere iniziative e formulare proposte affinche'  i  contratti  di  lavoro o di collaborazione eventualmente stipulati  dalle  FFSN  ai  sensi  del  D.Lgs.  242/1999  manifestino contenuti omogenei e coerenti con i principi informatori del presente CCNL.
                        NOTA A VERBALE RDB/ANDICO
     La  RdB-Andico,  consapevole  che  la  mancata firma del Contratto Nazionale   dei   dipendenti   CONI   1998/200   1  precluderebbe  la possibilita' di accedere alla contrattazione di 2o livello (Contratto Integrativo   di  Ente),  situazione  che  sarebbe  punitiva  per  le aspettative   dei   dipendenti   dalla   stessa   tutelati,  pur  non condividendo  l'ipotesi  di accordo gia' stipulata dalle altre OO.SS. per  la  parte  normativa  ed  il  primo  biennio economico, decide - all'atto  della  stipula  -  di sottoscrivere l'accordo suddetto, con riserva   di   ulteriore   consultazione   del  personale  a  seguito dell'eventuale prossima intesa sul 2o biennio economico.   Per  quanto  riguarda  l'articolato  contrattuale  la RdB - Andico esprime le proprie riserve in particolare sui seguenti punti:   1.  il  mancato recupero dell'inflazione, non avendo l'Aran tenuto in alcun conto il ritardo (tre anni e cinque mesi) con il quale si e' giunti  alla  firma  del  Contratto  e  il  differenziale  tra  tasso d'inflazione  programmato  e quello reale, come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di luglio 1993;   2.  l'inosservanza,  da  parte dell'Aran, delle linee di indirizzo del  Comitato  di  settore  (CONI)  per  quanto  riguarda  le sezioni contrattuali   separate,  degli  ex  art.15  legge  88/89,  degli  ex collaboratori di 9o livello e dei dipendenti diplomati ISEF;   3.  la mancata applicazione della legge 138/92 che ha impedito una differenziazione,  rispetto  ad  altri  Enti  pubblici  del  comparto parastato, di alcuni istituti contrattuali quali l'orario di lavoro e la riqualificazione professionale;   4.  l'istituzione  di  nuove  indennita'  che andranno a favore di pochi  dipendenti  sottraendo  pero'  denaro  dal  Fondo  del Salario accessorio di tutti;   5.  gli  aumenti  del  salario  accessorio  hanno in massima parte valenza  solo dal 2001 e carattere di incertezza, in quanto legati ad eventi non quantificabili;   6.  del  tutto  illegittima  appare la previsione di finanziare le progressioni  economiche  all'interno  delle  aree  con  il Fondo del salario accessorio;   7.  penalizzante per tutto il personale la mancata separazione del Fondo per i dipendenti ex art. 15 L. 88/89.   In  questo  quadro  totalmente  negativo, e forte dell'adesione ad oggi  di  piu'  di  ottocento  colleghi  che  hanno  sottoscritto  il documento  referendario  contro  questa ipotesi contrattuale, l'RdB - Andico   esprime   il   proprio  giudizio  complessivamente  negativo sull'accordo e prosegue nella mobilitazione gia' in atto.
  Roma 15/05/2001
                       NOTA A VERBALE CIDA/ASDICO
     Con  riferimento  alle  categorie  rappresentate  (ex IX Qualifica funzionale,    Direttori   di   Divisione,   Ispettori   Generali   e Professionisti),  questa  Organizzazione  Sindacale rileva ancora una volta   l'assenza,   nel  testo  sottoposto  alla  firma,  di  quanto concordato  in  sede  di  confronto  negoziale  nell'interesse  delle stesse.   Cio'  anche  in violazione dell'atto di indirizzo inviato dal CONI all'ARAN,  e  ripetendo  quanto avvenuto all'atto della stipula del I Contratto di categoria.   Questa   Organizzazione   stigmatizza   un   comportamento   della controparte  e  dell'Ente  che  privilegia il confronto negoziale con soggetti  non  rappresentativi  delle  suddette categorie rimaste non tutelate.   La  sottoscrizione  del  presente  Contratto ha, pertanto, il solo scopo di garantire il ruolo negoziale di una Organizzazione che resta comunque  impegnata  a  perseguire  in  ogni  sede, sindacale o anche giudiziaria, la giusta tutela degli interessi rappresentati.                         NOTA A VERBALE UGL
     L'UGL,  consapevole  che  la mancata firma del Contratto Nazionale dei  dipendenti  CONI  1998/2001  precluderebbe  la  possibilita'  di accedere  alla contrattazione di 2o livello (Contratto Integrativo di Ente),  situazione  che  sarebbe  punitiva  per  le  aspettative  dei dipendenti  dalla  stessa tutelati, pur non condividendo l'ipotesi di accordo  gia'  stipulata dalle altre OO.SS. per la parte normativa ed il  primo  biennio  economico,  decide  - all'atto della stipula - di sottoscrivere   l'accordo   suddetto,   con   riserva   di  ulteriore consultazione  del personale a seguito dell'eventuale prossima intesa sul 2o biennio economico.   Per  quanto  riguarda  l'articolato contrattuale la UGL esprime le proprie riserve in particolare sui seguenti punti:   1.  il  mancato recupero dell'inflazione, non avendo l'Aran tenuto in alcun conto il ritardo (tre anni e cinque mesi) con il quale si e' giunti  alla  firma  del  Contratto  e  il  differenziale  tra  tasso d'inflazione  programmato  e quello reale, come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di luglio 1993;   2.  l'inosservanza,  da  parte dell'Aran, delle linee di indirizzo del  Comitato  di  settore  (CONI)  per  quanto  riguarda  le sezioni contrattuali  separate,  degli  ex  art.  15  legge  88/89,  degli ex collaboratori di 9o livello e dei dipendenti diplomati ISEF;   3.  la mancata applicazione della legge 138/92 che ha impedito una differenziazione,  rispetto  ad  altri  Enti  pubblici  del  comparto parastato, di alcuni istituti contrattuali quali l'orario di lavoro e la riqualificazione professionale;   4.  l'istituzione  di  nuove  indennita'  che andranno a favore di pochi  dipendenti  sottraendo  pero'  denaro  dal  Fondo  del Salario accessorio di tutti;   5.  gli  aumenti  del  salario  accessorio  hanno in massima parte valenza  solo dal 2001 e carattere di incertezza, in quanto legati ad eventi non quantificabili;   6.  del  tutto  illegittima  appare la previsione di finanziare le progressioni  economiche  all'interno  delle  aree  con  il Fondo del salario accessorio;   7.  penalizzante per tutto il personale la mancata separazione del Fondo per i dipendenti ex art. 15 L. 88/89.   In  questo  quadro  totalmente  negativo, e forte dell'adesione ad oggi  di  piu'  di  ottocento  colleghi  che  hanno  sottoscritto  il documento  referendario  contro  questa  ipotesi  contrattuale, l'UGL esprime  il proprio giudizio complessivamente negativo sull'accordo e prosegue nella mobilitazione gia' in atto.
  Roma 15/05/2001
                       NOTA A VERBALE CISAL/SNALCO
     La  CISAL-FIALP,  pur  non  condividendo i termini dell'ipotesi di accordo  relativa  al rinnovo del CCNL 98/2001 per la parte normativa del  quadriennio e per i due bienni economici, anche sulla base delle contestazione  degli  oltre  800 lavoratori di cui si allega l'elenco debitamente  firmato,  decide  di sottoscrivere il presente contratto consapevole   della   necessita'  di  dare,  comunque,  una  certezza contrattuale  al  personale  del  CONI che oggi, purtroppo, sul piano organizzativo ed economico non ha alcun riferimento accettabile.   Tale  decisione  scaturisce,  altresi' dalla necessita' di essere, quale  O.S.  maggiormente rappresentativa, ammessa alla trattativa di 2o  livello  (Contratto  integrativo di Ente), in quanto la normativa esistente,  peraltro  illegittima,  discriminatoria  e  contraria  ai principi  costituzionali, non consente alle OO.SS. non firmatarie del CCNL,  di  partecipare  a  tale trattativa, impedendo cosi' i diritti sindacali e le prerogative di tutela dei lavoratori rappresentati.   Di seguito si elencano le riserve sugli articolati contrattuali:   1. Gli incrementi tabellari non risultano sufficienti a consentire il   mantenimento   del  potere  d'acquisto  delle  retribuzioni  dei lavoratori  del  CONI,  in quanto non coprono il differenziale tra il tasso  d'inflazione  programmato  e  quello  reale e, soprattutto non consentono   il   recupero  economico  per  il  ritardo  del  rinnovo contrattuale;   2.  l'intero impianto contrattuale sembra riferito non a personale del  Coni, ma a quello del Parastato (INPS-INAIL-etc); lo dimostra il fatto  che  le  categorie  si  chiameranno C-B-A- anziche' O-I-Q; che tutta  la  parte normativa ed economica e' copia conforme ai CCNL del Comparto Parastato;   3.  gli  incrementi  relativi  al  Fondo  di  Ente  per il salario accessorio  risultano  inadeguati,  non  solo  rispetto alla linea di indirizzo programmatico del CONI ma anche per il fatto che l'utilizzo del  Fondo  (cioe' di tutti i lavoratori non dirigenti) e' destinato, con  la  contrattazione integrativa di Ente, a finanziare le carriere delle   varie   categorie,   gli  sviluppi  economici,  le  posizioni organizzative  (ponendo in una anomala concorrenza gli art. 15 con la categoria dei Quadri - anzi, la categoria "C"   Allo   stato   delle  cose  e'  quanto  mai  opportuno  richiamare l'attenzione  sulle  linee  di  indirizzo  e  sulle  adeguate risorse economiche  che il CONI avrebbe dovuto reperire e che dovevano essere finalizzate    ad   incrementare   ben   quattro   distinte   sezioni contrattuali:   al - Personale amministrativo;   a2 - Maestri dello sport (art. 15 legge 88/89) - diplomati ex ISEF ed ex collaboratori laureati di 9^ livello;   a3 - Area Medica;   a4 - Area professionisti.   Occorreva inoltre:
  - riconsiderare   specifiche   professionalita'   richieste   sia  ai  dipendenti  in  servizio presso gli impianti gestiti dal CONI (es.:  Centri  preparazione  Olimpica)  sia  ai  dipendenti  adibiti  alle  manifestazioni/spettacolo; - prevedere  un  riordino  ed una nuova finalizzazione delle "risorse  storiche" utilizzate nel biennio precedente.
     Per quanto si riferisce specificatamente alle categorie dei Medici e  dei Professionisti, la scrivente O.S. - ancora una volta - esprime il  proprio  dissenso  formale e sostanziale e dichiara che le stesse categorie  sono  state  estromesse  dall'area di contrattazione della Dirigenza   in   maniera   del  tutto  illegittima,  utilizzando  una interpretazione  capziosa dell'art. 11 della legge 59/97 che al comma 4  prevedeva  tre  gruppi  di  categorie: i Dirigenti - le specifiche tipologie  professionali - gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali.   Si  ricorda  a  tal  proposito,  che  il  parere della Commissione unificata,  istituita  ai  sensi  del  D.Lgs.  281/97,  ha espresso i seguenti principi:
  a) distinzione - nell'ambito dell'area separata delle Dirigenza - tra   Dirigenti e le specifiche tipologie professionali; b) obbligo  di una disciplina separata - nell'ambito dei contratti di   compatto  -  anche  per  altri  dipendenti  pubblici  che svolgano   qualificate    attivita'    professionali,   con   caratteristiche   espressamente indicate.
     E'  appena  il  caso  di  ricordare  e sottolineare (a sostegno di quanto sopra gia' menzionato) che, per analogia, il Dlgs. 29/93 (art. 15 punto 2) stabilisce che:   "nelle  istituzioni  e  negli  Enti  di  ricerca e sperimentazione nonche' negli altri Istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della Dirigenza amministrativa non  si  estendono  alla gestione della ricerca e dell'insegnamento"; norma puntualmente confermata dall'art. 10 del D.lgs. 80/88.   Per  quanto  riguarda  i  Medici  del  CONI, e le altre specifiche professionalita'   (avvocati,   statistici,   psicologi,   ingegneri, architetti  e geometri) la FIALP/CISAL/SNALCO ribadisce la necessita' che,  nell'ambito  della  sezione  speciale  dei Dirigenti-Medici, si trovi   una  adeguata  collocazione,  attraverso  apposita  norma  di riferimento  contrattuale,  al  fine  di evitare tardivi recuperi con dichiarazioni  congiunte  da  far  valere  per  il  prossimo  rinnovo contrattuale 2002/2005.   ISPETTORI GENERALI E DIRETTORI DI DIVISIONE EX ART. 15 LEGGE 88/89 (Maestri dello Sport e figure specializzate in ambito sportivo).   Il personale relativo alle qualifiche suddette di cui all'art. 25, comma  4  del  D.lgs.  29/93,  non  puo'  essere  ascritto  e confuso nell'ambito dell'ordinamento professionale del restante personale non dirigenziale del CONI, per i seguenti motivi:
  - peculiarita'  delle  finzioni  ad esso attribuite dal medesimo art.  25, del D.lgs 29/93; - valutazione  preferenziale  per  l'accesso alla dirigenza, prevista  dall'art. 28 del D.lgs 29/93; - personale ad esaurimento.
     Se  si  considera  l'aspetto  prettamente normativo (legge 88/89 e D.Lgs  29/93),  la  disciplina  contrattuale  del  predetto personale avrebbe  dovuto  essere  specifica  e  distinta,  sia  per  la  parte economica, sia per quella relativa allo status giuridico.   L'ipotesi   di   accordo   sottoscritta   dall'ARAN  e  da  alcune Organizzazioni  Sindacali contrasta in maniera stridente non solo con gli  aspetti normativi di carattere generale ma anche con gli aspetti specifici del settore, che sinteticamente si riportano:   1)  le linee di indirizzo del settore, allegate alla deliberazione CONI  n. 630 del 21/6 /2000, collocavano i suddetti lavoratori in una distinta sezione contrattuale, definita a2;   2)  i  principi di autogoverno e di autorganizzazione derivanti da un'ampia  potesta'  regolamentare,  conferita  al  CONI  dalla  legge 138/92,   consentivano   al  settore  un  ampio  ventaglio  di  norme contrattuali  e  il reperimento di risorse economiche adeguate per il definitivo riconoscimento delle professionalita' e delle funzioni dei Maestri  dello  Sport  e  delle  altre figure specializzate in ambito sportivo, anche alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 242/99;   3)  il  CONI  non puo' essere riconsiderato omologo o assimilabile agli  altri  EPNE, per la natura associativa, per la collocazione nel CIO,   nonche'   per  le  implicazioni  internazionali  che  da  esso conseguono.   4)  il Legislatore ha definitivamente escluso il CONI dal Comparto degli EPNE (art. 73 del D.lgs. 29/93).   5) La Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli Enti - in data 25/7/97   ha   sentenziato  che  il  ROP  (Regolamento  organico  del personale) deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e' legittimo a tutti  gli  effetti  e,  quindi, sono legittimi anche gli articoli in esso  contenuti,  ancorche'  deroghino  dalle  norme  e  dai principi generali del pubblico impiego, in virtu' della potesta' regolamentare riconosciuta al CONI dalla legge 138/92.   Appare  evidente  da  quest'ultimo  punto  come  l'intero impianto dell'ipotesi  di  accordo,  riporta surrettiziamente i lavoratori del CONI  all'applicazione  di  norme  contrattuali  degli EPNE (comparto Parastato)   che   contrastano   e   contraddicono   i   principi  di autorganizzazione  e  di autonomia dell'Ente, con gravi ripercussioni sulle  professionalita'  e  le carriere delle varie categorie e sulla funzionalita'  dell'assetto  istituzionale  dello  Sport Nazionale ed Internazionale.   Nel  particolare  il  dissenso e le riserve riguardano le seguenti norme contrattuali:
  Art. 1 - Obiettivi e campo di applicazione
     Si  ribadisce che l'articolo doveva essere integrato come appresso specificato:   "Il  presente  CCNL,  stipulato  ai sensi e per gli effetti di cui all'art  73  -  comma  5 del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni e integrazioni,  della Legge 138/92 e del D.Lgs n. 242/99, si applica a tutto  il  personale  del  CONI  con  rapporto  di lavoro a tempo sia indeterminato  che  determinato, ovunque prestino servizio, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari nonche' il personale di cui all'art. 15, comma 1 della legge 9 marzo 1989 n. 88."   Per  i  dipendenti  ex  art. 15 legge 88/89 deve essere prevista - come  gia'  piu' volte richiesto - una apposita sezione contrattuale, cosi' come per i Professionisti dell'Ente.
  Art. 40 - Orario di lavoro.
     La  scrivente  ribadisce  il  suo  dissenso in quanto, pur essendo stata disponibile, nel corso della trattativa, a concordare eventuali modifiche   dell'orario   di   lavoro,   per  particolari  situazioni contingenti  rappresentate  dall'Amministrazione in sede di contratto integrativo  di  Ente,  nell'articolato  del presente contratto tutto quanto  sopra  non  e'  stato  previsto  e  si  ribadisce  l'assoluta necessita' della determinazione contrattuale dell'orario ordinario di servizio.
  Art. 50 - Progressione economica all'interno della categoria
     Si   osserva   che   il  presente  accordo  non  recepisce  quanto ottimamente   regolamentato   dalle  norme  dell'attuale  Regolamento Organico,  considerata  la  specificita' professionale dei dipendenti CONI.  Per  quanto  attiene al finanziamento di detto istituto non si concorda  che  lo  stesso  avvenga  attraverso  le  risorse  indicate all'art. 67.
  Art. 54 - Posizioni organizzative
     La   scrivente   preso   atto   dell'istituzione  delle  Posizioni Organizzative  esprime  dissenso  sul loro finanziamento che non puo' essere  posto  a carico del monte del salario accessorio, ex art. 67, bensi' costituito con risorse aggiuntive, recuperate possibilmente ai sensi  della  Legge  138/92  che, peraltro, risulta essere proprio la normativa preposta per la migliore funzionalita' del C.O.N.I.
  Art. 71 - indennita' di trasferta
     Si  esprime riserva per la norma prevista dal presente accordo sia per  la  costruzione  dei  rimborsi spese collegati al trattamento di missione,  ma  soprattutto  si ribadisce la necessita' di estendere a tutto  il personale CONI quanto previsto al punto E dello stesso art. 71.  Infine  l'articolato non tiene conto del trattamento di missione gia'  in  vigore  per  i  Direttori  di Divisione e per gli Ispettori Generali  i quali risultano agganciati al trattamento di missione dei Dirigenti.
  Art. 75 - Servizio mensa e buoni pasto
     La   scrivente   critica  e  esprime  il  marcato  dissenso  circa l'applicazione  di  tale istituto che prevede per la sua applicazione un  inspiegabile  ritardo  di  sei  mesi  rispetto  alla  stipula del contratto,  in considerazione che l'attuale vacanza contrattuale gia' risulta  enormemente  penalizzante  rispetto  agli  altri  dipendenti pubblici.
  Art.  85  -  Disposizioni  speciali per il personale con qualifica ad personam di Ispettore Generale e Direttore di Divisione
     Per  quanto  riguarda  i  contenuti  dell'articolo  relativo  alle "Disposizioni per il personale con qualifica ad personam di Ispettore Generale  e  Direttore  di  Divisione", ribadendo quanto riportato in premessa,  la  critica  e  il  dissenso  verte  sul non aver previsto un'apposita  sezione contrattuale o nel contratto dei dirigenti o nel contratto  in  discussione.  Si  dissente,  inoltre,  che  per gli ex Collaboratori  -  IX  livello  -  (qualifica  direttiva  del  vecchio ordinamento   acquisita   con   concorso   e  laurea  come  requisito indispensabile)  in  quanto  non  e'  prevista  l'attribuzione di una posizione  equiparata  ai Direttori di Divisione, gia' prevista nella bozza  del  1o contratto CONI ma, inspiegabilmente cancellata, pur se riconosciuta con delibera del Consiglio Nazionale del CONI no 991 del 28  gennaio  1998  non  ratificata,  tuttavia,  dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha suggerito di rimandare la soluzione del problema  al  presente contratto, suggerimento che e' stato del tutto disatteso.
  Art. 86 - Disposizioni speciali per il personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali
     Cosi'  come  rilevato  nel  corso  della trattativa si dissente in quanto  l'articolo  non individua le linee guida da applicare qualora la  convenzione  quadro non venga approvata dal competente ministero. Tra  l'altro per gli accordi di mobilita' interna non e' previsto, in via  prioritaria,  che  il  personale  che transita dalle federazioni all'Ente  effettui  percorsi  di  formazione e di riqualificazione al fine del riutilizzo dello stesso a livello di uffici del CONI. Non e' prevista  altresi' la necessaria analoga norma di salvaguardia per il personale  che, a seguito della istituzione di agenzia o societa' per azioni  che potranno gestire parte dei servizi dell'Ente, transitera' in  dette  agenzie  o societa'. Si osserva che, stante la centralita' del  problema  del costo del lavoro, non sono state individuate, come elemento  qualificante  del  presente contratto collettivo nazionale, quelle  attribuzioni  patrimoniali indirette derivanti dai cosiddetti "fringe  benefits" che sicuramente incidono sul reddito familiare del dipendente.  Non  e' stata considerata la necessita' per i dipendenti CONI  ed  i  propri familiari di contrattualizzare l'utilizzo ai fini della pratica sportiva nel tempo libero degli impianti e attrezzature di proprieta' dell'Ente, ovvero delle federazioni sportive.   Si  rileva  infine  che  nel  presente  CCNL non e' considerata la classificazione  del  personale,  cosi'  come  previsto  per tutto il pubblico  impiego,  per  l'utilizzo  in  sede  di ridefinizione della pianta  organica  di  alcuna  norma  che  possa  far  transitare  gli appartenenti  alla  posizione economica apicale della categoria A (ex quinto  livello)  nella prima posizione economica della categoria B e gli  appartenenti  alla posizione economica apicale della categoria B (ex  settimi  livelli) alla prima posizione economica della categoria C, conservando la retribuzione economica in godimento.   Per tutto quanto sopra espresso si ribadisce che la sottoscrizione del  presente  contratto e' dovuta unicamente per l'utilizzazione dei diritti e delle prerogative e liberta' sindacali.
                                                              CISAL                                                            FIALP  |  
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