Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 24 maggio 2001, n. 302 |
Regolamento concernente le modalita' di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e, in particolare, l'articolo 8, che, al comma 8, prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalita' di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge n. 400/1998 (nota n. 14774 del 31 marzo 1999); Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Composizione 1. Il Consiglio interministeriale, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' composto: a) dal direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente; e) da un rappresentante del Ministero della difesa; f) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) da un rappresentante del Ministero della sanita'; h) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione; i) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile; j) da un rappresentante dell'ANPA. 2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Per l'esame di particolari problemi, il Presidente puo' istituire gruppi di lavoro; in particolare, possono essere chiamati a far parte dei gruppi stessi rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. 4. Per l'esame di particolari problemi, il presidente puo' chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni, che partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. 5. I gruppi di lavoro vengono, di norma, istituiti per l'esame di provvedimenti sottoposti al parere del Consiglio. Nei gruppi di lavoro, composti da membri del Consiglio stesso, sono presenti i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate alla emanazione dei decreti previsti dal decreto legislativo n. 230/1995. Fa parte di ciascun gruppo di lavoro un segretario del Consiglio, di cui all'articolo 3. 6. Il coordinatore di ciascun gruppo viene nominato dal presidente del Consiglio interministeriale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, cosi' recita: "Art. 8 (Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con funzioni di presidente, e da nove membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza sociale, della sanita', dei trasporti e della navigazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e dell'ANPA. 2. I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore a dirigente. 3. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da funzionari della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. 4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro anni. 6. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attivita' delle varie amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente decreto. 7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente puo' istituire gruppi di lavoro e puo' chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni. 8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalita' di funzionamento del Consiglio.". - La direttiva Euratom 89/618 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 357 del 7 dicembre 1989. - La direttiva Euratom 90/641 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 349 del 31 dicembre 1990. - La direttiva Euratom 92/3 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 035 del 12 febbraio 1992. - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca attuazione della direttiva Euratom 96/29, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. - La direttiva 96/29, Euratom e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 159 del 29 giugno 1996. - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recitano: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, reca la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca delega di funzioni amministrative alle regioni. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Funzioni 1. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attivita' svolte dalle varie amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del decreto legislativo n. 230/1995.
Nota all'art. 2: - Per l'argomento del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Segreteria 1. Il Consiglio e' assistito da una segreteria le cui funzioni sono svolte da almeno due funzionari della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. 2. Il coordinamento della segreteria e' assicurato dal funzionario di grado piu' elevato. |
| Art. 4. Convocazioni 1. Il Consiglio e' convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso. 2. La convocazione del Consiglio e' comunicata ai componenti almeno dieci giorni prima della prevista riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. |
| Art. 5. Modalita' di funzionamento 1. Le sedute del Consiglio sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci. 2. I pareri del Consiglio sono adottati a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 3. I pareri del Consiglio sono adottati con voto palese. 4. Dei pareri espressi dal Consiglio viene redatto sintetico verbale che riporta gli elementi essenziali che ne hanno determinato la deliberazione. 5. I pareri del Consiglio vengono trasmessi, a cura della segreteria, unitamente al relativo verbale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle amministrazioni di volta in volta interessate ed ai membri del Consiglio stesso. |
| Art. 6. Emolumenti 1. Ai membri del Consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 230/1995, ed ai segretari, sara' corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; le spese relative faranno carico all'unita' previsionale di base 3.1.1.0 - capitolo 6596 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 maggio 2001 Il Ministro: Letta Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 301
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse. - La legge 5 giugno 1967, n. 417, stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.
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