Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. 192 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 luglio 2001, n. 301 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici". |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. 1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricita' e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di societa' operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, e' effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento e' riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' le societa' collegate. Il limite riguarda altresi' i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, societa' fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali. 2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, e' automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresi' esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001. 4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Riferimenti normativi: - Il titolo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e' il seguente: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". - Il titolo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e' il seguente: "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144". |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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