IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la decisione del Consiglio di Stato - V sezione, n. 3212 del 18 giugno 2001, che ha annullato le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise, svoltesi il 15 aprile 2000; Considerato che la regione e' ente costituzionale a carattere necessario e che pertanto occorre assicurare il compimento degli atti urgenti e improrogabili da parte della regione Molise, nelle more della rinnovazione delle operazioni elettorali suddette; Considerato che lo statuto regionale del Molise non e' stato ancora adeguato ai principi della citata legge costituzionale n. 1 del 1999 e che il caso dell'annullamento delle operazioni elettorali non e' previsto dallo statuto vigente; Ritenuto pertanto che per assicurare lo svolgimento dell'attivita' amministrativa indispensabile occorre intervenire con i poteri residuali propri del Governo; Considerato che dalla normativa vigente si evince l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale; Considerato che occorre, nel dare esecuzione alla decisione suindicata, garantire il buon andamento dell'attivita' amministrativa; Tenuto conto che i motivi della pronuncia giurisdizionale di annullamento non riguardano i soggetti eletti, ma la regolarita' delle operazioni elettorali; Ritenuto che, per le suddette finalita', appare congruo consentire lo svolgimento degli atti urgenti e improrogabili da parte degli stessi organi gestionali che li hanno sinora compiuti; Acquisite le valutazioni della conferenza dei presidenti delle regioni, di cui alla nota n. 2074/RI del 21 giugno 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno; Decreta: A seguito del pronunciato annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale del Molise, svoltesi il 16 aprile 2000, la giunta e il presidente, la cui elezione e' stata annullata, provvedono agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della regione. Il Commissario del Governo provvede ad indire le elezioni per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Dato a Roma, addi' 16 luglio 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro degli affari regionali Scajola, Ministro dell'interno |