Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 2001
Disposizioni per assicurare il compimento di atti urgenti e improrogabili da parte della regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la decisione del Consiglio di Stato - V sezione, n. 3212 del 18 giugno 2001, che ha annullato le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise, svoltesi il 15 aprile 2000;
Considerato che la regione e' ente costituzionale a carattere necessario e che pertanto occorre assicurare il compimento degli atti urgenti e improrogabili da parte della regione Molise, nelle more della rinnovazione delle operazioni elettorali suddette;
Considerato che lo statuto regionale del Molise non e' stato ancora adeguato ai principi della citata legge costituzionale n. 1 del 1999 e che il caso dell'annullamento delle operazioni elettorali non e' previsto dallo statuto vigente;
Ritenuto pertanto che per assicurare lo svolgimento dell'attivita' amministrativa indispensabile occorre intervenire con i poteri residuali propri del Governo;
Considerato che dalla normativa vigente si evince l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale;
Considerato che occorre, nel dare esecuzione alla decisione suindicata, garantire il buon andamento dell'attivita' amministrativa;
Tenuto conto che i motivi della pronuncia giurisdizionale di annullamento non riguardano i soggetti eletti, ma la regolarita' delle operazioni elettorali;
Ritenuto che, per le suddette finalita', appare congruo consentire lo svolgimento degli atti urgenti e improrogabili da parte degli stessi organi gestionali che li hanno sinora compiuti;
Acquisite le valutazioni della conferenza dei presidenti delle regioni, di cui alla nota n. 2074/RI del 21 giugno 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno;
Decreta:
A seguito del pronunciato annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale del Molise, svoltesi il 16 aprile 2000, la giunta e il presidente, la cui elezione e' stata annullata, provvedono agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della regione.
Il Commissario del Governo provvede ad indire le elezioni per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro degli affari
regionali
Scajola, Ministro dell'interno
 
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