IL DIRETTORE GENERALE               della Direzione generale delle risorse                 umane e delle professioni sanitarie  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Hassan Mohamed Amina ha chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di infermiere conseguito in Somalia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisito   il   parere  della  conferenza  dei  servizi,  prevista dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il titolo di infermiere rilasciato nel 1988 dalla scuola per il personale  sanitario  del  Ministero  della  sanita'  di Somalia alla sig.ra  Hassan  Mohamed  Amina  nata a Mogadiscio (Somalia) il giorno 4 agosto  1965 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra Hassan Mohamed Amina e' autorizzata ad esercitare in Italia  la  professione  di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  per  attivita' di lavoro  subordinato,  nell'ambito  delle  quote  stabilite  ai  sensi dell'art.  3,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 26 giugno 2001                                    Il direttore generale: Mastrocola  |