Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001 |
Disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, istitutiva del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, come modificato dall'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base al quale il Governo si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il proprio decreto 9 dicembre 2000, recante disciplina del medesimo centro tecnico, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con successivo decreto, definisce e disciplina l'articolazione interna della struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per Presidenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340; c) per Amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; d) per RUPA la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni i cui servizi sono regolati dai contratti-quadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; e) per Rete, l'infrastruttura che, tramite una evoluzione dell'architettura tecnica della RUPA, realizza una rete telematica nazionale sicura delle amministrazioni come specificato nelle linee guida oggetto dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata del 18 gennaio 2001; f) per Utenti della rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che hanno titolo legale o convenzionale per utilizzarne i servizi; g) per Servizi della rete, i servizi telematici ed informatici strumentali ed infrastrutturali relativi al trasporto fisico dei dati, all'interoperabilita' ed alla integrazione e cooperazione applicativa tra gli utenti della rete, nonche' le misure ed i servizi volti ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati. I Servizi della rete comprendono i servizi della rete dei Gabinetti; h) per Servizi delle amministrazioni, i servizi telematici resi disponibili dalle amministrazioni agli utenti della rete; i) per Gestori, i soggetti incaricati della prestazione di uno o piu' servizi della rete; j) per Piano d'azione, il programma nazionale di e-government finalizzato a realizzare l'integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni e la erogazione dei servizi pubblici on-line, con riferimento al programma approvato dal comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione il 23 giugno 2000 e dalla Conferenza unificata il 20 luglio 2000 ed ai successivi aggiornamenti elaborati in base alle direttive del Governo. |
| Art. 2. Compiti del Centro 1. Il Centro fornisce supporto al Governo per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle amministrazioni, ivi compresa l'assistenza agli utenti della rete. 2. A tal fine il Centro, avvalendosi anche di societa' specializzate, di istituti universitari, di enti pubblici e di associazioni, svolge i seguenti compiti: a) assicura la definizione, la progettazione e la realizzazione dei servizi della rete, che non rientrano nelle competenze istituzionali di altre amministrazioni anche affidandone la gestione a specifici gestori; b) controlla la qualita' dei servizi della rete erogati dai gestori e ne garantisce una elevata efficienza anche mediante la revisione periodica dei livelli di servizio e, ove occorra, dei corrispettivi economici. In particolare, assicura la continuita' della gestione dei contratti RUPA svolgendo la funzione di monitoraggio degli stessi secondo le modalita' ivi previste; c) promuove l'erogazione sulla rete dei servizi delle amministrazioni di cui alla lettera h) dell'art. 1 e ne definisce gli standard e le specifiche tecniche; d) fornisce assistenza tecnica agli utenti della rete per la soluzione di problemi progettuali legati all'utilizzo dei servizi della rete ed all'erogazione dei servizi delle amministrazioni; e) definisce le politiche di sicurezza e assicura la supervisione della loro applicazione da parte degli utenti della rete; f) gestisce le funzioni di certificazione e distribuzione delle chiavi e di notariato, nonche' ogni altra funzione strumentale alla sicurezza dei servizi della rete e dei servizi delle amministrazioni; g) svolge le funzioni di autorita' di certificazione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; h) stipula accordi e convenzioni con gli utenti della rete e fornisce supporto e coordinamento nella fase di progettazione esecutiva ed avviamento di progetti di cooperazione; i) attiva progetti sperimentali e prototipali anche in collaborazione con le amministrazioni; j) collabora all'elaborazione ed all'aggiornamento del piano di azione; k) assicura il coordinamento tecnico a livello nazionale ed il supporto di project management e di direzione lavori per i progetti che prevedono l'integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni; l) fornisce assistenza alle amministrazioni nella fase di avvio delle iniziative e nelle fasi progettuali e di integrazione tecnica; m) cura le procedure di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti; n) assicura il supporto nelle procedure di valutazione dei progetti delle amministrazioni ai fini del loro finanziamento; o) cura il monitoraggio dei progetti ammessi al finanziamento, la rendicontazione e la redazione di rapporti semestrali sullo stato di avanzamento; p) partecipa, in base alle direttive del Governo, alle iniziative europee ed internazionali sui temi di e-government. |
| Art. 3. Direzione e controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Nell'assolvimento dei propri compiti, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnico-funzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario all'uopo delegato. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto a quelli prefissati, nonche' all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva. 3. Il Centro presenta alla Presidenza, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I dati e le notizie in essa contenuti concorrono a formare la relazione annuale di accompagnamento al conto consuntivo della Presidenza, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999. |
| Art. 4. Il direttore 1. Il direttore del Centro, nominato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2000, sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'art. 3, comma 1, ed e' responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonche' dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal responsabile di un'area di cui all'art. 5, da lui designato. 2. Con il contratto di assunzione viene determinato il trattamento economico del direttore, posto a carico del Centro. 3. Per l'assolvimento dei compiti affidati al Centro, il direttore, avvalendosi delle strutture di cui all'art. 5: a) predispone annualmente il programma delle attivita' da sottoporre all'approvazione della Presidenza, anche al fine dell'acquisizione delle risorse necessarie; b) provvede al coordinamento delle unita' organizzative di primo livello ed all'assegnazione del personale alle strutture; c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento; d) puo' avvalersi di una segreteria tecnica operante alle sue dirette dipendenze che puo' essere diretta da un dirigente di secondo livello; |
| Art. 5. Struttura operativa 1. La struttura operativa del centro si articola in tre unita' organizzative di primo livello: a) area rete, che assicura la disponibilita' dei servizi di rete ed il supporto alle amministrazioni pubbliche che li utilizzano; b) area progetti, che assicura la definizione dell'architettura e dei progetti di informatizzazione integrata della pubblica amministrazione ed il coordinamento e la gestione del programma di lavoro; c) area amministrazione e risorse umane, che cura la gestione del personale, la gestione degli affari generali e finanziari, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonche' l'attivita' contrattuale e il contenzioso. 2. Le aree possono essere articolate in unita' organizzative di secondo livello denominate sezioni ovvero unita' di progetto, individuate con provvedimento del direttore, sentiti i responsabili delle aree competenti. 3. A ciascuna area e a ciascuna sezione e' preposto un dirigente. Alle unita' di progetto e' preposto un dirigente ovvero un funzionario in relazione all'importanza e alla complessita' del progetto. Gli incarichi di direzione delle aree, delle sezioni e delle unita' di progetto sono a tempo determinato e possono essere rinnovati. Essi sono conferiti dal direttore, sentiti, per quanto concerne le sezioni e le unita' di progetto, i responsabili delle aree competenti. |
| Art. 6 Personale 1. Per il proprio funzionamento e per l'erogazione dei servizi attribuiti alla sua competenza, il centro si avvale del contingente di personale di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale e' assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, ovvero acquisito in posizione di comando da altre amministrazioni od organismi di diritto pubblico. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto non puo' eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza. 2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' selezionato, sulla base dei criteri e con le modalita' stabilite negli avvisi pubblici di selezione, da un'apposita commissione, nominata dal direttore. Il presidente della commissione e', di norma, scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato, ovvero tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili di qualifica non inferiore a consigliere, nonche' tra gli avvocati dello Stato. 3. Per le iniziative progettuali connesse con gli obiettivi e gli stanziamenti previsti dal piano di azione per l'e-governiment, il centro si avvale, altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2000, di un contingente di personale, non superiore a 30 unita', in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ovvero assunto dallo stesso Centro con contratto di diritto privato a tempo determinato, per la durata dei progetti cui le unita' stesse sono assegnate. Ai relativi oneri si provvede a carico dei finanziamenti dei progetti. Le assunzioni sono disposte previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed espletamento di altra adeguata forma di pubblicita'. 4. Il personale osserva le norme contenute nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti. |
| Art. 7 Contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato da contratti individuali e dalle norme di diritto privato. I contratti individuali stabiliscono il regime giuridico, previdenziale ed assistenziale nonche' il trattamento economico che regola il rapporto stesso. Il trattamento economico e' rapportato al livello di professionalita' e di esperienza richiesto nonche' al grado di responsabilita' attribuita. 2. Al personale comandato e' assicurato lo stesso trattamento economico del personale dipendente che eserciti funzioni analoghe. A tal fine, ove occorra, e' corrisposta un'indennita' perequativa. 3. Il trattamento economico attribuito remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi connessi con l'espletamento delle prestazioni previste nei contratti individuali. |
| Art. 8. Gestione dei fondi 1. Alle spese di funzionamento del Centro e alla realizzazione dei progetti, si provvede con i fondi affluiti alla contabilita' speciale, istituita a norma dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127". 2. La contabilita' speciale e' alimentata dai finanziamenti autorizzati nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato nonche' dalle risorse destinate alla realizzazione di specifici progetti, tramite mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilita' speciale, tratti sui fondi all'uopo destinati dalla Presidenza e assegnati al Centro. 3. Le spese sono disposte dal direttore del Centro o dal responsabile dell'area amministrazione e risorse umane rispettivamente nei limiti di somma stabiliti dal medesimo direttore, sulla base del documento programmatico di cui all'art. 4, comma 2, che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello svolgimento delle attivita' istituzionali. Il direttore puo' delegare l'assunzione di impegni di spesa ai dirigenti responsabili delle aree per l'acquisizione di beni strumentali e servizi connessi con l'espletamento delle attivita' istituzionali a ciascuna affidate. 4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del centro, o dal responsabile dell'area amministrazione e risorse umane, e' apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del settore di ragioneria o di un addetto al riscontro contabile. 5. Le somme versate sulla contabilita' speciale, non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese gia' formalmente programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore o del responsabile dell'area amministrazione e risorse umane prima del termine dell'esercizio. Le somme resesi disponibili a seguito di economie realizzate negli impegni assunti o programmati sono utilizzate quali finanziamenti delle previsioni di spesa per il successivo esercizio finanziario. 6. Al termine dell'esercizio e, comunque, non oltre il mese di marzo dell'anno successivo, il direttore trasmette al segretario generale il rendiconto del centro, accompagnato da una relazione illustrativa, contenente valutazioni sull'attivita' svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici conseguiti, per gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999. |
| Art. 9. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente decreto, in materia di gestione delle spese del Centro, ivi incluse le procedure contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti la disciplina finanziaria e contabile della Presidenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Roma, 18 maggio 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato |
|
|
|