| Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 8 maggio 2001 |  
| Rilascio  della  concessione  dell'attivita'  di  distribuzione  di energia  elettrica  e  approvazione  della  annessa  convenzione alla Societa'  Acqua  Elettricita'  Gas  e Servizi - Societa' per azioni - AC.E.GA.S. S.p.a. per il comune di Trieste. |  
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     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
     Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo 1999 n. 79, che attua la direttiva  96/92/CE,  recante  norme  comuni  per  il mercato interno dell'energia  elettrica  ed  in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi  del  quale l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e'   svolta   in   regime  di  concessione  rilasciata  dal  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici' operanti alla data 1 aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa'   cooperative   di   produzione   e   distribuzione  di  cui all'articolo  4,  numero  8,  della  legge  6 dicembre 1962, n. 1643, continuano  a  svolgere  il  servizio  di distribuzione sulla base di concessioni   rilasciate   entro   il  31  marzo  2001  dal  Ministro dell'industria  del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;   Considerato  che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  7,  del  citato  decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati  a  stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza;   Visto  in  particolare  l'articolo  9, comma 4, del citato decreto legislativo,   ai  sensi  del  quale  le  societa'  di  distribuzione partecipate  dagli  enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha  costituito  l'ENEL  Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda  dedicati  all'esercizio  dell'attivita' di distribuzione nei comuni  nei  quali  le  predette societa' servono almeno il 20% delle utenze  nonche'  ottenere  detta  cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;   Vista la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia di  apertura  e  regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10,  comma  3,  che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali  contigui  per le societa' di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;   Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante norme per la concorrenza  e  la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per la  istituzione  delle autorita' di regolazione dei servizi stessi ed in  particolare,  gli  articoli  2,  commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti  norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed  in  materia  di  attivita'  elettriche  esercitate  dalle imprese elettriche degli enti locali;   Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n.  61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164  del  15  luglio  1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore dell'energia elettrica;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e dell'artigianato  25  giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e dell'artigianato  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;   Vista  la proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas formulata  con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:
  - che,  al  fine  di  salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di  razionalizzazione   dell'attivita'   di  distribuzione  di  energia  elettrica,  le  concessioni  devono  essere  rilasciate  sulla base  dell'ambito  territoriale  individuato  a  livello  di  comune,  in  conformita'  a  quanto  stabilito  al comma 3, dell'articolo 9, del  decreto  legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e che quindi e' opportuno,  per   le  imprese  distributrici  che  operano  su  piu'  territori  comunali,  rilasciare  la  concessione  di distribuzione di energia  elettrica,  predisponendo  degli  elenchi  di comuni da allegare al  presente decreto; - che,  in  relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico  nazionale  e  agli  sviluppi  del  processo di liberalizzazione del  mercato  elettrico,  l'ambito territoriale potra' essere oggetto di  modifiche  a  seguito  di eventuali separazioni e cessioni dei rami  d'azienda  dedicati  all'esercizio  dell'attivita' di distribuzione  dell'energia  elettrica  in  conseguenza  dei quali la concessione,  previa  approvazione  del  Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato, puo' essere volturata ad altro soggetto; - che  l'attivita'  di misura dell'energia elettrica, pur non essendo  oggetto  della concessione di distribuzione dell'energia elettrica,  deve  essere  comunque  assicurata dai distributori anche se non in  via  esclusiva,  tenendo  conto  delle  peculiarita'  dell'utenza e  dell'evoluzione della normativa in materia; - che,   al  fine  di  garantire  la  trasparenza  dell'attivita'  di  distribuzione  di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e  lo  sviluppo  dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite  disposizioni;
     Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n. 17051 in data 5 aprile 2001;   Vista  la domanda presentata in data 25 maggio 1999 prot. n. 05459 al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla societa'  Acqua  Elettricita'  Gas  e Servizi - Societa' per Azioni - AC.E.GA.S.  S.p.A. per il rilascio della concessione di distribuzione di  energia  elettrica  nel  comune di Trieste in cui detta societa', partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;   Vista  la domanda presentata in data 25 maggio 1999 prot. n. 05458 all'ENEL  S.p.a.  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 dalla societa' Acqua Elettricita' Gas e  Servizi - Societa' per Azioni - AC.E.GA.S. S.p.A. per la cessione, da  parte  della  medesima  ENEL  Distribuzione  S.p.a.,  dei rami di azienda  dedicati  all'esercizio  dell'attivita' di distribuzione nel comune  di  Trieste  in  cui detta societa' serve almeno il 20% delle utenze;   Vista  la domanda presentata dalla societa' Acqua Elettricita' Gas e  Servizi  -  Societa'  per  Azioni  -  AC.E.GA.S. S.p.A. in data 25 ottobre   1999  prot.  n.  11061  al  Ministero  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  per  l'ammissione  alle  procedure di aggregazione   di   cui  al  comma  3  dell'articolo  9  del  decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, secondo quanto previsto dallo stesso articolo   9,   comma   5,   del   citato  decreto,  come  modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n. 57;   Considerato  che,  alla  data del 1 aprile 1999, la societa' Acqua Elettricita'  Gas e Servizi - Societa' per Azioni - AC.E.GA.S. S.p.A. era  operante  in qualita' di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che  ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nel comune di Trieste e  risulta essere idonea ad espletare l'attivita' di distribuzione di energia elettrica;   Ritenuta  l'opportunita'  di  attendere l'esito delle procedure di aggregazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo  1999 n. 79, cosi' come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della  legge  5  marzo 2001 n. 57 per i comuni richiesti come "ambito territoriale contiguo";
                                DECRETA:
                               Articolo 1
  1.  E'  rilasciata a titolo gratuito alla societa' Acqua Elettricita' Gas  e  Servizi  -  Societa'  per Azioni - AC.E.GA.S. S.p.A. con sede legale  in Trieste, Via Maestri del lavoro n. 8, P.I: n. 00930530324, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo  16  marzo  1999  n. 79, la concessione dell'attivita' di      distribuzione di energia elettrica nel comune di Trieste.   2.  Il  servizio  di  cui  al  comma  1  deve essere svolto per le finalita'  e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dalla annessa convenzione.   3.  La  concessione  di  cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.  |  
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     1.  E'  approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e la societa' Acqua Elettricita'  Gas e Servizi - Societa' per Azioni - AC.E.GA.S. S.p.A. per   la  disciplina  della  concessione  relativa  all'attivita'  di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trieste.   2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Roma, 8 maggio 2001
                                          Il Ministro: LETTA  |  
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