Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 3 maggio 2001
Rilascio della concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla ACEA Distribuzione S.p.a. per i comuni di Roma e Formello.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1 aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;
Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il 20% delle utenze nonche' ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;
Vista la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le societa' di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attivita' elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;
Vista la proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di
razionalizzazione dell'attivita' di distribuzione di energia
elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base
dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in
conformita' a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del
decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e che quindi e' opportuno,
per le imprese distributrici che operano su piu' territori
comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia
elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al
presente decreto; - che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico
nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del
mercato elettrico, l'ambito territoriale potra' essere oggetto di
modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami
d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione
dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione,
previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' essere volturata ad altro soggetto; - che l'attivita' di misura dell'energia elettrica, pur non essendo
oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica,
deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in
via esclusiva, tenendo conto delle peculiarita' dell'utenza e
dell'evoluzione della normativa in materia; - che, al fine di garantire la trasparenza dell'attivita' di
distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e
lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite
disposizioni;

Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n. 17051 in data 5 aprile 2001;
Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto della societa' ACEA Distribuzione S.p.a. a rogito del notaio Intersimone, n. di repertorio 163428, n. di raccolta 24066;
Vista la domanda presentata in data 12 maggio 2000 prot. n. 1682 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla societa' ACEA Distribuzione S.p.a. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegati 1 in cui detta societa', partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;
Vista la domanda presentata in data 7 aprile 1999 prot. n. 1240 all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla societa' ACEA Distribuzione S.p.a. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta societa' serve almeno il 20% delle utenze;
Vista la domanda presentata dalla societa' ACEA Distribuzione S.p.a. in data 20 marzo 2000 prot. n. 457 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'ammissione alle procedure di aggregazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 9, comma 5, del citato decreto, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 marzo 2001 n. 57;
Considerato che, alla data del 1 aprile 1999, la societa' ACEA S.p.a., successivamente a seguito del disposto del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 ACEA Distribuzione S.p.a., era operante in qualita' di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attivita' di distribuzione di energia elettrica;
Ritenuta l'opportunita' di attendere l'esito delle procedure di aggregazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, cosi' come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001 n. 57 per i comuni richiesti come "ambito territoriale contiguo";

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla societa' ACEA Distribuzione S.p.a. con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, P.I. n. 05816644007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, la concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica nei comuni di
cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.
 
Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la societa' ACEA Distribuzione S.p.a. per la disciplina della concessione relativa all'attivita' di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro: LETTA
 
ALLEGATO 1

al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica alla societa' ACEA Distribuzione S.p.a.

Comuni per i quali e' rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Roma;

2. Formello (RM).
 
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