Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI LECCE
DECRETO RETTORALE 8 giugno 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 10 luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato sino alla data odierna;
Vista la deliberazione n. 60 del 31 gennaio 2001 con la quale il senato accademico ha approvato la modifica dei seguenti articoli dello statuto:
art. 7 "Strutture didattiche e dipartimenti": 1o comma;
art. 8 "Facolta'" 6o comma;
art. 13 "Classi di corsi di studio" di nuovo inserimento;
art. 14 "Commissioni didattiche paritetiche": di nuovo inserimento, uniformati alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 509/1999:
Vista la deliberazione n. 119 del 12 marzo 2001 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica delle summenzionate norme statutarie;
Vista la nota Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1216, del 9 maggio 2001 con la quale lo stesso Ministero non ha formulato osservazioni in merito alle modifiche di statuto di cui trattasi;
Decreta:
Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e' modificato come appresso:
"Art. 7 (Strutture didattiche e dipartimenti). - 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche, l'Universita' si articola in facolta', a loro volta strutturale in corsi di studio (laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello. Presso l'Universita' di Lecce possono essere istituiti corsi di studio interfacolta' o interuniversitari. In tal caso specifici protocolli definiscono, nel rispetto di ciascun regolamento di facolta' e di Ateneo, gli obblighi reciproci e le norme generali per la gestione e il sostegno delle attivita' didattiche del corso interfacolta' o interateneo. Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo. L'attivazione di tali strutture e subordinata alla verifica da parte del senato accademico e del consiglio d'amministrazione della disponibilita' delle risorse anche umane, necessarie al loro funzionamento e, nel caso di corsi di studio previsti presso una facolta' gia' esistente, anche al parere favorevole della stessa o, nel caso di corsi interfacolta', all'approvazione di apposita convenzione.
Omissis.".
"Art. 8 (Facolta). - Omissis.
6. I corsi di studio interfacolta' sono organi di Ateneo.".
"Art. 13 (Classi di corsi di studio). - 1. Le classi di corsi di studio costituiscono raggruppamenti di corsi di studio e sono disciplinate dai decreti ministeriali, che ne determinano le denominazioni, nonche' gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
2. Le classi di corso di studio possono essere attivate anche in piu' facolta', su proposta di una piu' facolta' ovvero del senato accademico, purche' al loro interno sia attivato almeno un corso di studio.
3. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce le norme che presiedono al funzionamento dei
4. Corsi di studio e dei Consigli didattici.".
"Art. 14 (Commissioni didattiche paritetiche). 1. Presso ogni organo di governo dei corsi di studio sono istituite commissioni didattiche composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Il regolamento di Ateneo definisce l'articolazione di tali commissioni che hanno il compito di esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche e di esprimere pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e agli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche.".
Lecce, 8 giugno 2001
Il rettore: Rizzo
 
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