Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2001, n. 300 |
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, concernente la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia Industrie Difesa. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia Industrie Difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, in materia di conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia Industrie Difesa 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' sostituito dal seguente: "2. L'incarico di direttore e' conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attivita' d'impresa di carattere industriale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 193
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. e' il seguente: "Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agezia Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed industriali della Difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o piu' decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le modalita' per la trasformazione in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283". - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, concernente "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa, a norma dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, come modificato dal presente regolamento: "Art. 5 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, d'ora in avanti "direttore", il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. 2. L'incarico di direttore e' conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attivita' d'impresa di carattere industriale. 3. Il comitato direttivo e' composto da non piu' di quattro membri scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unita' che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attivita' dell'Agenzia. 4. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Le indennita' dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'art. 73 del medesimo decreto legislativo stabilisce che: "1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del decreto legislativo n. 29 del 1993 ovvero del decreto legislativo n. 396 del 1997, del decreto legislativo n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo": "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, in durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21 nonche' il corrispondente trattametno economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenzali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".
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