Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 2001, n. 299 |
Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 18 recanti delega al Governo a recepire la direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'; Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed in particolare l'articolo 14 recante delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante norme di attuazione della direttiva comunitaria 91/440/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie 95/18/CE e 95/19/CE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, come definito nell'allegato I. 2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano il progetto, la costruzione, l'adeguamento, la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile che concorrono al funzionamento del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita'. 3. Le medesime condizioni riguardano altresi', per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' necessari per realizzare l'interoperabilita'. 4. Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 17 maggio 1985, n. 210, reca: "Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato ". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - L'art. 14 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.". - L'art. 47 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.". - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998.". - Gli articoli 1 e 18 della succitata legge, cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.". "Art. 18 (Interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilita' con il sistema europeo ad alta velocita', anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonche' la validita' economica delle disposizioni da adottare; b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilita' (STI); c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilita'; d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' e dell'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita', o la procedura di verifica "CE dei sottosistemi, uno o piu' organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.". - La direttiva 96/48/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L235 del 17 settembre 1996. - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 131 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 131 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorche' determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., si applica, in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonche' al decreto legislativo 11 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV S.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. provvede, direttamente o a mezzo della TAV S.p.a., all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.a. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi gia' approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente. 5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2000, in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.". - La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". - L'art. 14 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 14 (Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, reca: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.". - La direttiva 91/440/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, legge n. 237 del 24 agosto 1991. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, reca: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura". - La direttiva 95/18/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, legge n. 143 del 27 giugno 1995. - La direttiva 95/19/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, legge n. 143 del 27 giugno 1995. Nota all'art. 1: - Per gli estremi della direttiva 96/48/CE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Direttiva: la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'; b) Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocita' ed i materiali rotabili che, con tale modalita', utilizzano dette infrastrutture; c) Interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni ad alta velocita' fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali; d) Sottosistemi: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e' suddiviso, ai sensi dell'allegato II, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti di cui all'allegato III; e) Componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'; f) Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', dai relativi sottosistemi e componenti di interoperabilita'; g) Specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite dall'articolo 1, punti da 8 a 12, della direttiva 93/38/CEE; h) Specifiche tecniche di interoperabilita', in appresso denominate "STI": le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali, definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e assicurando la coerenza di quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 96/48/CE, dall'organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione. In mancanza delle predette STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale; i) Organismo comune rappresentativo: l'organismo comune composto dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria, incaricato dalla Commissione di elaborare le STI; j) Organismi notificati: gli organismi abilitati a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o a istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi; k) Sistema ferroviario nazionale ad alta velocita': la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocita' costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta velocita'. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita'; l) Gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000; m) Amministrazione compenente: l'amministrazione che esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; n) Ente aggiudicatore: ogni soggetto, gestore di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V del presente decreto, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o comunque, affidata dal predetto soggetto.
Note all'art. 2: - Per gli estremi della direttiva 96/48/CE, si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 93/38/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L199 del 9 agosto 1993. - La decisione n. 1692/96/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L228 del 9 settembre 1996. L'allegato 1 della succitata decisione contiene gli schemi delle reti illustrati con carte. Gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, cosi' recitano: "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "impresa ferroviaria , qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; b) "gestore dell'infrastruttura , qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati prevalentemente della costruzione e della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, nonche' della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli; c) "infrastruttura ferroviaria , quella definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) 2598/70 della commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture ; d) "associazione internazionale , l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o piu' Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri; e) "linea ferroviaria , l'infrastruttura che collega due localita'; f) "traccia oraria , il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due localita'.". "Art. 4 (Gestore dell'infrastruttura ferroviaria). - 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario. 3. Quando l'attivita' di gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attivita' stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di impresa ferroviaria e di servizi. 4. I criteri per la separazione contabile delle attivita' indicate al comma 3, sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalita' applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". L'art. 1, comma 9, della succitata legge, cosi' recita: "Art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione). - (Omissis). 9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il capo IX del succitato decreto legislativo, reca: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
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| Art. 3 Specifiche tecniche di interoperabilita'
1. Il sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale, come definiti nell'allegato II. 2. Per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI qualora emessa. 3. La conformita' di ogni sottosistema alla relativa STI e' costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura. |
| Art. 4 Casi di deroga dall'applicazione delle STI
1. L'amministrazione competente su proposta del gestore dell'infrastruttura, nel rispetto degli standard di sicurezza, puo' comunicare alla commissione l'intenzione di deroga dall'applicazione delle STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni di cui alle seguenti lettere: a) per un progetto di nuova linea o di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita' che e' in una fase avanzata di sviluppo alla data di pubblicazione delle STI; b) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita', quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari di tale linea hanno valori diversi da quelli esistenti sulla maggior parte della rete ferroviaria europea e quando tale linea non costituisce una connessione diretta con la rete ad alta velocita' di un altro Stato membro, che fa parte della rete transeuropea ad alta velocita'; c) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita', quando l'applicazione delle STI compromette l'efficacia economica del progetto. 2. La proposta e' corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che non s'intende applicare e di una relazione contenente lo stato di avanzamento del progetto, le motivazioni di ordine tecnico, amministrativo o economico che giustificano la deroga richiesta, nonche' le disposizioni da adottare nella realizzazione del progetto per agevolare l'interoperabilita' e le misure transitorie atte a garantire una compatibilita' di gestione. 3. L'amministrazione competente, previa valutazione della proposta del gestore dell'infrastruttura, la trasmette alla commissione, allegando il fascicolo e la documentazione prodotta dallo stesso Gestore. 4. L'amministrazione competente comunica agli interessati le deroghe autorizzate dalla Commissione. |
| Art. 5 Componenti d'interoperabilita'
1. Per la realizzazione dei sottosistemi relativi al sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' sono utilizzati esclusivamente componenti d'interoperabilita' aventi i requisiti di cui all'allegato III. 2. La conformita' dei componenti d'interoperabilita' di cui all'allegato IV ai requisiti previsti dall'allegato III deve essere attestata dalla dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego. 3. La conformita' di un componente d'interoperabilita' ai requisiti di cui all'allegato III applicabili e' stabilita con riferimento alle pertinenti specifiche europee. 4. In mancanza di specifiche europee, l'Amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le norme e le specifiche tecniche vigenti applicate per soddisfare i requisiti essenziali. 5. Il fabbricante o il suo mandatario redige la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' secondo le disposizioni di cui all'allegato IV. 6. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 5, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego e' effettuata da un organismo notificato. 7. Se i componenti d'interoperabilita' sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego indica che i componenti d'interoperabilita' rispondono anche ai requisiti ivi previsti. 8. Gli obblighi di cui ai commi 5 e 7, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', sono a carico di chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o produce componenti per uso proprio. 9. I componenti di interoperabilita' muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori atti a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti essenziali, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura. 10. Non e' consentita l'immissione nel mercato dei componenti di interoperabilita' privi di idonea dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, ne' la loro utilizzazione in modo difforme dalla loro destinazione. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili. 11. L'amministrazione competente svolge l'attivita' di vigilanza rivolta alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 8. 12. Se, nel corso dell'attivita' di vigilanza, viene rilevato che un componente di interoperabilita', pur munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'Amministrazione competente, anche su segnalazione del Gestore dell'infrastruttura, adotta tutte le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, dandone notizia al gestore dell'infrastruttura. Quando il Gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del componente in questione, relativamente al sottosistema in cui e' inserito. 13. I provvedimenti di cui al comma 12 sono opportunamente motivati e comunicati ai fabbricanti o ai loro mandatari stabiliti nella Comunita', che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti. 14. L'amministrazione competente informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformita' che rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali, deriva da una inosservanza dei requisiti essenziali, da una non corretta applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche, oppure da una carenza delle specifiche europee. 15. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, l'Amministrazione competente richiede alla Commissione il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica. 16. L'organismo notificato che effettua una valutazione di conformita' positiva per un componente di interoperabilita', risultato non conforme all'atto dei successivi accertamenti svolti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione competente, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili. 17. Il soggetto che ha rilasciato una dichiarazione CE di conformita' per un componente di interoperabilita' risultato non conforme agli accertamenti comunque disposti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione componente, e' tenuto a ripristinare la conformita' del componente. Nel caso non sia possibile ripristinare la conformita', o il soggetto interessato non vi provveda, la medesima amministrazione o il gestore dell'infrastruttura adottano le misure opportune per evitare l'utilizzazione del componente. |
| Art. 6 Sottosistemi
1. Per la realizzazione del sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' il gestore dell'infrastruttura autorizza l'apertura al pubblico servizio o l'immissione in esercizio esclusivamente dei sottosistemi strutturali che soddisfano i requisiti essenziali previsti dall'allegato III al presente decreto. 2. Sono considerati interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario ad alta velocita', muniti della dichiarazione di verifica CE. 3. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale costitutivo del sistema ferroviario ad alta velocita', e' effettuata con riferimento alle STI, qualora esistenti. 4. In mancanza di STI, l'amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla commissione le norme vigenti e le specifiche tecniche applicate per soddisfare i requisiti essenziali. 5. E' fatto obbligo agli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' di inserire nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto il riferimento alle STI applicate. 6. Sono competenti a istruire la procedura di verifica CE ai fini della relativa dichiarazione di cui al precedente comma gli organismi di cui all'articolo 7. 7. Le dichiarazioni di verifica CE di ogni sottosistema strutturale sono emesse dagli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocita'. 8. La dichiarazione di verifica CE dell'interoperabilita' e' allegata alla documentazione tecnica raccolta dall'organismo notificato incaricato di istruire la procedura di verifica. 9. L'ente aggiudicatore che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema, come individuata dall'allegato VI al presente decreto. Tale documentazione contiene anche gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, ai piani di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione. 10. Ai fini della procedura di verifica CE l'organismo notificato, su incarico dell'ente aggiudicatore, inizia la propria attivita' nella fase di progettazione e la prosegue per tutto il periodo della costruzione e fino alla fase di certificazione precedente l'entrata in servizio del sottosistema. 11. L'amministrazione competente, in caso di segnalazione da parte degli enti aggiudicatori che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, interpella il Comitato previsto all'articolo 21 della direttiva. 12. Se il gestore dell'infrastruttura constata che un sottosistema non soddisfa interamente le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 10 e seguenti, richiede l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico del costruttore. 13. Nell'ipotesi che siano richieste le verifiche supplementari di cui al comma 12, ne viene data immediata comunicazione alla commissione. 14. Se, nel corso dell'attivita' di vigilanza, viene rilevato che un sottosistema di interoperabilita', munito della dichiarazione di verifica CE, immesso nel mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione non soddisfa i requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'amministrazione competente adotta le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, con spese a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari stabiliti nella Comunita'. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'Amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del sottosistema. |
| Art. 7 Organismi notificati
1. Gli organismi che intendono essere notificati dallo Stato italiano in uno o piu' settori dell'interoperabilita', ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII del presente decreto e la qualificazione dei laboratori dei quali intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneita' e rispondenza ai requisiti anche mediante la riconduzione alla propria diretta responsabilita' dei provvedimenti organizzativi e gestionali e mediante la direzione e vigilanza del personale ivi operante. 2. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica e' presentata, secondo lo schema di cui all'allegato VIII, all'amministrazione competente che puo' richiedere per una sola volta la documentazione integrativa necessaria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. I termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta. 3. Ai fini del riconoscimento dell'Organismo notificato, l'amministrazione competente provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi. 4. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, in conformita' alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni. 5. I laboratori dei quali l'Organismo dichiara di avvalersi, per eseguire le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X. Per le prove rientranti in settori diversi da quelli di cui all'allegato IX, i laboratori dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformita' alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni. 6. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tal caso l'Organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 7. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'Organismo in conformita' alle norme applicabili della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attivita' di certificazione e ispezione. 8. L'esito della verifica e' motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando quanto disposto dal comma 2. 9. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, l'amministrazione competente notifica, senza indugio, alla Commissione e agli altri Stati membri l'organismo abilitato, indicandone le attivita' e i settori di interoperabilita' di competenza. |
| Art. 8 Rinnovo
1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo interessato. 2. Ai fini del rinnovo, l'organismo deve presentare all'amministrazione competente, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' all'articolo 7. 3. La domanda di rinnovo segue l'iter previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego in caso di esito negativo. |
| Art. 9 Attivita' di vigilanza
1. L'amministrazione competente vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti gestori dei sottosistemi o utilizzatori dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 2. L'Amministrazione competente dispone, con periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi riconosciuti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte. |
| Art. 10 Sospensione e revoca
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'Organismo nell'attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero qualora dall'attivita' di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze. 3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'Organismo non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca sono comunicati all'Organismo, alla Commissione e agli altri Stati membri. 5. Nel caso in cui l'Organismo, del quale e' accertato il mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, l'amministrazione competente ne informa il comitato di supporto alla commissione costituito dai rappresentanti degli Stati membri. |
| Art. 11 Disposizioni finanziarie
1. Le spese relative alle istruttorie finalizzate al riconoscimento degli organismi, di cui all'articolo 7, al rinnovo di cui all'articolo 8, nonche' alle attivita' di vigilanza sugli organismi medesimi, di cui all'articolo 9, sono a carico degli organismi, non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni tre anni, le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. |
| Art. 12 Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima attuazione del presente decreto e al fine di favorire il completamento del processo di liberalizzazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, e all'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la conseguente possibilita' per una pluralita' di soggetti di dotarsi dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dagli allegati in esso richiamati, in attesa della riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione prevista dal capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche al fine di garantire la sicurezza ferroviaria, le funzioni di organismo notificato possono essere svolte da organismi tecnici che risultino dotati di comprovata e qualificata esperienza, idonee competenze e adeguata organizzazione in materia ferroviaria, ovvero che abbiano esercitato le funzioni e i poteri pubblicistici gia' attribuiti da norme di legge o di regolamento nella medesima materia, e che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla prescritta terzieta' e imparzialita' delle funzioni esercitate, anche mediante la costituzione di apposita societa' partecipata da istituti universitari pubblici, specializzati in materia, e aperta alla partecipazione di altri soggetti, purche' questi ultimi risultino in posizione minoritaria. 2. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformita' alle specifiche tecniche e di idoneita' all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformita' alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale o da apposita societa' da esso partecipata, sulla base delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 3. 3. Al gestore dell'infrastruttura nazionale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, e' responsabile dell'emanazione delle disposizioni normative di attuazione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione treni e dell'esercizio ferroviario, nonche' dell'emissione delle prescrizioni, della messa in esercizio dell'infrastruttura nazionale e del rilascio del certificato di sicurezza, compete altresi' di autorizzare l'apertura al pubblico esercizio delle linee e dei singoli impianti del sistema ferroviario italiano ad alta velocita', predeterminandone ed effettuandone le relative verifiche e prove funzionali. Esso puo' anche disporre l'immissione in esercizio parziale per ciascun sottosistema. 4. La verifica che un componente o un sottosistema soddisfi gli ulteriori requisiti di sicurezza, non specificati nelle STI, e' svolta sulla base delle vigenti norme nazionali in materia. 5. In relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio 26 giugno 1969 e in conformita' all'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativo alla disciplina delle modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 2000 e la disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche per gli anni 1999 e 2000, secondo la quantificazione di lire 6.052.3 miliardi e di lire 5.575,1 miliardi, rispettivamente, per i servizi previsti dal contratto di servizio e dal contratto di programma relativi ai medesimi anni. 6. All'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole "Ferrovie dello Stato S.p.a." sono inserite le seguenti: "ovvero alle societa' derivanti dalla sua scissione".
Note all'art. 12: - Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, si veda nelle note alle premesse. - Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse. - Per il titolo del capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'art. 2. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, reca: "Differimento dei termini del pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose." - Il regolamento CEE n. 1191/69, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 28 giugno 1969. - Per gli estremi della direttiva 91/440/CEE, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 5 della succitata direttiva, cosi' recita: "Art. 5. - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attivita' al mercato e di gestirle sotto la responsabilita' dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualita' del servizio richiesto. Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le societa' commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorita' competenti dello Stato membro. 2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attivita', compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi. 3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di: costituire con una o piu' imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale; stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III; disciplinare le modalita' della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri; sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative; avviare nuove attivita' in settori associati all'attivita' ferroviaria.". - Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, reca: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione". - L'art. 10, comma 1-bis, del succitato decreto-legge, cosi' recita: "Art. 10 (Interventi vari). - Omissis. 1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi agli atti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.". - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". - L'art. 43, comma 1, della succitata legge, cosi' recita: "Art. 43 (Ferrovie dello Stato S.p.a.). - 1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, e' accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed e' articolato nel modo seguente: a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico; b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.". - La legge 29 gennaio 1994, n. 78, reca: "Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in societa' per azioni". - Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge, cosi' come modificato dal presente decreto, recita: "Art. 1. - (Omissis). 2. Il Ministero del tesoro e' altresi' autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. e l'ENI S.p.a., per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocita' S.p.a., per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'ENI affidatari degli interventi relativi al sistema "Alta velocita' , di tutte le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cessera' di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. ovvero alle societa' derivanti dalla sua scissione nei confronti della TAV S.p.a., in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema "Alta velocita' .".
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| Art. 13 Norma di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bordon, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegato I (previsto dall'art. 1, comma 1)
IL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA'
1. Le infrastrutture a) Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nell'ambito degli orientamenti di cui all'art. 129 C del trattato: che sono specialmente costruite per essere percorse ad alta velocita'; che sono specialmente adattate per essere percorse ad alta velocita'. Esse possono comprendere linee di collegamento e di raccordo. in particolare giunzioni di linee nuove o modificate per l'alta velocita' con le stazioni del centro delle citta', per le quali le velocita' devono tener conto delle condizioni locali. b) Le linee ad alta velocita' comprendono: le linee specialmente costruite per l'alta velocita' attrezzate per velocita' generalmente pari o superiore a 250 km/h; le linee specialmente adattate per l'alta velocita' attrezzate per velocita' dell'ordine di 200 km/h; le linee specialmente adattate per l'alta velocita' aventi carattere specifico a motivo di vincoli topografici, di rilievo e di ambiente urbano la cui velocita' deve essere adeguata caso per caso. 2. Materiale rotabile I treni ad alta velocita' di tecnologia avanzata devono essere progettati per garantire una circolazione sicura e senza soluzione di continuita': ad una velocita' di almeno 250 km/h sulle linee specialmente costruite per l'alta velocita' pur permettendo, in appropriate circostanze, di raggiungere velocita' superiori a 300 km/h; ad una velocita' dell'ordine di 200 km/h sulle linee esistenti specialmente adattate; alla velocita' massima possibile sulle altre linee. 3. Coerenza delle infrastrutture e del materiale rotabile I servizi di treni ad alta velocita' presuppongono l'esistenza di una perfetta coerenza tra le caratteristiche infrastrutturali e quelle del materiale rotabile. Da questa coerenza dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualita' dei servizi e il loro costo. |
| Allegato II (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d)
SOTTOSISTEMI
1. Il sistema ferroviario ad alta velocita' e' suddiviso in sottosistemi corrispondenti a: 1.1 settori di natura strutturale: infrastrutture energia controllo comando e segnalamento materiale rotabile; 1.2 settori di natura essenzialmente funzionale: manutenzione ambiente esercizio utenti 2. Per ciascuno dei sottosistemi, l'elenco degli aspetti connessi all'interoperabilita' e' individuato dall'organismo comune rappresentativo nell'ambito dell'elaborazione delle STI. 3. Sono considerati parametri di base per la realizzazione dell'interoperabilita' i seguenti elementi: PARAMETRI DI BASE Sagoma minima delle infrastrutture Raggi minimi di curvature Scartamento delle rotaie Sforzi massimi sul binario Lunghezza minima dei marciapiedi Altezza dei marciapiedi Tensione di alimentazione Geometria delle linee elettriche di trazione Caratteristiche dell'ERTMS (European Rail Traffic Management System) Carico sull'asse Lunghezza massima dei treni Sagoma del materiale rotabile Caratteristiche minime di frenatura Caratteristiche elettriche limite del materiale rotabile Caratteristiche meccaniche limite del materiale rotabile Caratteristiche della gestione legate alla sicurezza dei treni Caratteristiche limite legate al rumore esterno Caratteristiche limite legate alle vibrazioni esterne Caratteristiche limite legate alle perturbazioni elettromagnetiche esterne Caratteristiche limite legate al rumore interno Caratteristiche limite legate al sistema di aria condizionata Caratteristiche legate al trasporto delle persone disabili |
| Allegato III (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d)
REQUISITI ESSENZIALI
1. Requisiti di portata generale 1.1 Sicurezza 1.1.1 La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, piu' in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado. 1.1.2 I parametri legati al contatto ruota - rotaia devono rispettare i criteri di stabilita' di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocita' massima autorizzata. 1.1.3 I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi. 1.1.4 La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonche' la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio. 1.1.5 I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere la sicurezza di questi ultimi in caso di uso prevedibile non conforrne alle istruzioni indicate. 1.2 Affidabilita' e disponibilita' La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste. 1.3 Salute 1.3.1 I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie. 1.3.2 La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio. 1.4 Tutela dell'ambiente 1.4.1 Le conseguenze per l'ambiente legate alla realizzazione e alla gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono essere valutate e considerate al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti. 1.4.2 I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio. 1.4.3 Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche a private con cui rischiano di interferire. 1.5 Compatibilita' tecnica Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilita' in futuro. 2. Requisiti particolari di ogni sottosistema 2.1 Infrastrutture 2.1.1 Sicurezza Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti delle linee di percorso ad alta velocita'. Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio nelle stazioni dei treni che circolano ad alta velocita'. Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilita', incendio, accesso, evacuazione, marciapiedi ecc.). Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie. 2.2 Energia 2.2.1.Sicurezza Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ad alta velocita' ne' quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi). 2.2.2 Tutela dell'ambiente Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati. 2.2.3 Compatibilita' tecnica I sistemi di alimentazione di energia elettrica utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono: permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate; essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni. 2.3 Controllo - comando e segnalamento 2.3.1 Sicurezza Gli impianti e le operazioni di controllo - comando e segnalamento utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. 2.3.2 Compatibilita' tecnica Ogni nuova infrastruttura ad alta velocita' e qualsiasi nuovo materiale rotabile ad alta velocita', costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi. Le apparecchiature di controllo - comando e segnalamento installate nei posti di condotta dei treni devono permettere un funzionamento normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. 2.4 Materiale rotabile 2.4.1 Sicurezza Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti fra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di condotta in caso di collisione o deragliamento. Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo - comando e segnalamento. Le tecniche di frenatura e gli sforzi esercitati devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento. Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo. Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri. Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione. I treni devono rispettare adeguati limiti di emissione sonora. Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie. E' obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensita' e autonomia sufficienti. I treni devono essere attrezzati di un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra. 2.4.2 Affidabilita' e disponibilita' La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, di trazione e di frenatura nonche' di controllo - comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio. 2.4.3 Compatibilita' tecnica Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo - comando e segnalamento. Le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui e' prevista. 2.5 Manutenzione 2.5.1 Salute Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono portare pregiudizio alla salute delle persone. 2.5.2 Tutela dell'ambiente Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante. 2.5.3 Compatibilita' tecnica Gli impianti di manutenzione destinati ai treni ad alta velocita' devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutti i treni per i quali sono stati progettati. 2.6 Ambiente 2.6.1 Salute La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' deve rispettate i livelli regolamentari in materia di inquinamento sonoro. 2.6.2 Tutela dell'ambiente La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' non deve provocare nel terreno un livello inammissibile di vibrazioni dannose per le attivita' e l'ambiente attraversato, nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione. 2.7 Esercizio 2.7.1 Sicurezza L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina e del personale viaggiante devono garantire un esercizio internazionale sicuro. Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza. 2.7.2 Affidabilita' e disponibilita' Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilita' e di disponibilita' del sistema. 2.7.3 Compatibilita' tecnica L'uniformazione delle norme di esercizio delle reti nonche' delle qualifiche dei macchinisti, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. |
| Allegato IV (previsto dall'art. 5, comma 2)
COMPONENTI DI INTEROPERABILITA'
Dichiarazione "CE": di conformita' di idoneita' all'impiego 1. Componenti di interoperabilita'. La dichiarazione "CE" si applica ai componenti di interoperabilita' che servono all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. Tali componenti di interoperabilita' possono essere: 1.1. Componenti comuni Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori. 1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario. 1.3 Componenti specifici Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie. 2. Campo di applicazione La dichiarazione "CE" concerne: la valutazione da parte di uno o piu' organismi notificati della conformita' intrinseca di un componente di interoperabilita', considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare; la valutazione, ovvero l'apprezzamento da parte di uno o piu' organismi notificati dell'idoneita' all'impiego di un componente d'interoperabilita', considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate. Le procedure di valutazione effettuate dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalita' indicate nelle STI. 3. Contenuto della dichiarazione "CE" La dichiarazione "CE" di conformita' o di idoneita' all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi: riferimenti della direttiva; nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunita' (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore; descrizione del componente d'interoperabilita' (marchio, tipo, ecc.); indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformita' o l'idoneita' all'impiego (art. 13 della direttiva); ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilita', in particolare le condizioni di impiego; nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformita' o l'idoneita' all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validita' del certificato; se del caso, il riferimento delle specifiche europee; identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunita'.
Nota all'allegato IV: - La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 220 del 30 agosto 1993.
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| Allegato V (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n)
SOTTOSISTEMI
Dichiarazione "CE" di verifica La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti: riferimenti della direttiva; nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario stabilito nella comunita' (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente aggiudicatore); breve descrizione del sottosistema; nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica "CE"; i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica; ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio; se provvisoria: durata di validita' della dichiarazione "CE"; identificazione del firmatario. |
| Allegato VI (previsto dall'art. 6, comma 9)
SOTTOSISTEMI
Verifica "CE" 1. La verifica "CE" e' la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario nella comunita' che un sottosistema e': conforme alle disposizioni della direttiva; conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che puo' essere messo in servizio. 2. La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti: progettazione esecutiva; fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto; prove del sottosistema terminato. 3. L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" stabilisce l'attestato di conformita' destinato all'ente aggiudicatore o al suo mandatario stabilito nella comunita' che a sua volta redige la dichiarazione "CE" di verifica destinata all'autorita' di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema e' installato e/o gestito. 4. La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue: per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo; per gli altri sottosistemi: progettazioni di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.; elenco dei componenti d'interoperabilita' incorporati nel sottosistema; copie delle dichiarazioni "CE" di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami effettuati da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni; attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica "CE" che certifichi la conformita' del sottosistema alla relativa STI, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo da esso vistate e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonche' accompagnata dai rapporti di ispezione e audit effettuati nell'ambito della sua missione, come precisato ai successivi punti 5.3 e 5.4. 5. Sorveglianza 5.1 L'obiettivo della sorveglianza "CE" e' quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. 5.2 L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario agli impianti, di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 5.3 L'organismo notificato per verificare la realizzazione del sottosistema effettua periodicamente degli "audit", fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere. 5.4 L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato puo' procedere a "audit" completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche' eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione. 6. La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata a sostegno dell'attestazione di conformita' rilasciata dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema, presso l'ente aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella comunita'. La documentazione e' unita alla dichiarazione "CE" di verifica che l'ente aggiudicatore invia al gestore dell'infrastruttura. 7. Una copia della documentazione e' conservata dal gestore dell'infrastruttura per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed e' comunicata, dietro richiesta, agli alti Stati membri. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti: le domande di verifica "CE" ricevute; le attestazioni di conformita' rilasciate; le attestazioni di conformita' rifiutate. 8. La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove e' stabilito l'ente aggiudicatore o il suo mandatario nella comunita' oppure in una lingua accettata da quest'ultimo. |
| Allegato VII (previsto dall'art. 7, comma 1)
CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE NOTIFICATI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilita' o dei sottosistemi ne' nell'esercizio. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo. 2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche. Il personale dell'organismo preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di verifica possiede un'esperienza attestata di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo ha richiesto di essere notificato. 3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche, esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. In particolare l'organismo deve dimostrare la qualificazione dei laboratori dei quali intende avvalersi, e deve garantire la piena idoneita' e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni per le prove rientranti in settori diversi. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attivita' di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del presente decreto. Inoltre, per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: una buona formazione tecnica e professionale; una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con tali controlli; l'idoneita' necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti relativi ai controlli effettuati; un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni nel settore specifico di controllo. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati ne' dei risultati di questi ultimi. 6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' sia coperta dallo Stato in base alle leggi vigenti oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato. 7. Il personale dell'organismo e' legato al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nei confronti delle autorita' amministrative competenti. |
| Allegato VIII (previsto dall'art. 7, comma 2)
SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA
Lo/la scrivente .................................. ragione o denominazione sociale dell'organismo) con sede in ......................... (citta' o localita) .................... (provincia) ................ via ............................ n. .......... Chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, quale organismo abilitato a svolgere: a) la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, di seguito indicati; b) a svolgere la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati: A tal fine dichiara: che il settore specifico di competenza, fra quelli definiti dalle STI, e' il seguente: ..................................................................... ......; di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del medesimo decreto legislativo; di possedere le procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove di conformita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo sopra citato; di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative al riconoscimento di cui alla presente domanda. Ai fini del medesimo riconoscimento allega: manuale della qualita' redatto in conformita' alle norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni; polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di valutazione tecnica (detta polizza non e' richiesta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico); copia di eventuali certificati di accreditamento; elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego per i componenti di interoperabilita' o della dichiarazione di verifica CE per i sottosistemi, con la specificazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'organismo, nonche' con l'indicazione delle qualifiche, dei titoli di studio, delle mansioni e dei relativi curricula; attestazione, per il personale preposto al settore specifico del controllo, di una esperienza non inferiore a tre anni, e per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di verifica, di una esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato; elenco dei laboratori che l'organismo utilizza per lo svolgimento dei propri compiti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della polizza di assicurazione di responsabilita' civile e relativa massimale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di prova, nonche' del manuale di qualita' redatto secondo le norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni. La predetta polizza non e' richiesta in caso di laboratori pubblici; dimostrazione della qualificazione di detti laboratori e dell'idoneita' e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX, e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni per le prove rientranti in settori diversi. Firma del legale rappresentante ................................................ |
| Allegato IX (previsto dall'art. 7, comma 5)
VERIFICHE DELLA CONFORMITA' DI COMPONENTI E SOTTOSISTEMI PER I QUALI E' RICHIESTA UNA SPECIFICA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO.
1. Dinamica di marcia del materiale rotabile; 2. Controllo della sagoma cinematica; 3. Caratteristiche del binario e dei deviatoi; 4. Interazione ruota rotaia - conicita' equivalente; 5. Sistemi di prova di sghembo e di svio; 6. Caratteristiche aerodinamiche dei rotabili; 7. Prestazione di trazione e di frenatura; 8. Sistemi frenanti; 9. Compatibilita' elettromagnetica sui sistemi di bordo e di terra del segnalamento, control command e trasmissione dati; 10. Captazione e interazione pantografo catenaria; 11. Sistemi di segnalamento, telecomunicazioni e control command; 12. Inquinamento acustico, elettromagnetico e ambientale indotti dal sistema; 13. Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale; 14. Sistemi di controllo non distruttivi su materiali e componenti; 15. Sistemi di alimentazione elettrica, trasformazione e distribuzione dell'energia sia di terra che a bordo del materiale rotabile; 16. Componenti d'interoperabilita' di sicurezza; 17. Caratteristiche dei materiali (tossicita', resistenza meccanica ed al fuoco, ecc.); 18. Sicurezza del software; 19. Dispositivi antinfortunistici degli impianti elettrici dell'infrastruttura e del materiale rotabile (sistemi di messa a terra, di protezione, di telecomando, monitoraggio e di sezionamento, ecc.); 20. Serbatoi in pressione. |
| Allegato X (previsto dall'art. 7, comma 5)
COMPETENZE ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I LABORATORI DI PROVA IN CAMPO FERROVIARIO
1. Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti nei settori di cui all'allegato IX. In generale: conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme di esercizio ferroviario; conoscenza e capacita' di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali dei laboratori di prova e calibrazione (ISO/IEC 17025); conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale; formazione, addestramento e capacita' acquisiti attraverso una esperienza lavorativa documentata di almeno cinque anni nel campo specifico di utilizzazione. Per le prove di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato IX: Conoscenze del rodiggio e dell'armamento, delle norme per la determinazione del coefficiente di svio e della souplesse, della dinamica di marcia e dell'interazione ruota - rotaia e dell'aerodinamica dei rotabili. Sviluppo delle tecniche di misura di forze e spostamenti anche con metodi estensimetrici. Per le prove di cui al punto 2 dell'allegato IX: conoscenza delle normative internazionali di riferimento per la determinazione della sagoma di costruzione del materiale rotabile e delle sagome cinematiche dei rotabili nonche' della interazione fra le sagome cinematiche e gli ostacoli della infrastruttura. Per le prove di cui ai punti 7, 9, 10, e 12 dell'allegato IX: conoscenze dei circuiti di potenza, ausiliari e controllo del materiale rotabile motore, della compatibilita' tra rotabili e sistemi di segnalamento, dei sistemi di trasmissione bordo - bordo e terra - bordo, della interazione pantografo catenaria. Sviluppo delle tecniche per la caratterizzazione dei campi elettrici e magnetici e per i rilievi acustici, per quest'ultimo punto e' prescritto il possesso dei titoli di studio, competenze ed esperienza secondo quanto previsto dalla legislazione italiana. Per le prove di cui al punto 8 dell'allegato IX: conoscenze degli impianti freno e dei componenti e sottoassiemi costituenti gli impianti freno, e delle norme per la determinazione delle prestazioni di frenatura. Per le prove di cui al punto 11 dell'allegato IX: conoscenze sulla funzionalita', sulla verifica e validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario. Per le prove di cui al punto 14 dell'allegato IX: possesso delle abilitazioni secondo i riferimenti internazionali secondo livelli di qualificazione coerenti con la tipologia di prove da effettuare. 2. Attrezzature In armonia con le norme ISO 45000 e successive modifiche o integrazioni la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche. Di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura. Il laboratorio deve avere disponibilita' di idonei rotabili, dotati di strumentazione, per le verifiche in linea che ne richiedono l'impiego. |
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