Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 8 giugno 2001 |
Scioglimento della societa' cooperativa "Giovanni Ruffini a r.l.", in Milano. |
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IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Milano Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore; Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilita' dell'art. 2544 codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 codice civile ancorche' preesistenti: nel caso in specie: la continuata inattivita' dell'assemblea della societa' cooperativa "Giovanni Ruffini a r.l.", con sede in Milano, via Romolo Gessi 34; Vista la nota prot. n. 676 del 1o marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile di societa' cooperative nei cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 codice civile; Visto il verbale in data 7 ottobre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa "Giovanni Ruffini a r.l.", con sede in Milano, via Romolo Gessi 34, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci annuali dal 1993 e l'assenza di patrimonio da liquidare; Decreta: La societa' cooperativa "Giovanni Ruffini a r.l.", con sede in Milano, via Romolo Gessi 34, costituita per rogito del notaio dott. Ermanno Casero di Milano, in data 14 febbraio 1990, repertorio n. 61131/8871, reg. soc. 304613, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 14000/249674 e' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' non ha presentato i bilanci annuali dal 1993 e perche' risulta assenza di patrimonio da liquidare. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Milano, 8 giugno 2001 Il dirigente reggente: Cicchitti |
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