| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 30 maggio 2001 |  
| Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica  delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ed art.  4,  comma  3,  del  D.P.R.  7 luglio 2000, n. 442. Modalita' di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico. |  
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                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   Visto  l'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del Presidente del Repubblica  7  luglio  2000, n. 442, regolamento recante norme per la semplificazione  del  procedimento  per il collocamento ordinario dei lavoratori  ai  sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;   Sentita  la  Conferenza  unificata  istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;   Acquisito  il  parere del Garante per la tutela delle persone e di altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;                              Decreta:                               Art. 1.                          Elenco anagrafico   I  dati  contenuti nell'elenco anagrafico sono definiti secondo il modello  (scheda  anagrafica)  di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.   L'inserimento,     l'aggiornamento,     la    conservazione,    la cancellazione, la diffusione, la comunicazione e il trasferimento dei dati  dell'elenco  anagrafico relativi a ciascun lavoratore saranno a cura  del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.   Qualora  i  dati  siano  inseriti  o  aggiornati  da  un  servizio competente  diverso  da  quello  indicato  nel  comma precedente, che riceve    l'informazione    per   atto   amministrativo   o   tramite l'acquisizione  diretta  da altra banca dati, la validazione rimane a cura  del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.   Al   fine  di  preservare  i  Livelli  di  sicurezza  del  Sistema Informativo  Lavoro  (SIL),  l'accesso ai dati dell'elenco anagrafico relativi  a  ciascun  lavoratore e' consentito ai soggetti abilitati, secondo   i  vari  livelli  d'abilitazione.  cosi'  come  specificati nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.   La  comunicazione  e la diffusione dei dati dell'elenco anagrafico relativi  a ciascun lavoratore e della scheda professionale, adottata con   apposito  decreto  ministeriale,  saranno  curate  dai  servizi competenti,  nel  rispetto  delle  modalita'  fissate  all'art. 3 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442.   Le  regioni  e  le  province sono titolari del trattamento di dati personali  curato  dai  rispettivi servizi competenti, in qualita' di responsabili  del  trattamento,  nel  rispetto  della  legge  del  31 dicembre 1996, n. 675 e del D.P.R. del 28 luglio 1999, n. 318.  |  
|   |                                 Art. 2.                     Codifica delle professioni   In  sede  di prima applicazione, i servizi all'impiego adottano la nomenclatura  e  la codifica delle professioni attualmente in uso nel Sistema   Informativo   Lavoro  (SIL)  di  cui  all'allegato  C,  che costituisce parte integrante del presente decreto.   Presso  la  direzione  generale  per  l'impiego  del Ministero del lavoro  e'  istituita  un'apposita  Commissione Tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che sara' composta   da   esperti  individuati  dalla  Direzione  generale  per l'Impiego, dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro,   dall'Ufficio   centrale   dell'orientamento   e  formazione professionale dei lavoratori, dalle regioni, dall'Istat, dall'Isfol e dal Ministero della pubblica istruzione. La Commissione e' incaricata di  valutare  le  proposte provenienti dai servizi per l'impiego, dai servizi regionali di formazione professionale, dai servizi scolastici nonche'  dalle  parti  sociali e di aggiornare la codifica attraverso l'inserimento di nuove professioni e nomenclature.  |  
|   |                                 Art. 3.                   Classificazione dei lavoratori   Al fine di assicurare l'uso statistico dei dati, l'inserimento dei lavoratori  nell'elenco  anagrafico  di  cui  all'articolo 1 avverra' secondo  la  classificazione  di  cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.   Roma, 30 maggio 2001                                  Il Sottosegretario di Stato: MORESE  |  
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