| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| PROVVEDIMENTO 23 maggio 2001 |  
| Approvazione   delle  specifiche  tecniche  da  osservare  per  la trasmissione   in   via   telematica   dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  studi  di  settore contenuti negli appositi modelli   che  costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione modello UNICO 2001. |  
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                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA   In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento                              dispone:   Gli  utenti  del  servizio  telematico,  devono trasmettere in via telematica  i dati rilevarti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,  contenuti negli appositi modelli per la comunicazione degli stessi,   che  costituiscono  parte  integrante  delle  dichiarazioni modello   UNICO   2001,   secondo   le  specifiche  tecniche  di  cui all'allegato A al presente atto.   Motivazioni   Il  presente  atto,  previsto  dal  punto 4, dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 Marzo 2001 e del 27 Marzo 2001  (di  approvazione  dei  modelli  per  la  comunicazione di dati rilevanti  ai  fini  dell'applicazione degli studi di settore), e dal punto  4  del  provvedimento  del 12 Aprile 2001 (di approvazione dei modelli   M  ed  N  per  la  comunicazione  dei  dati  riguardanti  i contribuenti  tenuti agli obblighi dell'annotazione separata previsti dal  decreto  dirigenziale  del  24  dicembre  1999),  stabilisce  le specifiche  tecniche  da  adottare per la trasmissione telematica dei dati  contenuti  nei  predetti  modelli  da utilizzare per il periodo d'imposta 2000.   Riferimenti normativi   a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate   •  Decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);   •  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);   •  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).   b) Disciplina degli studi di settore   •  Decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui reddti;   •  Decreto  legislativo  30  agosto  1993,  n. 331, convertito con modificazioni  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;   •   Legge   8   maggio  1998,  n.  146  (art.  10):  Modalita'  di utilizzazione  degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;   •  Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;   •  Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 ottobre   1999,   n.542:   Regolamento   recante   modalita'  per  la presentazione delle dichiarazioni relative, alle imposte sui redditi, all'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e al l'imposta sul valore aggiunto;   •  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo  2001  pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale  - Serie generale - n.76 del 31 Marzo 2001: Approvazione di 30   modelli   per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  Studi  di  Settore  relativi alle attivita' economiche nel .settore delle manifatture;   •  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo  2001  pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale  - Serie generale - n.76 del 31 Marzo 2001: Approvazione di 11   modelli   per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  Studi  di  Settore  relativi alle attivita' economiche nel settore del commercio;   •  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2001 pubblicato nel   supplemento  ordinario  n.  69  alla  Gazzetta  Ufficiale  - Serie generale - n. 76 del 31 Marzo 2001: Approvazione di 37 modelli per la comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli Studi  di  Settore relativi alle attivita' economiche nel settore dei servizi;   •  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo  2001  pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 99 del 30 Aprile 2001:   Approvazione di 23 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai  fini  dell'applicazione  degli  Studi  di  Settore  relativi alle attivita' economiche nel settore del commercio;   •  Provvedimenti  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo  2001  pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 99 del 30 Aprile 2001:   Approvazione  di  5 modelli perla comunicazione dei dati rilevanti ai  fini  del  l'applicaziore  degli  Studi  di Settore relativi alle attivita' economiche nel settore dei servizi;   •  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate dei 27 marzo  2001  pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale  -  Serie generale - n. 99 del 30 Aprile 2001: Approvazione di  12  modelli  per  la  comunicazione  dei datti rilevanti ai fini' dell'applicazione  degli  Studi  di  Settore  relativi alle attivita' economiche nel settore delle manifatture;   •  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo  2001  pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale  -  Serie generale - n. 99 del 30 Aprile 2001: Approvazione dei   modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli  Studi  di  Settore  relativi alle attivita' professionali;   •  Provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 Aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98  del  28  Aprile  2001:  Approvazione  dei  modelli  M ed N per la cornunicazione   di  dati  riguardanti  i  contribuenti  tenuti  agli obblighi  di  annotazione  separata previsti dal decreto dirigenziaIe del 24 dicembre 1999;   •  Decreto  31  luglio  1998:  Modalita'  tecniche di trasmissione telematica   delle   dichiarazioni   e  individuazione  dei  soggetti abilitati alla trasmissione telematica;   •  Decreti  18  febbraio  1999 e 12 luglio 2000: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;   •  Decreto  19  Aprile  2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica.   Il  presente  atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   Roma, 23 maggio 2001                                                 Il direttore: Romano  |  
|   |           Specifiche tecniche per la trasmissione telematica            degli allegati per gli studi di settore/2001   Generalita'   Ciascun  record  relativo  agli  studi  di  settore presente nella fornitura  e'  contraddistinto  da uno specifico "tipo-record" che ne individua  il  contenuto  e  che  determina  l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.   I record previsti per gli studi di settore sono:   record  di tipo "Q" e "R": e' il record contenente i dati relativi all'annotazione separata - allegati M e N - Studi di Settore;   record  di tipo "S" e "T": e' il record contenente i dati relativi agli allegati alla dichiarazione per gli Studi di Settore.   La sequenza dei record   La  sequenza  dei record per ciascuna posizione deve rispettare le seguenti regole:   eventuale  presenza  di  un  solo record di tipo "Q", contenente i dati  relativi  all'annotazione  separata  -  allegato  M  - Studi di Settore;   eventuale  presenza  di  tanti  record  di  tipo  "R"  quanti sono necessari  a  contenere  tutti  gli  allegati - allegato N - Studi di Settore;   presenza  di  un  solo  record  di  tipo  "S",  contenente  i dati anagrafici e quelli relativi al calcolo;   presenza  di  tanti  record  di  tipo  "T" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nell'allegato;.   La struttura dei record   I record di tipo "Q" sono composti da:   una   prima   parte,  contenente  campi  posizionali,  avente  una lunghezza di 121 caratteri.   una  seconda  parte,  avente  una  lunghezza  di  1768  caratteri, costituita   da  una  tabella  di  104  elementi  da  utilizzare  per l'esposizione  dei  soli  dati presenti sul modello. Ciascuno di tali elementi  e'  costituito  da  un  campo-codice di 6 caratteri e da un campo-valore di 11 caratteri.   Il campo-codice ha la seguente struttura:   primo carattere che individua il quadro dell'allegato;   secondo,  terzo  e  quarto  carattere che individuano il numero di rigo del quadro;   quinto  e  sesto  carattere  che  individuano il numero di colonna all'interno del rigo.   L'elenco   dei  campi-codice  e  la  configurazione  dei  relativi campi-valore   e'  dettagliatamente  descritto  nelle  specifiche  di seguito riportate.   una   terza   parte,  di  lunghezza  11  caratteri,  destinata  ad accogliere  uno spazio non utilizzato di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.   I record di tipo "R" sono composti da:   una   prima   parte,  contenente  campi  posizionali,  avente  una lunghezza di 103 caratteri.   una  seconda  parte,  avente  una  lunghezza  di  1785  caratteri, costituita   da  una  tabella  di  105  elementi  da  utilizzare  per l'esposizione  dei  soli  dati presenti sul modello. Ciascuno di tali elementi  e'  costituito  da  un  campo-codice di 6 caratteri e da un campo-valore di 11 caratteri.   Il campo-codice ha la seguente struttura:   primo carattere che individua il quadro dell'allegato;   secondo,  terzo  e  quarto  carattere che individuano il numero di rigo del quadro;   quinto  e  sesto  carattere  che  individuano il numero di colonna all'interno del rigo.   L'elenco   dei  campi-codice  e  la  configurazione  dei  relativi campi-valore   e'  dettagliatamente  descritto  nelle  specifiche  di seguito riportate.   una   terza   parte,  di  lunghezza  12  caratteri,  destinata  ad accogliere  uno spazio non utilizzato di 9 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.   Il  record  di  tipo  "S"  contiene  unicamente campi posizionali, ovvero  campi  la  cui  posizione all'interno del record e' fissa. La posizione,  la  lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.   I record di tipo "T" sono composti da:   una   prima   parte,  contenente  campi  posizionali,  avente  una lunghezza di 100 caratteri.   una  seconda  parte,  avente  una  lunghezza  di  1785  caratteri, costituita   da  una  tabella  di  105  elementi  da  utilizzare  per l'esposizione  dei  soli  dati presenti sul modello. Ciascuno di tali elementi  e'  costituito  da  un  campo-codice di 6 caratteri e da un campo-valore di 11 caratteri.   Il campo-codice ha la seguente struttura:   primo carattere che individua il quadro dell'allegato;   secondo,  terzo  e  quarto  carattere che individuano il numero di rigo del quadro;   quinto  e  sesto  carattere  che  individuano il numero di colonna all'interno del rigo.   L'elenco   dei  campi-codice  e  la  configurazione  dei  relativi campi-valore   e'  dettagliatamente  descritto  nelle  specifiche  di seguito riportate.   una   terza   parte,  di  lunghezza  15  caratteri,  destinata  ad accogliere uno spazio non utilizzato di 12 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.   In  coda  ai  record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo,  cosi'  come  descritto  in dettaglio nelle specifiche che seguono.   La struttura dei dati   Campi posizionali   I  campi posizionali, vale a dire i campi del record di tipo "S" e della  prima parte dei record di tipo "Q", "R" e "T" possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo N o AN rispettivamente.   L'allineamento  dei  dati  e'  a  destra  per  i campi a struttura numerica  (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a  sinistra  per  quelli  a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).   I  campi  posizionali devono essere inizializzati con impostazione di   zeri  se  a  struttura  numerica  e  di  spazi  se  a  struttura alfanumerica.   Campi non posizionali   I  campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che  costituisce  la  seconda parte dei record di tipo "Q", "R" e "T" possono  assumere  una  tra  le configurazioni riportate nel seguente prospetto:   Sigla       Descrizione       Allineamento      Esempio  Formato     -              -                 -               -    AN     Campo alfanumerico      Sinistra      'STRINGA    '     N     Campo numerico          Destra        '       0234'
     Tutti  gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte di  record  di  tipo  "Q",  R"  e "T" devono essere inizializzati con spazi.   Come  si evidenzia dagli esempi sopra riportati, per tutti i campi numerici  presenti  sul  modello e' previsto il riempimento con spazi dei caratteri eccedenti la lunghezza del campo.   E'   opportuno  evidenziare  alcuni  aspetti  comuni  a  tutte  le specifiche tecniche:   Nelle   "NOTE"   sono   stati   definiti   "obbligatori   i   dati identificativi dello studio di settore e "obbligatori per il calcolo" i dati necessari per la determinazione dei ricavi;   gli  importi  possono  essere  registrati in migliaia di lire o in Euro;   tutti  i  campi  presenti  nella  specifica sono da considerare in valore intero, quindi senza virgole;   i  dati  numerici  vanno  indicati in valore assoluto, allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
     --> Per i rimanenti modelli da pag. 13 a pag. 784 relativo <-- --> al I Volume e da pag. 785 a pag. 1517 relativo al II Volume <-- --> si fa riferimento ai supporti cartacei dei Suppl. Straord. <--             --> alla G.U. n. 168 del 21 luglio 2001 <--  |  
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