| Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157 |  
| Ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, coordinato  con  la  legge  di  conversione  3  luglio  2001, n. 250, recante:  "Disposizioni  urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari  e  degli  ufficiali  delle Forze di polizia e delle Forze armate",  corredato  dalla  relative  note. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001). |  
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Avvertenza:
      Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del decreto-legge 3 maggio  2001, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001,  n.  250,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto qui trascritto.
                                 Art. 1.           Integrazione alla legge 1o aprile 1981, n. 121
    1.  Dopo  l'articolo  43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente:  "Art.  43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari  del  ruolo  dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato  che  abbiano  prestato  servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito  lo  stipendio  spettante  al primo dirigente. Ai medesimi funzionari  e  ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito  per  23  anni  e'  attribuito  lo  stipendio  spettante  al dirigente  superiore.  Il  predetto  trattamento  e'  riassorbito  al momento  dell'acquisizione  di  quello  previsto  dai  medesimi commi ventiduesimo   e   ventitreesimo  del  predetto  articolo  43  e  non costituisce  presupposto  per  la  determinazione  della progressione economica.  2.  A  decorrere  dal  1o  aprile  2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari   del   trattamento   di  cui  ai  commi  ventiduesimo  e ventitreesimo  dell'articolo  43 lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole  sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  1982,  n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.  3.  Ai  sensi  dell'articolo 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui  ai  commi  1  e  2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse  modalita'  e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".  2.  Sono  abrogati  l'articolo  23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.  |  
|   |                               Art. 1-bis. Collocamento  in  ausiliaria  per talune categorie di personale delle   Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
    1.  Il  personale  cessato  dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma  5,  della  legge  19 maggio  1986,  n.  224, e collocato nella riserva  per  diretto  effetto  dell'articolo 1  del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996,  n.  606,  nonche'  dell'articolo 1,  comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facolta' prevista dall'articolo 7,  comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e' collocato in ausiliaria dalla data di cessazione del servizio per  un  periodo  di  cinque  anni  ovvero  fino  al  compimento  del sessantacinquesimo anno di eta'.  2. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a lire 5.200  milioni  per  l'anno  2001  e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno  2002,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.     3. Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio.
   Riferimenti normativi:    - La  legge  19 maggio  1986,  n.  224,  recante  "Norme  per  il reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali  delle  Forze  armate  e  della  Guardia  di  finanza",  e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  31 maggio 1986, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 43, comma 5:    "Art. 43. - (Omissis).    5.  Il  Ministro  della  difesa  e  il  Ministro  delle  finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle  esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli  ufficiali  che  ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro  anni  dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le  norme  di  cui  al  secondo  periodo  del  precedente comma 4. Le cessazioni  dal  servizio  di cui al presente comma sono equiparate a tutti  gli  effetti  a  quelle  per  il  raggiungimento dei limiti di eta'.".    - Il   decreto-legge   28 settembre   1996,   n.   505,   recante "Disposizioni   urgenti  per  disincentivare  l'esodo  del  personale militare",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  228  del 28 settembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1:    "Art.  1.  -  1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  e  fino  al  31 dicembre  1997  il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza, avviene esclusivamente  a  seguito  di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.    2.  Il  personale  militare  che abbia gia' presentato domanda di cessazione  dal  servizio  puo'  produrre  istanza  di  revoca  entro quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto.".    - Il  decreto-legge  29 novembre  1996,  n.  606,  recante "Norme transitorie  in  materia  di collocamento in ausiliaria del personale militare",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del 29 novembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1:    "Art.  1.  - 1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il  collocamento  in  ausiliaria  del  personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza,  che  non  abbia  raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado  rivestito,  non  possono  essere  prese  in  esame  prima  del 1o gennaio  1997.  La  presente  disposizione  si  applica anche alle domande   accolte   il   cui   procedimento  amministrativo  non  sia definitivamente concluso.".    - La   legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure  di razionalizzazione   della  finanza  pubblica",  e'  pubblicata  nella Gazzetta   Ufficiale   n.   303  del  28 dicembre  1996,  supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 1, comma 178:    "Art.   1  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico  impiego, istruzione,  finanza  regionale e locale, previdenza e assistenza). - (Omissis).    178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il  collocamento  in  ausiliaria  del  personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza,  avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente  per  raggiungimento  del  limite  di eta' previsto per il grado rivestito.".    -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  165,  recante "Attuazione  delle  deleghe  conferite  dall'art.  2, comma 23, della legge  8 agosto  1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99,   della   legge   23 dicembre   1996,   n.  662,  in  materia  di armonizzazione  al  regime  previdenziale  generale  dei  trattamenti pensionistici  del  personale  militare, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 7, commi 6 e 7:    "Art. 7 (Norme transitorie). - (Omissis).    6.  Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il  collocamento  in  ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda  dell'interessato  che  abbia prestato non meno di 40 anni di servizio  effettivo.  Il  periodo  di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.    7. Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al comma  6,  qualora  sia  stato  collocato  nella  riserva per diretto effetto  dell'art.  1  del  decreto-legge  28 settembre 1996, n. 505, dell'art.  1,  del  decreto-legge  29  novembre 1996, n. 606, nonche' dall'art.  1,  comma 178,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione  e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento  di  cessazione  dal  servizio  e,  comunque,  ha  termine al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.".  |  
|   |                                 Art. 2. Modifiche  all'articolo  5  della  legge  8  agosto  1990,  n.  231 e               successive modificazioni e integrazioni
    1.  All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n.  231,  e  successive  modificazioni e integrazioni, le parole: "ai maggiori  ed  ai  tenenti  colonnelli  e  gradi  corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".  2.  All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n.  231,  e  successive  modificazioni e integrazioni, le parole: "ai tenenti  colonnelli  ed  ai  colonnelli  e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".  3.  All'articolo  5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni  e  integrazioni,  dopo  il  comma 3,  sono  inseriti i seguenti:  "3-bis.   Fino   a   quando   non   ricorrano   le  condizioni  per l'attribuzione  dei  trattamenti  previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demeritoper 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere  dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento  non  costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.  3-ter.  Per gli ufficiali di cui al comma 3, dell'articolo 5, della legge  29  marzo  2001,  n.  86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni".  3-bis.  Le  norme  recate  dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge  29  marzo  2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2001.
  Riferimenti normativi:    -  La  legge  8  agosto  1900,  n.  231, recante "Disposizioni in materia   di   trattamento  economico  del  personale  militare",  e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta  il  testo dell'art. 5, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:    "Art.  5  (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti  gradi,  che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di  cui  all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468,  sono  rideterminate,  dal 1o gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: =====================================================================                        | 15 anni di servizio  | 25 anni di servizio =====================================================================      a) capitano       |      2.100.000       |      4.500.000      b) maggiore       |      2.800.000       |      4.500.000 c) tenente colonnello  |      3.200.000       |      4.500.000     d) colonnello      |          -           |      4.500.000
      2.  Gli  importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli  diversi  al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1o gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
  =====================================================================                        | 19 anni di servizio  | 29 anni di servizio =====================================================================       a) tenente       |      2.100.000       |      2.700.000      b) capitano       |      2.100.000       |      2.700.000      c) maggiore       |      2.800.000       |      4.500.000 d) tenente colonnello  |      3.200.000       |      4.500.000
      3.   A   decorrere   dal   1o  settembre  1990,  quale  ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:      a)  agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito  per  15  anni  dalla  nomina  a  tenente  e'  attribuito lo stipendio   spettante   al   colonnello  con  relative  modalita'  di determinazione e progressione economica;      b)  agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito  per  25  anni  dalla  nomina  a  tenente,  e' attribuito lo stipendio  spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel  computo  della  liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.    3-bis.   Fino   a   quando   non   ricorrano  le  condizioni  per l'attribuzione  dei  trattamenti  previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestatoservizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere  dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento  non  costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.    3-ter.  Per  gli  ufficiali di cui al comma 3, dell'art. 5, della legge  29 marzo  2001,  n.  86,  la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.    4.  Ai  colonnelli,  all'atto  della  cessazione dal servizio, si applicano, se piu' favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.    5.  Per  i generali di brigata e gradi corrispondenti dalle Forze armate,  cessati dal servizio dopo il 1o gennaio 1985, il trattamento di  quiescenza e di ausiliaria e' determinato, se piu' favorevole per gli  interessati,  sulla  base  dello  stipendio,  maggiorato  di sei scatti,  e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado  immediatamente  inferiore  a  quello  rivestito all'atto della cessazione dal servizio.    6.  Gli  importi  di  cui  ai  commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili  tra  loro,  ne'  con  il  beneficio di cui al comma 3 del presente  articolo,  ne',  con  gli  importi  di cui all'art. 4, e si aggiungono   alla  retribuzione  individuale  di  anzianita'  per  il personale  fino  al  grado  di  tenente  colonnello.  Per  i  tenenti colonnelli  i  rispettivi  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono riassorbiti   in  caso  di  promozione  al  grado  superiore.  Per  i colonnelli  il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base  per  l'applicazione  della  progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore.".    - La legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "Disposizioni in materia di  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia", e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del 2 aprile 2001; si riporta il testo dell'art. 5, commi 1, 2 e 3:    "Art.  5  (Disposizioni  in  materia  di  ufficiali  delle  Forze armate).  -  1. All'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990,  n.  231,  come  modificata  dall'art. 65, comma 2, del decreto legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490, le parole: "nomina a tenente sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nomina  ad  ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante .    2. All'art. 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231,  come  modificata dall'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1997,  n.  490,  le  parole:  "nomina  a  tenente  sono sostituite   dalle   seguenti:   "nomina   ad   ufficiale  ovvero  al conseguimento della qualifica di aspirante .    3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio  permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del  grado  di  tenente  o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni,  previsto  dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto  1990,  n.  231, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni.".  |  
|   |                                 Art. 3.                        Clausola finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente decreto, ad eccezione  di quanto previsto dall'articolo 1-bis, valutato in 30.598 milioni  di  lire  per l'anno 2001, 37.891 milioni di lire per l'anno 2002,  38.466  milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire  a  decorrere  dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni  per  il  2001,  lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.065 milioni  per  il  2003,  e  lire 22.520 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  50,  comma 9,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388; quanto  a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002,  lire  15.410  milioni  per  il  2003,  e lire 16.230 milioni a decorrere     dal    2004,    mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Riferimenti normativi:    - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001)",  e'  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n. 302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 50, commi 2 e 9:    "Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - (Omissis).    2.   Le   somme  occorrenti  per  corrispondere  i  miglioramenti economici  al  personale  di  cui  all'art.  2,  comma 4, del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate,  per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.    (Omissis).    9.  E'  stanziata  la  somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000  milioni  per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per  le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c),  nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):      a)  ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei  funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la  conseguente  equiparazione  del  personale  direttivo delle altre Forze  di  polizia  e  delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;      b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma  1,  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino  delle  caratteristiche  non  direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;      c)  allineamento  dei trattamenti economici del personale delle Forze  di  polizia  relativamente  al  personale  tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;      d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1, dell'art. 2 e al comma 3, dell'art. 3, del  decreto  legislativo  21 maggio 2000, n. 146, e conseguentemente adeguamento  degli  uffici  centrali  e  periferici di corrispondente livello    dell'amministrazione   penitenziaria.   Alle   conseguenti variazioni  delle  tabelle  di  cui  ai  commi  1 e 2 dell'art. 1 del decreto  legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma  6  dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto.".  |  
|   |                                 Art. 4.                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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