Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 157
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250, recante: "Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate", corredato dalla relative note. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto qui trascritto.

Art. 1.
Integrazione alla legge 1o aprile 1981, n. 121

1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente:
"Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
2. A decorrere dal 1o aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.".
2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
 
Art. 1-bis. Collocamento in ausiliaria per talune categorie di personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

1. Il personale cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facolta' prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e' collocato in ausiliaria dalla data di cessazione del servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5.200 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 43, comma 5:
"Art. 43. - (Omissis).
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'.".
- Il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante "Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare", e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 28 settembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare che abbia gia' presentato domanda di cessazione dal servizio puo' produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Il decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, recante "Norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 28 settembre 1996, le domande per il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti per il grado rivestito, non possono essere prese in esame prima del 1o gennaio 1997. La presente disposizione si applica anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non sia definitivamente concluso.".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 1, comma 178:
"Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). - (Omissis).
178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, recante "Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 7, commi 6 e 7:
"Art. 7 (Norme transitorie). - (Omissis).
6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni.
7. Il personale in possesso dell'anzianita' di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'art. 1, del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonche' dall'art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' chiedere di essere collocato in ausiliaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.".
 
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 e
successive modificazioni e integrazioni

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demeritoper 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3, dell'articolo 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni".
3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2001.

Riferimenti normativi:
- La legge 8 agosto 1900, n. 231, recante "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990; si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:
"Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1o gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: =====================================================================
| 15 anni di servizio | 25 anni di servizio =====================================================================
a) capitano | 2.100.000 | 4.500.000
b) maggiore | 2.800.000 | 4.500.000
c) tenente colonnello | 3.200.000 | 4.500.000
d) colonnello | - | 4.500.000

2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1o gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

=====================================================================
| 19 anni di servizio | 29 anni di servizio =====================================================================
a) tenente | 2.100.000 | 2.700.000
b) capitano | 2.100.000 | 2.700.000
c) maggiore | 2.800.000 | 4.500.000
d) tenente colonnello | 3.200.000 | 4.500.000

3. A decorrere dal 1o settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:
a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica;
b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestatoservizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3, dell'art. 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.
4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se piu' favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore.
5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti dalle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1o gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e' determinato, se piu' favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, ne', con gli importi di cui all'art. 4, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore.".
- La legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001; si riporta il testo dell'art. 5, commi 1, 2 e 3:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate). - 1. All'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante .
2. All'art. 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "nomina a tenente sono sostituite dalle seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero al conseguimento della qualifica di aspirante .
3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, e' ridotto di due anni.".
 
Art. 3.
Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1-bis, valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.891 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.065 milioni per il 2003, e lire 22.520 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000; si riporta il testo dell'art. 50, commi 2 e 9:
"Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - (Omissis).
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
(Omissis).
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle caratteristiche non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1, dell'art. 2 e al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguentemente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto.".
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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