| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 21 maggio 2001, n. 296 |  
| Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.  329,  recante  norme  di individuazione delle malattie croniche e invalidanti  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto  il  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente "Ridefinizione   del   sistema   di  partecipazione  al  costo  delle prestazioni   sanitarie   e  del  regime  delle  esenzioni,  a  norma dell'articolo 59,  comma  50,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449", con  particolare  riguardo  all'articolo 5,  ove  e'  previsto che il Ministro della sanita', con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, individui,  rispettivamente,  le  condizioni  di  malattia croniche o invalidanti  e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione  alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai   sensi   dell'articolo 5,   comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo  29 aprile  1998,  n.  124",  pubblicato  nel supplemento ordinario  n.  174/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999,   ed  in  particolare  l'articolo 6,  laddove  si  dispone  che l'aggiornamento     sia     effettuato    secondo    le    previsioni dell'articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  Ritenuta  l'opportunita'  di  aggiornare  il  decreto  ministeriale 28 maggio  1999, n. 329, e le elencazioni ivi allegate, tenendo conto anche  delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai diversi soggetti interessati;  Visto  il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 12 luglio 2000;  Acquisito  il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1 febbraio 2001;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;  Vista  la  nota  di  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri   n.   100.1/2112-G/2643,   dell'11 maggio   2001,  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
                                 Adotta                       il seguente regolamento:                               Art. 1.  1.  L'allegato  1  del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento  recante norme di individuazione delle malattie croniche e  invalidanti  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1, lettera a), del decreto   legislativo   29 aprile   1998,   n.  124",  e'  modificato conformemente all'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.  2.  Gli  assistiti  gia'  in  possesso  di  attestato  di esenzione rilasciato  ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, hanno  diritto  a fruire delle nuove prestazioni in esenzione, per le condizioni   e  malattie  individuate  nell'allegato  1  al  presente regolamento,  a  partire dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal presente  decreto,  le regioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento dei  relativi  attestati  di  esenzione e le aziende unita' sanitarie locali  provvedono  al  conseguente  aggiornamento delle attestazioni gia' rilasciate.  3.   Le  stesse  aziende  unita'  sanitarie  locali  assicurano  la comunicazione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta  dei  contenuti  del  presente  regolamento e delle specifiche modalita' di applicazione.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.    Roma, 21 maggio 2001                                                Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Sanita', foglio n. 110 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di leggi          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note al titolo:              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto          legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante: "Ridefinizione          del  sistema  di  partecipazione al costo delle prestazioni          sanitarie  e  del regime delle esenzioni, a norma dell'art.          59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449":              "Art.  5 (Esenzione dalla partecipazione in relazione a          particolari  condizioni  di  malattia).  -  1. Con distinti          regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          sono individuate, rispettivamente:                a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti,                b) le malattie rare.              Le  condizioni  e  malattie di cui alle lettere a) e b)          danno  diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione per le          prestazioni  di  assistenza sanitaria indicate dai medesimi          regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il          Ministro  della  sanita' tiene conto della gravita' clinica          del  grado  di  invalidita'  nonche' della onerosita' della          quota  di  partecipazione  derivante dal costo del relativo          trattamento.              2.  I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di          assistenza  sanitaria  correlate  a  ciascuna condizione di          malattia  ed  alle  relative  complicanze,  per le quali e'          riconosciuta  l'esenzione  dalla  partecipazione  al costo,          tenendo conto:                a) della  loro  inclusione  nei livelli essenziali di          assistenza;                b) della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio          della  evoluzione  della  malattia  e  dell'efficacia per a          prevenzione degli ulteriori aggravamenti;                c) della   definizione  dei  percorsi  diagnostici  e          terapeutici.              I  regolamenti  individuano  altresi'  le condizioni di          malattia  che  danno  diritto  all'esenzione  dal pagamento          della  quota  fissa  di  cui  all'art.  3,  comma 9, per le          prestazioni  cui  e'  necessario  ricorrere  con  frequenza          particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.              3.  L'esenzione  dalla  partecipazione  al costo per le          prestazioni  di  assistenza  sanitaria correlate a ciascuna          malattia e' riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.              4.   Sono   escluse   dall'esenzione   le   prestazioni          finalizzate  all'accertamento  delle condizioni di malattia          che  danno  diritto  all'esenzione,  ad eccezione di quelle          individuate  dal regolamento di cui al comma 1, lettera b),          per  la diagnosi delle malattie rare. Sono altresi' esclusi          dall'esenzione  i  farmaci  collocati  nella  classe di cui          all'art.  8,  comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre          1993, n. 537.              5.  Con  il  regolamento di cui al comma 1, lettera b),          sono   altresi'  individuate  specifiche  forme  di  tutela          garantite  ai  soggetti  affetti  da  patologie  rare,  con          particolare riguardo alla disponibilita' dei farmaci orfani          ed  all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di          assistenza.              6.  Le  condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono          aggiornate  con  la  procedura di cui all'art. 17, comma 3,          della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  dei          risultati   della   ricerca   applicata  e  delle  evidenze          scientifiche,   nonche'   dello   sviluppo   dei   percorsi          diagnostici    e   terapeutici.   Entro   sessanta   giorni          dall'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle          percentuali  di  invalidita'  per le minorazioni e malattie          invalidanti   il   Ministro   della   sanita'  provvede  ad          aggiornare  il  regolamento  di cui al comma 1, lettera a),          inserendovi  le eventuali ulteriori patologie invalidanti e          le  correlate  prestazioni  per le quali e' riconosciuto il          diritto  all'esenzione  dalla partecipazione al costo. Fino          all'aggiornamento  del  regolamento,  agli assistiti di cui          all'art.   6,   commi  1  e  2,  del  decreto  ministeriale          1 febbraio  1991  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32          del   7 febbraio   1991   e   successive  modificazioni  ed          integrazioni,     e'     confermata    l'esenzione    dalla          partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata          dallo  stesso  art.  6  e dall'art. 1, comma 3, della legge          23 dicembre 1994, n. 724, nonche' l'esenzione agli invalidi          civili minori di anni 18 con indennita' di frequenza e alle          vittime  del terrorismo e della criminalita' organizzata di          cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.              7.   Ai   soli   fini   dell'assistenza  sanitaria,  la          percentuale      di      invalidita'      dei      soggetti          ultra-sessantacinquenni   e'   determinata   in  base  alla          presenza  di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e          le funzioni proprie della loro eta'."          Note al preambolo:              -  Per  il  testo  dell'art.  5 del decreto legislativo          29 aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri):              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro e di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              -   Si   riporta  il  testo  del  decreto  ministeriale          28 maggio 1999, n. 329 (Regolamento di individuazione delle          malattie  croniche  e  invalidanti  ai  sensi dell' art. 5,          comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo 29 aprile          1998, n. 124).              "Art.  6  (Aggiornamento). - 1. Il presente regolamento          e'  aggiornato  secondo quanto previsto dall'art. 59, comma          50,  lettera  f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con          riferimento   allo  sviluppo  dei  percorsi  diagnostici  e          terapeutici  di  cui  all'art.  1,  comma  28,  della legge          23 dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  all'evoluzione delle          conoscenze scientifiche e tecnologiche".          Nota all'art. 1:              -  Allegato  1 al citato decreto ministeriale 28 maggio          1999, n. 329, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226          del 25 settembre 1999 supplemento ordinario.
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