| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 28 maggio 2001, n. 295 |  
| Regolamento   recante   criteri  e  modalita'  di  concessione  degli incentivi a favore dell'autoimpiego. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                           di concerto con                       IL MINISTRO DEL LAVORO                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  ed,  in  particolare, l'articolo  45,  comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli   incentivi   all'occupazione,  ivi  compresi  quelli  relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;  Visto  il  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione  della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita'  di  concessione  delle  agevolazioni  previste dal decreto medesimo;  Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione  di  incentivi  a favore dell'autoimpiego entro il limite stabilito  dalla  regola de minimis cosi' come definita dalle vigenti disposizioni comunitarie;  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001 (parere n. 93/2001);  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota DAGL 1/1.1.4/31890/4.6.86 del 24 maggio 2001);
                               A d o t t a                      il seguente regolamento:
                                 Art. 1.                             Definizioni  1. Nel presente regolamento l'espressione:    a)  "decreto legislativo" indica il decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.  185,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;    b) "Sviluppo Italia" indica la societa' Sviluppo Italia S.p.a. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;    c) "territori agevolati" indica i territori indicati all'articolo 14  del  decreto  legislativo,  nei  quali sono applicabili le misure incentivanti di cui al presente regolamento;    d) "progetto"  indica  il  documento  tecnico in cui e' descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie  a  realizzarla,  e'  dimostrata  la fattibilita' tecnica, economica   e  finanziaria  dell'iniziativa  e  la  sua  redditivita' economica;    e) "de minimis" indica la regola di diritto comunitario di cui al regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione europea, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  L  010 del 12 gennaio  2001.  L'importo  fissato  quale  soglia  de  minimis  e' attualmente  pari  a  100.000  euro nell'arco di tre anni, decorrenti dalla  concessione  del  primo aiuto de minimis e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato alla stessa impresa a tale titolo;    f)  "tasso di riferimento" indica il tasso di riferimento fissato periodicamente  dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;    g) "franchising"  indica un accordo che comporta la licenza di un insieme  di  diritti  di  proprieta'  immateriale  che  riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di  beni  o  servizi.  Oltre  alla  licenza dei diritti di proprieta' immateriale,   l'affiliante   ("franchisor")  fornisce  all'affiliato ("franchisee"),   durante   il   periodo   di  vigenza  dell'accordo, un'assistenza  tecnica  o  commerciale:  licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising;    h) "microimpresa"  indica  l'impresa che, nel rispetto dei limiti di  indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la piccola  impresa,  occupa  un  numero  di  dipendenti non superiore a dieci,  come  previsto  dalla  raccomandazione della Commissione, del 3 aprile  1996,  n. 280/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 107 del 30 aprile 1996. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Note alle premesse:              - Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio          1999,  n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali), e'          il seguente:              "1.  Allo  scopo  di  realizzare un sistema efficace ed          organico  di  strumenti  intesi a favorire l'inserimento al          lavoro  ovvero  la ricollocazione di soggetti rimasti privi          di  occupazione,  il Governo e' delegato ad emanare, previo          confronto   con  le  organizzazioni  sindacali maggiormente          rappresentative  sul piano nazionale dei datori di lavoro e          dei  lavoratori,  entro  il  31 dicembre  1999,  uno o piu'          decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire,          nel  rispetto  degli  indirizzi dell'Unione europea e delle          competenze  previste  dal  decreto  legislativo 23 dicembre          1997,  n.  469,  il sistema degli incentivi all'occupazione          ivi  compresi  quelli relativi all'autoimprenditorialita' e          all'autoimpiego,  con  particolare riguardo all'esigenza di          migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e          criteri direttivi:                a)  razionalizzazione  delle  tipologie delle diverse          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con          particolare riguardo:                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione          di disagio;                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale          femminile nelle diverse aree del Paese;                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione          dei posti di lavoro;                  6)  alla maggiore  intensita'  della  misura  degli          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo          19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive modificazioni,          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a          valle degli impianti;                b)  revisione  e  razionalizzazione  dei  rapporti di          lavoro  con  contenuto  formativo  in  conformita'  con  le          direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto          previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,          n.  196,  e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera          a);                c)   previsione  di  misure  per  favorire  forme  di          apprendistato  di  impresa  e  il  subentro del tirocinante          nell'attivita'   di  impresa  nonche'  estensione,  per  un          triennio,   delle   disposizioni  del  decreto  legislativo          28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di          finanziamento;                d)  revisione  delle misure di inserimento al lavoro,          non  costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza          diretta  del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione dello          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio          1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,  il  sistema          formativo  e  le  imprese,  secondo  modalita' coerenti con          quanto   previsto  dagli  articoli  17  e  18  della  legge          24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra          i  tre  e  i  dodici  mesi,  in  relazione  al  livello  di          istruzione,  alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa          e   al   territorio   di   appartenenza,   e  la  eventuale          corresponsione  di  un sussidio, variabile fra le 400.000 e          le 800.000 lire mensili;                e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)          e  d)  del  presente  comma  debbano  tendere a valorizzare          l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne, al          fine  di superare il differenziale occupazionale tra uomini          e donne;                f)  rafforzamento  delle  misure  attive  di gestione          degli  esuberi  strutturali,  tramite ricorso ad istituti e          strumenti,  anche  collegati  ad  iniziative  di formazione          professionale,  intesi  ad assicurare la continuita' ovvero          nuove  occasioni  di  impiego,  con rafforzamento del ruolo          attivo  dei  servizi  per  l'impiego  a livello locale, per          rendere  piu'  rapidi ed efficienti i processi di mobilita'          nel  rispetto  delle  competenze di cui alla legge 15 marzo          1997,  n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.          469;                g)   razionalizzazione   nonche'   estensione   degli          istituti  di  integrazione  salariale  a tutte le categorie          escluse,  da  collegare  anche  ad iniziative di formazione          professionale,  superando  la  fase  sperimentale  prevista          dall'art.  2,  comma  28,  della legge 23 dicembre 1996, n.          662,  anche  attraverso interventi di modifica degli stessi          istituti  di  integrazione  salariale, con previsione della          costituzione  di  fondi  categoriali o intercategoriali con          apporti  finanziari  di carattere plurimo, tenendo altresi'          conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione          collettiva;                h) previsione, in via sperimentale e per la durata di          due  anni,  della  possibilita'  per  i coltivatori diretti          iscritti   agli   elenchi  provinciali,  di  avvalersi,  in          relazione  alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di          collaborazioni  occasionali  di  parenti ed affini entro il          terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel          corso  dell'anno,  assicurando  il rispetto delle normative          relative  alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,          la   copertura   da   rischi   da  responsabilita'  civile,          infortunio  o  morte  e  il  versamento di un contributo di          solidarieta'   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori          dipendenti;                i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali          in  caso  di  disoccupazione, con un trattamento di base da          rafforzare   ed   estendere  con  gradualita'  a  tutte  le          categorie  di  lavoratori  scarsamente  protette o prive di          copertura,  fissando  criteri rigorosi per l'individuazione          dei  beneficiari  e  prevedendo  la  obbligatorieta', per i          lavoratori   interessati,   di   partecipare   a  corsi  di          orientamento   e   di   formazione,   anche   condizionando          l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;                l)    previsione    di   norme,   anche   di   natura          previdenziale,  che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti a          tempo  parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di          contribuire  alla crescita dell'occupazione giovanile anche          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;                m)  semplificazione  e snellimento delle procedure di          riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi, tenendo          conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in          ogni  caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori          sociali,   anche   tramite   l'utilizzo   di   disposizioni          regolamentari  adottate  ai  sensi  dell'art.  17, comma 2,          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento          della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore          speditezza all'azione amministrativa;                n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici          delle   normative   e  delle  disposizioni  in  materia  di          incentivi  all'occupazione  e di ammortizzatori sociali, al          fine  di  consentire  la  piu' agevole conoscibilita' delle          stesse;                o)   previsione   di   meccanismi   e   strumenti  di          monitoraggio  e  di  valutazione  dei risultati conseguiti,          anche  in  relazione all'impatto sui livelli di occupazione          femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi          di  cui al presente articolo da parte delle amministrazioni          competenti   e   tenuto   conto  dei  criteri  che  saranno          determinati  dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della          legge 15 marzo 1997, n. 59;                p)  razionalizzazione  dei  criteri di partecipazione          delle    imprese   al   finanziamento   delle   spese   per          ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;                q)  previsione  che  tutte  le istanze di utilizzo di          istituti    di    integrazione   salariale   e   di   altri          ammortizzatori   sociali  vengano  esaminate  nel  rispetto          dell'ordine cronologico di presentazione;                r)  adeguamento  annuale,  a decorrere dal 1 gennaio,          dell'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7 della legge          23  luglio  1991,  n.  223,  nella misura dell'80 per cento          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice          ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di          impiegati,  come  previsto  dal secondo comma dell'articolo          unico  della  legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito          dal  comma  5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,          n.   299,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          19 luglio 1994, n. 451;                s)  previsione, per i soggetti impegnati in lavori di          pubblica  utilita' o in lavori socialmente utili finanziati          dallo  Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale          attraverso  forme  di  riscatto  a carico dell'interessato,          commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante          l'attuazione  dei  progetti,  relativamente  ai periodi non          coperti da alcuna contribuzione".              -  Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, reca:          "Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in          attuazione  dell'art.  45,  comma  1, della legge 17 maggio          1999, n. 144".              -  Il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n.          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),          come   modificato  dall'art.  74  del  decreto  legislativo          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi  devono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale".          Note all'art. 1:              - Si riporta il testo degli articoli 14 e 23 del citato          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:              "Art. 14 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le          misure   incentivanti   di  cui  al  presente  titolo  sono          applicabili  nei  territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2          dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di          cui  all'art.  87  (gia' art. 92), paragrafo 3, lettera c),          del  Trattato  di  Roma,  come  modificato  dal Trattato di          Amsterdam,  nonche'  nelle  aree  svantaggiate  di  cui  al          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale          14 marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del          15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni".              "Art.  23  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Alla          societa'   Sviluppo  Italia  S.p.a.,  costituita  ai  sensi          dell'art.  1  del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,          e'  affidato  il  compito  di  provvedere alla selezione ed          erogazione   delle   agevolazioni,   anche  finanziarie,  e          all'assistenza  tecnica  dei  progetti  e  delle iniziative          presentate   ai   fini   della   concessione  delle  misure          incentivanti previste nel presente decreto legislativo.              2.  Nell'attuazione  delle attribuzioni di cui al comma          1,  la  societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a. stipula apposita          convenzione  triennale  con il Ministero del lavoro e della          previdenza  sociale,  sentito  il Ministero del tesoro, del          bilancio   e   della  programmazione  economica,  entro  il          sessantesimo  giorno  dalla data di emanazione del presente          decreto.              3.  La  societa'  di  cui  al  comma 1 e' autorizzata a          stipulare  contratti  di  finanziamento  con  i beneficiari          delle misure previste dal presente decreto.              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano          nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli          18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".              -  Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del          12  gennaio  2001, relativo all'applicazione degli articoli          87  e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore ("de          minimis"),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle          Comunita' europee n. L/010 del 13 gennaio 2001.
                           |  
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                                         Note all'art. 2:              -  Il  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 786, recante          "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della          imprenditorialita'    giovanile    nel   Mezzogiorno",   e'          convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.              -  Il  testo  dell'art. 1, del decreto-legge 31 gennaio          1995,  n.  26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,          e' il seguente:              "Art.  1  (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito          territoriale  di  riferimento  per  il  perseguimento delle          finalita'  e  degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre          1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28          febbraio  1986,  n.  44, e' costituito dai territori di cui          agli   obiettivi  1,  2  e  5b,  cosi'  come  definiti  dai          regolamenti  dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla          data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro          del  bilancio  e  della programmazione economica stabilisce          con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro          e   con   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche          con  riferimento  ai  benefici  concedibili e alle relative          misure  e  limiti, nel rispetto della normativa comunitaria          vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il          pieno  controllo  pubblico  degli  incentivi e dei pubblici          investimenti,  nonche'  la trasparenza delle procedure e la          omogeneita'  dei  criteri  di  valutazione  delle  domande,          fissando  criteri che comprendono la presentazione da parte          dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di          un bilancio previsionale triennale.              2.  Il presidente del comitato istituito ai sensi della          normativa  indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire,          entro   il   31  agosto  1994,  una  societa'  per  azioni,          denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui          e'  affidato  il compito di produrre servizi a favore degli          organismi  ed  enti  anche  territoriali,  imprese ed altri          soggetti  economici,  finalizzati  alla  creazione di nuove          imprese  e  al  sostegno  delle  piccole  e  medie imprese,          costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni,          ovvero  formate  esclusivamente  da giovani tra i 18 e i 35          anni,   nonche'  allo  sviluppo  locale.  A  decorrere  dal          sessantesimo  giorno  successivo  alla sua costituzione, la          societa'  subentra  altresi' nelle funzioni gia' esercitate          dal  comitato  e  dalla  Cassa depositi e prestiti ai sensi          della  medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici          e  finanziari,  ivi  compresa  la  titolarita'  delle somme          destinate  alle  esigenze  di  finanziamento  del comitato,          determinate  nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni.          La  societa'  puo' promuovere la costituzione e partecipare          al  capitale  sociale  di altre societa' operanti a livello          regionale  per le medesime finalita', cui partecipano anche          le   camere   di   commercio,   industria,   artigianato  e          agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare          al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima          del  10%  del  capitale  stesso.  Al capitale sociale della          societa'    possono   altresi'   partecipare   enti   anche          territoriali,  imprese ed altri soggetti economici comprese          le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,          n.  59,  le  finanziarie  di  cui  all'art.  16 della legge          27 febbraio  1985,  n.  49, che possono utilizzare a questo          scopo  non  piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le          associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con          il  decreto  di  cui  al  comma  1. La societa' puo' essere          destinataria   di  finanziamenti  nazionali  e  dell'Unione          europea,  il  cui  utilizzo anche in relazione agli aspetti          connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato          sulla   base   di   apposite  convenzioni  con  i  soggetti          finanziatori.              3.  Il  Ministero  del  tesoro,  che esercita i diritti          dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e          della   programmazione   economica   e   con   il  Ministro          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, provvede          al  versamento delle somme necessarie alla costituzione del          capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2,          stabilito   in   lire 10  miliari,  a  valere  sulle  somme          derivanti  dall'autorizzazione  di spesa di cui al comma 4.          Si  applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e          5,  e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,          n. 359.              4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'          autorizzata  la  complessiva spesa di lire 100 miliardi per          ciascuno  degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per          l'anno  1996.  Al relativo onere si provvede a carico dello          stanziamento  iscritto  sul  capitolo  7830  dello stato di          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1994 e          corrispondenti   capitoli   per  gli  anni  successivi.  Il          Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica          ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro          del   tesoro,   acquisito   previamente   il  parere  delle          competenti  commissioni  parlamentari,  le predette risorse          finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto          delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia          speciale  e  delle relative norme di attuazione. Le risorse          finanziarie  comunque  destinate  alle  finalita' di cui al          presente   articolo   affluiscono   in  un  conto  corrente          infruttifero      intestato      alla      societa'     per          l'imprenditorialita'  giovanile,  aperto  presso  la  Cassa          depositi   e  prestiti.  La  societa'  puo'  periodicamente          avanzare  richieste  di  prelevamento di fondi dal suddetto          conto,  a  favore  di  se  stessa,  soltanto  per  le somme          strettamente   necessarie   per   il   conseguimento  delle          finalita' di cui al comma 2.              5.  Il  personale  in  servizio presso il comitato alla          data  di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile          1993,  n.  96,  se  e fino a quando non venga assunto dalla          societa',   resta   iscritto   nel   ruolo  transitorio  ad          esaurimento  presso  il  Ministero  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  di cui all'art. 14 del medesimo          decreto    legislativo,   e   successive   integrazioni   e          modificazioni.   A   decorrere   dal   sessantesimo  giorno          successivo  alla  costituzione  della  societa'  di  cui al          presente  articolo,  il  decreto-legge 30 dicembre 1985, n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio          1986,  n.  44,  cosi'  come  modificato  ed integrato dalla          successiva normativa, e' abrogato.              6.  I  mutui  a  tasso  agevolato  sono assistiti dalle          garanzie   previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio          speciale,  da  costituire con le stesse modalita' ed avente          le  stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7          del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n.          367,  come  sostituito  dall'art. 3 del decreto legislativo          del  Capo  provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075,          acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.              6-bis.  Il  Ministro del tesoro presenta annualmente al          Parlamento,    entro    il    15 maggio,    una   relazione          sull'attuazione  del  presente  articolo  e  sull'attivita'          della  societa'  per  l'imprenditorialita' giovanile. Nella          relazione  sono indicati i dati della gestione di bilancio,          le  partecipazioni  della  societa'  in  altre societa', la          distribuzione  territoriale  degli  incentivi  erogati,  il          grado   e   le  modalita'  di  utilizzo  dei  finanziamenti          nazionali   e   dell'Unione   europea,  nonche'  i  settori          economici    interessati    e   i   risultati   complessivi          conseguiti".              -  Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio          1993,  n.  148,  convertito  dalla legge 19 luglio 1993, n.          236, e successive modificazioni, e' il seguente:              "Art.  1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel          settore  dei  servizi).  -  1.  Una  quota  del  Fondo  per          l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al          10  per  cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese          giovanili  nei settori della innovazione tecnologica, della          tutela  ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione          e  commercializzazione  dei  prodotti agroindustriali della          fruizione   dei   beni   culturali,   del   turismo,  della          manutenzione  di  opere  civili  ed  industriali nelle aree          depresse  di  cui  agli  obiettivi  numeri 1,  2  e 5-b del          regolamento  (CEE)  n.  2052/88 del Consiglio del 24 giugno          1988,  relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e          successive  modificazioni,  nonche' nel settore dei servizi          socio-assistenziali  domiciliari  e di aiuto personale alle          persone  handicappate  in  situazioni  di  gravita'  di cui          all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e          agli anziani non autosufficienti.              2.  Le  finalita'  di  cui  al comma 1, ad eccezione di          quelle  relative  alle  imprese che operano nel settore dei          servizi   socio-assistenziali   domiciliari   e   di  aiuto          personale   alle  persone  handicappate  in  situazione  di          gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio          1992,  n.  104,  e  agli  anziani non autosufficienti, sono          realizzate  tramite  il  Comitato  per lo sviluppo di nuova          imprenditorialita'  giovanile,  di cui all'art. 1, comma 4,          del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1986, n. 44, come          modificato  dall'art. l della legge 11 agosto 1991, n. 275,          che opera con i propri criteri e le proprie procedure.               3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le          caratteristiche  delle  societa' o delle cooperative di cui          all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio          1986,  n.  44,  e successive modificazioni. Con decreto del          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,          d'intesa  con  i  Ministri  del tesoro e del lavoro e della          previdenza  sociale, sono definiti i criteri e le modalita'          di concessione delle agevolazioni.              3-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1 sono altresi'          destinate  alla  promozione di nuove cooperative sociali di          cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un          programma   definito   dal  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni nazionali          operanti  nel  settore.  I  benefici  sono  concessi, nella          misura  di  cui  all'art.  1,  comma 3, per ogni lavoratore          dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di          cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge.              Le  domande  per  la  concessione  del  beneficio  sono          presentate  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della          massima occupazione, competente per territorio".              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 9, del decreto-legge          25 marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla          legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente:              "9.  Gli  interventi  di  cui  all'art. 1, comma 2, del          decreto-legge  31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con          modificazioni,   dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,  ad          eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono          estesi  anche  ai  giovani agricoltori, destinando non meno          dei  due  terzi del totale a quelli residenti nelle zone di          cui  all'obiettivo 1  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.          2081/93,  in  eta'  compresa  tra  i  18  e  i 35 anni, che          subentrano   nella   conduzione  dell'azienda  agricola  al          familiare  e  che  presentano  un  progetto  di produzione,          commercializzazione,   trasformazione  in  agricoltura.  Il          Ministro   del  tesoro,  con  proprio  decreto  emanato  di          concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari          e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle          agevolazioni".              -  Il  testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998,          n. 448, e' il seguente:              "Art.  51  (Provvedimenti  a  favore  delle cooperative          sociali).   -   1. Per   favorire  la  creazione  di  nuova          imprenditorialita'  sociale  nonche' il consolidamento e lo          sviluppo   delle   imprese  sociali  gia'  esistenti,  alle          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),          della   legge  8 novembre  1991,  n.  381,  che  presentino          progetti  per la realizzazione di nuove iniziative o per il          consolidamento  e  lo  sviluppo  di attivita' gia' avviate,          sono  estesi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  i          benefici  di  cui  al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,          n.  95,  secondo  i  criteri  e  le  modalita' definiti con          apposito  decreto  del Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica, d'intesa con il Ministero          del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo          destinate,  possono essere utilizzate quale copertura della          quota  di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati          dall'Unione  europea  per i progetti operanti nei territori          di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del          Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni".              -   Il  testo  dell'art.  9-septies  del  decreto-legge          1 ottobre  1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre          1996, n. 608, e successive modificazioni e' il seguente:              "Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione          del  lavoro  autonomo  nelle regioni del Mezzogiorno). - 1.          Per  favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la          Societa'   per   l'imprenditorialita'   giovanile   S.p.a.,          costituita  ai  sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.          26,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 marzo          1995,   n.  95,  cura  la  selezione,  il  finanziamento  e          l'assistenza  tecnica  di  progetti  relativi  all'avvio di          attivita'  autonome  realizzate da inoccupati e disoccupati          residenti   nei   territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei          programmi comunitari.              2.  I  proponenti  delle  domande  selezionate  vengono          ammessi  a  corsi  di formazione/selezione, non retribuiti,          della  durata  massima  di  tre mesi, durante i quali viene          definitivamente   verificata   la   fattibilita'  dell'idea          progettuale   e   vengono   trasferite   ai  proponenti  le          principali  conoscenze in materia di gestione. La struttura          e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai          criteri  previsti  dall'Unione  europea per i programmi del          Fondo sociale europeo.              3.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro          del  lavoro  e  della previdenza sociale, fissa con proprio          decreto   criteri   e   modalita'   di   concessione  delle          agevolazioni.              4.  Per  le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per          l'imprenditorialita'  giovanile S.p.a. concede ai soggetti,          la  cui  proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista          tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:                a) fino   a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per          l'acquisto, documentato, di attrezzature;                b) fino  a venti milioni di prestito, restituibile in          cinque  anni  con idonee garanzie assicurative da acquisire          sull'investimento;                c) fino  a  dieci milioni, a fondo perduto, per spese          di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';                d) l'affiancamento di un tutor specializzato.              4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a.          e'  autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di          finanziamento,  all'erogazione di una anticipazione pari al          30 per cento del totale degli investimenti ammessi.              5.  Per  l'attuazione del presente articolo la Societa'          per  l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita          convenzione  con  i Ministeri del lavoro e della previdenza          sociale e del tesoro.              6.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'          autorizzata  la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e          di  lire  50  miliardi  per  l'anno 1996. Le predette somme          possono  essere  utilizzate  quale copertura della quota di          finanziamento    nazionale   di   programmi   coofinanziati          dall'Unione europea.              7.  I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al          corso  possono  cumulare  le agevolazioni di cui al comma 4          con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge          23 luglio 1991, n. 223".
                           |  
|   |                                 Art. 3.               Domanda di ammissione alle agevolazioni  1.   La   domanda   di   ammissione   agli   incentivi   in  favore dell'autoimpiego  e'  redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento.  2. Nel caso di persona fisica, anche titolare di ditta individuale, per le misure di cui ai capi II e IV, il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:    a) fotocopia  di  un documento di identita' in corso di validita' del richiedente;    b) certificato  di  residenza  storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva  di  essere  stato residente alla data del 1 gennaio 2000 nei territori agevolati;    c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di non occupazione  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2,  del decreto legislativo;    d) dichiarazione  sostituiva  di  certificazione  di  non  essere titolare  di  quote  o  azioni  di  societa'  o  di ditte individuali beneficiarie  di  agevolazioni concesse ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1.  3. Nel caso di societa' di persone per la misura di cui al capo III o  di  societa'  per  la misura di cui al capo IV il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:    a) copia   autenticata  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto societario;    b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni,  nella  quale il legale rappresentante  della  societa'  richiedente  dichiara  che  la  sede legale,  amministrativa  ed  operativa  della societa' e' ubicata nei territori  agevolati,  che  la  compagine  sociale  e' costituita per almeno  la  meta'  numerica  e di quote di partecipazione da soggetti aventi  i  requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo  e  che  la societa' non e' titolare di quote o azioni di altre  societa'  o  ditte  individuali  beneficiarie  di agevolazioni concesse  ai  sensi  del  decreto  legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1;    c) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione resa da parte di ogni  socio  la  cui  partecipazione  sociale,  numerica  e di quote, concorre ad integrare la quota di partecipazione societaria di almeno la  meta'  dei  soggetti  aventi  i  requisiti  di residenza e di non occupazione  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2,  del decreto legislativo,  nella  quale si attesta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2;    d) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione resa da parte di ogni socio persona fisica, attestante lo stato di cui alla lettera d) del comma 2.  4. La domanda e la relativa documentazione e' presentata a Sviluppo Italia  a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le domande  presentate  secondo altre modalita' o incomplete non saranno prese  in esame e Sviluppo Italia ne dara' comunicazione scritta agli interessati.  5.   Ai  fini  dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di ammissibilita'   Sviluppo   Italia   puo'   richiedere   informazioni aggiuntive   anche   alle   camere   di   commercio,  alle  pubbliche amministrazioni,  agli  ordini  professionali  e  ad  altri  soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. 
                                         Nota all'art. 3:              -  Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:              "1.   Al  fine  di  favorire  la  creazione  di  lavoro          autonomo,   possono  essere  ammessi  ai  benefici  di  cui          all'art.  15  i  soggetti maggiorenni, privi di occupazione          nei  sei  mesi  antecedenti  la data di presentazione della          richiesta   di   ammissione  e  residenti,  alla  data  del          1 gennaio  2000,  nei comuni ricadenti, anche in parte, nei          territori  di  cui  all'art.  14,  che  presentino progetti          relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui          all'art. 18, comma 1.              2.  Ai  fini  della disposizione di cui al comma 1, non          sono considerati soggetti privi di occupazione:                a) i  titolari  di  contratti  di lavoro dipendente a          tempo   determinato   e  indeterminato  ed  anche  a  tempo          parziale;                b) i   titolari   di   contratti   di  collaborazione          coordinata e continuativa;                c) i soggetti che esercitano una libera professione;                d) i titolari di partita I.V.A.;                e) gli   imprenditori,   familiari  e  coadiutori  di          imprenditori;                f) gli artigiani".
                           |  
|   |                                 Art. 4.              Procedimento di valutazione delle domande  1.  Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo  l'ordine  cronologico  di  ricevimento  da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi:    a) una  fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti   di   legge  attraverso  l'esame  della  domanda  e  della documentazione di cui all'articolo 3;    b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito   positivo   sono   sottoposte  ad  un  processo  selettivo  di orientamento/valutazione,   inteso  a  verificare,  in  primo  luogo, l'attendibilita'  professionale  dei  richiedenti  in  rapporto  alla propria  idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilita' dell'idea stessa  e  ad  individuare  la  misura  incentivante  applicabile  e, successivamente,   la  validita'  tecnica,  economica  e  finanziaria dell'iniziativa.  2. Nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE.  3.  Nel caso delle misure in favore dell'autoimpiego in franchising Sviluppo   Italia   tiene  anche  conto  della  sostenibilita'  delle iniziative  attraverso  l'impegno di soggetti franchisors accreditati presso  di  essa. A tale scopo Sviluppo Italia valuta preliminarmente le   formule   proposte   dai  franchisors  interessati,  sulla  base dell'effettivo  trasferimento  di know-how nei confronti dei soggetti beneficiari  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dalla Commissione europea.  4.   La  mancata  partecipazione  dei  richiedenti  alle  attivita' previste  per  gli  approfondimenti  istruttori  di  cui  al comma 1, lettera  b),  senza  giustificato  motivo e' causa di decadenza della domanda.  |  
|   |                                 Art. 5.            Deliberazione di ammissione alle agevolazioni  1.  All'esito  del  procedimento istruttorio di cui all'articolo 4, Sviluppo  Italia  delibera l'ammissione alle agevolazioni richieste o il   rigetto   della  domanda,  dandone  comunicazione  scritta  agli interessati.  2.  La  deliberazione  di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, la misura  incentivante  riconosciuta  ed i benefici concessi, indica la natura  de minimis dell'agevolazione e stabilisce le spese ammesse, i tempi per l'attuazione dell'iniziativa e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.  |  
|   |                                 Art. 6.   Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni  1.   Per   l'attuazione  della  deliberazione  di  ammissione  alle agevolazioni  Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto,  con  il  quale  sono  disciplinati i rapporti giuridici e finanziari  tra  il  concedente  le  agevolazioni  ed il beneficiario medesimo,  secondo  le  clausole essenziali riportate nello schema di cui  all'allegato  2  al  presente  regolamento.  La violazione delle clausole  contrattuali costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse.  2.  Le  agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie    pubbliche    concesse    sia    precedentemente,   sia successivamente  alla  deliberazione  di  ammissione,  esclusivamente entro  i limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis. A  tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il  nuovo  aiuto e' compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo de minimis.  |  
|   |                                 Art. 7.                           Mutuo agevolato  1.  L'ammontare  del  mutuo  agevolato,  il tasso di interesse e la durata  del  piano  di  ammortamento  sono  determinati  in  sede  di ammissione  ai  benefici  entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis.  2.  Il  mutuo  agevolato  e'  posto  in  ammortamento dal 1 gennaio dell'anno  successivo a quello dell'erogazione del saldo del capitale mutuato.  Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato.  3.  Il  tasso  di  interesse  sulle  operazioni  di mutuo agevolato relative  alle  misure  di cui ai capi II e III e' pari al trenta per cento  del  tasso  di riferimento vigente alla data della delibera di ammissione  alle  agevolazioni.  Per  la  misura di cui al capo IV il tasso  di interesse e' pari al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione alle agevolazioni, ridotto in misura compatibile con il limite de minimis.  4.  Il  beneficiario  provvede  al rimborso del mutuo mediante rate trimestrali  costanti  posticipate,  da versare entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni rata.  5.  In  caso  di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta  un  interesse  di  mora  pari all'intero tasso di riferimento vigente  alla  data  di  scadenza  della rata non pagata. In tal caso Sviluppo  Italia  puo' sospendere le erogazioni delle agevolazioni in corso.  6.  In caso di investimenti realizzati in misura inferiore a quella prevista   nel   progetto   approvato,   l'importo  del  mutuo  viene rideterminato  con  effetto  sul  piano di ammortamento dal 1 gennaio dell'anno successivo.  7.  I  beneficiari  dei  mutui  agevolati  gia'  concessi  ai sensi dell'articolo  9-septies  del  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed  in  regola con le modalita' di restituzione previste dal piano di ammortamento,  possono  chiedere,  entro  il  termine  che sara' loro comunicato  da  Sviluppo  Italia,  la  rideterminazione  del piano di ammortamento con l'applicazione dei criteri di cui al comma 4. 
                                         Nota all'art. 7:              -  Il  testo  dell'art.  9-septies  del decreto-legge 1          ottobre 1996, n. 510, e' riportato in nota all'art. 2.
                           |  
|   |                                 Art. 8.                  Spese di investimento ammissibili  1.  Per la realizzazione del progetto approvato sono ammissibili le spese,  al  netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione  di  ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:    a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;    b) beni immateriali ad utilita' pluriennale;    c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.  2.  I  beni e le opere di cui al comma 1 devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita'.  Le  attrezzature,  i macchinari e i beni strumentali devono  essere  nuovi  di  fabbrica. Nel caso di lavoro autonomo o di microimpresa  le attrezzature e macchinari possono essere anche usati purche'  non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'.  |  
|   |                                 Art. 9.                    Spese di gestione ammissibili  1.  Sono ammissibili al contributo di cui agli articoli 17, 23 e 29 le  spese,  al  netto  dell'IVA,  sostenute successivamente alla data della   deliberazione   di  ammissione  e  regolarmente  documentate, concernenti le seguenti voci:    a) materie  prime,  materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonche' altri costi inerenti al processo produttivo;    b) utenze e canoni di locazione per immobili;    c) oneri finanziari;    d) prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;    e) prestazioni  di  servizi,  solo  nei casi di microimpresa e di franchising.  2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:    a) oneri relativi al mutuo agevolato di cui all'articolo 7;    b) stipendi e salari;    c) tasse, imposte e oneri contributivi.  |  
|   |                                Art. 10.                 Divieto di cessione dei contributi  1.  I  contributi  di  cui  all'articolo  15,  lettere a) e b), del decreto   legislativo   non   possono  essere  ceduti  da  parte  dei beneficiari.  E'  consentito  il  rilascio  di procure all'incasso in favore  di  banche  e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale  di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,   n.   385,   in   relazione  ad  anticipazioni  connesse  alla realizzazione dell'iniziativa agevolata. 
                                         Nota all'art. 10:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  106  del  decreto          legislativo 1 settembre 1993, n. 385:              "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere          delle seguenti condizioni:                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'          limitata o di societa' cooperativa;                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle          societa' per azioni;                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli          articoli 108 e 109.              4.  Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e          l'UIC:                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e          alla CONSOB.              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di          altre autorita'.              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre          societa' ed enti di qualsiasi natura".
                           |  
|   |                                Art. 11.                   Verifica delle spese effettuate  1. Sviluppo Italia puo' chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi  e  i  documenti  utili  per  verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.  2.   Sulla   base  della  documentazione  giustificativa  di  spesa presentata  dal  beneficiario  per  la  richiesta  di  erogazione dei contributi  concessi,  Sviluppo  Italia  effettua  il controllo delle spese  sostenute  e  documentate  ed  accerta  sia  la permanenza dei requisiti  che  hanno  determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.  3.  Successivamente  all'accreditamento  dei  contributi, del mutuo agevolato o delle anticipazioni finanziarie, Sviluppo Italia effettua accertamenti  per  verificare  l'effettiva  destinazione  delle somme erogate  alle  finalita'  previste  dal  progetto  approvato  e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le erogazioni successive.  4.  L'utilizzo delle somme per finalita' diverse da quelle previste dalla  delibera  di  ammissione comporta la revoca delle agevolazioni concesse  e  la  restituzione  da  parte del beneficiario delle somme percepite.  |  
|   |                                Art. 12.             Vincoli sull'attivita' e sugli investimenti  1.  L'attivita'  prevista nel progetto approvato deve essere svolta per  un  periodo  di  almeno  cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.  2.  I  beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita'  finanziata  per  un  periodo  minimo  di  cinque anni decorrente  dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo.  3.  La sede legale, amministrativa ed operativa della societa' deve essere  mantenuta  nei  territori  agevolati per un periodo di almeno cinque  anni  decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.  4. Gli statuti delle societa' devono contenere una clausola che non consenta  atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di  residenza  fissate  all'articolo  17,  commi  1  e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.  5.  La  violazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse. 
                                         Nota all'art. 12:              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  1 e 2, del decreto          legislativo  n. 185 del 2000, e' riportato in nota all'art.          3.
                           |  
|   |                                Art. 13.                Controlli e revoca delle agevolazioni  1.  Sviluppo  Italia ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento verifiche  dirette  ad accertare la permanenza in capo ai beneficiari dei requisiti di legge.  2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno ovvero negli altri casi  previsti  dalle  disposizioni  del  decreto  legislativo  e del presente  regolamento,  Sviluppo  Italia  delibera  la  revoca  delle agevolazioni  concesse  e  provvede,  con criteri di economicita', al recupero dei contributi erogati.  |  
|   |                                Art. 14.                        Soggetti beneficiari  1.  Sono  ammessi  ai  benefici  di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo.  |  
|   |                                Art. 15.              Benefici finanziari per gli investimenti  1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo,  sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento nelle seguenti forme e misure:    a) contributo a fondo perduto nella misura del sessanta per cento del  valore  degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a trenta milioni di lire;    b) mutuo  agevolato, restituibile in cinque anni con le modalita' di cui all'articolo 7, nella misura del quaranta per cento del valore degli  investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a venti milioni di lire.  |  
|   |                                Art. 16.     Modalita' di erogazione dei contributi per gli investimenti  1.  Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto,  un'anticipazione  in  misura  non superiore al trenta per cento dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti.  2.  Effettuati  gli  investimenti,  il  beneficiario  puo' chiedere l'erogazione  a  saldo  dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto.  3.  L'erogazione  a  saldo  ha  luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.  |  
|   |                                Art. 17.                 Benefici finanziari per la gestione  1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo sono concedibili nella misura di dieci milioni di lire per il primo anno di attivita'.  |  
|   |                                Art. 18.    Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione  1.  Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto,  un'anticipazione  in misura non superiore al quaranta per cento   dell'importo  dei  contributi  concessi  in  conto  gestione. L'anticipazione  e' erogata su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attivita'.  2.  L'erogazione  a  saldo  del contributo ha luogo a seguito della presentazione   da   parte   del  beneficiario  della  documentazione giustificativa  di  spesa  debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.  |  
|   |                                Art. 19.                           Benefici reali  1.  Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto  legislativo,  finalizzate  all'assistenza al beneficiario in materie   tecnico-gestionali   nella   fase  di  realizzazione  degli investimenti  e  di  avvio  dell'iniziativa,  sono concedibili per un periodo massimo di un anno. 
                                         Nota all'art. 19:              -  Si  riporta  il testo dell'art. 15, comma 1, lettera          c), del decreto legislativo n. 185 del 2000:              "1.   Ai   soggetti   ammessi  alle  agevolazioni  sono          concedibili i seguenti benefici:                a)-b) (Omissis);                c)  assistenza tecnica in fase di realizzazione degli          investimenti e di avvio delle iniziative".
                           |  
|   |                                Art. 20.                        Soggetti beneficiari  1.  Sono  ammessi  ai  benefici  di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 19 del decreto legislativo.  |  
|   |                                Art. 21.              Benefici finanziari per gli investimenti  1.  Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, sono concesse per l'acquisto documentato di beni di   investimento   e   sono   determinate   nei   limiti  consentiti dall'applicazione della regola de minimis.  2.  Il  mutuo  ha  una  durata  non  superiore  a  sette anni ed e' restituito con le modalita' indicate all'articolo 7. 
                                         Nota all'art. 21:              -  Si  riporta  il testo dell'art. 15, comma 1, lettera          a), del decreto legislativo n. 185 del 2000:              "1.   Ai   soggetti   ammessi  alle  agevolazioni  sono          concedibili i seguenti benefici:                a)  contributi  a fondo perduto e mutui agevolati per          gli  investimenti,  secondo  i  limiti  fissati dall'Unione          europea".
                           |  
|   |                                Art. 22.     Modalita' di erogazione dei contributi per gli investimenti  1.  Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto,  un'anticipazione  in  misura  non  superiore al venti per cento del totale dei contributi concessi in conto investimenti.  2.  Effettuati  gli  investimenti,  il  beneficiario  puo' chiedere l'erogazione  a  saldo  dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto.  3.  L'erogazione  a  saldo  ha  luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.  |  
|   |                                Art. 23.                 Benefici finanziari per la gestione  1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attivita'. 
                                         Nota all'art. 23:              -  Si  riporta  il testo dell'art. 15, comma 1, lettera          b), del decreto legislativo n. 185 del 2000:              "1.   Ai   soggetti   ammessi  alle  agevolazioni  sono          concedibili i seguenti benefici:                a) (Omissis);                b)  contributi  a  fondo  perduto  in conto gestione,          secondo i limiti fissati dall'Unione europea".
                           |  
|   |                                Art. 24.    Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione  1.  Il beneficiario puo' chiedere, successivamente alla stipula del contratto,  un'anticipazione  in  misura  non superiore al trenta per cento  dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione e'  erogata  sulla  base di idonea documentazione comprovante l'avvio della gestione.  2.  L'erogazione  a  saldo  del contributo ha luogo a seguito della presentazione   da   parte   del  beneficiario  della  documentazione giustificativa  di  spesa  debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.  |  
|   |                                Art. 25.                           Benefici reali  1.  Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto  legislativo,  finalizzate  all'assistenza al beneficiario in materie   tecnico-gestionali   nella   fase  di  realizzazione  degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per periodo massimo di un anno.  |  
|   |                                Art. 26. Soggetti beneficiari   1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo. 
                                         Nota all'art. 26:              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  decreto          legislativo n. 185 del 2000:              "Art.  21  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Al  fine di          favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in          forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di          cui  all'art.  15 le ditte individuali e le societa', anche          aventi   un   unico   socio,  di  nuova  costituzione,  che          presentino  progetti  nei settori di cui all'art. 22, comma          1, realizzabili in qualita' di franchisee.              2.  I  titolari  delle  ditte  individuali ed almeno la          meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i          quali  devono  detenere  almeno  la  meta'  delle  quote di          partecipazione,   devono   possedere  i  requisiti  di  cui          all'art.  17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni          di cui al citato art. 17, comma 2.              3.  Le  ditte individuali e le societa' di cui al comma          1, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa          nei territori di cui all'art. 14.              4.   La  presente  disposizione  non  si  applica  alle          societa'   di   fatto   ed   alle   societa'  aventi  scopi          mutualistici".
                           |  
|   |                                Art. 27. Benefici  finanziari per gli investimenti   1. Le agevolazioni di cui all'articolo  15,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinati nei limiti consentiti dall'applicazione del de minimis.  2.  Il  mutuo  ha  una  durata  non  superiore  a  dieci anni ed e' restituito con le modalita' di cui all'articolo 7. 
                                         Nota all'art. 27:              -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  1, lettera a), del          decreto  legislativo  n. 185 del 2000, e' riportato in nota          all'art. 21.
                           |  
|   |                                Art. 28. Modalita'  di  erogazione  dei  benefici per gli investimenti   1. Il beneficiario   puo'   chiedere,   dopo   la  stipula  del  contratto, l'erogazione   delle   somme  concesse  per  la  realizzazione  degli investimenti   sulla  base  di  stati  di  avanzamento,  mediante  la presentazione  della  documentazione  di spesa prevista dal contratto medesimo.  2.  La  dimostrazione  della spesa effettuata e' consentita per non piu'  di  due  stati  di  avanzamento  dei lavori, di cui il primo in misura  non inferiore al trenta per cento e non superiore al sessanta per  cento  della  spesa  ammessa  alle  agevolazioni,  sulla base di fatture anche non quietanzate e il secondo, a saldo, sulla base delle fatture  quietanzate  sia  delle  spese  relative  al  primo stato di avanzamento, sia delle nuove spese effettuate.  3.  L'erogazione  delle somme avviene a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.  |  
|   |                                Art. 29. Benefici  finanziari  per  la  gestione    1.  Le agevolazioni di cui all'articolo  15,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono concedibili,  nei limiti di applicazione del de minimis, per il primo anno di attivita'. 
                                         Nota all'art. 29:              -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  1, lettera b), del          decreto  legislativo  n. 185 del 2000, e' riportato in nota          all'art. 23.
                           |  
|   |                                Art. 30.    Modalita' di erogazione dei contributi alle spese di gestione  1.  Il  beneficiario  puo' chiedere, dopo la stipula del contratto, un'anticipazione  in  misura  non  superiore  al trenta per cento del totale dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione e'  concessa  su  presentazione  di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attivita'.  2.  L'erogazione  a  saldo  del contributo ha luogo a seguito della presentazione   da   parte   del  beneficiario  della  documentazione giustificativa  di  spesa  debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.  |  
|   |                                Art. 31.                           Benefici reali  1.  Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto  legislativo,  finalizzate  all'assistenza al beneficiario in materie   tecnico-gestionali   nella   fase  di  realizzazione  degli investimenti  e  di  avvio  dell'iniziativa,  sono concedibili per un periodo massimo di un anno. 
                                         Nota all'art. 31:              -  Il  testo  dell'art.  15,  comma  1, lettera c), del          decreto  legislativo  n. 185 del 2000, e' riportato in nota          all'art. 19.
                           |  
|   |                                Art. 32. Disposizioni  transitorie   1. Le domande presentate per l'ammissione alle  agevolazioni  di  cui  all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996, n. 608, e non ancora istruite alla data di entrata in  vigore  del presente regolamento, sono integrate al fine di tener conto  delle  disposizioni recate dal decreto legislativo. Le domande gia' istruite vengono proposte per l'ammissione agli incentivi di cui            al titolo II, capo I del decreto legislativo. 
                                         Nota all'art. 32:              -  Il  testo  dell'art.  9-septies  del decreto-legge 1          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla          legge  28  novembre  1996,  n.  608,  e'  riportato in nota          all'art. 2.
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|   |                                Art. 33.                             Abrogazioni  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento  e'  abrogato  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale dell'8 novembre  1996,  n.  591,  come  modificato  dal  decreto  del Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 febbraio   1999,  n.  222,  con  il  quale  e'  stato  adottato  il regolamento   recante   criteri  e  modalita'  di  concessione  delle agevolazioni  per  la  promozione  di  iniziative  di lavoro autonomo presentate   da  soggetti  inoccupati  e  disoccupati  residenti  nei     territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della                        Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo                             osservare.
                            Roma, 28 maggio 2001                                Il Ministro del tesoro, del bilancio                                  e della programmazione economica                                                  Visco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale         Salvi
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 91 
                                         Nota all'art. 33:              -  Il  decreto del Ministro del tesoro, di concerto con          il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale dell'8          novembre  1996,  n.  591, concernente: "Regolamento recante          criteri  e  modalita' di concessione delle agevolazioni per          la  promozione  di iniziative di lavoro autonomo presentate          da   soggetti   inoccupati   e  disoccupati  residenti  nei          territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari".
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