IL COMITATO ISTITUZIONALE
  VISTO: -  la  legge  18  maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo" e successive modifiche ed integrazioni; -  il  DPCM  10  agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Po"; -  Il  DPCM  24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"; - il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante "Misure urgenti per la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed  a favore delle zone colpite  da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.267,  e  successive modifiche ed integrazioni; - in particolare, l'art.1 della suddetta normativa, relativo a "Piani stralcio  per  la  tutela  dal  rischio  idrogeologico  e  misure  di prevenzione per le aree a rischio"; -   il   DPCM  29  settembre  1998,  recante  "Atto  di  indirizzo  e coordinamento   per   l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli adempimenti  di  cui  all'art.1,  commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180";
  VISTA: - la proposta della Regione Lombardia trasmessa a questa Autorita' di bacino   in   data   19   aprile   2001   (Prot.n.21.2001.0017589   e n.21.2001.0017661)   ed  approvata  con  deliberazione  della  Giunta regionale  n.4392  del 20 aprile 2001, relativa ad "Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)"; -  la  proposta  della  Regione  Emilia  - Romagna trasmessa a questa Autorita'  di bacino in data 10 aprile 2001 (Prot. n.AMB/GBO/01/6779) ed  approvata  con  deliberazione della Giunta regionale n.560 del 18 aprile  2001,  relativa ad "Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)";
  RICHIAMATA: -  la  propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato  ha  adottato  il "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico  molto  elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate"; -  la  propria  deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico";
  PREMESSO CHE: -  il  territorio  del  bacino  del  fiume  Po  costituisce un bacino idrografico  di  rilievo  nazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183; -  con  DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino del fiume Po; -  l'art.1  comma  1bis  del  decreto  legge  11  giugno 1998, n.180, convertito  in  legge  3 agosto 1998, n.267 come aggiunto dall'art.9, comma  2  del  decreto  legge  13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  luglio  1999,  n.226 dispone che le Autorita'  di  bacino  di rilievo nazionale approvino, in deroga alle procedure   della   legge  183/1989,  Piani  straordinari  diretti  a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, i quali devono contenere in  particolare  l'individuazione  e  la  perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale; -  il  medesimo  comma 1bis prevede che siano adottate, per le aree a rischio  idrogeologico  molto  elevato  individuate e perimetrate dal suddetto Piano straordinario, misure di salvaguardia con il contenuto di  cui al comma 6bis dell'articolo 17 della legge 183/1989 oltre che con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera d) del comma 3 del medesimo art.17; -  con DPCM 29 settembre 1998 e' stato adottato un "Atto di indirizzo e  coordinamento  per  l'individuazione  dei  criteri  relativi  agli adempimenti  di  cui  all'art.1,  commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno  1998,  n.180  ",  il  quale  contiene indirizzi e criteri per l'individuazione   e   la   perimetrazione   delle   aree  a  rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia; -  con  deliberazione  n.14  del  26  ottobre 1999 questo Comitato ha approvato,  ai  sensi  dell'art.1,  comma 1bis della menzionata legge 267/1999  ed in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989,   n.183,   il   Piano  Straordinario  per  le  aree  a  rischio idrogeologico  molto  elevato (di seguito brevemente definito PS267), adottando al contempo misure di salvaguardia per le aree perimetrate; -  con  deliberazione  n.18del  26  aprile  2001,  questo Comitato ha adottato  il "Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico" (di seguito brevemente denominato PAI);
  CONSIDERATO CHE: -  l'ambito  territoriale  di  riferimento  del  PS267  e' costituito dall'intero  bacino  idrografico del fiume Po, come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998, pubblicato sulla G.U. del 19 ottobre 1998,  ivi  comprendendo  anche i Comuni di Alto, Capruana, Garessio, Livigno,  Piuro  e  Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino; -  il  PS267 e' diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto presenti  nel bacino idrografico del fiume Po e comprende altresi' le aree  a  rischio  idrogeologico  per  le quali e' stato dichiarato lo stato  di emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225; - il PS267 contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, cui sono associate misure di salvaguardia con il contenuto di  cui al comma 6bis dell'articolo 17 della legge 183/1989 oltre che con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera d) del comma 3 del medesimo art.17; -  ai  sensi  dell'art.1  della legge 267/1998, le suddette misure di salvaguardia  rimangono  in  vigore  fino  all'approvazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), i quali devono contenere, tra l'altro, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione  delle  aree  da  sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime; -  l'art.1, comma 1bis della legge 267/1998 dispone, tra l'altro, che i  Piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con  le  stesse  modalita'  stabilite  per  la  loro approvazione dal medesimo  comma  1bis, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate; -  in  attuazione della norma di cui al punto precedente, l'art.5 del PS267  approvato con deliberazione n.14 del 1999 prevede che il Piano straordinario  possa essere integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato nell'ambito, tra l'altro, delle attivita' di approfondimento condotte dalle Regioni; -  in  data  10  aprile 2001 la Regione Emilia - Romagna ha trasmesso all'Autorita'  di  bacino  del fiume Po, ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato Istituzionale, una proposta di aggiornamento (Prot.  n.  AMB/GBO/01/6779) degli elaborati n.1 (intitolato "Atlante cartografico  delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico moto  elevato sottoposte a misure di salvaguardia") e n.2 (intitolato "Programma  degli  interventi  urgenti") del Piano straordinario 267, recante  l'individuazione  di  25  aree a rischio idrogeologico molto elevato,  con  le  allegate  tavole  delle  perimetrazioni delle aree medesime,  nonche'  il  programma  degli  interventi  urgenti  atti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto; -  la  suddetta  proposta  e'  stata approvata dalla Giunta regionale dell'Emilia - Romagna con deliberazione 18 aprile 2001 n.560; -   in  data  19  aprile  2001  la  Regione  Lombardia  ha  trasmesso all'Autorita'  di  bacino  del fiume Po, ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato Istituzionale, una proposta di aggiornamento (Prot.n.21.2001.0017589  e  n.21.2001.0017661)  degli  elaborati  n.1 (intitolato  "Atlante  cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio   idrogeologico   moto   elevato   sottoposte   a  misure  di salvaguardia")   e   n.2   (intitolato  "Programma  degli  interventi urgenti")  del  PS  267 recante l'individuazione di 26 aree a rischio idrogeologico  molto  elevato,  allegando  a detta proposta le tavole delle  perimetrazioni  delle aree medesime nonche' il programma degli interventi  urgenti  atti  a  rimuovere  le situazioni a rischio piu' alto; -  la  suddetta  proposta  e'  stata approvata dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione 20 aprile 2001, n.4392;
  ACQUISITI -  il  parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta  del  19  aprile  2001  in relazione alle suddette proposte di aggiornamento del PS267;
  RITENUTO di approvare le proposte di aggiornamento del Piano straordinario per le  aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) avanzate dalla Regione  Emilia  -  Romagna  e dalla Regione Lombardia e di procedere alla conseguente integrazione del PS267 medesimo; per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale
                                DELIBERA ART.1 In  conformita'  con  quanto  prescritto  dall'  "Atto di indirizzo e coordinamento   per   l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180" e con il metodo e i criteri assunti dal Comitato Tecnico sono  approvate  le  proposte  di  aggiornamento  degli elaborati n.1 (intitolato  "Atlante  cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio   idrogeologico   moto   elevato   sottoposte   a  misure  di salvaguardia")   e   n.2   (intitolato  "Programma  degli  interventi urgenti")   del   "Piano   straordinario   per   le  aree  a  rischio idrogeologico molto elevato" avanzate dalla Regione Lombardia e dalla Regione  Emilia - Romagna ed allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e costitutiva. ART.2 Le  Regioni  provvederanno  a  dare immediata comunicazione ai Comuni interessati  dell'avvenuta  adozione della presente deliberazione, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresi' alla trasmissione degli atti relativi. I  Comuni  sono  incaricati  di  provvedere,  entro  dieci giorni dal ricevimento   della   comunicazione  di  cui  al  primo  comma,  alla pubblicazione,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio per quindici giorni  consecutivi,  della  presente  deliberazione,  delle Norme di attuazione   del   PS   267   e   della   cartografia  relativa  alla perimetrazione  delle  aree  a  rischio  idrogeologico  molto elevato interessanti  il  loro territorio, nonche' a trasmettere alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione. ART.3 Fermi  i  poteri  del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma  6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data  in  cui  i  Comuni interessati   ricevono  comunicazione  dell'avvenuta  adozione  della presente   deliberazione,  nonche'  copia  degli  atti  relativi,  le amministrazioni   e   gli   enti   pubblici  non  possono  rilasciare concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta  relativi  ad attivita' di trasformazione  ed  uso  del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni  di cui agli articoli 5 e 6 del Titolo II delle Norme di attuazione del PS 267. Sono  fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art.4,  comma  7  del  decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.398, convertito  in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni,  sempre  che  i  relativi  lavori  siano stati iniziati precedentemente  alla  data  di comunicazione di cui al primo comma e purche'  gli  stessi  vengano completati entro il termine di tre anni dalla  data  di  inizio.  In ogni caso, al titolare della concessione dovra'   essere   tempestivamente   notificata   la   condizione   di pericolosita' rilevata. ART.4 Nei  territori  della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come  "limite  di  progetto  tra la Fascia B e la Fascia C" del Piano Stralcio  per  le  Fasce  Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998, individuati e perimetrati ai sensi dell'art.1, comma 1bis del decreto legge 11 giugno 1998, n,180, convertito con modificazione nella legge 3  agosto  1998,  n.267,  cosi'  come modificato dal decreto legge 13 maggio  1999, n.132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999,   n.226,  il  Segretario  Generale  e'  delegato  ad  accertare l'esecuzione delle opere previste dal programma di interventi urgenti e  a provvedere, sentito il Comitato Tecnico, all'aggiornamento delle perimetrazioni,  informandone  il  Comitato Istituzionale nella prima seduta utile. ART.5 Allo scopo di integrare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI),  adottato  con  deliberazione  n.18 del 26 aprile 2001, con le perimetrazioni  oggetto  del presente atto, il Comitato Istituzionale provvedera',  con  successiva  deliberazione,  ad  adottare un idoneo Progetto di Piano Stralcio integrativo del PAI medesimo.
   Il Segretario Generale            Il Presidente (Prof. Roberto Passino)         (On.le Dott. Valerio                                    Calzolaio)  |