IL PRESIDENTE
    Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,   n.  545,  che  ha  riordinato  gli  organi  di  giurisdizione tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;  Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto legislativo  n.  545  del  1992,  introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;  Visto  il  decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali  e,  per  quanto  inerisce  questa  commissione  tributaria regionale, la sezione staccata di Sassari;  Viste  le  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;  Vista  la  relazione  del dirigente della segreteria, che evidenzia attuale   situazione   organizzativa  e  strutturale  attinente  alla istituita sezione staccata di Sassari;  Ritenuto  che,  puo'  fissarsi  per  il  giorno  21  settembre 2001 l'entrata  in  funzione  della  segreteria  della sezione staccata di questa commissione;  La  sezione  staccata,  espletera'  il  servizio di ricezione degli appelli,  costituzioni  in  giudizio,  atti  e  documenti relativi ai procedimenti  destinati  ad essere trattati dalla stessa, mentre ogni altro  servizio  amministrativo  inerente  il  personale  in servizio presso  detta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo l'ordinaria amministrazione, sara' interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Cagliari;  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alla sezione staccata deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale  espressi  dalle  anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;  Ritenuto   che  la  data  di  insediamento  dei  giudici  tributari assegnati  alla  sezione  staccata di Sassari, come da propri decreti numeri 4  e  5/Pres.  del  29 giugno 2001, puo' essere fissata per il giorno  21 settembre 2001, presso i locali siti in Sassari, localita' Piandanna;  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare l'organizzazione  della  sede  principale di Cagliari, alle modifiche strutturali  necessarie  a  seguito  dell'attivazione  della  sezione staccata;                              Decreta:  Entra  in funzione dal giorno 21 settembre 2001 la segreteria della sezione  staccata  di questa commissione tributaria regionale ubicata in  Sassari  loc.  Piandanna.  Da  tale data gli uffici di segreteria saranno  aperti  al  pubblico  dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale   e  nei  giorni  di  martedi'  e  giovedi  anche  in  orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30.  Dalla  stessa  data  la predetta segreteria espletera' i servizi di ricezione  degli  appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi  ai  procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni della sede staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione, ogni altro servizio amministrativo, inerente il personale in servizio ed  i  giudici  tributari  assegnati,  sara'  interamente  gestito ed organizzato dalla sede principale di Cagliari.  La  costituzione  delle  parti  ed  il deposito di atti e documenti potranno  comunque  avvenire  anche  presso  la segreteria della sede principale di Cagliari.  L'insediamento   dei  giudici  tributari,  assegnati  alla  sezione staccata  di  questa commissione avverra', nei locali predisposti per la sezione, il giorno 21 settembre 2001.  La  sezione  staccata trattera, in via esclusiva: i procedimenti di appello  avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali comprese  nella propria circoscrizione; i procedimenti di revocazione di  proprie  sentenze;  i  giudizi  di  rinvio dalla Corte suprema di cassazione   o  dalla  commissione  tributaria  centrale  relativi  a procedimenti  che  in  primo  grado  sono  stati  radicati  nella sua circoscrizione.  Alla  sede  principale di Cagliari restano assegnati solo i giudizi di  appello,  revocazione  e rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali di Cagliari e Oristano.  I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la sezione principale  e  la sezione staccata tenendo conto della circoscrizione territoriale che ha deciso il ricorso di primo grado.  I  procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art. 19  del  decreto legislativo n. 472/1997, saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.  Il   calendario   delle   udienze   delle  singole  sezioni  sara', nell'ambito  della sezione staccata, predisposto dal Presidente della medesima e trasmesso al Presidente della commissione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato:    1)  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione risorse;    2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;    3) all'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sardegna;    4) agli uffici finanziari delle province di Sassari e Nuoro;    5) ai presidenti degli ordini professionali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;    6)  al  dirigente  della  Segreteria della commissione tributaria regionale della Sardegna.      Cagliari, 29 giugno 2001                                            p. Il presidente: Mighela  |