| Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  
| CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO  |  
| Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro dei segretari comunali e provinciali  per  il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 |  
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   A  seguito della delibera del 15.3.2001, con la quale il Consiglio dei  Ministri  ha autorizzato il Ministro per la Funzione Pubblica ad esprimere  parere  favorevole sul testo dell'ipotesi di accordo per i segretari  comunali  e  provinciali  relativa  al  biennio  economico 2000-2001  nonche'  della  certificazione  positiva  della  Corte dei Conti,  resa con deliberazione del 15.5.2001 delle Sezioni Riunite in sede  di controllo, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo   e   sulla   loro   compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione  e  di  bilancio,  il  giorno 16 maggio 2001, alle ore 19.00, ha avuto luogo l'incontro tra:
   L'ARAN, nella persona del Presidente, Avv. Guido Fantoni
  ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
  Organizzazioni Sindacali                Confederazioni Sindacali
  CGIL-fp/Enti Locali             firmato       CGIL       firmato
  CISL/FPS                        firmato       CISL       firmato
  UIL/FPL                         firmato       UIL        firmato
                                                CONFSAL    firmato U.N.S.C.P.
  COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO                        firmato       CISAL      firmato
  "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"
  DICCAP-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI firmato CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal, Snalcc, Sulpm)
  CGIL-f.p.                       firmato
  CISL/FPS                        firmato
  UIL/FPL                         firmato
  CIDA/Enti Locali                firmato       CIDA       firmato
  DIRER/DIREL                     firmato       CONFEDIR   firmato
  AL TERMINE DELLA RIUNIONE LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO L'ALLEGATO CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2000 -2001.                               Art. 1                        Campo di applicazione
     1.  Il  presente  CCNL  si  applica a tutti i segretari comunali e provinciali  iscritti  all'albo  di  cui all'art. 98, del Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del D.P.R. n. 465/1997.   2.  Nel  testo  del  presente  contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.  29  come  modificato, integrato o sostituito dai Decreti  Legislativi  4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come D.Lgs. n. 29 del 1993.   3.  Nel  testo del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come T.u.e.l. n. 267/2000.   4.  Nel  testo  del  presente  contratto l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' denominata semplicemente Agenzia nazionale.  |  
|   |                                 Art. 2 Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
     1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre  2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.   2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di  stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto.   3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere vincolato  ed  automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto collettivo.   5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme sono  presentate  3  mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.   6.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data  di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva,  ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita'  secondo  le  scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro  del  23.7.1993.  Per  le  modalita'  di  erogazione  di detta indennita',  l'A.RA.N.  stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 29 del 1993.   7.  In  sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto   di   riferimento   del   negoziato   sara'  costituito  dalla comparazione   tra   l'inflazione   programmata  e  quella  effettiva intervenuta  nel  precedente  biennio,  secondo  quanto  previsto dal citato accordo del 23.7.1993.  |  
|   |                                 Art. 3                        Obiettivi e strumenti
     1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli  e  responsabilita'  degli enti e dei sindacati, e' definito in modo   coerente   con   l'obiettivo  di  contemperare  l'esigenza  di incrementare  e  mantenere  elevate  l'efficacia  e  l'efficienza dei servizi    erogati   alla   collettivita',   con   l'interesse   alla valorizzazione   ed   alla   crescita  della  professionalita'  della categoria  dei  segretari comunali e provinciali e del riconoscimento della rilevanza dell'apporto degli stessi nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.   2.  Il  predetto obiettivo comporta la necessita' di un sistema di relazioni  sindacali  stabile,  che  si articola nei seguenti modelli relazionali:
  a) contrattazione collettiva a livello nazionale; b) contrattazione   collettiva   decentrata  integrativa  di  livello   nazionale  sulle  materie e con le modalita' indicate nel presente   contratto; c) contrattazione  decentrata  integrativa  di  livello  territoriale   secondo la disciplina dell'art. 6; d) interpretazione  autentica  dei  contratti  collettivi, secondo la   disciplina dell'art. 14 del presente CCNL; e) concertazione; f) informazione; g) consultazione nei casi previsti dal presente contratto.  |  
|   |                                 Art. 4 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale
     1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:
  a) pari  opportunita',  anche  per le finalita' della legge 10 aprile   1991,  n.  125;  b)  criteri  generali  sui  tempi  e modalita' di   applicazione  delle  norme  relative  alla  tutela  in  materia di   igiene,  ambiente,  sicurezza  e prevenzione nei luoghi di lavoro,   con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994; c) condizioni,   criteri   e   parametri  per  la  definizione  delle   maggiorazioni della retribuzione di posizione; d) criteri  per la definizione del trattamento economico spettante al   segretario nei casi di reggenza o supplenza; e) effetti  dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente   sul trattamento economico del segretario; f) criteri  per  la  definizione  delle modalita' di svolgimento e di   partecipazione  ai  corsi  per  l'accesso  e  la  progressione  in   carriera, l'aggiornamento e la specializzazione; g) definizione delle risorse da destinare all'attivita' di formazione   ed aggiornamento; h) definizione   delle   modalita'   di   versamento  dei  contributi   sindacali.
     2.  Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento  indicati  nell'art.  3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla materia  indicata alla lett. g), le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.   3.  Il contratto collettivo decentrato integrativo non puo' essere in  contrasto  con  i  vincoli  derivanti  dal  contratto  collettivo nazionale   o  comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione   annuale  e  pluriennale  del  bilancio  dell'Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.  |  
|   |                                 Art. 5 Tempi  e  procedure  per  la  stipulazione o il rinnovo del contratto       collettivo decentrato integrativo di livello nazionale
     1.  I  contratti  collettivi  decentrati  integrativi hanno durata quadriennale  e  si  riferiscono  a  tutti  gli istituti contrattuali rimessi  a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono  fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.   2.  L'Agenzia  nazionale  provvede  a costituire la delegazione di parte  pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta  giorni  da  quello  successivo  alla data di stipulazione del presente  contratto  ed  a  convocare la delegazione sindacale di cui all'art.  9,  comma 3, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  con i vincoli di bilancio  e'  effettuato  dal  collegio dei revisori dei conti. A tal fine,   l'ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo definita  dalla  delegazione  trattante  e'  inviata a tale organismo entro   5   giorni,  corredata  da  apposita  relazione  illustrativa tecnico-finanziaria.  Trascorsi  15 giorni senza rilievi, l'organo di governo   dell'Agenzia  autorizza  il  presidente  della  delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.   4.  I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite  clausole  circa  tempi,  modalita'  e procedure di verifica della  loro  attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione   dei   successivi   contratti   collettivi   decentrati integrativi.   5.  L'Agenzia  nazionale e' tenuta a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale con la specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.  |  
|   |                                 Art. 6 Contrattazione   collettiva   decentrata   integrativa   di   livello                            territoriale
     1.    La    contrattazione   collettiva   decentrata   integrativa territoriale  si svolge a livello regionale e riguarda la definizione delle  indennita'  da corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle   Sezioni   Regionali  dell'Agenzia,  sulla  base  dei  criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale;   2.  Le  Sezioni  Regionali dell'Agenzia provvedono a costituire le delegazioni  trattanti  di  parte  pubblica entro trenta giorni dalla data  di  stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale  e  a convocare le delegazioni sindacali di cui all'art. 9, comma  3,  per  l'avvio  del  negoziato  entro  trenta  giorni  dalla presentazione della piattaforma.   3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della contrattazione   collettiva   decentrata   integrativa  regionale  e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia.   4.  La  sezione  regionale,  in  caso  di certificazione positiva, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.   5.  I  contratti  collettivi  decentrati integrativi regionali non possono  essere  in  contrasto  con i vincoli derivanti dal contratto collettivo  nazionale  o  da quello decentrato integrativo di livello nazionale e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di  programmazione  annuale e pluriennale del bilancio dell'Agenzia e degli  enti presso i quali i segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.  |  
|   |                                 Art. 7                            Informazione
     1.  L'Agenzia  informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali  di  cui  all' art. 9, comma 3, sugli atti organizzativi di valenza  generale,  anche  di  carattere  finanziario, concernenti il rapporto  di  lavoro  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e  in particolare  quelli  elencati  nell'art.  6,  comma  1, del D.P.R. n. 465/1997.  Ai  fini  di  una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta  di  ciascuna  di  esse,  si  incontrano con cadenza almeno annuale.   2.  Nel  caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL   prevede   la  concertazione  o  la  contrattazione  decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.  |  
|   |                                 Art. 8                            Concertazione
     1.  Ciascuno  dei  soggetti  di  cui all'art. 9, comma 3, ricevuta l'informazione,  ai sensi dell'art. 7, puo' attivare entro i 5 giorni successivi,   mediante  richiesta  scritta,  la  concertazione  sulle seguenti materie:
  a) criteri  generali  per  l'elaborazione  dei  programmi  annuali  e   pluriennali  della  Scuola  Superiore  relativi  all'attivita'  di   formazione,  aggiornamento,  studio e ricerca, ivi compresi quelle   dei  corsi di specializzazione per il conseguimento dell'idoneita'   per l'iscrizione alle fasce superiori dell'albo; b) criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula, ai   fini  della  piu' ampia e completa divulgazione degli stessi anche   al fine assicurare la massima disponibilita' di informazioni utili   per le procedura di nomina; c) criteri generali relativi all'utilizzazione dei segretari comunali   e  provinciali  in  disponibilita',  comando,  collocamento  fuori   ruolo, riammissione in servizio, mobilita' ivi compresa quella fra   le sezioni dell'Albo; d) criteri  generali  ai  fini  della  determinazione  dell'eventuale   percentuale  di  maggiorazione  di cui all'art. 98 del T.u.e.l. n.   267/2000; e) criteri   generali   per  la  determinazione  annuale  del  numero   complessivo  dei  segretari  da ammettere ai corsi di formazione e   specializzazione.
     2.  La  concertazione  si svolge in appositi incontri che iniziano entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta; durante  la concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.   3.  La  concertazione  si  conclude  nel termine massimo di trenta giorni  dalla  data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa e'  redatto  specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.  Decorso  infruttuosamente tale termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.  |  
|   |                                 Art. 9                   Composizione delle delegazioni
     1.  Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa di  livello  nazionale,  l'Agenzia  nazionale  individua i componenti della delegazione di parte pubblica e ne designa il presidente.   2.  Ai  fini della contrattazione collettiva decentrata regionale, la  delegazione  di  parte  pubblica  e' costituita da rappresentanti delle  Sezioni regionali dell'Agenzia e da rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.   3.   Per   le   organizzazioni   sindacali,   sia  ai  fini  della contrattazione  nazionale  decentrata  integrativa  che  di quella di livello  regionale,  la  delegazione  e'  composta dai rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.   4.   E'   fatta   salva   la   possibilita'  di  avvalersi,  nella contrattazione   collettiva   integrativa   decentrata   di   livello nazionale,   dell'assistenza   dell'Agenzia   per  la  rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).  |  
|   |                                 Art. 10            Permessi, distacchi ed aspettative sindacali
  Resta  integralmente  confermata  la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall'ARAN.  |  
|   |                                 Art. 11                        Contributi sindacali
     1.  I  segretari  hanno  facolta'  di  rilasciare delega, a favore dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega   e'   rilasciata  per  iscritto  ed  e'  trasmessa  all'ente, all'Agenzia  nazionale  per i segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7,   comma  1,  del  D.P.R.  n.  465/1997  o  comunque  collocati  in disponibilita',  e  alle  altre  amministrazioni che si avvalgono dei segretari  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997,  a  cura  del  segretario  o  dell'organizzazione sindacale interessata.   2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.   3.  Il  segretario  puo'  revocare  in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione alle  amministrazioni  ivi  indicate  e  all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.   4.  Le  trattenute  devono essere operate dalle amministrazioni di cui  al comma 1 sulle retribuzioni dei segretari in base alle deleghe ricevute  e  sono  versate  mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'Agenzia nazionale.   5. Le amministrazioni di cui al comma I sono tenute, nei confronti dei  terzi,  alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.  |  
|   |                                 Art. 12                          Pari opportunita'
     1.  Al  fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale  parita'  tra  uomini  e  donne,  nell'ambito  delle piu' ampie previsioni  dell'art.  2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma  1,  e  61  del  D.Lgs.  n.  29/1993,  saranno definiti, con la contrattazione   decentrata   integrativa   di   livello   nazionale, interventi  che  si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.   2.  Presso l'Agenzia e' costituito l'apposito comitato per le pari opportunita'  previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 465/1997, secondo le modalita' e con i compiti ivi previsti.   3.  In  sede  di  negoziazione  decentrata  integrativa di livello nazionale, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari  opportunita',  sono  concordate  le  misure  volte  a  favorire effettive  pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con particolare riferimento a:
  a) accesso  ai  corsi  di  formazione  professionale  e  modalita' di   svolgimento degli stessi; b) flessibilita'  degli  orari  di  lavoro  in  rapporto a quelli dei   servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a   parita' di requisiti professionali; d) individuazione   di  iniziative  di  informazione  per  promuovere   comportamenti  coerenti  con  i  principi di pari opportunita' nel   lavoro; e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali   nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e   sulle   caratteristiche  del  fenomeno  e  l'elaborazione  di  uno   specifico  codice  di  condotta  nella  lotta  contro  le molestie   sessuali.
     4.  Gli effetti delle iniziative assunte dall'Agenzia nazionale, a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione del Comitato di cui al  comma  2,  che  elabora  e  diffonde,  annualmente, uno specifico rapporto   sulla   situazione  del  personale  maschile  e  femminile nell'ambito  della categoria dei segretari ed in relazione allo stato delle  assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei  passaggi  di  fascia  nonche'  della retribuzione complessiva di fatto percepita.  |  
|   |                                 Art. 13                     Clausole di raffreddamento
     1.  Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di  correttezza,  buona  fede  e  trasparenza  dei  comportamenti  ed orientato  alla  prevenzione  dei  conflitti. Entro il primo mese del negoziato  relativo  alla  contrattazione  decentrata  le  parti  non assumono  iniziative  unilaterali  ne'  procedono  ad azioni dirette. Durante  il  periodo  in  cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.  |  
|   |                                 Art. 14               Interpretazione autentica dei contratti
     1.  In  attuazione  dell'art.  53  del  D.Lgs  n.  29/1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le  parti  che  li  hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla  richiesta  di  cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.   2.  Al  fine  di  cui  al comma 1, la parte interessata invia alle altre  richiesta  scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere  una  sintetica  descrizione  dei fatti e degli elementi di diritto  sui  quali  si  basa;  essa  deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.   3.  L'A.RA.N.  si  attiva  autonomamente  o su specifica richiesta dell'Agenzia,  delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione Pubblica.   4.   L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le  procedure  di  cui all'articolo  51  del  D.Lgs.  n.  29/1993,  sostituisce  la clausola controversa  sin  dall'inizio  della vigenza del contratto collettivo nazionale.   5.  Con  analoghe  modalita' si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti,  quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti  decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure  di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto sostituisce la  clausola  controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.   6.  Gli  accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi  producono  gli  effetti  previsti  dall'art.  53 del D.Lgs. n. 29/1993.  |  
|   |                                 Art. 15                 Il contratto individuale di lavoro
     1.  Il  rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' costituito   e   regolato   da   contratti  individuali,  secondo  le disposizioni  di  legge,  della  normativa comunitaria e del presente contratto  collettivo  di lavoro. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.   2.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
  a) data  di  inizio  del rapporto di lavoro, coincidente con la prima   effettiva assunzione in servizio; b) qualifica  di  assunzione  e  trattamento  economico  iniziale  di   fascia; c) disciplina  della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede   di destinazione.
     3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato  dai  contratti  collettivi  nel  tempo vigenti anche per le cause  di  risoluzione  del  contratto  di  lavoro e per i termini di preavviso.  E',  in  ogni  modo, condizione risolutiva del contratto, senza   obbligo  di  preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di reclutamento che ne costituisce il presupposto.   4.  L'Agenzia  nazionale  prima di procedere alla stipulazione del contratto  di  lavoro  individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario   a   presentare   la  documentazione  prescritta  dalle disposizioni  regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando  di  concorso,  assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni,  che  puo'  essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi  particolari.  Nello  stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilita',  deve  dichiarare,  di  non  avere altri rapporti di impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in nessuna delle situazioni  di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29  del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente  presentata  la  dichiarazione  di opzione per la nuova amministrazione.   5.  Scaduto  inutilmente  il  termine di cui al comma 4, l'Agenzia nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.   6.  Il  contratto  individuale  di  cui al comma 1, con decorrenza dalla  data  di  applicazione  del  presente contratto, sostituisce i provvedimenti  di  nomina  dei  segretari  da assumere e ne produce i medesimi effetti.   7.  I segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova.  |  
|   |                                 Art. 16                Tenuta ed aggiornamento dei curricula
     1.  Al  fine di favorire la massima disponibilita' di informazioni utili  per  le  procedure  di  nomina,  l'Agenzia nazionale redige il curriculum  professionale  di  ciascun  segretario, a conclusione del corso  di  abilitazione  per l'iscrizione all'albo, e provvede al suo continuo aggiornamento.   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, l'Agenzia nazionale provvede  alla  redazione  ed  all'aggiornamento  dei  curricula  dei segretari  in  servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.   3.  I  criteri  per  la redazione, l'aggiornamento e la tenuta dei curricula  sono definiti dall'Agenzia nazionale, previa concertazione ai sensi dell'art. 8.  |  
|   |                                 Art. 17                        Nomina nell'incarico
     1.  La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465/1997.   2.  A  tal  fine,  a  seguito  dell'avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione,   la   Sezione   Regionale  dell'Agenzia  competente trasmette  ai  sindaci  che  ne  hanno  fatto  richiesta l'elenco dei segretari  iscritti e che non siano gia' titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.   3. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata   assunzione   del   servizio,   senza  giustificato  motivo, determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19, comma 14, del D.P.R. n. 465/1997.  |  
|   |                                 Art. 18                        Revoca dell'incarico
     1.  La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465/1997.   2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  adottato  dal sindaco o dal presidente  della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.   3.  L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per  iscritto  al  segretario  i  fatti o i comportamenti costituenti gravi  violazioni  dei  doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo  a  sua  difesa.  Il  segretario  puo' farsi assistere da un rappresentante  dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato  o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la  convocazione,  non  si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non  adduca  entro  lo  stesso  termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.  |  
|   |                                 Art. 19                          Orario di lavoro
     1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il segretario assicura  la  propria  presenza  in  servizio ed organizza il proprio tempo  di  lavoro,  correlandoli  in  modo  flessibile  alle esigenze connesse    all'espletamento    dell'incarico   affidato   alla   sua responsabilita'   in   relazione   agli   obiettivi  e  programmi  da realizzare.   2. La presente disciplina trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali   e   provinciali  collocati  in  disponibilita',  ai  sensi rispettivamente  dell'art.  7,  comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.  |  
|   |                                 Art. 20                         Ferie e festivita'
     1.  Il  segretario  ha  diritto,  in  ogni anno di servizio, ad un periodo  di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle  due  giornate  previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della  L.  23  dicembre  1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all'art. 41.   2.  Il  segretario  assunto  al  primo  impiego presso la pubblica amministrazione,  dopo  la  stipulazione  del  presente contratto, ha diritto  a  30  giorni  lavorativi  di  ferie  comprensivi  delle due giornate  previste  dal  comma  1.  Dopo  tre  anni  di  servizio  al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.   3.  Nel  caso  che  presso  l'ente,  l'Agenzia  nazionale  o altra amministrazione  che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati  in  disponibilita',  ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma  1,  e  dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, l'orario settimanale  di  lavoro  si  articoli  su cinque giorni, il sabato e' considerato  non  lavorativo  ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle  due  giornate  previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.   4.  Al segretario sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire  nell'anno  solare  ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata  legge  n.  937/1977.  In  caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento economico da corrispondere e' identico a quello previsto per i giorni di ferie.   5.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono  della localita' in cui il segretario  presta  servizio  e'  considerata  giorno festivo purche' ricadente  in  giorno  lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie  convenzionate,  si  considera  giorno  festivo  il  Santo Patrono del comune capofila.   6.  Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle  ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.   7.  Il  segretario  che  e'  stato  assente  ai sensi dell'art. 18 conserva il diritto alle ferie.   8.   Le   ferie   sono   un  diritto  irrinunciabile  e  non  sono monetizzabili,  salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche  frazionatamente,  nel  corso di ciascun anno solare in periodi programmati  dal  segretario in relazione alle esigenze connesse all' incarico   affidato   alla   sua   responsabilita'   e  nel  rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.   9.  In  caso  di  rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio,   il   segretario   ha  diritto  al  rimborso  delle  spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al  luogo  di  svolgimento  delle  ferie,  nonche'  all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.   10.  Le  ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per piu'  di  3  giorni  o  abbiano  dato  luogo  a ricovero ospedaliero. L'amministrazione,   alla  quale  deve  essere  inviata  la  relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.   11.  In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non  abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.   12. Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o  infortunio,  anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno  solare.  In  tal  caso, il godimento delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 11.   13.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  8,  all'atto della cessazione  dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data   non   siano   state   fruite   per   esigenze   di   servizio, l'amministrazione  di  appartenenza  procede al pagamento sostitutivo delle  stesse. Analogamente si procede nel caso che l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.  |  
|   |                                 Art. 21                         Assenze retribuite
     1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause  particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000; per i casi  di  lutto  del  coniuge,  di  un parente o del convivente trova applicazione  la  disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.   2. Il segretario puo' assentarsi anche nei seguenti casi:
  a) partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di   svolgimento   delle   prove,   ovvero  a  corsi  di  aggiornamento   professionale facoltativo: giorni otto all'anno; b) lutti  per  coniuge,  per parenti entro il secondo grado ed affini   entro  il  primo grado nonche' per decesso del convivente stabile:   giorni  tre  consecutivi  per  evento;  la  stabile  convivenza e'   accertata  sulla  base  della certificazione anagrafica presentata   dal segretario; c) particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all'anno.
     3.  Il  segretario ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.   4.  Le  assenze  di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell'anno solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti dell'anzianita' di servizio.   5.  Durante  i  predetti  periodi  di assenza al segretario spetta l'intera  retribuzione,  compresa  la  retribuzione  di posizione cui all'art. 41.   6.  Le  assenze  previste  dall'art.  33,  comma 3, della legge n. 104/1992,  non  sono  computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.   7.   Il   segretario   ha  altresi'  diritto  ad  assentarsi,  con conservazione  della  retribuzione,  negli  altri  casi  previsti  da specifiche  disposizioni  di  legge  o  dei  relativi  regolamenti di attuazione,  ivi  compresa  la  partecipazione  alle  riunioni  degli organismi   di   gestione  dell'Agenzia  nazionale  e  delle  Sezioni regionali.   8.  Il  presente  istituto  sostituisce  la  precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.  |  
|   |                                 Art. 22                        Congedi dei genitori
     1.  Ai  segretari  comunali  e provinciali si applicano le vigenti disposizioni  in  materia  di tutela della maternita' contenute nella legge  n.  1204/1971,  come  modificata  ed  integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000, nonche' le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.   2.  Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo  degli  articoli  di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.   3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi  di  astensione  obbligatoria.  Qualora il figlio nato prematuro abbia  necessita'  di  un  periodo  di  degenza  presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che  il  restante  periodo  di  congedo obbligatorio post-parto ed il periodo  ante-parto,  qualora  non  fruito,  decorra  dalla  data  di effettivo rientro a casa del figlio.   4.  Nel  periodo  di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della  legge  n.  1204/1971,  alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi  di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera  retribuzione  fissa  mensile,  compresa  la retribuzione di posizione  e  quella  di  risultato  nella  misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile.   5.  Nell'ambito  del  periodo  di  astensione  dal lavoro previsto dall'art.  7,  comma  1,  lett.  a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici  madri  o  in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta  giorni,  computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili  anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento   anche  alla  retribuzione  di  posizione  e  quella  di risultato  nella  misura  in  cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile.   6.  Successivamente  al  periodo di astensione di cui al comma 4 e fino  al  terzo  anno,  nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della legge  n.  1204/1971,  alle  lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono   riconosciuti   trenta   giorni  per  ciascun  anno,  computati complessivamente  per  entrambi  i  genitori,  di  assenza retribuita secondo le modalita' di cui al precedente comma 5.   7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di  fruizione  continuativa,  comprendono  anche gli eventuali giorni festivi  che  ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo  trova  applicazione  anche nel caso di fruizione frazionata, ove  i  diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.   8.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata, dei periodi di astensione  dal  lavoro,  di  cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971,  la  lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa  domanda,  con  la  indicazione  della  durata,  all'ente di appartenenza,  o  all'Agenzia  nazionale o alle altre amministrazioni che  si  avvalgono  di segretari collocati in disponibilita' ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  e  dell'art.  19,  comma  5,  del D.P.R. n. 465/1997,  almeno  quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo  di  astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento purche' sia assicurato comunque  il  rispetto  del  termine  minimo di quindici giorni. Tale disciplina   trova   applicazione   anche   nel   caso   di   proroga dell'originario periodo di astensione.   9.  In  presenza  di particolari e comprovate situazioni personali che  rendono  oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda puo' essere presentata entro le  quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.   10.  In  caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10  della  legge  1204/1971  sono  raddoppiati  e  le  ore aggiuntive rispetto  a  quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.  |  
|   |                                 Art. 23                        Assenze per malattia
     1.   Il   segretario,   assente  per  malattia,  ha  diritto  alla conservazione  del  posto  per  un  periodo di diciotto mesi. Ai fini della  maturazione  del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.   2.  Al  segretario  che  ne  faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di assentarsi   per   un   ulteriore   periodo   di   18  mesi  in  casi particolarmente  gravi,  ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle  sue condizioni di salute, per il tramite dell'unita' sanitaria locale   territorialmente   competente   ai   sensi   delle   vigenti disposizioni,  al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di  assoluta  e  permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.   3.  Superati  i  periodi  di  conservazione del posto previsti dai commi   1   e   2,   o   nel   caso  che  il  segretario,  a  seguito dell'accertamento  di  cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo  a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il rapporto di lavoro puo'  essere  risolto  ed  al  segretario e' corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso. A tal fine l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia  il  superamento dei periodi di conservazione del posto o la   sopravvenuta   inidoneita'   a   qualsiasi   proficuo  lavoro  e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.   4.  I  periodi  di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.   5.  Restano  ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.   6. Il trattamento economico spettante al segretario che si assenti per malattia e' il seguente:
  a) intera  retribuzione,  compresa  la  retribuzione di posizione cui   all'art. 41, per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3   mesi di assenza; c) 50  % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori   6  mesi  del periodo di conservazione del posto previsto nel comma   1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
     7.  In  caso  di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come  ad  esempio  l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente  disciplina,  sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per  malattia  i  relativi  giorni  di  ricovero ospedaliero o di day hospital  nonche'  i  giorni  di  assenza dovuti alle citate terapie, debitamente  certificati  dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura  convenzionata.  In tali giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal precedente comma 6, lett. a).   8.  L'assenza  per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione medica.   9.  L'ente  puo'  disporre  il  controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.   10.  Il  segretario che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.   11. Nel caso in cui l'infermita' sia causata da colpa di un terzo, l'eventuale  risarcimento  del danno da mancato guadagno da parte del terzo   responsabile  e'  versato  dal  segretario  all'ente  fino  a concorrenza  di  quanto  dalla  stessa  erogato durante il periodo di assenza  ai  sensi  del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri  riflessi  inerenti.  La  presente  disposizione non pregiudica l'esercizio,  da  parte  dell'ente,  di  eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.   l2.  La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi  trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra   amministrazione   si   avvalgono   di  segretari  comunali  e provinciali  collocati  in  disponibilita',  ai sensi rispettivamente dell'art.  7,  comma  1,  e  dell'art.  19,  comma  5,  del D.P.R. n. 465/1997.   13.  Le  disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle  assenze  per  malattia  iniziate  successivamente  alla data di stipulazione  del  contratto,  nonche'  a  quelle che pur iniziate in precedenza  siano  ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede  di  prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma  1  e' quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.  |  
|   |                                 Art. 24     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
     1.  In  caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul lavoro, ivi compresi  gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta  dipendente  da  causa  di  servizio,  il  segretario ha diritto  alla  conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque  non oltre il periodo previsto dall'art. 23, commi 1 e 2. In tale  periodo  al  segretario  spetta  l'intera  retribuzione  di cui all'art.  23,  comma  6,  lett. a), comprensiva della retribuzione di posizione di cui all'art. 41.   2.  Decorso  il  periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione  quanto  previsto dal comma 3 dell'articolo 23. Nel caso in  cui  l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di  lavoro  prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non spetta alcuna retribuzione.   3.  Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle  vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa  di servizio delle infermita' e per la corresponsione dell'equo indennizzo.   4.  La  disciplina  del presente articolo trova applicazione anche nei  casi  in  cui  l'Agenzia  nazionale  o  altra amministrazione si avvalgono   di   segretari   comunali   e  provinciali  collocati  in disponibilita',  ai  sensi  rispettivamente  dell'art.  7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.  |  
|   |                                 Art. 25                      Congedi per la formazione
     1.  I  congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di servizio.   2. Al segretario, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso  lo  stesso  ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione.   3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, il segretario interessato   ed   in  possesso  della  prescritta  anzianita',  deve presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che intende svolgere, della data  di  inizio  e  della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.   4. L'ente puo' non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
  a) il  periodo  previsto  di  assenza  superi  la  durata  di 11 mesi   consecutivi; b) non  sia  oggettivamente  possibile assicurare la regolarita' e la   funzionalita' dei servizi.
     5.  Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con  l'interesse formativo del segretario, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di preavviso di cui al comma  3,  l'ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.   6.  Al  segretario durante il periodo di congedo si applica l'art. 5,  comma  3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo  stesso  articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione   del   trattamento   economico,   alle  modalita'  di comunicazione  all'ente  ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 24 del presente CCNL.   7.   La   disciplina   del   presente  articolo,  sussistendone  i presupposti,  trova  applicazione  anche  nei casi in cui l'Agenzia o altra   amministrazione   si   avvalgono   di  segretari  comunali  e provinciali  collocati  in  disponibilita',  ai sensi rispettivamente dell'ari.  7,  comma  1,  e  dell'art.  19,  comma  5,  del D.P.R. n. 465/1997.  |  
|   |                                 Art. 26                          Servizio militare
     1.  La  chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonche' l'arruolamento  volontario  allo  scopo  di  anticipare  il  servizio militare  obbligatorio,  determinano  la  sospensione del rapporto di lavoro  ed  il  segretario ha titolo alla conservazione del posto per tutto  il  periodo  del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.   2.  I  segretari che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.   3.  Entro  quindici  giorni  dal  congedo  o dall'invio in licenza illimitata   in  attesa  di  congedo,  il  segretario  deve  porsi  a disposizione dell'ente, dell'Agenzia nazionale, nel caso di segretari utilizzati  ai  sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e delle  altre  amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art.   19,  comma  5,  dello  stesso  D.P.R.  n.  465/1997,  per riprendere  servizio.  Superato tale termine il rapporto di lavoro e' risolto,   senza  diritto  ad  alcuna  indennita'  di  preavviso  nei confronti  del  segretario, salvo i casi di comprovato impedimento. A tal  fine  l'ente  e  le  altre  amministrazioni che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa   di   servizio  del  segretario  nel  termine  prescritto  e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.   4.  Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti  gli  effetti  previsti  dalle  vigenti disposizioni di legge e contrattuali.   5.   I   segretari   richiamati   alle  armi  hanno  diritto  alla conservazione  del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato  ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale l'ente,   l'Agenzia,  nel  caso  di  segretari  utilizzati  ai  sensi dell'art.   7,   comma   1,  del  D.P.R.  n.  465/1997,  e  le  altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma  5,  dello stesso D.P.R. n. 465/1997, corrispondono l'eventuale differenza  tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione militare  e  quello  fondamentale  in  godimento  presso  gli stessi, comprensivo anche della retribuzione di posizione di cui all'art. 41.  |  
|   |                                 Art. 27                  Aspettativa per motivi personali
     1.  Al  segretario  che  ne  faccia  formale  e motivata richiesta possono    essere   concessi,   compatibilmente   con   le   esigenze organizzative  o  di  servizio,  periodi  di aspettativa per esigenze personali  o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza decorrenza dell'anzianita',  per  una  durata  complessiva  di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.   2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione  ai  fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del segretario.   3.  La  presente  disciplina  si  aggiunge  ai  casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.  |  
|   |                                 Art. 28       Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
     1.  I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della  legge  13  agosto  1984,  n. 476 oppure che usufruiscano delle borse  di  studio  di  cui  alla  legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati,  a  domanda,  in  aspettativa  per  motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.  |  
|   |                                 Art. 29         Altre aspettative previste da disposizioni di legge
     1.   Le   aspettative   per   cariche  pubbliche  elettive  e  per volontariato  restano  disciplinate  dalle  vigenti  disposizioni  di legge.   2.  Il segretario, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo' chiedere  il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni,  qualora l'ente,   l'Agenzia,  nel  caso  di  segretari  utilizzati  ai  sensi dell'art.   7,   comma   1,  del  D.P.R.  n.  465/1997,  e  le  altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma  5,  dello  stesso  D.P.R.  n. 465/1997, non ritenga di poterlo destinare  a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il  coniuge  o  qualora  non  sussistano  i  presupposti  per  un suo trasferimento nella localita' in questione.   3.  L'aspettativa  concessa  ai  sensi  del comma 2 puo' avere una durata   corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane  la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento  per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del segretario in aspettativa.  |  
|   |                                 Art. 30                        Cumulo di aspettative
     1.  Il  segretario  non  puo'  usufruire  continuativamente di due periodi  di  aspettativa,  anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione  non  si  applica  in  caso  di  aspettativa per cariche pubbliche   elettive,  per  cariche  sindacali  e  per  attivita'  di volontariato.   2.  L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i  motivi  che ne hanno giustificato la concessione, puo' invitare il segretario  a  riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il segretario, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.   3.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto, senza diritto ad alcuna indennita'  sostitutiva  di  preavviso,  nei confronti del segretario che,  salvo  casi  di  comprovato  impedimento,  non  si presenti per riprendere  servizio  alla  scadenza del periodo di aspettativa o del termine   di   cui   al   comma   2.  In  tal  caso  l'ente  comunica tempestivamente  all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.  |  
|   |                                 Art. 31                         Fasce professionali
     1.  I  segretari  comunali  e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:
  a) nella  fascia  professionale  C, sono inseriti i segretari, idonei   alla  titolarita'  di  sedi  di  comuni  fino  a 3.000 abitanti, a   seguito  del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola   Superiore di cui all'art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/2000; b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a   seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola   Superiore  di  cui  all'art.  14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997,   alla  titolarita'  di  sedi  di comuni fino a 65.000 abitanti, non   capoluogo  di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi   i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C; c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a   seguito  del  superamento  del  secondo  corso di specializzazione   della Scuola Superiore, di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n.   465/1997,  alla  titolarita'  di  sedi  di  comuni con popolazione   superiore  a  65.000  abitanti,  di  comuni capoluogo di provincia   nonche'  di  province; al corso di specializzazione sono ammessi i   segretari  con almeno due anni di servizio in enti con popolazione   compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.
     2.  La  trasposizione  nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei  segretari  comunali  e provinciali gia' collocati nelle fasce di cui  all'art.  12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 avviene secondo le previsioni dell'art. 35 del presente CCNL.   3.  Nell'ambito  della  fascia  B, per la nomina in sedi di comuni superiori  a  10.000  e  fino a 65.000, e' richiesta un'anzianita' di servizio  del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia.   4.  Nell'ambito  della  fascia  A, per la nomina in sedi di comuni superiori  a  250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno   due   anni   in  enti  inferiori  della  stessa  fascia.  La disposizione di cui all'art. 11, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. n. 465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti   acquisiti   entro   tale   data  ai  sensi  della  medesima disposizione.   5.  Il  sindaco  ed  il  presidente  della  provincia  nominano il segretario  dell'ente  fra  gli  iscritti  nella fascia professionale corrispondente  all'entita'  demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni  intervenute  con  il  precedente  ordinamento.  La corresponsione  del trattamento economico e' correlata alla effettiva assunzione   in   servizio   negli  enti,  secondo  i  livelli  della retribuzione di posizione di cui all'art. 41.   6.  L'idoneita' conseguita a seguito dei corsi di specializzazione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 465/1997 comporta l'iscrizione nella relativa  fascia professionale, fermo restando che con l'applicazione del  presente  contratto non e' richiesta l'idoneita' per i segretari con anzianita' di servizio di nove anni e sei mesi al 31.12.2000.   7. Con l'applicazione del presente contratto, per il conseguimento dell'idoneita'  a  seguito del corso gia' indetto per i segretari con un'anzianita'  di  servizio  compresa  tra  quattro e nove anni e sei mesi,  ai  sensi  dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e in quello  da  indire  per  coloro che risultano iscritti nella fascia B secondo  le  disposizioni del presente contratto, gia' iscritti nella precedente  lettera  b)  dell'art.  12  del  D.P.R.  n.  465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.   8. Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000   abitanti,   in  sede  di  prima  applicazione  del  presente contratto,  per  i  segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due anni di anzianita' di cui al comma 3.   9.  Per  i  segretari  in  servizio  nei  comuni  con  popolazione superiore  a  10.000  e  inferiore  a  65.000  abitanti,  iscritti al 31.12.2000  nella  lettera  c)  di  cui  all'art.  12  del  D.P.R. n. 465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell'art. 35, l'iscrizione nella   fascia  A,  come  disciplinata  dal  presente  contratto,  e' subordinata al conseguimento dell'idoneita' da acquisire con il corso di cui all'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. n. 465/1997.  |  
|   |                                 Art. 32               Mobilita' presso altre amministrazioni
     1.  In  caso  di mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'Albo:
  a) il   segretario   collocato   nella  fascia  professionale  C  del   precedente   articolo  viene  equiparato  alla  categoria  o  area   professionale piu' elevata prevista dal sistema di classificazione   vigente presso l'amministrazione di destinazione; b) il  segretario  collocato  nella  fascia  professionale  B, con lo   stipendio  tabellare  iniziale  di cui all'art. 39, comma 2, viene   equiparato  alla  categoria  o  area  professionale  piu'  elevata   prevista   dal   sistema   di   classificazione   vigente   presso   l'amministrazione  di  destinazione;  la  presente  disciplina  ha   natura transitoria e si applica sino alla data del 31.12.2001; c) il  segretario  collocato  nella  fascia  professionale  B, con lo   stipendio  tabellare  economico  di  cui  all'art. 39, comma 1, e'   equiparato al personale con qualifica dirigenziale; d) il segretario collocato nella fascia A, e' equiparato al personale   con qualifica dirigenziale.  |  
|   |                                 Art. 33                Partecipazione ai corsi di formazione
     1.  L'Agenzia  determina  annualmente  il  numero  complessivo dei segretari  da  ammettere ai corsi ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.R.   n.   465/1997,   e   disciplina  le  relative  modalita'  di partecipazione,    previa   contrattazione   decentrata   integrativa nazionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2.   2.  Qualora il numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito  dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati, con le stesse  modalita'  di  cui  all'art. 4, commi 1 e 2, i criteri per la definizione  della  graduatoria necessaria per l'ammissione ai corsi, tenendo  conto dell'anzianita' di servizio e del credito formativo di cui all'art. 34.  |  
|   |                                 Art. 34                          Crediti formativi
     1.  Il  credito  formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi  formativi  organizzati  dalla  Scuola  Superiore  ai  sensi dell'art.  5,  comma  3,  del  D.P.R. n. 396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione.   2.  L'entita'  del  credito formativo e' determinato, in relazione alle  attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di certificazione delle competenze maturate.   3.  Il  sistema  di certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio   di   Amministrazione   dell'Agenzia   nazionale,   previa contrattazione  con  le  organizzazioni  sindacali,  viene  basato su standard  formativi  distinti  per  fasce  in  relazione  ai quali si determina  l'accrescimento  del  credito. Esso puo' tener conto delle competenze  gia'  in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi formativi.  |  
|   |                                 Art. 35         Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
     1.  In sede di prima applicazione dell' art. 31 del presente CCNL, con  effetto  dalla  data  di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari  comunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data,  sono  inseriti  nelle  nuove  fasce  professionali  secondo  i seguenti criteri di corrispondenza:
  a) nella  fascia  professionale  C sono iscritti i segretari inseriti   nella  precedente fascia professionale corrispondente alla lettera   a) dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997; b) nella  fascia  professionale B, sono iscritti i segretari inseriti   nella  precedente fascia professionale corrispondente alla lettera   b)  dell'art.  12,  comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 nonche' quelli   inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla   lettera c) dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997; c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle   lettere d) ed e) dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997.
     2.  Restano  confermati  gli  effetti  dei  provvedimenti adottati dall'Agenzia in attuazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 465/1997.  |  
|   |                                 Art. 36                     Formazione ed aggiornamento
     1.  La  formazione  e  l'aggiornamento professionale sono elementi essenziali  per  lo  sviluppo  e  la valorizzazione delle capacita' e delle  attitudini  del  segretario  e rappresentano un indispensabile supporto   per   l'assunzione  delle  responsabilita'  connesse  alle funzioni affidate.   2.  L'Agenzia  nazionale  definisce  annualmente  la  quota  delle risorse  da  destinare  alle  iniziative  di  formazione nella misura individuata   in   sede   di  contrattazione  decentrata  integrativa nazionale.   3. L'Agenzia, nell'ambito dei criteri generali definiti in sede di contrattazione  decentrata  integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art.  4,  realizza  le  iniziative  formative  avvalendosi della Scuola Superiore di P.A.L.   4. Il segretario deve partecipare alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20 giorni all'anno.  La  partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in  appositi  percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dal  segretario  interessato  con  l'ente,  con l'Agenzia nel caso di segretari  in  disponibilita' o con l'amministrazione presso la quale presta  servizio  in  caso  di comando, di distacco o di posizione di fuori  ruolo.  Tale  partecipazione  e'  considerata servizio utile a tutti gli effetti.   5.  Gli  oneri per la partecipazione dei segretari alle iniziative di  formazione  ed  aggiornamento  organizzate dalla Scuola Superiore sono a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio, fatti  salvi  i  casi  in  cui  gli  oneri  dei  corsi  sono  assunti integralmente a carico della Scuola.   6.  Il  segretario  puo'  partecipare, senza oneri per l'ente, per l'Agenzia   nel   caso   di   segretari   in   disponibilita'  o  con l'amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di  distacco  o di posizione di fuori ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento  che siano in linea con le finalita' indicate nel comma 1  e  con  i  contenuti dei programmi annuali e pluriennali elaborati dalla  Scuola  Superiore.  Al  segretario,  inoltre,  possono  essere concessi  congedi  per la formazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2000, secondo la disciplina dell'art. 25.   7.  Qualora  l'ente, l'Agenzia o l'amministrazione presso la quale presta  servizio,  riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di  formazione  ed  aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma  6,  con  le  funzioni  allo  stesso affidate puo' concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata.  |  
|   |                                 Art. 37                    Struttura della retribuzione
     1.  La  struttura  della  retribuzione  dei  segretari  comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
  a) trattamento stipendiale; b) indennita' integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato; g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
     2.  Al  segretario  comunale  e  provinciale  compete altresi' una tredicesima mensilita' corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.   3.  Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla  lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).  |  
|   |                                 Art. 38                        Incrementi tabellari
     1.  Il  valore  degli  stipendi  tabellari  previsti  dai  vigenti contratti  collettivi  del 21.5.1996 e del 18.4.1997, per la separata area della dirigenza, e' incrementato nelle misure mensili lorde, per tredici mensilita', indicate nella tavola i con decorrenza dalle date ivi previste.  |  
|   |                                 Art. 39                         Stipendio tabellare
     1.  Con  effetto  dall'1.7.1999,  a  regime,  il  nuovo  stipendio tabellare  dei  segretari  comunali  e provinciali e' stabilito nella misura unica annua lorda per dodici mensilita' di L. 37.632.000.   2. Nell'ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per  i  segretari  comunali  e  provinciali  comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L. 23.639.000, stabilito dal  CCNL  del  25.7.1996, e' previsto uno stipendio tabellare il cui importo  e' determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito  nel  comma  1,  pari  al valore di L. 24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.   3.  Per  i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C,  lo stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, e' determinato nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore di L. 21.675.000.   4.  Ai  segretari  comunali e provinciali della ex seconda classe, collocati  nella  fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, e' attribuito lo stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.   5.   Sono   confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la retribuzione  individuale  di  anzianita'  in  godimento alla data di stipulazione  del  presente  CCNL; e' altresi' confermato il maturato economico  in  godimento  secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi  ed  il  trattamento economico ad personam di cui all'art. 40,  commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.  |  
|   |                                 Art. 40                     Effetti dei nuovi stipendi
     1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art.   39   hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita'  premio di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo  indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.   2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal  medesimo  articolo  al segretario comunque cessato dal servizio, con  diritto  a  pensione,  nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti   dell'indennita'   premio   di   servizio,   dell'indennita' sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del  codice  civile,  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.  |  
|   |                                 Art. 41                      Retribuzione di posizione
     1.   Ai   segretari   comunali   e   provinciali   e'   confermata l'attribuzione  del  compenso  denominato  retribuzione di posizione, collegata  alla  rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita'  in  relazione  alla  tipologia  dell'ente  di cui il segretario  e'  titolare.  Tale  denominazione  e'  riferita anche ai compensi  prima  denominati "indennita' di direzione" di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri.   2.  Con  decorrenza  dal  3l.12.l999, e a valere dall'1.1.2000, le misure  dell'ex  indennita' di direzione, di cui all'art. 40, comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a seguito  dell'accordo  successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di  posizione  di  cui  all'art.  2  del  CCNL  del  18.4.1997,  sono incrementate   negli  importi  annui  lordi  per  tredici  mensilita' indicati nella tavola 2.   3.  Con  effetto  dalla  stessa  data,  i valori complessivi annui lordi,  per  tredici  mensilita', della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono cosi' rideterminati:
   livello A 1) incarichi in enti metropolitani                  L. 72.314.000 2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti,   in comuni capoluogo di provincia,   in amministrazioni provinciali                   L. 56.820.000 3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti        L. 34.092.000
  livello B 1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti                            L. 23.754.000 2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti    L. 17.744.000
  livello C 1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti           L. 10.213.000
     Gli  enti  indicati  nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.   4.  Gli  Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacita' di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi  di  cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di   riferimento   per   definire   le  predette  maggiorazioni  sono individuate   in   sede   di  contrattazione  decentrata  integrativa nazionale.   5.  Gli  enti  assicurano,  altresi',  nell'ambito  delle  risorse disponibili   e  nel  rispetto  della  capacita'  di  spesa,  che  la retribuzione  di  posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale piu' elevata nell'ente in base al  contratto  collettivo  dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti,  a  quello  del  personale  incaricato  della piu' elevata posizione organizzativa.   6. La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del  precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle   prestazioni   di   lavoro,  ivi  compreso  quello  per  lavoro straordinario,  con eccezione di quelli, indicati nell'art. 37, comma 1,  lett.  g),  fino  a  diversa  disciplina del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.   7.   Al   segretario   comunale  e  provinciale  in  posizione  di disponibilita'  ed  incaricato  della  reggenza o supplenza spetta la stessa  retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume  servizio,  ove  il  relativo  importo  sia superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 43.  |  
|   |                                 Art. 42                      Retribuzione di risultato
     1.  Ai  segretari comunali e provinciali e' attribuito un compenso annuale,   denominato   retribuzione   di   risultato,  correlato  al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli  incarichi  aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.   2.  Gli  Enti  del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive  a  proprio  carico,  un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito  delle  risorse  disponibili e nel rispetto della propria capacita' di spesa.   3.   Ai   fini   della  valutazione  dei  risultati  conseguiti  e dell'erogazione  della  relativa  retribuzione ad essa correlata, gli Enti   utilizzano,  con  gli  opportuni  adattamenti,  la  disciplina adottata  ai  sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.  |  
|   |                                 Art. 43        Trattamento economico dei segretari in disponibilita'
     1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' di  cui  all'art. 19, comma 7, del D.P.R. n. 465/1997, e' corrisposto il  trattamento  economico  in  godimento  presso  l'ultima  sede  di servizio e composto delle seguenti voci:
  - trattamento stipendiale di fascia; - indennita' integrativa speciale; - tredicesima mensilita'; - retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico, ove spettante; - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
     2.  In  caso  di  nomina  presso  un ente di fascia immediatamente inferiore   a  quella  di  iscrizione,  il  segretario  collocato  in disponibilita'   conserva   il  trattamento  economico  in  godimento previsto  dal  comma  1.  I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che  rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente.  |  
|   |                                 Art. 44 Trattamento  economico  del  segretario  con  funzioni  di  Direttore                              Generale
     1.  Al  segretario  comunale  e  provinciale,  a  cui  siano state conferite  funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U.  n.  267/2000,  nell'ente  dove  svolge  le  sue funzioni, viene corrisposta  in  aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una  specifica  indennita',  la  cui  misura e' determinata dall'ente nell'ambito  delle  risorse  disponibili e nel rispetto della propria capacita' di spesa.  |  
|   |  Art. 45 Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di                      segreteria convenzionata
     1.  Al  segretario  che  ricopre  sedi di segreteria convenzionate compete  una  retribuzione  mensile  aggiuntiva  di importo pari alla maggiorazione  del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.   2.   Al  segretario  titolare  di  segreterie  convenzionate,  per l'accesso  alle  diverse  sedi,  spetta  il  rimborso  delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.   3.  Gli  oneri  conseguenti  all'applicazione  dei  commi 1 e 2 si ripartiscono  tra  i  diversi  enti  interessati secondo le modalita' stabilite nella convenzione.  |  
|   |                                 Art. 46     Trattamento economico del segretario in distacco sindacale
     1.  Al  segretario  che usufruisce dei distacchi di cui all'art. 5 del  CCNQ  del  7.8.1998,  spetta  il  trattamento  economico  di cui all'art.  37,  comma  1,  in godimento al momento del collocamento in distacco.   2.  Gli  oneri relativi al trattamento economico del segretario in distacco sindacale sono a carico dell'Agenzia nazionale.  |  
|   |                    Art. 47 Trattamento di trasferta
     1.  Il  presente  articolo  si  applica  ai  segretari comandati a prestare  la  propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora  abituale  e  distante  piu'  di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo  compreso  tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della  trasferta.  Ove la localita' della trasferta si trovi oltre la localita' di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima localita'.   2.   Ai   segretari   di  cui  al  comma  1,  oltre  alla  normale retribuzione, compete:
  a) una  indennita'  di trasferta, avente natura non retributiva, pari   a: L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; L. 1.945 per   ogni  ora  di  trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore   alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte   di durata superiore alle 24 ore; b) il  rimborso  delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in   ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel   limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; c) il  rimborso  delle  spese  per  i taxi e per i mezzi di trasporto   urbani  nei  casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo   la disciplina del comma 10.
     3.  Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.   4.  Il  segretario inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad utilizzare  il  proprio  mezzo  di  trasporto. In tal caso si applica l'art.  49,  commi  3 e ss., del presente CCNL e al segretario spetta l'indennita'  di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi   del  comma  6,  il  rimborso  delle  spese  autostradali,  di parcheggio  e  dell'eventuale  custodia  del  mezzo ed una indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.   5.  Per  le  trasferte di durata superiore a 12 ore, al segretario spetta  il  rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo  di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1,  comma  68,  della  legge n. 662/1996, e della spesa per uno o due pasti  giornalieri,  nel  limite di L. 59.150 per il primo pasto e di complessive  L.  118.300  per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.   Nei  casi  di  missione  continuativa  nella medesima localita' di durata  non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa  per  il  pernottamento  in  residenza turistico alberghiera di categoria  corrispondente  a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.   6.  Nel  caso  in cui il segretario fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non e' ammessa  in  nessun  caso  l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.   7.  L'  indennita'  di  trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.   8.  L'indennita'  di  trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.   9.  Il  segretario  inviato  in  trasferta  ai  sensi del presente articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.   10.  Gli  enti  stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti  ed  in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina  della  trasferta  per  gli  aspetti  di  dettaglio  o non regolati  dal  presente  articolo,  individuando,  in particolare, la documentazione  necessaria  per  i  rimborsi  e le relative modalita' procedurali.   11.  Le  trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
  - l'indennita'  di  trasferta  di  cui  al  comma  2,  lettera  a) e'  aumentata  del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma  6; - i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
     12.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti  delle  risorse gia' previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita'.  |  
|   |                                 Art. 48                    Trattamento di trasferimento
     1.  Al  segretario, nel caso che l'assunzione della titolarita' di una  nuova  sede  comporti  il  cambio  della  residenza, deve essere corrisposto  il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale  alloggio  per  se'  e  per  le  persone di famiglia che lo seguono  nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3o grado ed  affini entro il 2o grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto  degli  effetti  personali,  il  tutto  nei  limiti fissati nell'art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente presso il  quale deve assumere l'incarico, nonche' l'indennita' di trasferta di cui all'art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio.   2.  Il  segretario ha altresi' diritto al rimborso dell'indennizzo per  anticipata  risoluzione  del contratto di locazione regolarmente registrato  quando  sia  tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.   3.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, gli  enti  vi fanno fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita'.  |  
|   |                               Art. 48-bis     Segretari utilizzati presso l'Agenzia nazionale e la Scuola
     1. In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell'Agenzia o della  Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.   2.  Ai  segretari  durante  il  periodo  di  utilizzo  compete  il trattamento  economico,  previsto dall'art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.  |  
|   |                                 Art. 49                       Copertura assicurativa
     1.  Gli  enti,  anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza,   assumono  le  iniziative  necessarie  per  la  copertura assicurativa  della  responsabilita'  civile dei segretari comunali e provinciali,  ivi  compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalita' sono  indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacita' di spesa.   2.  Analoga iniziativa assumono l'Agenzia nazionale, relativamente ai  segretari  comunali  e provinciali collocati in disponibilita' ed utilizzati  per  esigenze  dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e  loro  organismi  ed  enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari  comunali  e  provinciali  ai  sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997.   3. Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in occasione di  trasferte  o  per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio  mezzo  di  trasporto,  limitatamente  al  tempo strettamente necessario  per  l'esecuzione  delle prestazioni di servizio. Analoga polizza   viene   stipulata  dall'Agenzia  nazionale  e  dalle  altre pubbliche  amministrazioni  e  loro organismi ed enti strumentali nel caso  di  utilizzo  di  segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita'.   4.  La  polizza  di  cui  al comma 3 e' rivolta alla copertura dei rischi  non  compresi  nell'assicurazione  obbligatoria  di terzi, di danneggiamento  al  mezzo  di trasporto di proprieta' del segretario, nonche'  di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.   5.  Le  polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta'  dell'amministrazione  sono  in ogni caso integrate con la copertura,  nei  limiti e con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.   6. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per   i   corrispondenti   danni,  dalla  legge  per  l'assicurazione obbligatoria.   7. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze  stipulate  da  terzi  responsabili  e di quelle previste dal presente  articolo  sono detratti dalle somme eventualmente spettanti al segretario a titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.  |  
|   |                                 Art. 50                                Mensa
     1.  Il  segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza e di  supplenza,  ha  diritto  ad  avvalersi  delle  mense  di servizio istituite   presso  gli  enti  o,  in  alternativa,  ai  buoni  pasto sostitutivi,  ove  riconosciuti  al  restante  personale,  secondo le modalita'  indicate  nell'art.  51;  analogo  diritto e' riconosciuto altresi'  al  collocato  in disponibilita' ed utilizzato per esigenze dell'Agenzia  stessa,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997,  o  da  altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti  strumentali ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997.   2. Per poter usufruire del diritto alla mensa e' necessario essere effettivamente in servizio.   3.   Il  segretario  e'  tenuto  a  pagare,  per  ogni  pasto,  un corrispettivo  pari  ad  un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e' gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad  un  terzo  dei  generi alimentari e del personale, se la mensa e' gestita direttamente dall'ente o dall'Agenzia nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma 1.   4.   In   ogni  caso  e'  esclusa  ogni  forma  di  monetizzazione indennizzante.  |  
|   |                                 Art. 51                             Buono pasto
     1.  Il  costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa e' pari   alla   somma  che  l'ente,  l'Agenzia  nazionale  o  le  altre amministrazioni  di  cui all'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997 sarebbe  tenuto  a  pagare  per  ogni  pasto,  ai  sensi  del comma 3 dell'art. 50, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio.   2.  Il  segretario  ha  titolo,  secondo le direttive adottate dai singoli  enti  per  il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane.  |  
|   |                                 Art. 52             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
     1.  La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei  casi  di  risoluzione  gia' disciplinati negli artt. 23 e 24, ha luogo:
  a) al  compimento  del  limite  massimo  di  eta' o al raggiungimento   dell'anzianita' massima di servizio previsti dalle norme di legge; b) per dimissioni del segretario; c) per decesso del segretario.  |  
|   |                                 Art. 53                        Obblighi delle parti
     1.  Nel  caso  di cui alla lettera a) dell'art. 52, la risoluzione del  rapporto  di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione  prevista  ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' prevista. L'Agenzia nazionale comunica comunque  per  iscritto all'interessato l'intervenuta risoluzione del rapporto.  Nel  secondo  caso  di  cui  alla lettera a) dell'art. 52, l'Agenzia nazionale puo' risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda   del   segretario   per  la  permanenza  in  servizio  oltre l'anzianita'  massima,  da  presentarsi  almeno  un  mese  prima  del verificarsi  della  condizione prevista. In entrambi i casi l'Agenzia nazionale   informa   contestualmente   l'ente  presso  il  quale  il segretario   presta  servizio  o  le  altre  amministrazioni  che  si avvalgono  del  segretario ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997.   2.  Nel  caso  di  dimissioni  del  segretario,  questi deve darne comunicazione     scritta     all'Agenzia    nazionale,    informando contestualmente  l'ente  presso  il  quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.  |  
|   |                                 Art. 54                        Periodo di preavviso
     1.  Nei  casi  di  risoluzione  del  rapporto  con preavviso o con corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
  a) 2 mesi per i segretari con anzianita' di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per i segretari con anzianita' di servizio fino a 10 anni; e) 4 mesi per i segretari con anzianita' di servizio oltre 10 anni.
     2.  In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'.   3.  I  termini  di  preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.   4.  La  parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il  periodo  di  mancato  preavviso. L'Agenzia nazionale, anche per i segretari  utilizzati  ai  sensi  dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997   o   comunque  collocati  in  disponibilita',  e  le  altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su   quanto   eventualmente   dovuto   al   segretario,   un  importo corrispondente  alla  retribuzione  per  il  periodo  di preavviso da questi  non  dato,  senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.   5.  E'  in  facolta'  della  parte  che riceve la comunicazione di risoluzione  del  rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia  all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.   6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.   7.  Il  periodo  di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti gli effetti.   8.   In  caso  di  decesso  del  segretario,  l'Agenzia  nazionale corrisponde   agli   aventi   diritto  l'indennita'  sostitutiva  del preavviso  secondo  quanto  stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonche' una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.   9.   L'indennita'   sostitutiva   del  preavviso  deve  calcolarsi computando  la  retribuzione  fissa  e  le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.  |  
|   |                                 Art. 55                Ricostituzione del rapporto di lavoro
     1.  Il  segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto  di dimissioni puo' richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni  dalla  data  delle  dimissioni  stesse,  la  ricostituzione del rapporto  di  lavoro.  In  caso  di  accoglimento della richiesta, il segretario   e'   ricollocato  nella  medesima  fascia  professionale posseduta al momento delle dimissioni.   2.  La  stessa  facolta'  di cui al comma 1 e' data al segretario, senza  i  limiti  temporali  di  cui  al  medesimo  comma 1, nei casi previsti  dalle  disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso  le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il  riacquisto  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  dei  paesi dell'Unione Europea.   3.  Nei  casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto   di   lavoro   e'   subordinata   alla  disponibilita'  del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo.  |  
|   |                                 Art. 56               Trattamento di fine rapporto di lavoro
     1.  La  retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci:
  - trattamento stipendiale di fascia; - indennita' integrativa speciale; - retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico annuale, ove spettante; -   retribuzione  aggiuntiva  del  segretario  titolare  di  sedi  di segreteria convenzionate; - diritti di segreteria.  |  
|   |                                 Art. 57                      Previdenza complementare
     1.  Le  parti  convengono sulla necessita' che i segretari possano usufruire  di  una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita  e  a  capitalizzazione  individuale  ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.   2.  A  questi  fini  le  parti  prendono  atto  che  sono in corso negoziati  per  definire  l'accordo  istitutivo  del  Fondo  pensione complementare  per  tutti i lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanita', al quale fara' seguito la disciplina dello statuto, del  regolamento  elettorale  per  pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura di quest'ultimo.  |  
|   |                                 Art. 58                           Disapplicazioni
     1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente contratto e' disapplicata la disciplina di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 465/1997.
   TAVOLA 1 -------------------------------------------------------------------- Aumenti tabellari per il biennio economico 1998-1999
          Ex         Tabellare      Aumenti mensili   Tabellare annuo    qualifica  annuo (x 12 mesi)    (x 12 mesi)       (x 12 mesi)
                    al 31.12.97     1,80%      1,50%      al 31.12.99                                 nov-98     lug-99                               --------------------- A    classe 1^     36.000.000     74.000     62.000     37.632.000
  B    classe 2^     36.000.000     74.000     62.000     37.632.000     IX livello    23.639.000     55.000     46.000     24.851.000
  C    VIII livello  20.571.000     50.000     42.000     21.675.000 --------------------------------------------------------------------
  TAVOLA 2
  Aumenti retribuzione di posizione per il biennio economico 1998-1999 --------------------------------------------------------------------                             Retribuzione   Aumenti    Retribuzione Graduazione degli incarichi  di posizione   mensili    di posizione                                annua     (x 13 mesi)      annua
                                 al 31.12.97     dic-99   al 31.12.99
  --------------------------------------------------------------------    incarichi in enti    metropolitani              70.000.000      178.000   72.314.000
      incarichi in enti oltre    i 250.000 abitanti, A   in comuni capoluogo di    provincia, in    amministrazioni    provinciali.               55.000.000      140.000   56.820.000
      incarichi in enti fino    a 250.000 abitanti         33.000.000      84.000    34.092.000 --------------------------------------------------------------------    incarichi in enti fino    a 65.000 abitanti          23.000.000      58.000    23.754.000 -------------------------------------------------------------------- B   incarichi in enti    tra 3.000 e 10.000    abitanti                   17.172.000      44.000    17.744.000 -------------------------------------------------------------------- C   incarichi in enti    fino a 3.000 abitanti      9.888.000       25.000    10.213.000 --------------------------------------------------------------------
                      Dichiarazione congiunta n. 1
     Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di una compiuta ed  equilibrata  regolazione degli effetti del convenzionamento delle sedi   di   segreteria   sul   trattamento  economico  dei  segretari interessati,  in  sede  di  revisione  della disciplina del D.P.R. n. 465/1997,  il numero delle sedi convenzionabili sia determinato sulla base  di parametri che rendono coerente lo svolgimento della funzione con    le   esigenze   di   efficienza   ed   efficacia   dell'azione amministrativa.                    Dichiarazione congiunta n. 2
     Le  parti  auspicano un sollecito espletamento dei corsi di cui al comma  9  dell'art.  31  del  CCNL  relativo al quadriennio normativo 1998-2001  valevoli  per i segretari con piu' di nove anni e sei mesi di servizio.                    Dichiarazione congiunta n. 3
     Le  parti  si  danno reciprocamente atto dell'impegno di pervenire alla  definizione  della  disciplina  generale relativa alle seguenti materie:
  - definizione del contenzioso del precedente contratto; - disciplina   valutazione  del  servizio  pre-ruolo  ai  fini  della  progressione nelle fasce professionali; - disciplina del maturato economico per i segretari generali nominati  prima del presente contratto; - disciplina  degli  effetti  giuridici  ed economici per i segretari  nominati ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.P.R. n. 465/1997.
     Le  parti, inoltre, concordano sull'esigenza che sia organicamente ridisciplinata,  in  sede  di revisione del regolamento approvato col D.P.R.  n.  465/1997,  la materia delle convenzioni di segreteria, in modo  da  salvaguardare  la  duplice  esigenza  della piu' efficace e produttiva  utilizzazione del segretario comunale, nel rispetto della professionalita'  da  un  lato,  e,  dall'altro, di favorire le forme organizzative  per  l'esercizio associato dei ruoli e delle funzioni, secondo lo spirito del T.UE.L. n. 267/2000.   A  tal  proposito  occorrera'  prevedere  i  limiti  oltre i quali vengono  a  vanificarsi  gli scopi per cui sono concepiti gli accordi convenzionali.                  DICHIARAZIONE A VERBALE FPS-CISL
     La   FPS-CISL  ritiene  gravemente  discriminatorie  la  normativa prevista  all'art.  31,  comma  1,  lett.  c),  introdotta a modifica rispetto   al   testo  presiglato  il  24.11.2000,  che  prevede  uno sbarramento  artificioso alla possibilita' di partecipazione al corso di  specializzazione  per  la  fascia  A)  nel caso in cui non si sia prestato  servizio  almeno  due  anni  in  Enti  tra  10.001 e 65.000 abitanti,  e  la  normativa dello stesso articolo c. 4 che prevede la permanenza  obbligatoria  per  due  anni  in enti inferiori a 250.000 abitanti per gli iscritti in fascia A.                     Dichiarazioni delle OO.SS.
     C.G.I.L.  - C.I.S.L. - U.I.L. e Unione concordano nella necessita' che in sede di revisione del regolamento debbano essere introdotte le integrazioni   della   disciplina   sulla  revoca  in  previsione  di assicurare ogni forma di garanzia, analogamente a quella prevista per tutta la dirigenza pubblica, ai fini dell'uso corretto dell'istituto.             DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL-UIL-UNSCP
     Il  maturato economico e la retribuzione individuale di anzianita' spettanti   ai   segretari   che   abbiano   acquisito  la  qualifica dirigenziale  a  decorrere  dall'1/1/1997,  devono  essere attribuiti sulla  base  della  stessa normativa applicata precedentemente a tale data,  tenendo  conto  del  fatto che il D.Lgs. 31/03/1998 n. 80, con l'articolo  43,  abrogando  il  comma  3, dell'articolo 72 del D.Lgs. 03/02/1993,  ha  restituito  validita' al D.Lgs. n. 681/82 e legge di conversione n. 869/82.                               C.S.A.                   CORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO                       DICHIARAZIONE A VERBALE
  In  riferimento al presente accordo, relativo al Contratto Collettivo di  Lavoro  dei  Segretari  Comunali e provinciali per il quadriennio normativo   1998-2001  e  per  il  biennio  economico  1998-1999,  la scrivente  Organizzazione sindacale, pur sottoscrivendolo, rileva che lo stesso presenta soluzioni e statuizioni che penalizzano fortemente la  categoria.  Infatti,  confrontando  tale accordo con il contratto gia'    in   vigore,   dell'area   della   dirigenza   del   comparto "Regioni-Autonomie  Locali"  si  evidenzia  che  ancora  una volta il Segretario  Comunale,  che  svolge funzioni sopraordinate rispetto ai dirigenti   del   Comune,   si   trova  in  posizione  economicamente        svantaggiata rispetto a quella dei dirigenti stessi.      In merito si sottolineano le seguenti norme contrattuali: Art.  20  -  Ferie  e  festivita'  -  commi  2  e 3 Non si capisce la diversificazione  delle  ferie,  che,  per equita', dovrebbero essere                          uguali per tutti. Art.  31  -  Fasce  professionali  La  norma contrattuale modifica la legge,  riducendo  le fasce professionali da 5 (D.P.R. n. 465/1997) a         3, salvo ad articolare le tre fasce in sottofasce. Art. 36 - Formazione e aggiornamento Sembra illogico e certamente non incentivante al fine di migliorare la professionalita' e qualita' del lavoro,  che  gli oneri per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento  siano a carico del Segretario, salva la concessione da     parte del comune di un "contributo" sulla spesa sostenuta. Art.  42  -  Retribuzione di risultato Ne viene determinato l'importo nella  misura del 10% del monte salari; per i Dirigenti del Comune ne e' stato determinato l'importo nella misura del 15% del monte salari. A  conclusione delle considerazioni di cui sopra si rileva, altresi', che  non  si fa menzione dell'indennita' di risultato che i Segretari Comunali  avrebbero  dovuto  percepire  in  relazione  al  precedente contratto  di  lavoro  e  che  mai  fu  erogata,  creando  l'ennesima sperequazione  nei  confronti  dei dirigenti che l'hanno regolarmente                             percepita.  |  
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