IL COMITATO ISTITUZIONALE
  VISTO: -  la  legge  18  maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo" e successive modifiche ed integrazioni; -  in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "valore, finalita' e contenuti del piano di bacino"; -  il  DPCM  10  agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorita' di bacino del fiume Po"; -  il  DPR  22  marzo 1974, n.381, recante "Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"; -  in  particolare,  l'art.5  del  suddetto  Decreto, come modificato dall'art.2  del  Decreto legislativo 11 novembre 1999, n.463, recante "Norme  di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto  Adige  in  materia  di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione   di   grandi   derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  di produzione e distribuzione di energia elettrica"; -  il  DPCM  7  dicembre  1995,  recante  "Approvazione  dello schema previsionale  e  programmatico  per  il risanamento idrogeologico del bacino   del   fiume   Toce",  integrato  dal  DPCM  27  marzo  1998, "Modificazione  al  DPCM 7 dicembre 1995 recante 'Schema previsionale programmatico  del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di attuazione"; - il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante "Misure urgenti per la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed  a favore delle zone colpite  da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.267,  e  successive modifiche ed integrazioni; - in particolare, l'art.1 della suddetta normativa, relativo a "Piani stralcio  per  la  tutela  dal  rischio  idrogeologico  e  misure  di prevenzione per le aree a rischio"; -  Il  DPCM  24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"; -   il   DPCM  29  settembre  1998,  recante  "Atto  di  indirizzo  e coordinamento   per   l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli adempimenti  di  cui  all'art.1,  commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180 "; -  il  Decreto  legge  12  ottobre  2000,  n.279, recante "Interventi urgenti  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico  molto elevato e in materia  di  protezione  civile,  nonche' a favore di zone colpite da calamita'  naturali",  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365; -  in  particolare,  l'art.1bis  della suddetta normativa, relativo a "Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio";
  RICHIAMATE: -  la  propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato  ha approvato il "Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali"; - la propria deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato  ha  adottato  il  "Piano  Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione  della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9 novembre 1995"; -  la  propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, con cui questo Comitato ha approvato "Criteri di intervento per l'adozione del piano stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  in  conformita' al decreto - legge  11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267"; -  la  propria  deliberazione n.1 dell'11 maggio 1999, con cui questo Comitato  ha  adottato  il  "Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico"; -  la  propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato  ha  adottato  il "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico  molto  elevato e adozione delle misure di salvaguardia per   le  aree  perimetrate",  nonche'  le  successive  modifiche  ed integrazioni a detta deliberazione; -  la propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000, avente ad oggetto "Deliberazione n.1/99, adottata dal Comitato Istituzionale in data 11 maggio  1999 - Variazioni alla delimitazione delle Fasce fluviali dei torrenti Agogna e Terdoppio in provincia di Novara";
  PREMESSO CHE: -  il  territorio  del  bacino  del  fiume  Po  costituisce un bacino idrografico  di  rilievo  nazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183; -  con  DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino del fiume Po; - l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato dall'art.12  del  Decreto  legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino  idrografico  possano  essere  redatti  ed approvati anche per sottobacini  o  per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire  fasi  interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso   articolo,   garantendo   la   considerazione  sistemica  del territorio  e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; -  in  attuazione  del  menzionato  art.17,  comma  6ter  della legge 183/1989,  questo  Comitato,  con  propria  deliberazione  n.19 del 9 novembre  1995,  ha  approvato un programma di redazione del piano di bacino  del  fiume  Po  per  stralci  relativi  a  settori funzionali individuando,  tra  l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo  all'assetto  idrogeologico,  in  relazione  allo  stato  di avanzamento  delle  analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino  ed  alle  priorita'  connesse  alla  necessita' di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni; -  con  il  DPCM  7 dicembre 1995, recante "Approvazione dello schema previsionale  e  programmatico  per  il risanamento idrogeologico del bacino   del   fiume   Toce",  integrato  dal  DPCM  27  marzo  1998, "Modificazione  al  DPCM 7 dicembre 1995 recante 'Schema previsionale programmatico  del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme di  attuazione'" sono state dettagliatamente analizzate le condizioni di  rischio  del  bacino del Toce ed apposti i conseguenti vincoli di inedificabilita', aventi efficacia, per i territori interessati, fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali; - con DPCM 24 luglio 1998 e' stato approvato il "Piano Stralcio delle Fasce  Fluviali"  (di  seguito brevemente definito PSFF), il quale ha delimitato  e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino  del  Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, nonche' dell'asta  del  Po  fino  all'incile  del  Delta,  e  degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati; -  il  Decreto  legge  11  giugno  1998, n.180, convertito in legge 3 agosto  1998,  n.267  dispone  all'art.1,  comma  1,  come sostituito dall'art.9,  comma  1  del  Decreto  legge  13  maggio  1999,  n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, che "entro   il   termine   perentorio   del   30  giugno  2001  (termine successivamente  anticipato  al  30  aprile  2001 dall'art.1bis della legge    365/2000),    le    autorita'    di    bacino   di   rilievo nazionale....adottano.....piani  stralcio  di  bacino  per  l'assetto idrogeologico,  redatti  ai  sensi  del  comma 6ter dell'art.17 della legge   18   maggio  1989,  n.183  e  successive  modificazioni,  che contengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischio idrogeologico  e  la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime"; -  con DPCM 29 settembre 1998 e' stato adottato un "atto di indirizzo e  coordinamento  per  l'individuazione  dei  criteri  relativi  agli adempimenti  di  cui  all'art.1,  commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno  1998,  n.180  ",  il  quale  contiene indirizzi e criteri per l'individuazione   e   la   perimetrazione   delle   aree  a  rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia; - con propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, questo Comitato ha  approvato  i  "criteri  di  intervento  per  l'adozione del piano stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  in  conformita' al decreto - legge  11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267",  definendo  in  tal modo le linee d'azione per l'adozione del Progetto  di  Piano  Stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico e per la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la verifica  delle  situazioni  di  dissesto,  secondo quanto prescritto dalla citata legge n.267/1998; -  con  successiva deliberazione n.1 dell'11 maggio 1999, il medesimo Comitato  ha  adottato,  ai  sensi  dell'art.18  comma  1 della legge 183/1989,  il  Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI); -  successivamente, con propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000, questo  Comitato  ha disposto variazioni alle delimitazioni, adottate con la suddetta deliberazione n.1/1999, delle Fasce fluviali A, B e C dei torrenti Agogna e Terdoppio, in provincia di Novara, sottoponendo nel  contempo  a misure temporanee di salvaguardia le aree delimitate da  apposito  segno  grafico  nelle  planimetrie allegate alla stessa deliberazione n.10; -  con  deliberazione  n.14  del  26  ottobre 1999 questo Comitato ha approvato,  ai  sensi  dell'art.1,  comma 1bis della menzionata legge 267/1999,  il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto  elevato,  adottando  al contempo misure di salvaguardia per le aree perimetrate; -  ai  sensi  del  gia'  citato  articolo 18 della legge 183/1989, le Regioni hanno provveduto a dare notizia dell'adozione del Progetto di PAI  sui  propri  Bollettini Ufficiali, con le indicazioni prescritte dal comma 3 del medesimo articolo 18; -  i  soggetti  interessati hanno proceduto ad inoltrare osservazioni sul  menzionato  Progetto  di  PAI  alle  Regioni  ed  alla Provincia autonoma  di  Trento  territorialmente  competenti,  affinche' queste ultime  potessero  esprimersi  su  dette  osservazioni  e formulare i rispettivi pareri sul Progetto medesimo; -  nel  corso  del suddetto procedimento, disciplinato dal piu' volte richiamato  art.18  della  legge  n.183/1989, e' entrato in vigore il Decreto  legge  12  ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni dalla  legge  11 dicembre 2000, n.365, il quale dispone all'art.1bis, comma   2,   che   "l'adozione   dei  piani  stralcio  per  l'assetto idrogeologico  e'  effettuata,  sulla  base  degli  atti e dei pareri disponibili........entro  e  non  oltre  il termine perentorio del 30 aprile  2001,  per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto"; -  il  medesimo  articolo,  ai  successivi commi 3 e 4, integrando la procedura  di  adozione  di  Piano  prevista  dall'art.18 della legge 183/1989,  stabilisce  che  "ai  fini dell'adozione ed attuazione dei piani  stralcio  e  della  necessaria  coerenza tra pianificazione di bacino  e  pianificazione  territoriale,  le  regioni  convocano  una conferenza  programmatica....alla  quale partecipano le province ed i comuni  interessati,  unitamente  alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita'  di bacino" e che "la conferenza esprime un parere sul progetto  di  piano  con  particolare riferimento alla integrazione a scala  provinciale  e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie  prescrizioni  idrogeologiche  ed  urbanistiche. Il parere tiene  luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 18 maggio   1989,   n.183.   Il  comitato  istituzionale.....sulla  base dell'unitarieta'  della  pianificazione  di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano"; -  in  ottemperanza  alla procedura risultante dal combinato disposto dell'art.18   della   legge  183/1989  e  dell'art.1bis  della  legge 365/2000,   le  Regioni  hanno  provveduto  alla  convocazione  delle Conferenze   programmatiche   previste   dal  comma  3  del  suddetto art.1bis.;  dette  Conferenze  si  sono svolte in numero di quaranta, articolate sia per sezioni provinciali che per circondari di Comuni;
  CONSIDERATO CHE: - il PAI viene redatto, ai sensi dell'art.17, comma 6ter della citata legge  183/1989,  come  modificato  dall'art.12  del  Decreto legge 5 ottobre  1993,  n.398,  convertito  in  legge 4 dicembre 1993, n.493, quale Piano stralcio del piano di bacino del fiume Po; -  il  PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto  idraulico  e  idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri  idrogeologici  e  ambientali,  il  recupero  degli  ambiti fluviali  e  del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo   ai   fini   della   difesa,   della   stabilizzazione  e  del consolidamento  dei  terreni,  il  recupero  delle  aree  fluviali ad utilizzi ricreativi; -  come  specificato  nei  documenti  costituenti  il  Piano  stesso, l'ambito   territoriale   di   riferimento   del  PAI  e'  costituito dall'intero  bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di  Goro,  ad  esclusione del Delta, per il quale verra' adottata una separata deliberazione; -  nella  definizione  grafica delle zone interessate dal PAI e nella relativa regolamentazione sono garantite, ai sensi dell'art.17, comma 6ter della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio e   l'interrelazione   dei   contenuti  con  le  fasi  successive  di pianificazione; - il Progetto di PAI adottato da questo Comitato con la deliberazione n.1  dell'11  maggio  1999,  contiene,  tra l'altro, l'elaborato n.2, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati  montani esposti a pericolo", nel quale sono state delimitate le aree in dissesto; -  il  PAI  allegato  contiene  inoltre,  al Titolo II delle norme di attuazione,  "Norme  per  le  Fasce fluviali" con cui si estendono la delimitazione  e  la  normazione  delle Fasce fluviali, contenute nel PSFF, al rimanente reticolo idrografico del bacino del fiume Po; -  con  la  deliberazione  n.1/1999, di adozione del Progetto di PAI, questo  Comitato  ha adottato, per le aree in dissesto e per le fasce fluviali   menzionate   in   precedenza,   misure   cautelari   e  di salvaguardia; -  in  base  all'art.1  della  citata  legge  267/1998,  il  PAI deve contenere,   tra  l'altro,  l'individuazione  delle  aree  a  rischio idrogeologico; - l'art.1, comma 1bis della menzionata legge 267/1998 ha previsto che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, derogando alle procedure della   legge   183/1989,  approvano  piani  straordinari  diretti  a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali - in ottemperanza della suddetta norma, questo Comitato Istituzionale ha  approvato, con propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, il citato    Piano   straordinario,   contenente   in   particolare   la individuazione e perimetrazione di aree a rischio idrogeologico molto elevato   per  l'incolumita'  delle  persone  e  la  sicurezza  delle infrastrutture  e  del  patrimonio  ambientale e culturale, adottando contestualmente misure di salvaguardia per dette aree; - ai sensi del citato art.1, comma 1bis della legge 267/1998, qualora le  suddette  misure  di  salvaguardia  siano adottate in assenza dei Piani  stralcio  di  cui all'art.17, comma 6ter della legge n.183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani; -  per  i  territori dei Comuni assoggettati al DPCM 7 dicembre 1995, recante  "Approvazione  dello schema previsionale e programmatico per il  risanamento  idrogeologico  del bacino del fiume Toce", integrato dal  DPCM  27  marzo  1998,  "Modificazione  al  DPCM 7 dicembre 1995 recante  'Schema  previsionale  programmatico  del  bacino del Toce - revisione   e   modifica  delle  norme  di  attuazione'"  sono  state dettagliatamente  analizzate,  tramite  i  citati  provvedimenti,  le condizioni di rischio di quel bacino ed apposti i conseguenti vincoli di  inedificabilita',  aventi  efficacia  fino  alla  revisione degli strumenti urbanistici comunali; -  ai  sensi  dell'art.18,  comma 9, della legge 183/1989, le Regioni hanno provveduto a esprimersi sulle osservazioni relative al Progetto di PAI ad esse presentate dai soggetti interessati; -  successivamente,  le  Conferenze  programmatiche  convocate  dalle Regioni ai sensi dell'art.1bis della legge 365/2000 hanno provveduto, ai  sensi  del  comma  4  di  detto articolo, ad esprimere pareri sul Progetto  di PAI, anche sulla base delle osservazioni di cui al punto precedente   e   dei   relativi   pareri   espressi   dalle   Regioni territorialmente  competenti;  detti  pareri,  che  tengono  luogo di quelli  previsti  dall'art.18,  comma 9, della legge n.183/1989, sono stati  successivamente  trasmessi  a  questo Comitato Istituzionale e sono  stati inseriti in un apposito allegato (allegato "A"), il quale costituisce   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente deliberazione; -  a  seguito  dei  pareri  delle Conferenze programmatiche citate in precedenza,   e'   stata  predisposta  l'allegata  proposta  di  PAI, contenente  le  modifiche  normative  e cartografiche enunciate nella relazione  di  cui  all'Allegato 3 dell'elaborato 1 del PAI medesimo, nonche'  l'individuazione  delle  aree  a  rischio idrogeologico e di perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia; - in particolare, il PAI individua quali aree a rischio idrogeologico quelle  previamente  individuate  e  perimetrate  dal  suddetto Piano straordinario,  nonche'  quelle  che risultano tali in base ai pareri espressi  dalle  Conferenze programmatiche e dalle osservazioni degli interessati; -  per  le  aree  in  dissesto  non  classificate  ad elevato rischio idrogeologico e non ancora perimetrate si rende necessaria l'adozione di  prescrizioni  idonee  a  permettere l'adeguamento degli strumenti urbanistici  vigenti  alle  disposizioni del PAI ai sensi della legge 183/1989,   prevedendo   contestualmente   tempi   e   modalita'  per accertamenti  di  carattere  puntuale  che  si  rendano eventualmente necessari; -  a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, si sono resi necessari   approfondimenti   di   studio   che  hanno  portato  alla ridefinizione delle condizioni di rischio e delle linee di intervento ad  esse  conseguenti, cosi' come rappresentato nell'allegato 1 della relazione generale; -  si  rende  necessario  prevedere che nei territori della Fascia C, situati  a  tergo  del limite di Progetto della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la  Fascia  C" nelle tavole grafiche i Comuni interessati, in sede di adeguamento  dei  loro  strumenti urbanistici al PAI, siano tenuti ad effettuare,  in  via  prioritaria  e  sulla  base delle condizioni di pericolosita'  esistente,  un'idonea  verifica circa la necessita' di applicare  in  tutto  o  in parte, fino all'avvenuta esecuzione delle opere,  gli  articoli delle Norme di attuazione del PAI relative alla Fascia  B  e  che  tale  verifica  vada  effettuata, entro il termine fissato  dall'art.17,  comma 6 della legge 183/1989, anche sulla base degli  indirizzi  emanati  dalle  Regioni  ai  sensi  della  medesima disposizione di legge; - in ordine all'applicazione dell'art.9 delle Norme di attuazione del PAI  appare  opportuno  procedere,  sulla base delle risultanze delle Conferenze   programmatiche,   ad   una   prima   integrazione  della cartografia  del dissesto a scala comunale per la parte relativa alle eventuali ulteriori aree in dissesto da sottoporre alla disciplina di cui al medesimo art.9; -   la  Regione  Autonoma  della  Valle  d'Aosta  ha  approvato,  con deliberazione  di  Giunta  11  dicembre  2000  n.4268,  le istruzioni concernenti il comportamento che i Comuni sono tenuti ad adottare dal punto  di  vista  urbanistico in relazione all'evento alluvionale del mese  di ottobre 2000, stabilendo norme di uso restrittive sia per le aree  dissestate  durante  l'evento  sia  per quelle delimitate nella cartografia di cui all'Elaborato n.2 del PAI (intitolato "Atlante dei rischi  idraulici  ed  idrogeologici  - Inventario dei centri abitati montani  esposti a pericolo"), fino a quando non siano redatte oppure aggiornate le cartografie delle aree a rischio idrogeologico ai sensi della  legge  regionale  6  aprile  1998,  n.11,  recante  "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"; ACQUISITI - i pareri sul Progetto di PAI delle Conferenze programmatiche di cui all'art.1bis del decreto legge 12 ottobre 2000 n.279, come convertito dalla  legge  11 dicembre 2000 n.365, indicati nell'allegato "A", che costituisce   parte   integrante   e   costitutiva   della   presente deliberazione,  i  quali  sono  stati espressi anche sulla base delle osservazioni  di  cui  all'art.18, comma 8 della legge 183/1989 e dei relativi pareri espressi dalle Regioni territorialmente competenti; -  il  parere  favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, nel corso  delle  sedute  del  13  marzo, 27 marzo, 10 aprile e 19 aprile 2001, in relazione al PAI adottando;
  RITENUTO di adottare l'allegato Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il  bacino idrografico del fiume Po, tenendo conto anche dei suddetti pareri espressi dalle Conferenze programmatiche; per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale
                                DELIBERA ART.1 E'  adottato,  ai  sensi  dell'art.18, comma 10 della legge 18 maggio 1989,  n,183,  nonche'  dell'art.1  del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180,  convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267 e  dell'art.1bis del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con  modificazioni  nella  legge  11  dicembre 2000, n.365, il "Piano Stralcio   per   l'Assetto   Idrogeologico"  (di  seguito  brevemente denominato  PAI),  il  quale  e' allegato alla presente deliberazione come parte integrante. Il PAI si compone degli elaborati gia' costituenti il Progetto di PAI adottato  con  deliberazione  del  Comitato Istituzionale n.1 dell'11 maggio  1999,  nonche'  delle  modifiche  ed integrazioni, di seguito indicate  tra  parentesi  quadra,  successivamente apportate ai sensi delle  norme  di  cui  al  comma precedente, tenendo conto dei pareri delle Conferenze programmatiche: 1. Relazione generale - Relazione di sintesi. -  Allegato  1:Analisi  dei  principali  punti critici - Strategie di intervento  [revisione dei nodi critici soggetti ad approfondimenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000]; - Allegato 2:Programma finanziario; - [Allegato 3:Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate]. 2.  Atlante  dei  rischi  idraulici  e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo. -  Allegato  1:Elenco  dei  Comuni  per classi di rischio (articolo 7 delle Norme di attuazione) [con revisioni]; -  Allegato  2:Quadro  di  sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale; -   Allegato  3:Inventario  dei  centri  abitati  montani  esposti  a pericolo; -  Allegato  4:Delimitazione  delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 [con modifiche alle tavole di cui all'allegata Tabella I,  che  costituisce  parte  integrante  e sostanziale della presente deliberazione]. 3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico. 3.1Asta Po; Allegato 1 - Navigazione interna. 3.2  Mincio,  Oglio,  Adda sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna. 3.3  Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia. 3.4  Oltrepo'  Pavese,  Trebbia,  Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro. 3.5 Arno, Rile, Tenore; Allegato  1  - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000. 3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Chiavenna); Allegato  1  - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000. 4.  Caratteri  paesistici e beni naturalistici, storico - culturali e ambientali. 5. Quaderno delle opere tipo. 6. Cartografia di Piano. -  Tavole  1.1,  1.2,  1.3:Ambito  di  applicazione  del Piano (scala 1:250.000); - Tavole 2.1, 2.2, 2.3:Ambiti fisiografici (scala 1:250.000); -  Tavola  3:Corsi  d'acqua  interessati  dalle fasce fluviali (scala 1.500.000); - Tavole 4.1, 4.2, 4.3:Geolitologia (scala1:250.000); - Tavole 5.1, 5.2, 5.3:Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle   opere   idrauliche   dei   principali  corsi  d'acqua  (scala 1:250.000); -  Tavole  6.1,  6.2,  6.3:Rischio  idraulico  e idrogeologico (scala 1:250.000) [aggiornamento della classificazione dei Comuni]; -  Tavole  7.1,  7.2,  7.3:Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico  -  culturali  presenti  nelle  aree  di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000); -  Tavole  8.1, 8.2, 8.3:Sintesi delle linee di intervento sulle aste fluviali (scala 1:250.000); - Tavole 9.1, 9.2, 9.3:Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000); 7. Norme di attuazione -  Titolo  I  - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti [aggiornamento]; Allegato  1  al  Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale; Allegato  2  al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale; Allegato  3  al  Titolo  I  -  Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale; Allegato  4  al  Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto. - Titolo II - Norme per le fasce fluviali [aggiornamento]; Allegato  1  al  Titolo  II  - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali; Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali; Allegato  3  al  Titolo  II  -  Metodo  di  delimitazione delle fasce fluviali. -   Titolo   III  -  Derivazione  di  acque  pubbliche  e  attuazione dell'art.8,   comma   3,   della   legge   2   maggio   1990,   n.102 [aggiornamento]; Allegato  1  al  Titolo  III  -  Bilancio  idrico  per il sottobacino dell'Adda sopralacuale [rettifica dei cartogrammi]. -  [Titolo  IV  -  Norme  per  le  aree a rischio idrogeologico molto elevato]. -  [Allegato  alle  Norme  di  attuazione - Direttive tecniche di cui all'allegata   Tabella   IV,   che  costituisce  parte  integrante  e sostanziale della presente deliberazione]. 8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: - n.25 tavole in scala 1:50.000; -  n.127  tavole  in scala 1:25.000 [con modifiche alle tavole di cui all'allegata   Tabella   II,   che  costituisce  parte  integrante  e sostanziale della presente deliberazione]; -  n.80  tavole  in  scala 1:10.000 [con modifiche alle tavole di cui all'allegata   Tabella   III,  che  costituisce  parte  integrante  e sostanziale della presente deliberazione]. 9. Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. ART.2 Fatto  salvo quanto previsto dall'art.1, commi 13 e 14 delle Norme di attuazione  del  PAI,  ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge 183/1989,  in  seguito all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del   PAI,  rivestono  carattere  immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni  ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, le prescrizioni  contenute  nelle seguenti Norme di attuazione del Piano medesimo:  art.1,  commi 5 e 6; art.9 (limitatamente alla fattispecie di  cui  al  successivo  articolo 3); art.10; art.11; art.12; art.19; art.19bis;  art.22; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art.41; tutte gli articoli del Titolo IV. Dalla  data  di  entrata in vigore del DPCM di cui al primo comma, le amministrazioni   e   gli   enti   pubblici  non  possono  rilasciare concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta  relativi  ad attivita' di trasformazione   del   territorio  che  siano  in  contrasto  con  le prescrizioni  di  cui  al  capoverso  precedente,  fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente deliberazione. Devono essere attuati, altresi', tutti gli adempimenti previsti dalla legge  24  febbraio  1992, n.225 sulla Protezione Civile, nonche' dal decreto  legge  11  giugno  1998, n,180, convertito con modificazioni nella  legge  3 agosto 1998, n.267, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'. ART.3 Per  le  aree  in  dissesto delimitate ed indicate con apposito segno grafico1  nell'Allegato  4  (Delimitazione  delle  aree in dissesto - Cartografia  in  scala  1:25.000) e nell'Allegato 4.2 (Perimetrazione delle  aree  in  dissesto  -  Cartografia in scala 1: 10.000/1:5.000) dell'elaborato   n.2   del   PAI  "Atlante  dei  rischi  idraulici  e idrogeologici  -  Inventario  dei  centri  abitati  montani esposti a pericolo", ai sensi dell'art.17, comma 6 della citata legge 183/1989, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM di  approvazione  del  PAI  medesimo  sulla  Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini   Ufficiali,  emanano,  ove  necessario,  le  disposizioni concernenti  l'attuazione  del  Piano  nel  settore  urbanistico, nel rispetto  delle  norme degli articoli 9 e 18 dell'elaborato 7 del PAI ("Norme   di   attuazione").   Decorso   tale   termine,   gli   enti territorialmente   interessati  dal  Piano  sono  comunque  tenuti  a rispettarne  le  previsioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti  non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai  propri  strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla  data  di comunicazione  delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni. ART.4 Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni dalla  presente deliberazione, le aree di cui all'articolo precedente sono  sottoposte  a  misure  temporanee  di  salvaguardia  aventi  il contenuto dell'art.9 delle Norme di attuazione PAI. A tal fine, fermi i  poteri  del  Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data di adozione della presente deliberazione  le  amministrazioni  e  gli  enti pubblici non possono rilasciare,   durante   il   periodo   di  vigenza  delle  misure  di salvaguardia,  concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente articolo 3. Sono  fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia stata  previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi dell'art.4,  comma  7  del  decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.398, convertito  in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni,   qualora   i  relativi  lavori  siano  stati  iniziati precedentemente   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  DPCM  di approvazione del PAI e purche' gli stessi vengano completati entro il termine  di  tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorita' amministrativa  competente  e'  tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di pericolosita' rilevata dal Piano. ART.5 Per  le  aree  in dissesto di cui all'allegato 4 dell'elaborato 2 del PAI  nonche'  per le aree classificate come fascia fluviale A e B, il Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale formulata entro  e  non  oltre  il  termine  di novanta giorni dalla data della presente  deliberazione  e  tenuto  conto  delle determinazioni delle Conferenze   programmatiche,   provvede  a  deliberare  le  ulteriori integrazioni  della  cartografia  che  si  rendano necessarie ai fini dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano. ART.6 Per  le  aree  in  dissesto  non  rientranti  tra  quelle  di  cui al precedente  art.4  le  Regioni,  entro  diciotto mesi dall'entrata in vigore   del  PAI,  trasmettono  all'Autorita'  di  bacino  eventuali proposte  di  aggiornamento dell'elaborato n.2 dello stesso ("Atlante dei  rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo") risultanti dalle varianti di adeguamento adottate  dai comuni ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 delle Norme di attuazione del PAI medesimo. Entro  i  tre  mesi  successivi,  l'Autorita'  di  bacino provvede al suddetto  aggiornamento, secondo la procedura di cui all'art.1, comma 10  delle  citate  Norme  di  attuazione, garantendone la pubblicita' mediante  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati. Fino  alla pubblicazione dell'aggiornamento operato dall'Autorita' di bacino,  nelle  aree  di  cui  al  comma  1 del presente articolo non possono  essere  rilasciate  concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti  equivalenti, relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio,  in  assenza  di una previa documentata valutazione della compatibilita'   dell'intervento   con  le  condizioni  di  dissesto, effettuata   a   cura   del   richiedente,   sulla   base  di  idonea documentazione  tecnica.  Di  tale valutazione terra' conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire   la   sicurezza   dei   singoli   interventi   edilizi  ed infrastrutturali  e  il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio  presente.  Del rilascio di detti provvedimenti il Comune da' altresi' comunicazione alla Regione. Successivamente  alle  intervenute  pubblicazioni,  i  Comuni che non abbiano  provveduto  all'adozione  delle  varianti  di adeguamento ai sensi  dell'art.18  delle  Norme  di attuazione del PAI sono comunque tenuti  a  rispettare  le  prescrizioni  di cui all'art.9 delle Norme medesime. ART.7 Alle  aree  a  rischio  idrogeologico molto elevato di cui all'art.1, comma  1bis  del  decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni   nella   legge   3   agosto   1998,   n.267,  comprese nell'Allegato  4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell'elaborato n.2   del  PAI  "Atlante  dei  rischi  idraulici  e  idrogeologici  - Inventario  dei centri abitati montani esposti a pericolo" si applica il  Titolo  IV  delle  Norme  di attuazione del PAI "Norme per aree a rischio idrogeologico molto elevato". ART.8 Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni dalla  loro  adozione,  nelle  aree  di  cui  all'articolo precedente continuano   ad   applicarsi,   le  misure  di  salvaguardia  di  cui all'art.17,  comma  6bis della legge 183/1989 gia' adottate da questo Comitato,   ai  sensi  dell'art.1,  comma  1bis  della  citata  legge 267/1998, mediante il Piano straordinario approvato con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999. Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni dalla   presente   deliberazione,  nelle  ulteriori  aree  a  rischio idrogeologico  molto elevato, contenute nel medesimo elaborato di cui al precedente articolo 7, si applicano, misure di salvaguardia con il contenuto  delle  "Norme  per  aree  a  rischio  idrogeologico  molto elevato" di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI. Fermi  i  poteri  del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma  6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data  di  adozione della presente  deliberazione  le  amministrazioni  e gli enti pubblici non possono  rilasciare,  durante  il  periodo di vigenza delle misure di salvaguardia,  concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi precedenti. Sono  fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia stata  previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi dell'art.4,  comma  7  del  decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.398, convertito  in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni,   qualora   i  relativi  lavori  siano  stati  iniziati precedentemente   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  DPCM  di approvazione del PAI e purche' gli stessi vengano completati entro il termine  di  tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorita' amministrativa  competente  e'  tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di rischio rilevata dal Piano. ART.9 Le  delimitazioni  delle fasce fluviali contenute nel PAI modificano, per le parti difformi, quelle del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998. Le  disposizioni del PAI medesimo, anche ai sensi dell'art.1, comma 5 delle  Norme di attuazione, integrano quelle contenute nel richiamato Piano  Stralcio  delle Fasce Fluviali e, in caso di incompatibilita', prevalgono su queste ultime. ART.10 Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni dalla  loro adozione, per le aree classificate come fascia fluviale A e  B  e  delimitate  da  apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del PAI restano in vigore le misure temporanee di salvaguardia  di  cui  all'art.17,  comma  6bis  della legge 183/1989 limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art.1, comma 6; art.29, comma 2; art.30, comma  2;  art.32,  commi  3  e  4;  art.38; art.38bis; art.39, commi 1,2,3,4,5,6; art.41. Fermi  i  poteri  del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma  6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data  di  adozione della presente  deliberazione  le  amministrazioni  e gli enti pubblici non possono  rilasciare,  durante  il  periodo di vigenza delle misure di salvaguardia,  concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al comma precedente. ART.11 Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.1, comma 1 lett. b) del Decreto  legge n.279/2000, come modificato dalla legge di conversione n.365/2000,  nei territori della Fascia C, situati a tergo del limite di  progetto  della  Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come  "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche,  per  i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art.17, comma 6 della legge 183/1989, i Comuni competenti, in  sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato  dal  suddetto  art.17,  comma  6  ed  anche sulla base degli indirizzi  emanati  dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma 6,  sono  tenuti  a  valutare  le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare  le  stesse,  ad  applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta  realizzazione  delle  opere,  gli  articoli  delle Norme di attuazione del PAI relativi alla Fascia B. ART. 12 Nei  territori  dei  Comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7 dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico per  il  risanamento  idrogeologico del bacino del fiume Toce", cosi' come  integrato  con  DPCM  27  marzo  1998, "Modificazioni al DPCM 7 dicembre  1995,  recante  (Schema  previsionale  e  programmatico del bacino  del  fiume  Toce(  -  revisione  e  modifica  delle  norme di attuazione"  continuano  ad  applicarsi,  salvo quanto previsto dagli artt.10  e 11 della presente deliberazione, le prescrizioni stabilite dai  DPCM  suddetti  fino  alla revisione degli strumenti urbanistici comunali  prevista  dai  medesimi  Decreti  e  comunque  non oltre la scadenza di cui all'art.6 della presente deliberazione. Dalla  scadenza  del  termine  di cui al comma precedente, nelle aree suddette  i  Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art.9 delle Norme di attuazione del PAI. ART. 13 Fino  all'adeguamento di cui all'art.18 delle Norme di attuazione del PAI,  per il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta si applicano,  in  luogo  delle  misure di cui agli artt.2, 3, 4, 5 e 10 della  presente  deliberazione  ed  in  quanto piu' restrittive delle stesse,   le   misure  contenute  nella  deliberazione  della  Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n.4268 in quanto compatibili con le Norme di attuazione del PAI stesso. ART.14 Entro  e non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di  adozione  della presente deliberazione il Comitato Istituzionale, su  proposta  formulata dal Segretario Generale, provvede ad adottare con  propria  deliberazione  il  Programma Triennale di Intervento ai sensi dell'art.21 della legge 18 maggio 1989, n.183. Il  Programma  di  cui al primo comma contiene gli interventi urgenti necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza ai territori individuati  dal  PAI  e  caratterizzati  da  condizioni  di  rischio idraulico  e  idrogeologico  molto  elevato  ed  elevato, nonche' gli interventi   di   manutenzione   straordinaria   delle  opere  e  del territorio. ART.15 Copia  della presente deliberazione, con l'allegato elenco dei Comuni interessati  dalle  misure  temporanee di salvaguardia, e' pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  nonche' sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti. Entro   30   giorni   decorrenti   dal   ricevimento  della  presente deliberazione,  le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima, completa degli elaborati di cui agli articoli 3 e 10 della stessa. Entro  i  15  giorni  successivi al ricevimento della copia di cui al comma  precedente,  i  Sindaci  dei  Comuni interessati sono tenuti a pubblicare  gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. I Sindaci suddetti sono altresi' tenuti a trasmettere alle Regioni la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione. ART.16 Entro   dodici   mesi   dalla   data   di   adozione  della  presente deliberazione, l'Autorita' di bacino, provvedera' a redigere il testo aggiornato  ed  unificato  di tutte le disposizioni normative e della cartografia  di riferimento; detto testo sara' sottoposto al Comitato Istituzionale per l'approvazione. Il Segretario Generale                      Il Presidente (Prof. Roberto Passino)                    (On.le Dott. Valerio                                                Calzolaio)  |