| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290 |  
| Regolamento  di  semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla  produzione,  alla  immissione  in  commercio  e alla vendita di prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997). |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 46;  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;  Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita',  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente,  delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;
                                E m a n a
                        il seguente regolamento:
                                 Art. 1.                       Ambito di applicazione  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  di  coadiuvanti  di  prodotti fitosanitari. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).          Note alle premesse:              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.              - Si  riporta  il  testo del comma 2, dell'articolo 17,          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri):              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari".              - Si  trascrive  il  testo dell'articolo 20 della legge          15 marzo  1997, n. 59 (pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997,          n.  63,  supplemento ordinario, recante: "Delega al Governo          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione          e per la semplificazione amministrativa.".              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto          previsto  alla  lettera a)  del  comma 5.  In  allegato  al          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti          amministrativi.              2.  Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma,          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.          Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della          presente  legge  e  dall'articolo 7  del  testo unico delle          leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, approvato con          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Presidente del          Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ove necessario,          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i          regolamenti possono essere comunque emanati.              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,          regolatrici dei procedimenti.              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e          principi:                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica          procedura;                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione          previsti per procedimenti tra loro analoghi;                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o          presso diversi uffici della medesima amministrazione;                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo          di porre in essere le procedure stesse;                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di          disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui all'articolo 51,          comma 2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e          successive modificazioni;                f) trasferimento  ad organi monocratici o ai dingenti          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle          procedure di verifica e controllo;                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di          autoregolamentazione da parte degli interessati;                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi          ai  principi della normativa conumitaria, anche sostituendo          al regime concessorio quello autorizzatorio;                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che          giustifichino una difforme disciplina settoriale                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove          tecnologie informatiche.              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli          elenchi    di   procedimenti   da   semplificare   di   cui          all'allegato 1  alla  presente legge e alle leggi di cui al          comma 1  del  presente  articolo  si  intendono  estesi  ai          successivi provvedimenti di modificazione.              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione          amministrativa.              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge          medesima.              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla          presente legge, nonche' le seguenti materie:                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e          successive modificazioni;                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,          con compiti consultivi e di proposta;                c) interventi per il diritto allo studio e contributi          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,          sentite le competenti Commissioni parlamentari;                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di          dottore  di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per          ricercatore  in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge          24 dicembre 1993, n. 537;                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o          prefettizia.              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni          parlamentari competenti per materia.              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui          al  comma 8,  lettera e),  il  decreto  del  Presidente del          Consiglio  dei  ministri,  previsto  dall'articolo 4  della          legge  2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more          della  costituzione della Consulta nazionale per il diritto          agli   studi   universitari  di  cui  all'articolo 6  della          medesima legge.              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui          all'articolo 4,  norme per la delegificazione delle materie          di  cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da          riserva  assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi          che  disciplinano  i settori di cui al medesimo articolo 4,          comma 4,   lettera c),   anche   attraverso  le  necessarie          modifiche,  integrazioni  o abrogazioni di norme, secondo i          criteri  previsti  dagli  articoli 14  e  17 e dal presente          articolo".              - La  legge  30 aprile  1962,  n. 283, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  4 giugno  1962, n. 139 reca: "Modifica          degli  artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle          leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:          Disciplina  igienica della produzione e della vendita delle          sostanze alimentari e delle bevande".              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto          1968,  n.  1255,  pubblicato nel supplemento ordinario alla          Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1968, n. 327, abrogato dal          presente  regolamento,  recava: "Regolamento concernente la          disciplina  della produzione, del commercio e della vendita          di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate alimentari          immagazzinate".              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio          1998,  n.  223,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla          Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1988, n. 146, reca: Attuazione          delle   direttive   CEE  numeri  78/631,  81/187  e  84/291          concernenti  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli          Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio          e     all'etichettatura     dei     preparati    pericolosi          (antiparassitari),   ai  sensi  dell'art.  15  della  legge          16 aprile 1987, n. 183".              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  267,          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 189,          supplemento  ordinario  reca:  "Riordinamento dell'Istituto          superiore   di  sanita',  a  norma  dell'art.  1,  comma 1,          lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".              -   Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,          supplemento  ordinario,  reca:  "Attuazione della direttiva          91/414/CEE   in  materia  di  immissione  in  commercio  di          prodotti fitosanitari".              -  Il  decreto  legislativo  16 luglio  1998,  n.  285,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,          reca:  "Attuazione  di  direttive comunitarie in materia di          classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati          pericolosi,  a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile          1998, n. 128".
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|   |                                 Art. 2.                             Definizioni  1.  Ai  fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono per:    a)  prodotti  fitosanitari:  le  sostanze  attive  ed i preparati contenenti  una o piu' sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:      1)  proteggere  i  vegetali  o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;      2)  favorire  o  regolare  i  processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;      3)   conservare   i   prodotti  vegetali,  con  esclusione  dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;      4) eliminare le piante indesiderate;      5)  eliminare  parti  di  vegetali,  frenare  o evitare un loro indesiderato accrescimento;    b) residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui: una o  piu'  sostanze,  inclusi  i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla  degradazione  o  dalla  reazione,  presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale o prodotti animali destinati al consumo, o  presenti altrove nell'ambiente, e costituenti residui dell'impiego di un prodotto fitosanitario;    c)  sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale  o sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione;    d)  sostanze  attive:  le  sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;    e) preparati:  le  miscele  o le soluzioni composte da due o piu' sostanze, delle quali almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari;    f) vegetali:  le  piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi;    g)   prodotti  vegetali:  i  prodotti  di  origine  vegetale  non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione  o  la  compressione, esclusi i vegetali definiti alla lettera f);    h) organismi  nocivi:  i  parassiti  dei  vegetali o dei prodotti vegetali,  appartenenti ai regni animale o vegetale, nonche' i virus, i batteri, i funghi o altri agenti patogeni;    i) animali:  gli  animali  di  specie  normalmente  alimentate  e allevate o consumate dall'uomo;    l)  immissione  in  commercio:  qualsiasi consegna a terzi; sia a titolo  oneroso  sia  a  titolo  gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio  e  la successiva spedizione fuori del territorio della Comunita';    m) autorizzazione    di   un   prodotto   fitosanitario:   l'atto amministrativo  mediante  il  quale  il  Ministero  della  sanita', a seguito  di  una  domanda  inoltrata  da  un  richiedente,  autorizza l'immissione  in  commercio  e l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio italiano o in una parte di esso;    n) ambiente:  l'acqua,  l'aria,  il  suolo,  le specie selvatiche della  flora  e  della  fauna  e  relative interrelazioni, nonche' le relazioni tra tali elementi e gli organismi viventi;    o) lotta  integrata:  l'applicazione razionale di un complesso di misure   biologiche,   biotecnologiche,   chimiche,  colturali  o  di selezione  vegetale,  con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego  di  prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per mantenere  i  parassiti  a  livelli  inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili;    p) prodotti   fitosanitari   uguali:   i   prodotti  di  identica composizione quali-quantitativa.  2. Ai fini del presente regolamento si intendono, inoltre:    a) compresi tra i prodotti fitosanitari, le sostanze e i prodotti volti  a  proteggere  le  piante  ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento   e  da  giardino  domestico  con  attivita'  acaricida, battericida,   fungicida,   insetticida,   molluschicida,  vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra;    b) per coadiuvanti di prodotti fitosanitari si intendono:      1)  i  prodotti  destinati  ad  essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari;      2)  i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate;    c) per coadiuvanti uguali di prodotti fitosanitari: i coadiuvanti di identica composizione quali-quantitativa;    d) per "Ministero": il Ministero della sanita';    e) per  "Dipartimento":  il  Dipartimento  alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'. 
                                         Nota all'art. 2:              - Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  2 del citato          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:              "Art.   2   (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente          decreto si intende per:                a) prodotti  fitosanitari:  le  sostanze  attive ed i          preparati contenenti una o piu' sostanze attive, presentati          nella   forma   in  cui  sono  forniti  all'utilizzatore  e          destinati a:                  1)  proteggere  i vegetali o i prodotti vegetali da          tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;                  2)  favorire  o  regolare  i  processi  vitali  dei          vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;                  3)  conservare  i prodotti vegetali, con esclusione          dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;                  4) eliminare le piante indesiderate;                  5)  eliminare  parti di vegetali, frenare a evitare          un loro indesiderato accrescimento;                b) residui  di prodotto fitosanitario o semplicemente          residui: una o piu' sostanze, inclusi i loro metaboliti e i          prodotti  derivanti  dalla  degradazione  o dalla reazione,          presenti  in o su vegetali o prodotti di origine vegetale o          prodotti  animali  destinati al consumo, o presenti altrove          nell'ambiente,  e  costituenti  residui  dell'impiego di un          prodotto fitosanitario;                c) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti,          allo  stato naturale o sotto forma di prodotti industriali,          incluse   le   impurezze   derivanti  dal  procedimento  di          fabbricazione;                d) sostanze  attive:  le  sostanze o i microrganismi,          compresi  i  virus,  aventi  un'azione generale o specifica          sugli  organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali          o su prodotti vegetali;                e) preparati:  le  miscele o le soluzioni composte da          due  o  piu'  sostanze,  delle  quali  almeno  una sostanza          attiva, destinate ad utilizzate come prodotti fitosanitari;                f) vegetali:  le  piante  vive  o  le  parti  vive di          piante, compresi frutti freschi e sementi;                g) prodotti  vegetali: i prodotti di origine vegetale          non  trasformati  o sottoposti a trattamenti semplici quali          la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i          vegetali definiti alla lettera f);                h) organismi  nocivi:  i parassiti dei vegetali o dei          prodotti   vegetali,   appartenenti   ai  regni  animale  o          vegetale,  nonche'  i  virus,  i  batteri, i funghi o altri          agenti patogeni;                i) animali:   gli   animali   di  specie  normalmente          alimentate e allevate o consumate dall'uomo;                l) immissione  in  commercio:  l'importazione  di  un          prodotto  fitosanitario nonche' qualsiasi consegna a terzi,          sia  a titolo oneroso che gratuito, esclusa la consegna per          il  magazzinaggio  e  la  successiva  spedizione  fuori del          territorio comunitario;                m) autorizzazione   di   un  prodotto  fitosanitario:          l'atto  amministrativo mediante il quale il Ministero della          sanita',   a   seguito  di  una  domanda  inoltrata  da  un          richiedente, autorizza l'immissione in commercio e l'uso di          un  prodotto fitosanitario nel territorio italiano o in una          parte di esso;                n) ambiente:  l'acqua,  l'aria,  il  suolo, le specie          selvatiche   della   flora   e   della   fauna  e  relative          interrelazioni nonche' le relazioni tra tali elementi e gli          organismi viventi;                o) lotta  integrata:  l'applicazione  razionale di un          complesso  di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche,          colturali  o  di selezione vegetale, con le quali si limita          al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari          contenenti  sostanze  chimiche  per mantenere i parassiti a          livelli  inferiori  a  quelli che provocano danni o perdite          economicamente inaccettabili".
                           |  
|   |                                 Art. 3.                             Convenzioni  1.  Il Ministero, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, per l'assolvimento di tutti i compiti di  natura tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  ed  al presente regolamento, stipula convenzioni con l'istituto  superiore  di  sanita'  ed  anche  con  altri istituti di diritto  pubblico  di specifica competenza, utilizzando allo scopo le risorse  di  cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.  2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la convenzione prevede, in particolare, che l'istituto convenzionato:    a)   proponga,   in   base  alla  documentazione  presentata  dal richiedente,    la   classificazione   tossicologica   dei   prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;    b) proponga la concessione o il diniego della autorizzazione;    c) effettui  il  controllo analitico, tossicologico, agronomico e dei  rischi  ambientali,  dei  prodotti  fitosanitari  e dei principi attivi  in  essi  contenuti dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, anche   attraverso   l'esame  dei  dati  forniti  da  richiedenti  le autorizzazioni;    d) proponga  l'eventuale modifica di classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari:    e) proponga  per  ciascun principio attivo e per ciascun prodotto fitosanitario,  o  coadiuvante  di  prodotti  fitosanitari, eventuali prescrizioni e limitazioni parti-colari, quali: tipo di formulazione, compatibilita'  di miscela, natura e caratteristiche delle confezioni e loro contenuto precisando, caso per caso, la massima concentrazione consentita  dei  principi  attivi,  l'eventuale  colorazione  o altro trattamento dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari da inserire  in etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni obbligatorie;    f) proponga  per  ciascun principio attivo, o per associazione di principi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e  derrate  alimentari  e  l'intervallo  minimo  di  tempo  che  deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la immissione al consumo;    g) esprima,  in  base  all'esame  della  relativa  documentazione tecnica, un giudizio sulla effettiva consistenza dei metodi d'analisi proposti  dalla  ditta  richiedente, per effettuare le determinazioni sia  dei  principi  attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei residui dei  principi  attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi, secondo quanto richiesto in forza di legge e del presente regolamento;    h) scelga e proponga i metodi d'analisi, sia per il controllo dei principi  attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la determinazione dei  residui  dei  principi  attivi  e  dei loro eventuali metaboliti nocivi  nei  prodotti  alimentari, nel suolo e nelle acque, nonche' i rispettivi aggiornamenti;    i)  provveda  ad  effettuare  il  programma  di valutazione delle sostanze  attive  oggetto  di  revisione comunitaria, nonche' proceda alla  valutazione  tecnico-scientifica delle domande prodotte ai fini dell'iscrizione  di  una  sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;    l)  provveda  ad  effettuare  la valutazione dei rischi sanitari, ambientali  e fitoiatrici dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti da immettere in commercio, anche ai fini di garantire, quale elemento prioritario, la sicurezza alimentare.  3. La convenzione prevede, altresi', che:    a)  l'istituto  convenzionato  adempia  ai compiti affidatigli ai sensi  del  comma  2  mediante  articolazione in gruppi di lavoro nei quali   sia   garantita   la  presenza  di  tecnici  designati  dalle amministrazioni, rappresentative degli interessi pubblici individuati dalle  norme  comunitarie  in materia, dell'ambiente, delle politiche agricole    e   forestali   e   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato;    b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso, l'eventuale contrario avviso espresso dai suddetti tecnici;    c)  l'istituto  convenzionato  possa  avvalersi  anche di esperti esterni   all'istituto  stesso,  qualora  lo  richiedano  particolari esigenze tecnico-valutative e consultive derivanti dalla applicazione del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  e  del presente regolamento. 
                                         Nota all'art. 3:              - Si  trascrive il testo del comma 5, dell'articolo 20,          del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:              "Art. 20. - 1. (Omissis).              5.   Le   spese   di  funzionamento  della  Commissione          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'          autorizzativa  di  cui  all'articolo 5  e  all'attivita' di          valutazione  delle  sostanze  attive di cui all'articolo 6,          commi 5  e  7,  secondo  tariffe  e modalita' stabilite con          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il          Ministro   dell'industria,  commercio  e  artigianato;  gli          introiti  sono  versati in conto entrata del bilancio dello          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo          dello stato di previsione del Ministero della sanita'.".
                           |  
|   |                                 Art. 4.                   Autorizzazione alla produzione  1.   La   domanda   di   autorizzazione   alla   produzione   o  al confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari e' presentata al Dipartimento e deve contenere:    a) autocertificazione  dell'iscrizione  alla camera di commercio, industria  ed  artigianato  per  lo svolgimento dell'attivita' per la quale l'autorizzazione e' richiesta;    b) numero di codice fiscale o di partita I.V.A.;    c)  indicazione  dei  tipi  di  formulazione e classificazione di pericolo dei prodotti che si intendono produrre;    d)  planimetria  in  scala  l:100,  con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d'uso:    e) relazione  tecnico-descrittiva  concernente  l'ubicazione,  la tipologia   degli   impianti   e   delle  tecnologie  produttive,  le apparecchiature di controllo e di analisi della produzione, i sistemi di sicurezza;    f) autocertificazione  che  attesti  il  rispetto della normativa vigente  relativamente ai sistemi antincendio, ai rischi di incidenti rilevanti, alle emissioni in atmosfera, allo smaltimento dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, agli impianti elettrici, alla sicurezza e  alla  salute  dei  lavoratori sul luogo di lavoro, nonche' di ogni altra  normativa  vigente  in  relazione  alle  tipologie  produttive dell'impianto;    g)   nominativo   del  direttore  tecnico  dello  stabilimento  e dichiarazione, da questi resa, di accettazione dell'incarico;    h) ricevuta del versamento previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12.  2.  Il Dipartimento, verificata la completezza della documentazione indicata nel comma 1, dispone, nei trenta giorni successivi alla data di  produzione  della documentazione stessa, un sopralluogo ispettivo finalizzato  ad  accertare  l'idoneita'  dei locali, degli impianti e delle  attrezzature,  che  e' effettuato da una unita' composta da un funzionario  chimico del Dipartimento e da un funzionario chimico del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Detta unita' e' integrata,   dalla   presenza  di  personale  appartenente  ad  altre amministrazioni e da personale appartenente ad altre professionalita' necessarie,  in  relazione  a  specifiche  tipologie  produttive.  Ai sopralluoghi   ispettivi  possono  partecipare  rappresentanti  delle aziende  sanitarie  locali  competenti  per territorio, alle quali e' data  comunicazione  della data del sopralluogo ed e' contestualmente trasmessa  copia  della  richiesta  e  della  relativa documentazione prodotta dall'interessato.  3.  L'unita'  di  cui  al  comma  2  trasmette  al  Dipartimento la relazione ispettiva e l'eventuale documentazione in essa citata entro quindici giorni dalla data del sopralluogo.  4.  Qualora  il  sopralluogo ispettivo di cui al comma 2 abbia dato esito  negativo,  il  Dipartimento  notifica  al  richiedente,  entro quindici giorni dalla ricezione della relazione ispettiva, il rigetto dell'istanza   allegando   al  provvedimento  copia  della  relazione medesima.  5.   Nell'ipotesi   di   carenze  di  lieve  entita',  il  rilascio dell'autorizzazione  da  parte  del  Dipartimento e' subordinato alla previa  verifica  della  rimozione di tali carenze, che e' dimostrata dal richiedente mediante l'esibizione della certificazione rilasciata al riguardo dagli organi competenti.  6.  Qualora  l'istruttoria abbia dato esito favorevole, il rilascio dell'autorizzazione  e'  subordinato alla previa esibizione, da parte del richiedente l'autorizzazione, delle certificazioni rilasciate dai competenti  organi, relativamente al rispetto della vigente normativa nelle materie indicate nella lettera f), del comma 1.  7.  Qualora  l'impresa  disponga di piu' stabilimenti e' presentata una domanda per ogni singolo stabilimento.  8.  Ai  gas tossici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.  9.  Con  provvedimento  del Ministero, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza sociale, si stabiliscono principi e modalita'  per  il  coordinamento  e  l'armonizzazione dei criteri di valutazione applicati in sede ispettiva. 
                                         Note all'art. 4:              - Si  trascrive  il  testo del comma 12 dell'articolo 5          della  legge  29 dicembre  1990,  n.  407, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre  1990,  n.  303,  recante:          "Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della manovra di          finanza pubblica 1991-1993":              "Art. 5. - 1.-11 (Omissis).              12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge,  sono  fissati  le  tariffe  e  i  diritti          spettanti   al   Ministero   della   sanita',  all'Istituto          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori          predetti".              - Il  regio  decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  1o marzo  1927,  n.  49,  reca:          "Approvazione  del  regolamento  speciale per l'impiego dei          gas tossici".
                           |  
|   |                                 Art. 5.              Requisiti e compiti del direttore tecnico  1. Il direttore tecnico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g):    a) svolge  la sua attivita' con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze dell'impresa;    b) deve  essere  in  possesso  del diploma di laurea in chimica o chimica  industriale  o  ingegneria  chimica, farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche;    c) deve essere iscritto al relativo albo professionale;    d)  ha  il  compito  di assistere e controllare tutte le fasi del processo  di produzione o confezionamento dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari.  2.  Nell'ipotesi  di preparati contenenti microrganismi o virus, e' richiesta   la   presenza   di   un   soggetto,   iscritto   all'albo professionale,   in   possesso  del  diploma  di  laurea  in  scienze biologiche,  o  altre  dichiarate  equivalenti, con provvedimento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.  |  
|   |                                 Art. 6.            Rilascio della autorizzazione alla produzione  1.   Il   Dipartimento,  accertata  la  sussistenza  dell'idoneita' dell'impianto  alla produzione adotta le proprie determinazioni entro il   termine   di  centoventi  giorni  dalla  data  di  presentazione dell'istanza.  2.  Nel  caso  in  cui il richiedente e' invitato a regolarizzare o integrare  la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 1 e' sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte del Dipartimento.  3. Il decreto di autorizzazione deve contenere:    a)  nome  e  cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta   di   persona   fisica,  e  sede  dell'impresa  o  ragione  o denominazione sociale e la sede legale, se si tratta di societa';    b) la sede dello stabilimento;    c) i  tipi  di  formulazione per i quali lo stabilimento e' stato ritenuto idoneo;    d) nome e cognome del laureato o dei laureati responsabili di cui all'articolo 5;    e)  le  condizioni  particolari  alle  quali  viene eventualmente vincolata l'autorizzazione;    f) ogni  altra indicazione che, a seconda del caso di specie, sia espressamente richiesta.  4.  Ogni  variazione  di sede dello stabilimento comporta una nuova autorizzazione.  5.  L'autorizzazione  alla produzione si estende anche al commercio ed  alla  vendita,  mentre  non si estende ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari che non siano stati registrati.  6.  Al produttore di coadiuvanti di prodotti fitosanitari per conto terzi,  titolari  della  registrazione,  e' vietato qualunque atto di commercio e vendita di tali prodotti.  |  
|   |                                 Art. 7.                    Modifica dell'autorizzazione  1.  E'  presentata  istanza al Dipartimento per ogni modifica delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione.  2.  Il  Dipartimento  modifica l'autorizzazione alla produzione nel termine  di trenta giorni dalla richiesta, se le modifiche riguardano la  variazione nella nomina del direttore tecnico, ovvero il nome, la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione.  |  
|   |                                 Art. 8.                     Revoca dell'autorizzazione  1.  Il  Dipartimento, qualora accerti la sopravvenuta carenza delle condizioni in base alle quali e' stata concessa l'autorizzazione alla produzione, anche alla luce di nuove conoscenze scientifiche, diffida il   titolare   dell'autorizzazione,  indicando  il  termine  per  la regolarizzazione.  2.  Decorso  inutilmente  tale  termine, il Dipartimento emana, nei successivi  trenta giorni, il decreto di revoca, che e' notificato al titolare dell'autorizzazione.  |  
|   |                                 Art. 9.        Rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione                      di prodotti fitosanitari  1.  L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' rilasciata dal Dipartimento  per  un  periodo  di tempo non superiore a dieci anni e prescrive  i  requisiti  di  commercializzazione  e di utilizzazione, nonche'  quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.  2.  La  domanda  di  autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' inoltrata  al Dipartimento dal responsabile o a nome del responsabile della  prima  immissione  in  commercio,  legalmente  domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:    a) un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;    b)  un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del  medesimo  decreto  per  ciascuna  sostanza  attiva  presente nel preparato.  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, il richiedente e' esentato dal fornire  i  dati  di  cui  al  comma 2, lettera b), con esclusione di quelli  relativi  all'identificazione della sostanza attiva, nel caso in cui:    a) la  sostanza  figura  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenuto conto delle condizioni per l'iscrizione della sostanza in detto allegato;    b) la sostanza non differisce in modo significativo, in relazione al grado di purezza e alla natura delle impurezze, dalla composizione depositata   nel   fascicolo   unito   alla   domanda  di  iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.  4.  La  domanda di autorizzazione e il sommario degli allegati II e III  di  cui  al  comma  2, devono essere redatti in lingua italiana, mentre  la  documentazione  di  cui  agli allegati II e III di cui al comma  2,  puo' essere presentata anche in lingua francese o inglese; il  Dipartimento  puo'  chiedere  la traduzione in lingua italiana di studi specifici, nonche' la presentazione di campioni del preparato o dei suoi componenti.  5.  Il Dipartimento, avvalendosi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3,  verifica  che i requisiti del prodotto fitosanitario siano  conformi  a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n. 194, e che le prove e le analisi per accertare  tali  conformita'  sono  state eseguite dagli enti e dagli organismi di cui al medesimo articolo 4, commi 4, 5 e 7.  6.  Nei  tempi  previsti  dall'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n. 194, il Dipartimento provvede al rigetto motivato della  domanda,  ovvero  al  rilascio dell'autorizzazione, acquisendo l'etichetta   del  prodotto  fitosanitario  autorizzato  nella  veste tipografica  definitiva  e  rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 5.  7. Il provvedimento di autorizzazione riporta:    a) nome  e  cognome  del  titolare  dell'impresa, se si tratta di persona  fisica,  e  sede  dell'impresa  o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa';    b) la denominazione attribuita al prodotto fitosanitario;    c) la classificazione;    d) l'indicazione  dello  stabilimento  o  degli  stabilimenti  di produzione e gli estremi dell'autorizzazione alla produzione;    e) le  eventuali  indicazioni relative alle condizioni di impiego ed  ogni  altra  indicazione  che  di  volta  in  volta  e'  ritenuta necessaria.  Fanno   parte   integrante  del  decreto  di  autorizzazione,  come allegati,  il  fac-simile  delle  etichette  ed,  inoltre,  dei fogli illustrativi che potranno accompagnare il prodotto.  8.   L'autorizzazione   di   cui   al   comma   l   e'   comunicata all'interessato,  nonche'  alla  regione  competente, con il relativo numero di registrazione.  9.   A  cura  del  Dipartimento  sono  pubblicate,  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le  etichette  dei  prodotti fitosanitari autorizzati nel trimestre precedente.  10.  Presso  il  Dipartimento  e'  costituito un fascicolo per ogni domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, contenente:    a) almeno una copia della domanda;    b) una copia dell'etichetta e dell'eventuale foglio illustrativo;    c) il  provvedimento  adottato  in  merito alla domanda, gli atti relativi  alla  valutazione  della  documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), nonche' una sintesi della documentazione stessa.  11.  Il  Ministero,  su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea il fascicolo di cui al comma 10  e  fornisce  tutte  le  informazioni  necessarie  per  una  piena comprensione  delle  istanze;  l'istante, su invito del Ministero, e' tenuto a presentare alla Commissione europea ed agli Stati membri che la  richiedono  copia della documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a). 
                                         Note all'art. 9:              - Si trascrive il testo dell'articolo 4, commi 1, 5, 7,          dell'articolo 13  del  citato  decreto legislativo 17 marzo          1995, n. 194:              "Art.  4  (Condizioni  per l'autorizzazione di prodotti          fitosanitari  e riconoscimento degli enti e degli organismi          abilitati  alle  prove  e  alle  analisi). - 1. Un prodotto          fitosanitario puo' essere autorizzato solo se:                a) le sostanze attive in esso contenute sono iscritte          nell'allegato  I  e  sono  soddisfatte  le  condizioni  ivi          stabilite  nonche' quelle di cui alle lettere b), c), d) ed          e)  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di  cui  all          allegato VI;                b) e'   accertato,   alla   luce   delle   conoscenze          tecnico-scientifiche,  e dimostrato dalla documentazione di          cui   all'allegato III,   che,  utilizzato  in  conformita'          all'articolo 3,  commi 3,  lettera c),  e  5 e tenuto conto          delle  condizioni  normali  di  impiego e delle conseguenze          dell'utilizzazione:                  1) e' sufficientemente efficace;                  2) non produce effetti inaccettabili sui vegetali o          sui prodotti vegetali;                  3) non provoca sofferenze e dolori inaccettabili ai          vertebrati da combattere;                  4)  non produce effetti nocivi in maniera diretta o          indiretta,  sulla  salute dell'uomo o degli animali o sulle          acque sotterranee;                  5) non produce effetti inaccettabili sull'ambiente,          in  particolare per quanto riguarda il suo destino e la sua          distribuzione  ambientale, con riferimento particolare alla          contaminazione  delle  acque,  comprese  quelle  potabili e          sotterranee, nonche' l'impatto sulle specie non bersaglio;                c) e'  possibile determinare la natura e la quantita'          delle  sostanze  attive  in  esso contenute e, ove occorra,          delle  sue impurezze e degli altri componenti significativi          dal  punto  di vista tossicologico ed ecotossicologico, con          adeguati   metodi  stabiliti  in  sede  comunitaria  o,  in          mancanza, riconosciuti dal Ministero della sanita';                d) e' possibile, con adeguati metodi di uso corrente,          determinarne   i  residui  di  rilevanza  tossicologica  ed          ambientale derivanti da un impiego autorizzato;                e) le   sue  proprieta'  fisico-chimiche  sono  state          determinate   e   giudicate   accettabili   per   garantire          un'utilizzazione ed un magazzinaggio adeguati;                f) per      i      prodotti     agricoli     previsti          dall'autorizzazione,  i  suoi residui non superano i limiti          massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 19.              2-4 (Omissis).              5.  Il  riconoscimento  degli enti e degli organismi di          cui  al  punto 2.2  dell'introduzione  all'allegato III  e'          effettuato con decreto del Ministro delle risorse agricole,          alimentari  e  forestali,  su  richiesta  documentata degli          interessati attestante il possesso dei requisiti prescritti          e con spese a loro carico.              6. (Omissis).              7.  Il  riconoscimento degli enti e degli organismi che          possono  eseguire  le prove di cui al comma 6 e' effettuato          con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari          e forestali, su richiesta documentata da parte degli stessi          e con spese a loro carico".              "Art.  13 (Prescrizioni  e  protezione  in  materia  di          dati). - 1. Nel  concedere  l'autorizzazione di un prodotto          fitosanitario, salvo legittimo accordo fra gli interessati,          il  Ministero  della  sanita'  non  utilizza a vantaggio di          altri richiedenti:                a) i dati di cui all'allegato II:                  1)  per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla          data  della  prima  iscrizione  per  le sostanze attive non          ancora in commercio alla data del 26 luglio 1993;                  2)  per  periodi  non  superiori  a  dieci  anni, a          decorrere   dalla   data  della  prima  autorizzazione  per          sostanze  attive  gia' in commercio alla data del 26 luglio          1993;                  3) per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla          data  della prima iscrizione o della modifica o del rinnovo          dell'iscrizione   stessa   avvenute  sulla  base  di  nuove          informazioni;  detto  periodo,  ove  i cinque anni, scadano          prima   del  periodo  previsto  ai  punti 1)  e  2),  viene          prolungato in modo da concludersi a quella data;                b) i dati di cui all'allegato III:                  1)  per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla          data  della  prima  autorizzazione, se questa e' successiva          alla iscrizione della sostanza attiva in esso contenuta;                  2)  per  periodi  non  superiori  a  dieci  anni, a          decorrere   dalla   data  della  prima  autorizzazione  del          prodotto  fitosanitario,  se  tale  autorizzazione  precede          l'iscrizione della sostanza attiva in esso contenuta.              2.  Il  Ministero  della sanita' informa la Commissione          europea   se,   all'atto   dell'esame  della  richiesta  di          autorizzazione di un prodotto fitosanitario, ritiene che la          sostanza   attiva  contenuta  nel  preparato  sia  iscritta          nell'allegato I,  in  quanto prodotta da un'altra persona o          mediante un procedimento di fabbricazione diverso da quelli          risultanti  nell'allegato stesso, trasmettendo tutti i dati          relativi   all'identificazione   e   alle  impurezze  della          sostanza attiva.              3.  In  deroga all'articolo 5, comma 2, per le sostanze          attive  gia'  in  commercio  alla data del 26 luglio 1993 e          fino  alla  data  della  loro  iscrizione  nell'allegato I,          continua  ad  applicarsi,  in  materia  di  prescrizione  e          protezione  di  dati  la  disciplina  prevista alla data di          entrata in vigore del presente decreto.              4.  I  soggetti  interessati  a  presentare per proprio          conto   una   domanda   di   autorizzazione   di   prodotti          fitosanitari   contenenti   una  sostanza  attiva  iscritta          nell'allegato I,  prima di compiere esperimenti in cui sono          coinvolti  animali vertebrati, devono chiedere al Ministero          della  sanita', provando che le altre informazioni previste          dall'articolo 5, comma 2, sono disponibili:                a) se  il  prodotto  fitosanitario,  per  il quale si          intende presentare la domanda, sia identico ad un preparato          gia' autorizzato;                b) il   nome   e  l'indirizzo  del  detentore  o  dei          detentori dell'autorizzazione o delle autorizzazioni.              5.  Il  Ministero della sanita', accertata l'intenzione          del  richiedente, fornisce ai soggetti di cui al comma 4 il          nome  e  l'indirizzo  del  detentore  o  dei  detentori  di          analoghe autorizzazioni, informando quest'ultimi al fine di          rendere   possibile   un   accordo   circa  lo  scambio  di          informazioni  necessario  per evitare la duplicazione degli          esperimenti sugli animali vertebrati.              6.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il Ministro della          sanita',  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in          vigore  del presente decreto, sono disciplinate, per i casi          di  mancato  accordo fra le parti interessate, le modalita'          della  messa in comune delle informazioni di cui al comma 5          e  la  procedura di utilizzazione delle stesse, assicurando          un ragionevole equilibrio fra gli interessi delle parti.".
                           |  
|   |                                Art. 10.                  Autorizzazione di prodotti uguali  1.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  senza avvalersi dell'istituto convenzionato  di cui all'articolo 3 per prodotti fitosanitari uguali ad   altri   gia'   autorizzati,  purche'  nel  frattempo  non  siano intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  e  fatto  salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati.  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:    a) il    titolare   dell'istanza   coincida   con   il   titolare dell'autorizzazione di riferimento;    b) il  titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare  dell'autorizzazione  di  riferimento  in  materia  di  dati sperimentali  di  cui  agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo   1995,   n.   l94,  nonche'  in  materia  di  distribuzione commerciale.  3.  Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza.  4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso in caso di incompletezza della  documentazione  presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.  |  
|   |                                Art. 11.                     Rinnovo dell'autorizzazione  1.   Il  Dipartimento,  sentito  l'istituto  convenzionato  di  cui all'articolo 3, rinnova l'autorizzazione su richiesta documentata del titolare,   da  presentarsi  almeno  un  anno  prima  della  scadenza dell'autorizzazione,  dopo  aver  verificato che le condizioni di cui all'articolo 4,  comma  1,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  continuano  ad essere soddisfatte. L'autorizzazione puo' essere temporaneamente  prorogata  per  il  periodo necessario per procedere alla verifica.  2.  Il  Dipartimento  concede  il  rinnovo dell'autorizzazione alla immissione  in  commercio,  senza sentire l'istituto convenzionato di cui  all'articolo 3,  qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza  attiva  inserita  nell'allegato  I  del Regolamento (CE) n. 451/2000  della  Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I del   Regolamento  (CEE)  n.  3600/1992  della  Commissione,  dell'11 dicembre   1992,   sino   alla   iscrizione   della  sostanza  attiva nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, e sempre  che  non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.  3.  Per  ottenere  il  rinnovo  di  cui  al  comma  2,  il titolare dell'autorizzazione  deve  presentare  domanda corredata dal previsto versamento   al   Dipartimento,  non  oltre  il  sessantesimo  giorno precedente alla data di scadenza dell'autorizzazione, specificando se sono  sopravvenute  modificazioni  degli  elementi  posti  a base del provvedimento di autorizzazione.  4.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda, l'autorizzazione   si  intende  rinnovata  qualora  il  Dipartimento, verificati  gli elementi posti a base della prima autorizzazione, non emani motivato decreto di rigetto dell'istanza nel quale e' stabilito il termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. 
                                         Note all'art. 11:              - Per  il  riferimento  all'articolo  4,  comma  1  del          decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194 si veda quanto          riportato nella note all'articolo 9.              - L'allegato I  del  Regolamento  CEE  n.  451/2000 del          28 febbraio  2000 della Commissione stabilisce le modalita'          attuative della seconda e della terza fase del programma di          lavoro  di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva          91/414/CEE  del  Consiglio, ed e' pubblicato nella G.U.C.E.          29 febbraio  2000,  n.  55.  Entrato  in vigore il 1o marzo          2000.              - L'allegato I   del   Regolamento   CEE  n.  3600/1992          dell'11 dicembre  1992  recante  disposizioni  d'attuazione          della   prima   fase   del   programma  di  lavoro  di  cui          all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del          Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti          fitosanitari,  e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  15 dicembre          1992, n. 366. Entrato in vigore il 1o  febbraio 1993.
                           |  
|   |                                Art. 12.                     Modifiche di autorizzazioni  1.   Il  Dipartimento  modifica  l'autorizzazione  di  un  prodotto fitosanitario,  anche  su richiesta documentata del titolare, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3.  2.  Il  Dipartimento  modifica  l'autorizzazione,  senza  avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, se le modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati riguardano:    a) aspetti   ininfluenti   sulle   caratteristiche   agronomiche, sanitarie ed ambientali.  Sono considerate tali le seguenti modifiche:    1)  variazione  di  piu'  o  meno  il  5  per cento del contenuto percentuale  di  uno  o piu' coformulanti presenti nella formulazione autorizzata,  con corrispondente variazione di altro coformulante non classificato;    2) sostituzione  di  un  componente  inerte o coformulante con un componente   o   coformulante   alternativo   che   abbia  proprieta' chimico-fisiche del tutto comparabili;    3) aggiunta  di  modeste  quantita'  di un ulteriore coformulante (antischiuma,    antimpaccante,    colorante),   con   corrispondente variazione di altro coformulante;    4) eliminazione dalle etichette di impieghi gia' autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali;    b) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;    c) il   nome  o  la  ragione  sociale  o  la  sede  del  titolare dell'autorizzazione;    d) il  trasferimento  dell'attivita'  produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;    e) le  variazioni  di peso o di volume o di tipo delle confezioni che  siano  ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato;    f) i  materiali  di  confezionamento,  nel  rispetto  delle norme vigenti;    g) i cambiamenti formali delle etichette;    h) l'adeguamento  delle  etichette  a  prescrizioni  di carattere generale,  disposte  con provvedimento del Ministero in attuazione di norme comunitarie;    i) l'indicazione o la variazione del distributore.  3. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione dei prodotti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.  4.   Il  termine  di  cui  al  comma  3  e'  sospeso,  in  caso  di incompletezza  della  documentazione  presentata,  fino  alla data di deposito della documentazione richiesta dal Dipartimento  5.  Il  Dipartimento  modifica l'autorizzazione, nei tempi e con le modalita'  previste  ai  commi  2,  3  e  4,  qualora si tratti delle modifiche indicate nel comma 2, lettera a).  |  
|   |                                Art. 13.                Riesame e ritiro dell'autorizzazione  1.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari sono riesaminate qualora,  alla  luce  di  nuovi  fatti o di nuove conoscenze, risulti necessario   verificare   la   sussistenza   dei   requisiti  di  cui all'articolo  4,  comma  1,  lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo   17 marzo   1995,   n.   194,  richiedendo  al  titolare dell'autorizzazione le informazioni necessarie.  2.  Il  Dipartimento,  con  provvedimento motivato, puo' sospendere l'autorizzazione   per   il   periodo   necessario  al  completamento dell'esame,  indicando  il  relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto  possa  comportare  rischi  per  la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente.  3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' ritirata, anche su motivata richiesta del titolare, se:    a) non sono piu' soddisfatte le condizioni di autorizzazione;    b) sono  state  fornite indicazioni false o ingannevoli in merito ai dati valutati al momento del rilascio dell'autorizzazione.  4.  Il  Dipartimento,  con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione  di  prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.  5.  Il  Dipartimento da' la piu' ampia pubblicita' ai provvedimenti di  cui  ai  commi  1  e  3,  informando  immediatamente  il titolare dell'autorizzazione,  la  regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori. 
                                         Nota all'art. 13:              - Per    il    riferimento   all'articolo 4,   comma 1,          lettere b),  c), e) ed f), del decreto legislativo 17 marzo          1995,   n.   194   si  veda  quanto  riportato  nelle  note          all'articolo 9.
                           |  
|   |                                Art. 14.      Classificazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari  1.  Ai  fini  della  classificazione,  ai  coadiuvanti  di prodotti fitosanitari,   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo del 16 luglio 1998, n. 285. 
                                         Nota all'art. 14:              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 16 luglio          1998, n. 285, si vedano le note alle premesse.
                           |  
|   |                                Art. 15.           Autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti                      di prodotti fitosanitari  1.  La  domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, come coadiuvanti   di   prodotti   fitosanitari,   dei   prodotti  di  cui all'articolo 2,   comma   2,   lettera   b),   ai   fini  della  loro registrazione,  e' presentata al Dipartimento, che richiede il parere dell'istituto  convenzionato  di  cui  all'articolo 3, entro quindici giorni dal suo ricevimento.  2. La domanda, redatta in duplice copia, deve contenere:    a) nome  e  cognome  del  titolare  dell'impresa, se si tratta di persona  fisica, e sede legale o la ragione o denominazione sociale e sede   legale,   se  si  tratta  di  societa',  nonche'  gli  estremi dell'autorizzazione a produrre, ottenuta ai sensi dell'articolo 6, in caso di produzione presso stabilimento proprio;    b) la  denominazione  attribuita  al  prodotto  e la composizione qualitativa  e quantitativa del formulato, espressa in percentuale in peso, nonche' la funzione dei componenti e l'indicazione della natura del contenitore;    c) classificazione  da  attribuire  al  coadiuvante  di  prodotti fitosanitari;    d) gli intervalli proposti tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,   per   le  derrate  immagazzinate,  tra  l'ultimo  trattamento  e l'immissione  al  consumo,  nonche'  le  eventuali norme di bonifica, facendo riferimento al prodotto fitosanitario di abbinamento.  3.  La  documentazione  che  e'  allegata  alla  domanda  deve fare riferimento al prodotto fitosanitario di abbinamento ed e', altresi', costituita:    a) dalla  documentazione  indicata  nell'allegato III del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  nel  caso  di  coadiuvanti di prodotti fitosanitari contenenti uno o piu' costituenti gia' noti;    b) dalla  documentazione  indicata  nell'allegato III del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, nonche' nell'allegato II dello stesso  decreto, limitatamente alla parte A, punti l e 2, nel caso di coadiuvanti di prodotti fitosanitari contenenti un costituente nuovo;    c) dalla  dichiarazione  di accettazione per la produzione con la indicazione  degli estremi dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, qualora  la produzione del coadiuvante di prodotti fitosanitari venga effettuata presso terzi;    d) dal  fac-simile  delle  istruzioni o esemplare delle etichette che   devono   apparire  sulle  confezioni  e  dell'eventuale  foglio illustrativo  che accompagna il coadiuvante di prodotti fitosanitari, compilato  secondo  quanto  previsto  nell'articolo  22  del presente regolamento.  4.  Ai  fini  del  punto  d)  del comma 3, e per ogni volta che nel presente  regolamento  vi  si  faccia  riferimento,  con  il  termine "etichetta" si intende il complesso delle indicazioni e dichiarazioni prescritte  per  ciascun  coadiuvante  di  prodotti  fitosanitari dal presente  regolamento  che debbano essere riportate sulle confezioni, indipendentemente  dal  fatto  che esse siano riprodotte direttamente sul  contenitore  per  stampa,  rilievo o incisione, o che esse siano riportate  su  carta  o  altri  materiali applicati sulla confezione, purche' non possano essere facilmente asportati.  5.  Nel  caso  in  cui  e' necessario un supplemento di istruttoria ovvero    ordinare   al   richiedente   l'esibizione   di   ulteriore documentazione,  i  termini  procedimentali sono sospesi per il tempo necessario    all'espletamento    dei   relativi   incombenti,   come determinati,  anche  temporalmente,  nell'atto allo scopo emanato dal Dipartimento.  6.  L'istituto  convenzionato  di cui all'articolo 3 esprime parere entro   sessanta  giorni  e  il  Dipartimento  emana  il  conseguente provvedimento entro i successivi trenta giorni, allegandovi il parere in copia.  7.  L'autorizzazione  si  intende  rilasciata,  oltre  che  per  la produzione,  anche  per  il  commercio  del  prodotto  e  puo' essere assoggettata a limiti, condizioni di impiego e a termine di scadenza. 
                                         Nota all'art. 15:              - Per  il  riferimento  al decreto legislativo 17 marzo          1995, n. 194, si vedano le note alle premesse.
                           |  
|   |                                Art. 16.                Autorizzazione di coadiuvanti uguali  1.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  senza avvalersi dell'istituto convenzionato  di  cui all'articolo 3 per coadiuvanti uguali ad altri gia'  autorizzati,  purche' nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi  di  valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati.  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:    a) il    titolare   dell'istanza   coincida   con   il   titolare dell'autorizzazione di riferimento;    b)  il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento.  3.  Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza.  4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso in caso di incompletezza della  documentazione  presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.  |  
|   |                                Art. 17.                    Modifica dell'autorizzazione  1.  Ogni  variazione  della composizione o dei campi di impiego dei coadiuvanti   di   prodotti   fitosanitari   necessita   di  apposita autorizzazione  che e' richiesta dall'impresa interessata con domanda corredata dai documenti illustrativi della variazione.  2.  Il Dipartimento, qualora non sia necessario acquisire ulteriore documentazione,   decide   sulla   domanda   secondo   le   modalita' procedimentali ed i termini individuati nell'articolo 15.  3.  Il  Dipartimento  modifica  l'autorizzazione nei tempi e con le modalita'  previste  nell'articolo 12,  commi 2,  3  e  4, qualora si tratti   delle   modifiche   indicate   nel   comma  2,  lettera  a), dell'articolo 12.  4.  Ogni  variazione  delle  etichette e dei fogli illustrativi, ed ogni altra variazione degli ingredienti e delle indicazioni contenute nella  domanda  di registrazione, e' comunicata al Dipartimento e non puo'  avere  corso  se  non  con  provvedimento per la cui emanazione valgono le modalita' e i termini procedimentali di cui al comma 2.  5.  La modifica dell'autorizzazione e' disposta entro trenta giorni dalla  data  di  ricevimento  della  relativa domanda se le modifiche delle etichette e dei fogli illustrativi riguardano:    a) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;    b) il   nome  o  la  ragione  sociale  o  la  sede  del  titolare dell'autorizzazione;    c) il  trasferimento  dell'attivita'  produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;    d) le  variazioni  di peso o di volume o di tipo delle confezioni che  siano  ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato;    e) i  materiali  di  confezionamento,  nel  rispetto  delle norme vigenti;    f) i cambiamenti formali dell'etichetta;    g) l'indicazione o la variazione del distributore;    h)  l'adeguamento  delle  etichette  a  prescrizioni di carattere generale,  disposte  con provvedimento del Ministero in attuazione di norme  comunitarie.  Entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del provvedimento del Ministero,  le  imprese  titolari di registrazione adeguano, sotto la propria  responsabilita',  le  etichette dei propri prodotti a quanto disposto  dal  provvedimento  medesimo, provvedendo contestualmente a notificare  al  Dipartimento  copia  bollata,  datata  e  firmata dal titolare   dell'impresa,   dell'etichetta   predisposta  nella  veste tipografica   definitiva.   Il   Ministero  provvede,  con  frequenza trimestrale   alla   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, in apposito elenco, delle etichette modificate.  |  
|   |                                Art. 18.              Formalita' del decreto di autorizzazione  1. Il provvedimento di autorizzazione riporta:    a) nome  e  cognome  del  titolare  dell'impresa, se si tratta di persona  fisica,  e  sede  dell'impresa  o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa';    b) la   denominazione   attribuita  al  coadiuvante  di  prodotti fitosanitari;    c) la classificazione;    d) l'indicazione  dello  stabilimento  o  degli  stabilimenti  di produzione e gli estremi della autorizzazione alla produzione;    e) le  eventuali  indicazioni relative alle condizioni di impiego ed  ogni  altra  indicazione  che  di  volta  in  volta  e'  ritenuta necessaria.  2.  Fanno  parte  integrante  del  decreto  di autorizzazione, come allegati,  il  fac-simile  delle  etichette  ed,  inoltre,  dei fogli illustrativi che potranno accompagnare il prodotto.  3. Il provvedimento di autorizzazione e' notificato all'interessato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  4. La registrazione comporta, a favore del suo titolare, il diritto al commercio ed alla vendita.  |  
|   |                                Art. 19.                             Imballaggio  1. I coadiuvanti di prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio   soltanto  con  un  imballaggio  rispondente  ai  seguenti requisiti:    a) deve  essere  progettato  e  realizzato  in  modo  da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;    b) non deve essere manomissibile;    c) i  materiali  che  lo  costituiscono e la chiusura non debbono essere   intaccati  dal  contenuto,  ne'  poter  formare  con  questo combinazioni nocive o pericolose;    d) tutte  le  sue  parti  e  la  chiusura debbono essere solide e resistenti  in  modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;    e) i  recipienti  muniti  di un sistema di chiusura devono essere progettati  in  modo  da  poter  essere  richiusi  varie  volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.  2.  La  disposizione  di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza.  |  
|   |                                Art. 20.                            Etichettatura  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  per  l'etichettatura dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari.  |  
|   |                                Art. 21.             Autorizzazione al commercio ed alla vendita          nonche' all'istituzione e alla gestione di locali  1.  La persona titolare di un'impresa commerciale o la societa' che intende  ottenere  l'autorizzazione  al commercio ed alla vendita dei prodotti  fitosanitari  e  dei  coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorita' sanitaria individuata dalla regione.  2. II richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facolta' del titolare dell'impresa, se si tratta di persona  fisica,  di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.  3. La domanda contiene:    a) nome  e  cognome  del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta   di   persona   fisica,  e  sede  dell'impresa  o  ragione  o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di societa';    b) sede  dei  locali  adibiti  al  deposito  ed  alla  vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;    c)  classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere;    d) nome  e  cognome  ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato  di abilitazione di cui all'articolo 23, dell'institore o del  procuratore  o  di  chi  e'  preposto  all'esercizio  di ciascun deposito o locale di vendita.  4.  Alla  domanda  e' allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500  del  locale  adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei  prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonche'  la  dichiarazione,  con  firma autenticata, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico.  5.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo con il termine di   "locale"   s'intende   anche  un  gruppo  di  locali,  tra  loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.  6.  Fermo  il  divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari   e  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi dell'articolo 4,  salvo  che presso di essi non si effettuino vendite di  prodotti  fitosanitari  e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.  7.   Le  aziende  interessate  notificano  all'autorita'  sanitaria individuata  dalla  regione  l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con  la  precisazione  che  in esso non si effettuano vendite dirette agli  utilizzatori  di  prodotti  fitosanitari,  e  di coadiuvanti di prodotti  fitosanitari,  ed  hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso  il  deposito  stesso  la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.  |  
|   |                                Art. 22.                    Rilascio dell'autorizzazione  1.  L'autorita'  sanitaria individuata dalla regione, previa visita di  idoneita',  effettuata  dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei  locali  da  destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2 dell'articolo 21, sia in possesso  del  certificato  di  abilitazione  alla  vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni.  2. L'autorizzazione deve contenere:    a) nome  e  cognome  del  titolare  dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa';    b) indicazione  di  ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita   e   delle   rispettive   sedi   per  cui  viene  rilasciata l'autorizzazione;    c) nome,  cognome ed indirizzo dell'institore o del procuratore o di chi e' preposto dal titolare alla vendita;    d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari dei quali viene esercitato il commercio;    e) eventuali  condizioni  particolari  per  la  detenzione  e  la vendita   alle  quali  possa  essere  vincolata  l'autorizzazione  in relazione  alla  specifica  situazione  dei  locali  e delle relative attrezzature.  3.  Le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  dell'articolo 23 non sostituiscono   i  provvedimenti  previsti  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
                                         Nota all'art. 22:              - Il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95,          supplemento  ordinario,  reca:  "Riforma  della  disciplina          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
                           |  
|   |                                 Art. 23              Certificato di abilitazione alla vendita
    1.  Il  certificato  di abilitazione alla vendita viene rilasciato, dall'Autorita'  sanitaria individuata dalla regione, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione ai seguenti argomenti: a) elementi  fondamentali  sull'impiego  in  agricoltura dei prodotti   fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari; b) elementi   sulla   tossicita'  dei  prodotti  fitosanitari  e  dei   coadiuvanti  di  prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego   dal punto di vista sanitario; c) nozioni  sulle  modalita'  utili  e  necessarie  per  prevenire le   intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti   fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; d) nozioni  sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai   coadiuvanti di prodotti fitosanitari; e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.  2.  La  valutazione  di  cui  al  comma precedente viene effettuata secondo modalita' indicate da ciascuna regione.  3. Il certificato di abilitazione deve contenere il nome e cognome, la  data  ed  il  luogo  di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.  4.  Il  certificato  ha  validita' per cinque anni ed alla scadenza viene  rinnovato,  a  richiesta del titolare, con le stesse modalita' previste per il rilascio.  5.  Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia,  medicina  veterinaria,  scienze  biologiche,  farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici.  6.  Con  decreto  deI  Ministero  e'  approvato  il modello tipo di certificato di abilitazione alla vendita.  |  
|   |                                Art. 24.      Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto  1.  I  prodotti  fitosanitari  ed  i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita  di  generi  alimentari. E' vietata, altresi', la vendita dei prodotti  fitosanitari  e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.  2.  I  prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.  3.  Chiunque  venda  i  prodotti  fitosanitari  ed i coadiuvanti di prodotti  fitosanitari di cui al comma 2, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'azienda unita' sanitaria locale.  4.  Nella voce "carico" devono essere riportati: il nome, il numero di  registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante   di   prodotti   fitosanitari,   il   nome  dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce.  5.  Nella  voce  "scarico"  devono  essere  riportati: il nome e il quantitativo  del  prodotto  venduto,  la  data  della  vendita e gli estremi della dichiarazione di cui al comma 6.  6.   L'acquirente   dei  prodotti  di  cui  al  comma  2,  all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilita' della idonea  conservazione  e dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo,  la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a  cura  del venditore, conforme al modello di cui all'allegato n. 1, compilato  in  duplice  copia,  di  cui  una  resta  in  possesso del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.  7.  Qualora  l'acquisto  venga  fatto  tramite ordinazione scritta, l'acquirente  deve  compilare la richiesta in duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato 1.  8.  La  richiesta  deve essere vistata dal sindaco o dal comandante della stazione dei carabinieri o dall'azienda unita' sanitaria locale o  dal  funzionario  regionale  competente,  previo  accertamento che l'interessato    sia   in   possesso   dell'autorizzazione   di   cui all'articolo 23  o  della  autorizzazione  di cui all'articolo 26 del presente  regolamento,  ovvero  che  l'interessato  abbia  effettuato dichiarazione  sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione scritta tra produttori  e  produttori, tra produttori e commercianti e tra questi ultimi,  e'  sufficiente che il visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta e almeno una volta l'anno.  10.  Il  venditore  deve restituire all'acquirente, unitamente alla merce,  e  debitamente completata, una copia della predetta richiesta trattenendo l'altra a scarico della merce venduta. 
                                         Nota all'art. 24:              - Si trascrive di seguito il testo dell'articolo 46 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,          n.  445  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e          regolamentari in materia di documentazione amministrativa",          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 febbraio 2001, n.          42, supplemento ordinario.              "Art.       46 (Dichiarazioni       sostitutive      di          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,          anche       contestuali      all'istanza,      sottoscritte          dall'interessato  e  prodotte in sostituzione delle normali          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e          fatti:                a) data e il luogo di nascita;                b) residenza;                c) cittadinanza;                d) godimento dei diritti civili e politici;                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;                f) stato di famiglia;                g) esistenza in vita;                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,          dell'ascendente o discendente;                i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da          pubbliche amministrazioni;                l) appartenenza a ordini professionali;                m) titolo di studio, esami sostenuti;                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di          aggiornamento e di qualificazione tecnica;                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti          da leggi speciali;                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della          partita  I.V.A,  e di qualsiasi dato presente nell'archivio          dell'anagrafe tributaria;                r) stato di disoccupazione;                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;                t) qualita' di studente;                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni          sociali di qualsiasi tipo;                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio          matricolare dello stato di servizio;                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a          procedimenti penali;                cc) qualita' di vivenza a carico;                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato".
                           |  
|   |                                Art. 25.                     Autorizzazione all'acquisto  1.  I  prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per se' o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita  autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 26.  2.  L'accertamento  dell'identita' dell'acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del  venditore sul modulo per la fornitura di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.  |  
|   |                                Art. 26.               Rilascio di autorizzazione all'acquisto  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  25  viene  rilasciata, dall'ufficio  regionale competente, alle persone che abbiano compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  ed abbiano ottenuto una valutazione positiva.  2.  La  valutazione  ha  lo  scopo  di  accertare che l'interessato conosce   i   pericoli   connessi   alla  detenzione,  conservazione, manipolazione  ed  utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti,  le  modalita'  per  un  corretto  uso  degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per  un  corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.  3.  La  valutazione  di  cui al comma 2 viene effettuata secondo le modalita' indicate da ciascuna regione.  4.  L'autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza e la fotografia del richiedente.  5. L'autorizzazione e' valida per cinque anni ed e' rinnovabile con le   stesse   modalita'  del  rilascio.  Tale  durata  e',  comunque, automaticamente prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 27.  6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici.  |  
|   |                                Art. 27.                       Corsi di aggiornamento  1.  Le  regioni,  le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri  enti  pubblici  interessati,  nonche'  i privati, d'intesa con l'azienda   unita'   sanitaria  locale,  organizzano  appositi  corsi d'aggiornamento  per  l'istruzione  e  l'addestramento  di coloro che intendono   dedicarsi   alla  vendita  ed  all'impiego  dei  prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.  2.  Tali  corsi  di  aggiornamento si intendono obbligatori ai fini delle previste valutazioni.  3.  Da  tali corsi di aggiornamento sono esentati i soggetti di cui all'articolo 23, comma 5, e all'articolo 26, comma 6.  |  
|   |                                Art. 28.                            D e r o g h e  1.  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo non si applicano ai prodotti  di  cui  alla  lettera  a),  comma 2,  dell'articolo 2  del presente   regolamento,  che  restano  disciplinate  dal  regolamento emanato  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. 
                                         Nota all'art. 28:              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre          1998,   n.   392,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale          13 novembre  1998, n. 266, reca: "Regolamento recante norme          per  la  semplificazione dei procedimenti di autorizzazione          alla  produzione  ed all'immissione in commercio di presidi          medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della          legge 15 marzo 1997, n. 59.".
                           |  
|   |                                Art. 29.                          Organi competenti  1.  La  vigilanza  per  l'applicazione  del presente regolamento e' esercitata  dal  Ministero  e dagli organi sanitari individuati dalle regioni.  2.  Per  il prelievo dei campioni, per le analisi di I e II grado e per   le   denunce   all'autorita'   giudiziaria,   si  osservano  le disposizioni di cui ai successivi articoli.  3.   Restano   ferme  le  competenze  delle  altre  amministrazioni pubbliche  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  secondo i rispettivi ordinamenti.  |  
|   |                                Art. 30.                        Prelevamento campioni  1. Il prelevamento dei campioni di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti   deve   essere   effettuato  dopo  aver  preso  accurata conoscenza  delle  avvertenze  e  delle norme precauzionali riportate sulle  etichette  apposte  obbligatoriamente  su  ogni confezione dei prodotti  stessi.  Le  attrezzature  occorrenti  al  prelevamento dei prodotti  fitosanitari  e  dei  coadiuvanti  di prodotti fitosanitari devono  essere  adibite  esclusivamente  a  detto uso e sottoposte di volta in volta ad accurata pulizia.  2.  La  quantita'  di  ogni  coadiuvante di prodotti fitosanitari e prodotto fitosanitario da prelevare deve essere per lo meno di kg 2.  3.  Salvo  diversa  indicazione  dell'autorita'  che ha disposto il prelievo,  i  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari  e  i  prodotti fitosanitari sono prelevati almeno in n. 5 confezioni originali, o in numero  maggiore,  fino a raggiungere il quantitativo minimo indicato nel  comma  2, se tali confezioni non raggiungano il peso di kg 0,400 ciascuna, non effettuando miscelazioni tra gli stessi.  4.  Il  prelievo  dei campioni dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti,  se  classificati  molto  tossici,  tossici o nocivi, e' effettuato  da  un  tecnico  della  prevenzione  o da altro organo di controllo.  5.   Il   quantitativo  prelevato  nelle  confezioni  originali  e' suddiviso  in  cinque parti che vengono confezionate in recipienti di vetro o in altro imballaggio idoneo, in relazione alla loro natura ed alle  esigenze  della  loro  conservazione,  e  contrassegnate con il numero  del  verbale  di prelevamento seguito, rispettivamente, dalle lettere  A,  B,  C,  D  ed E. La quinta parte e' messa a disposizione dell'impresa produttrice.  6.  Ciascun  campione  deve  essere  chiuso e sigillato, in modo da impedirne    la    manomissione    ed    assicurarne    l'integrita', preferibilmente con piombi o comunque con sigillo recante impressa la dicitura  dell'ufficio  che  ha disposto il prelevamento. Il titolare dell'esercizio,  o  chi  lo  rappresenta,  ha  facolta' di apporre ai campioni  anche  un  proprio  timbro  o  sigillo: di cio' si deve far menzione nel verbale di prelevamento.  7.  Ad  ogni  campione  si  applica,  assicurandolo con sigillo, un cartellino  recante  l'intestazione  dell'ufficio  che ha disposto il prelevamento.  Su detto cartellino devono essere indicate la data, il nome  del  detentore  del presidio, il luogo ove e' stato eseguito il prelievo,   la   natura   del   presidio   ed  un  numero  di  ordine corrispondente  a quello del verbale di prelevamento, seguito, per le quattro distinte frazioni del presidio prelevato, dalle lettere A, B, C, D ed E.  8.  Ciascun  cartellino  deve  essere firmato dal prelevatore e dal detentore  del  presidio  prelevato  o,  in  mancanza, da una persona addetta  all'esercizio.  Ove  quest'ultimo  rifiuti di firmare, se ne fara' menzione nel verbale di prelevamento.  9.  Uno  dei  cinque  campioni  prelevati  come  sopra  indicato e' consegnato  all'interessato o a chi lo rappresenta o, in mancanza, ad una  persona  addetta  all'esercizio al momento del prelevamento. Gli altri  tre,  insieme  al verbale di prelevamento, vengono inviati nel piu'  breve  tempo  possibile  al  laboratorio  competente o ad altro laboratorio all'uopo autorizzato.  La  quinta  parte del campione e' messa a disposizione dell'impresa produttrice per la durata di sessanta giorni presso il laboratorio di analisi.  10.  Uno  dei tre campioni inviati al laboratorio e' utilizzato per le   analisi   di   prima   istanza;  un  altro  campione,  destinato all'eventuale  analisi  di  revisione,  deve essere conservato per la durata  massima  di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'interessato,  dell'esito delle analisi. Il terzo campione rimane di  riserva  per  eventuali  impreviste  esigenze sia dell'analisi di prima istanza che della analisi di revisione.  |  
|   |                                Art. 31.                 Analisi di prima e seconda istanza  1.  Quando dall'analisi di prima istanza risulti che i prodotti non corrispondono  ai  requisiti  fissati  dal presente regolamento o nel decreto  di  autorizzazione,  il  responsabile del laboratorio che ha proceduto  all'analisi  trasmette all'autorita' sanitaria individuata dalla  regione  il  verbale  di  prelevamento  ed  il  certificato di analisi.  Copia  della medesima documentazione e' notificata, a mezzo di  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  a  cura del responsabile  del laboratorio di analisi, all'esercente presso cui e' stato   fatto  il  prelievo,  al  titolare  della  autorizzazione  ed all'autorita' che ha disposto il prelievo.  2.   Entro   quindici   giorni   dalla   data   di  notifica  della documentazione  di cui al comma 1, gli interessati possono richiedere la  revisione dell'analisi con domanda che e' presentata al direttore generale dell'A.U.S.L. competente per territorio.  3.  La  domanda  di  revisione  di  analisi  deve essere motivata e contiene gli elementi necessari per individuare i campioni depositati presso  il laboratorio che ha effettuato il prelievo. Puo', altresi', contenere  le  osservazioni  del  richiedente  relative  ai risultati dell'analisi.  4.   Le  analisi  di  revisione  sono  eseguite  presso  l'istituto superiore  di  sanita',  che  vi  provvede entro due mesi. In caso di mancata  presentazione, nei termini, dell'istanza di revisione, o nel caso  che  l'analisi  di  revisione confermi quella di prima istanza, l'autorita'  sanitaria  individuata  dalla  regione  trasmette, senza ritardo, con relazione, la documentazione all'autorita' giudiziaria.  5. Nel caso che il produttore non sia l'intestatario del decreto di autorizzazione, la comunicazione del risultato di analisi deve essere fatta ad entrambi.  6. Ai fini del controllo i campioni dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti debbono essere forniti gratuitamente.  |  
|   |                                Art. 32.                       Verbale di prelevamento  1. Il verbale di prelevamento, da compilarsi in esecuzione a quanto sopra prescritto, deve contenere:    a) il numero d'ordine, per ciascun campione;    b) le  generalita'  e  la qualifica del personale incaricato alla vigilanza  e del detentore dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari o del suo rappresentante;    c) la data ed il luogo del prelevamento;    d) l'indicazione  del locale o della natura dell'esercizio in cui il  coadiuvante  di prodotti fitosanitari o il prodotto fitosanitario si trova o quella degli estremi atti ad identificare la partita posta in vendita cui si riferisce il verbale;    e) le   caratteristiche   del   prodotto   fitosanitario   o  del coadiuvante  e le indicazioni con le quali esso e' posto in vendita o le  diciture apposte sulle etichette, con particolare cenno al numero di  registrazione ed all'integrita' della confezione originale e, ove esiste, il numero di lotto di produzione;    f) le modalita' seguite nel prelevamento dei campioni;    g) le  eventuali  osservazioni  del  prelevatore  e  le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante;    h) la  data  di  fornitura,  ove  risulti dalla documentazione in possesso  del detentore, e lo stato di conservazione delle confezioni del coadiuvante di prodotti fitosanitari;    i) il  nome  e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona  fisica,  ragione  o  denominazione  sociale, se si tratta di societa';    j) le   eventuali   dichiarazioni   del   detentore   o  del  suo rappresentante  sulle aggiunte o manipolazioni subite dal coadiuvante di  prodotti  fitosanitari  o  dal  prodotto  fitosanitario  dopo  il ricevimento dello stesso;    k) la  dichiarazione  che il detentore o il suo rappresentante ha trattenuto un campione ed una copia del verbale;    l) la  dichiarazione che il verbale e' stato letto e sottoscritto dal  detentore  o  da  chi  lo rappresenta oppure che lo stesso si e' rifiutato di firmare;    m) le  firme del verbalizzante e del detentore del presidio o del prodotto fitosanitario o di chi lo rappresenta.  2.  Il  verbale  deve  essere redatto in quattro esemplari, due dei quali  sono inviati al laboratorio che eseguira' gli accertamenti, un terzo  esemplare  viene rilasciato all'impresa produttrice o a chi la rappresenta,  un  quarto  esemplare e' trattenuto agli atti presso il servizio che ha disposto il prelievo.  |  
|   |                                Art. 33.        Esportazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari  1.    I    coadiuvanti    di    prodotti   fitosanitari   destinati all'esportazione  non  sono  soggetti  a  registrazione,  ma  la loro produzione deve comunque avvenire presso stabilimenti autorizzati, ai sensi  del  presente regolamento, a quel tipo di produzione. E' fatto obbligo  all'esportatore  verso  Stati  diversi da quelli dell'Unione europea  dei  prodotti  suindicati  di dichiarare alla dogana la loro composizione quali-quantitativa.  2.  I  prodotti in transito non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.  |  
|   |                                Art. 34.                   Residui e intervalli di carenza  1.  I  provvedimenti  che  determinano,  ai  sensi della lettera h) dell'articolo 5  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, il periodo che deve  intercorrere  tra  l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate  immagazzinate,  tra  l'ultimo  trattamento e l'immissione al consumo,  nonche'  i  limiti massimi di residui dei principi attivi e dei  loro  eventuali  metaboliti  nocivi  dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari  e  dei  prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al consumo  alimentare,  sono  emanati dal Ministero, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3. 
                                         Nota all'art. 34:              - Si  trascrive  il  testo dell'articolo 5 della citata          legge 30 aprile 1962, n. 283:              "Art.  5.  E  vietato  impiegare  nella preparazione di          alimenti   o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere  o          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque          distribuire per il consumo sostanze alimentari:                a) private   anche   in  parte  dei  propri  elementi          nutritivi  o  mescolate  a sostanze di qualita' inferiore o          comunque  trattate  in  modo  da  variarne  la composizione          naturale,  salvo  quanto  disposto  da  leggi e regolamenti          speciali;                b) in cattivo stato di conservazione;                c) con  cariche  microbiche  superiori  ai limiti che          saranno  stabiliti  dal  regolamento  di  esecuzione  o  da          ordinanze ministeriali;                d) insudiciate,  invase  da  parassiti,  in  stato di          alterazione   o   comunque   nocive,  ovvero  sottoposte  a          lavorazioni   o   trattamenti   diretti   a  mascherare  un          preesistente stato di alterazione;                e) - f) (Omissis);                g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi          natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la          sanita'  o,  nel  caso  che  siano stati autorizzati, senza          l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni          annuali;                h) che  contengano  residui  di  prodotti,  usati  in          agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle          sostanze  alimentari  immagazzinate, tossici per l'uomo. Il          Ministro  per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce          per  ciascun  prodotto,  autorizzato  all'impiego  per tali          scopi,  i  limiti  di  tolleranza  e  l'intervallo per tali          scopi,  i  limiti  di  tolleranza e l'intervallo minimo che          deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,          per  le  sostanze  alimentari  immagazzinate  tra  l'ultimo          trattamento e l'immissione al consumo".
                           |  
|   |                                Art. 35.                Disposizioni per societa' cooperative  1.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano altresi' alle   societa'   cooperative  ed  alle  altre  aziende  a  carattere collettivo  che  preparano,  commerciano,  vendono e distribuiscono i prodotti  disciplinati dal presente regolamento, anche esclusivamente per i propri soci.  |  
|   |                                Art. 36.       Sperimentazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari  1.  Chiunque  intende impiegare a scopo sperimentale coadiuvanti di prodotti  fitosanitari  non  registrati o registrati per applicazioni diverse  da  quelle per le quali il prodotto e' stato registrato deve darne  preventiva  comunicazione  per  raccomandata,  con  avviso  di ricevimento, al Dipartimento precisando la localita' e l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata.  2.  Gli  enti  pubblici di ricerca e sperimentazione sono esonerati dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.  3.   Le   derrate   alimentari   provenienti  dai  trattamenti  con coadiuvanti di prodotti fitosanitari non registrati non devono essere destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali.  4.  Il  Dipartimento  a richiesta degli interessati puo' consentire che  siano  destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti  effettuati  con  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari registrati,  ma  sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per  i  quali  furono  registrati,  sentito  il  parere dell'istituto convenzionato di cui all'art. 3.  |  
|   |                                Art. 37.         Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali         e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione  1.  Fatte  salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i Servizi fitosanitari regionali e gli  enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono richiedere al Ministero  il riconoscimento al fine di condurre prove ed esperimenti con   prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  o  per  impieghi  non autorizzati,  esclusivamente allo scopo di predisporre linee tecniche di  difesa  integrata  e  non  a fini autorizzativi, in attuazione di provvedimenti  legislativi  regionali,  statali  o comunitari recanti norme   in   materia  di  assistenza  tecnica,  valorizzazione  delle produzioni agricole ed applicazione di programmi agro-ambientali.  2.  In  attuazione  dell'articolo 22,  paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE,   il  Ministero  concede  il  riconoscimento  ai  Servizi fitosanitari   regionali   e   agli   enti   pubblici  di  ricerca  e sperimentazione  che ne facciano richiesta, ai sensi del comma 1, con provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle politiche agricole  e  forestali  e  dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni   in   cui  le  prove  e  gli  esperimenti  devono  essere effettuati.  I  Servizi  e  gli  enti riconosciuti di cui al presente comma,    non    sono    assoggettati   all'autorizzazione   di   cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
                                         Note all'art. 37:              - Si trascrive il testo dell'art. 22 del citato decreto          legislativo 17 marzo 1995, n. 194:              "Art.              22 (Autorizzazioni              alla          sperimentazione). - 1. Sono  assoggettate ad autorizzazione          del  Ministero  della sanita', per scopi sperimentali e per          quantitativi  ed  aree  limitati,  sotto il controllo delle          Unita'   sanitarie   locali  competenti,  le  prove  o  gli          esperimenti a scopo di ricerca o di sviluppo:                a) che  comportano  l'immissione  nell'ambiente di un          prodotto fitosanitario non autorizzato;                b) eseguiti al fine di richiedere l'autorizzazione di          nuovi impieghi di prodotti fitosanitari gia' autorizzati.              2. Gli interessati inoltrano al Ministero della sanita'          la  richiesta  di  autorizzazione  di cui al comma 1 almeno          novanta  giorni  prima  del loro inizio, corredandola di un          fascicolo   contenente   tutti   i   dati  disponibili  per          consentire  la  valutazione  degli  eventuali effetti sulla          salute  dell'uomo  o  degli  animali nonche' dell'incidenza          sull'ambiente.              3.  Il  Ministero  della  sanita',  sentito il Servizio          Fitosanitario  Centrale  nonche' l'Agenzia Nazionale per la          protezione   dell'ambiente,  autorizza  l'esecuzione  delle          delle   prove  sperimentali,  determinando  contestualmente          tutte  le  condizioni necessarie per prevenire i rischi per          l'ambiente e per la salute dell'uomo e degli animali.              4.  I  pareri  del  Servizio  Fitosanitario  Centrale e          dell'Agenzia  Nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente          devono  essere  resi  nel  termine di quarantacinque giorni          dalla  richiesta,  decorso  il  quale  il  Ministero  della          sanita' puo' procedere anche in mancanza di detto parere.              5. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di cui al          comma 3,  comunicano  in  tempo utile alla Unita' sanitaria          locale   ed   al  Servizio  Fitosanitario  territorialmente          competenti  tutti  i  dati  necessari per l'identificazione          delle  aree  e  dei  periodi  di  esecuzione  delle  prove,          unitamente  a  copia dell'autorizzazione e del fascicolo di          cui al comma 2.              6.   Il   Ministro  della  sanita',  in  attuazione  di          disposizioni    comunitarie,    fissa    i    criteri   per          l'applicazione  del  presente articolo e, in particolare, i          quantitativi  massimi  di prodotti fitosanitari che possono          essere  impiegati  negli  esperimenti  di  cui  al  comma 1          nonche' i dati minimi da fornire ai sensi del comma 2.              7. Le derrate alimentari trattate a scopo sperimentale:                a) non   devono  essere  destinate  all'alimentazione          dell'uomo  e  degli  animali, fatto salvo il caso in cui il          prodotto  utilizzato  per  la sperimentazione sia stato nel          frattempo   autorizzato  per  gli  impieghi  sulle  derrate          alimentari trattate;                b) devono   essere   conservate  separatamente  dalle          derrate alimentari destinate al consumo;                c) devono   essere   smaltite   in  conformita'  alla          normativa vigente nel piu' breve tempo possibile.              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si          applicano   agli  esperimenti  ed  alle  prove  concernenti          prodotti  fitosanitari contenenti o costituiti da organismi          geneticamente modificati.".              - La Direttiva del Consiglio 91/414/CEE che modifica la          direttiva   79/373/CEE  relativa  alla  commercializzazione          degli  alimenti  composti  per animali, e' pubblicata nella          G.U.C.E. 31 gennaio 1990, n. L 27.
                           |  
|   |                                Art. 38.      Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari                      in agricoltura biologica
    1. Il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti che ventilati,  gli  zolfi  ramati  ed  il  solfato  ferroso,  i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991,   e   successive   modificazioni,   ed   i   prodotti  elencati nell'allegato   2  al  presente  regolamento  non  sono  soggetti  ad autorizzazione,   quando  non  siano  venduti  con  denominazione  di fantasia.   Detti   prodotti   sono  venduti  con  etichetta  recante indicazioni   concernenti   la  composizione  quali-quantitativa,  le eventuali   modalita'  e  precauzioni  d'uso,  l'identificazione  del responsabile legale dell'immissione in commercio e lo stabilimento di produzione  e confezionamento, nonche', ove previsto, la destinazione d'uso  e gli impieghi efficaci. Con decreto del Ministro, di concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e con il Ministro  dell'ambiente,  sentito  l'istituto  convenzionato  di  cui all'articolo  3,  ovvero  su  proposta  del medesimo, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:    a)  possono  essere  inseriti  nell'elenco  allegato  al presente regolamento ulteriori prodotti;    b)  possono  essere  individuati  requisiti  o  condizioni minime necessari alla loro commercializzazione o utilizzazione.  2.  La  composizione  qualitativa del prodotto deve essere indicata sull'etichetta con la osservanza delle seguenti norme:    a)  per  il  solfato  di  rame:  dichiarando il titolo in solfato ramico  idrato, che deve essere compreso e garantito fra i due limiti del 98 e 99 per cento con la dichiarazione "solfato di rame 98-99 per cento";    b)  per  gli zolfi: dichiarando il loro stato e cioe' se trattasi di  zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato, molito o ventilato,  nonche'  il  grado di purezza, da indicarsi come compreso fra  due  limiti  differenti tra loro non piu' di 3 gradi e quello di finezza,  da  indicarsi  come  compreso fra due limiti differenti tra loro  non  piu'  di 5 gradi. Ferme restando le altre disposizioni del presente  articolo,  il  minerale  di  zolfo non puo' essere messo in commercio come anticrittogamico quando contenga meno del 25 per cento di zolfo;    c)  per gli zolfi ramati: dichiarando il titolo in solfato ramico idrato  nonche',  per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza con i limiti previsti alla lettera b);    d)  per il solfato ferroso non mescolato con sostanze inerti: con la sola indicazione del nome chimico, senza indicazione del titolo in sostanza attiva.  3.   Gli  organismi  di  controllo  privati,  gia'  autorizzati  al controllo  del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo  17  marzo  1995, n. 220, che hanno trasmesso al Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  l'integrazione  del proprio manuale   della  qualita'  con  le  procedure  di  controllo  per  le produzioni  animali,  si  intendono  autorizzati  ad esercitare detta attivita'  di  controllo  a  partire  dal  24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.  4.  Il  termine  per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo  17  marzo  1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per  uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di  origine  vegetale  e  minerale,  inclusi  i  prodotti  omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e' differito  al 31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al  medesimo articolo 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente  comma  i prodotti omeopatici per uso veterinario contenenti materie   prime   di  origine  animale  qualora  tali  materie  prime provengano  da animali per i quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.  5.   Il   termine   di   differimento   al  31  dicembre  2003  per l'utilizzazione  delle  medicine  omeopatiche  per uso umano previsto dall'articolo  7,  comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185,  come  da  ultimo modificato dal comma 32 dell'articolo 85 della legge  23  dicembre  2000,  n.  338, si intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4.  6.  Entro  la  medesima  data di cui al comma 5, il Ministero della sanita'  predispone  un  elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more  della  predisposizione  dell'elenco  di  cui al presente comma, detti  prodotti,  purche'  siano  rispondenti  ai  requisiti  di  cui all'articolo  3,  comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del  1995, possono essere commercializzati anche oltre il termine del 31   dicembre  2003,  a  condizione  che  la  somministrazione  venga effettuata   secondo   le   modalita'   prescritte  mediante  ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia unica non ripetibile. 
                                         Note all'art. 38:              - Il   Regolamento   del  Consiglio  CEE  n.  2092  del          24 giugno  1991  relativo al metodo di produzione biologico          di  prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui          prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e' pubblicato          nella  G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198, entrato in vigore          il 22 luglio 1991.              - Il   decreto   legislativo  17 marzo  1995,  n.  220,          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1995, n. 129,          supplemento ordinario, reca: "Attuazione degli articoli 8 e          9  del  Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione          agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.".              - Si  trascrive  il  testo  dell'articolo 3 del decreto          legislativo   17 marzo   1995,  n.  110,  pubblicato  nella          Gazzetta   Ufficiale   12 aprile   1995,  n.  86,  recante:          "Attuazione   della   direttiva  92/74/CEE  in  materia  di          medicinali omeopatici veterinari".              "Art.   3 (Disposizioni  transitorie). - 1. I  prodotti          omeopatici per uso veterinario possono continuare ed essere          commercializzati   fino  al  31 dicembre  1996  purche'  il          responsabile  dell'immissione  in  commercio, entro novanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto,  faccia  pervenire al Ministero della sanita', per          ciascun   prodotto,  una  dichiarazione  sotto  la  propria          responsabilita' che contenga i seguenti elementi:                a) nome  o ragione sociale e domicilio o sede sociale          propri  e  del fabbricante nonche' le localita' nelle quali          ha luogo l'attivita' produttiva;                b) denominazione;                c) composizione qualitativa e quantitativa di tutti i          componenti  in  termini usuali, escluse le formule chimiche          grezze;                d) descrizione del metodo di preparazione;                e) specie     animale    di    destinazione,    forma          farmaceutica,  modo  e  via  di  somministrazione  e durata          massima di utilizzazione;                f) eventuali precauzioni particolari da prendersi per          la conservazione;                g)avvertenze speciali, se necessarie;                h) che  il  prodotto  risponde  ai  requisiti  di cui          all'art.  2,  comma 1,  lettere b)  e  c) ed ha un grado di          diluizione  tale da garantire la sua innocuita' e l'assenza          di residui negli alimenti di origine animale.".              - Si  trascrive  il testo dell'articolo 7, comma 1, del          decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 185 pubblicato nella          Gazzetta   Ufficiale   22 maggio  1995,  n.  117,  recante:          "Attuazione   della   direttiva  92/73/CEE  in  materia  di          medicinali  omeopatici",  come modificato dall'articolo 85,          comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.              "Art.    7 (Disposizioni    transitorie). - 1. Per    i          medicinali  omeopatici  prodotti  in  un  Paese dell'Unione          europea  e  presenti  sul  mercato  italiano  alla data del          31 dicembre  1992,  l'autorizzazione ad essere mantenuti in          commercio   con   la   medesima   presentazione   scade  il          31 dicembre  1997,  purche' il responsabile dell'immissione          in  commercio,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in          vigore  del  presente decreto, documenti al Ministero della          sanita' tale presenza.".
                           |  
|   |                                Art. 39.                          Norme transitorie  1.  Le  imprese  titolari  di  autorizzazione  alla  produzione  di prodotti  fitosanitari  e  coadiuvanti  di  prodotti fltosanitari, ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento, possono  produrre anche prodotti per piante ornamentali limitatamente alle  tipologie  formulative  indicate  nel decreto autorizzativo dei prodotti fitosanitari.  2.  Fino al 31 dicembre 2001, le imprese titolari di autorizzazione alla  produzione  di  presidi medico-chirurgici, ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, che abbiano presentato domanda di adeguamento di autorizzazione per la produzione di  prodotti  fitosanitari,  possono continuare a produrre i prodotti destinati  al  trattamento  delle  piante  ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico.  3.  La  Commissione  consultiva  di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  e  agli  articoli 4  e  5 del regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 agosto  1968,  n.  1255,  cessa di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del presente regolamento, dalla data di efficacia della convenzione di cui all'articolo 3. 
                                         Nota all'art. 39:              - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 del citato          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.          1255.              "Art.   4. - Presso   il  Ministero  della  sanita'  e'          costituita una commissione consultiva composta dai seguenti          membri o dai loro sostituti:                il  direttore  generale per l'igiene degli alimenti e          la nutrizione del Ministero della sanita', che la presiede;                un  funzionario  tecnico della direzione generale per          la  igiene  degli  alimenti  e  la nutrizione del Ministero          della sanita';                un  funzionario  tecnico della direzione generale del          servizio farmaceutico del Ministero della sanita';                un  funzionario  tecnico della direzione generale per          la igiene pubblica del Ministero della sanita';                un  funzionario  tecnico della direzione generale dei          servizi veterinari del Ministero della sanita';                due funzionari tecnici medici particolarmente esperti          nel  campo  della  biologia  e  farmacologia  dell'Istituto          superiore di sanita';                due    funzionari   tecnici   chimici   dell'Istituto          superiore di sanita', particolarmente esperti nei metodi di          analisi  dei  presidi  sanitari  e dei residui dei principi          attivi nelle sostanze alimentari;                un  professore  universitario  dei  ruoli  ordinari o          straordinari  o fuori ruolo della facolta' di chimica e due          professori universitari dei ruoli ordinari o straordinari o          fuori  ruolo  della facolta' di medicina e chirurgia di cui          uno esperto in igiene ed uno in farmacologia;                tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle          foreste  designati  dal  Ministero dell'agricoltura e delle          foreste;                un professore universitario della facolta' di scienze          agrarie  designato  dal  Ministero dell'agricoltura e delle          foreste;                il   direttore   dell'istituto  sperimentale  per  la          patologia vegetale, con sede in Roma;                il   direttore   dell'istituto  sperimentale  per  la          zoologia agraria, con sede in Firenze;                due  direttori  di  osservatori per le malattie delle          piante  designati  dal  Ministero  dell'agricoltura e delle          foreste;                due   funzionari   ed   un   esperto   del  Ministero          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato designati          dal    Ministero   della   industria,   del   commercio   e          dell'artigianato;                un funzionario medico ed un chimico del Ministero del          lavoro  e  della previdenza sociale designati dal Ministero          del lavoro;                un   funzionario   tecnico  chimico  del  laboratorio          chimico  centrale  delle  dogane e delle imposte indirette,          designato dal Ministero delle finanze.              Per  lo  svolgimento  dei  lavori  la  commissione puo'          organizzarsi in sottogruppi.              Le   funzioni   di   segreteria  sono  affidate  ad  un          funzionario   delle   carriere,   direttive   tecniche  del          Ministero della sanita'.              La  commissione  dura  in carica quattro anni ed i suoi          componenti possono essere riconfermati.              La commissione puo' avvalersi dell'opera di esperti.".              "Art.  5. - Alla  commissione di cui all'art. 4 compete          di esaminare le domande di cui all'art. 12, ed in relazione          ad esse di:                1)  proporre  in  base alla documentazione presentata          dal  richiedente,  la  classe  di  appartenenza dei presidi          sanitari, ai sensi dell'art. 3;                2)   proporre  la  concessione  o  il  diniego  della          registrazione, senza procedere ad alcun controllo analitico          del presidio sanitario;                3)   proporre   e   acquisire   un   supplemento   di          documentazione, se ritenuto necessario;                4)   proporre   l'eventuale   controllo  analitico  e          tossicologico del presidio sanitario da parte dell'Istituto          superiore di sanita';                5)  proporre sperimentazioni in collaborazione tra il          Ministero  dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero          della sanita', d'intesa con l'Istituto superiore di sanita'          allo  scopo  di  accertare  l'efficacia  del  prodotto,  la          fitotossicita',  nonche'  l'entita'  e  la  persistenza dei          residui   dei   rispettivi   principi  attivi  e  dei  loro          metaboliti   nei   prodotti   agricoli   e   nelle  derrate          alimentari;                6)  proporre,  in  base alla documentazione di cui al          punto  3) del presente articolo, e ad ogni altro fattore di          valutazione  della  tossicita',  la  eventuale  modifica di          classificazione del presidio sanitario;                7)  proporre  per  ciascun  principio  attivo  e  per          ciascun   presidio   sanitario   eventuali  prescrizioni  e          limitazioni   particolari,  quali:  tipo  di  formulazione,          compatibilita'  di  miscela, natura e caratteristiche delle          confezioni  e  loro contenute precisando, caso per caso, la          massima  concentrazione dei principi attivi che puo' essere          consentita  nel presidio sanitario, l'eventuale colorazione          o   altro  trattamento  dello  stesso,  le  indicazioni  ed          istruzioni  particolari  da  inserire  in  etichetta  e  le          eventuali misure minime delle indicazioni obbligatorie;                8)  proporre  per  ciascun  principio  attivo,  o per          associazione di principi attivi, i limiti di tolleranza nei          diversi   prodotti   agricoli   e   derrate   alimentari  e          l'intervallo  minimo  di  tempo  che  deve intercorrere tra          l'ultimo  trattamento  e  la  raccolta  e,  per  le derrate          immagazzinate,  tra l'ultimo trattamento e la immissione al          consumo                9)   esprimere,  in  base  all'esame  della  relativa          documentazione   tecnica,   un   giudizio  sulla  effettiva          consistenza  dei  metodi  d'analisi  proposti  dalla  ditta          richiedente   per  effettuare  le  determinazioni  sia  dei          principi attivi nel presidio sanitario, sia dei residui dei          principi  attivi  e  dei  loro eventuali metaboliti nocivi,          secondo  quanto  richiesto  dall'applicazione della legge e          del presente regolamento;                10)  scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per          il  controllo dei principi attivi nei presidi sanitari, sia          per la determinazione dei residui dei principi attivi e dei          loro  eventuali  metaboliti nocivi nei prodotti alimentari,          nonche' i rispettivi aggiornamenti;                11) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta          del  parere  del  Consiglio  superiore di sanita' anche nei          casi non previsti dal presente regolamento.              Alla  commissione  compete,  altresi',  il  compito  di          esprimere  parere  sulla  destinazione  per  uso alimentare          delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad          estendere   l'impiego  dei  formulati  contenenti  principi          attivi  gia' noti e di pronunziarsi su ogni altra questione          attribuita  alla  sua competenza dal presente regolamento o          in  tutti i casi in cui venga richiesta dal Ministero della          sanita'.".              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre          1988,   n.   392,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale          7 settembre  1988, n. 210, reca: "Norme di applicazione dei          regolamenti  CEE n. 986/68 del Consiglio e n. 1105/68 della          Commissione  relativi  alla  concessione  di  aiuti  per il          latticello   e   il   latte   scremato   liquido  destinati          all'alimentazione del bestiame.".              - Si  trascrive  il  testo  dell'articolo 20 del citato          decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285:              "Art.       20 (Commissione       consultiva). - 1. Per          l'assolvimento  dei  compiti previsti dal presente decreto,          la Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto          del  Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e'          riorganizzata come segue:                a) presidente:   il   Ministro  della  sanita'  o  un          componente da lui delegato;                b) quattro  componenti  ministeriali  di  cui: uno in          rappresentanza   del   Ministero  della  sanita',  uno  del          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,          uno   del  Ministero  dell'ambiente  e  uno  del  Ministero          dell'industria,  commercio  ed  artigianato;  di  essi sono          nominati i rispettivi sostituti;                e) venti   esperti   di  cui:  cinque  designati  dal          Ministro   della   sanita',  per  gli  aspetti  sanitari  e          tossicologici;  cinque designati dal Ministro delle risorse          agricole,  alimentari e forestali, per gli aspetti relativi          alla  difesa  fitosanitaria  ed alla attivita' dei prodotti          nei  confronti degli organismi nocivi; cinque designati dal          Ministro  dell'ambiente,  per  gli  aspetti  ambientali  ed          ecotossicologici; tre designati dal direttore dell'Istituto          superiore di sanita', per gli aspetti chimici, biochimici e          tossicologici  e  due designati dal direttore dell'Istituto          superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per          gli  aspetti  di igiene e medicina del lavoro; di essi sono          nominati i rispettivi sostituti.              2.  Le  funzioni  di  segreteria  e di supporto tecnico          della  Commissione consultiva sono assicurate dal Ministero          della sanita'.              3.  Il  Ministro  della  sanita'  puo'  disporre che la          Commissione   consultiva   si   avvalga  di  esperti  nelle          discipline  attinenti  agli studi di cui agli allegati II e          III,  nel  numero  massimo di venti, inclusi in un apposito          elenco  da adottare con decreto del Ministro della sanita',          sentiti  i  Ministri  per le risorse agricole, alimentari e          forestali,  dell'ambiente  e  dell'industria,  commercio  e          artigianato,   sulla  base  delle  esigenze  relative  alle          attivita'    di    valutazione   e   consultive   derivanti          dall'applicazione del presente decreto.              4.   Con   decreto   del   Ministro  della  sanita'  e'          disciplinato il funzionamento della Commissione consultiva,          con  particolare  riguardo  al  numero massimo delle sedute          plenarie,  ai  gruppi  di lavoro e alle modalita' di revoca          della  nomina  dei componenti che non possono assicurare la          partecipazione;  tutti  i  componenti  e gli esperti devono          dichiarare  i  rapporti  eventualmente  ricorrenti  con  le          imprese  del  settore e devono astenersi dalle attivita' di          valutazione  e  dalle  decisioni  relative a prodotti delle          imprese   con   le   quali  abbiano  intrattenuto  rapporti          professionali di qualsiasi genere.              5.   Le   spese   di  funzionamento  della  Commissione          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'          autorizzativa  di  cui  all'articolo 5  e  all'attivita' di          valutazione  delle  sostanze  attive di cui all'articolo 6,          commi 5  e  7,  secondo  tariffe  e modalita' stabilite con          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il          Ministro   dell'industria,  commercio  e  artigianato;  gli          introiti  sono  versati in conto entrata del bilancio dello          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo          dello stato di previsione del Ministero della samta'.              5-bis.  Per  spese  di  funzionamento della Commissione          consultiva  di cui al comma 5 si intendono quelle destinate          al finanziamento di:                a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'          di  missione dei componenti della Commissione, in relazione          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri          previsti dalle norme vigenti;                b) gettone  di  presenza  ai  componenti,  o  ai loro          sostituti   in   caso   di  assenza  motivata,  nonche'  ai          componenti   della   segreteria  di  cui  al  comma 2,  che          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare          con  decreto  del Ministro della sanita' di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica   per   la   partecipazione   a   riunioni  della          Commissione  o  dei  gruppi  di lavoro per l'attuazione dei          programmi annuali di attivita';                e) compensi  per  la  stipulazione,  se  del caso, di          convenzioni  con  soggetti pubblici o privati di comprovata          esperienza,  competenza  ed  indipendenza  per  il supporto          tecnico  alla  Commissione  nella redazione dei rapporti di          valutazione   tecnico-scientifici  di  sostanze  attive  da          iscrivere  nell'allegato I  e  per altri eventuali supporti          tecnici;                d) amministrazione  generale  indispensabile  per  le          attivita'    della    Commissione,   incluse   quelle   per          l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".
                           |  
|   |                                Art. 40.                             Banca dati  1.  Il  Dipartimento  raccoglie  e  classifica  tutti  gli elementi contenuti  nel  decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonche' i dati relativi alle officine di produzione, utilizzando allo scopo la banca dati esistente presso il medesimo Dipartimento.  |  
|   |                                Art. 41.                Disposizioni per i soggetti pubblici  1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 15 possono essere  presentate  anche  da soggetti pubblici operanti nel settore, nel  caso in cui i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari  per i quali si chiede l'autorizzazione alla produzione, al confezionamento o all'immissione in commercio:    a) siano a basso impatto ambientale;    b) non  presentino inoltre, per la limitatezza del loro utilizzo, un elevato interesse industriale e commerciale.  2.  Nel solo caso di domande di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari avanzate da soggetti pubblici si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 4.  |  
|   |                                Art. 42.             Dati di produzione, vendita e utilizzazione  1.   I   titolari   degli   stabilimenti   di   produzione,   delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all'uso agricolo o all'esportazione,  sono  tenuti  a  trasmettere annualmente, entro il secondo   mese   successivo   alla   fine  di  ciascun  anno  solare, all'autorita'  regionale competente le schede informative sui dati di produzione  e  vendita.  L'autorita'  regionale  trasmette  le schede informative  al  sistema informativo agricolo nazionale del Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,   ai  fini  della  loro elaborazione,  nonche'  comunica  al  Ministero  della  sanita' ed al Ministero  delle politiche agricole e forestali, Servizio informativo agricolo  nazionale,  entro  centottanta  giorni  dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente regolamento,  l'elenco  dei  soggetti  autorizzati di cui al presente comma  ed  aggiorna  annualmente  tale elenco inviando i risultati ai Ministeri anzidetti.  2. Le schede informative di cui al comma 1 devono riportare:    a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o  cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA  o  codice  fiscale,  sede  e recapito telefonico o fax o e-mail, nonche'  la  specificazione  se  intestatario  della  registrazione o intermediario o terzista o assimilato;    b) informazioni  relative  ai  prodotti  di cui al comma 1, quali denominazione,   numero   di  registrazione,  quantita'  espresse  in chilogrammi o litri, acquirente.  3.  Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari:    a) devono  conservare  in modo idoneo, per il periodo di un anno, le  fatture  di  acquisto, nonche' la copia dei moduli di acquisto di cui  al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;    b) devono  conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che  lo  deve  sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto:      1) i dati anagrafici relativi all'azienda;      2)  la  denominazione  della  coltura  trattata  e  la relativa estensione  espressa in ettari, nonche' le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;      3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantita' impiegata,  espressa in chilogrammi o litri, nonche' l'avversita' che ha reso necessario il trattamento.  |  
|   |                                Art. 43.                             Abrogazioni  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.  59,  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni:    a) il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;    b) articolo  5,  commi da 1 a 19, articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, nonche'  i commi 5 e 5-bis dello stesso articolo 20, nelle sole parti in  cui  fanno  riferimento  alla Commissione consultiva, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 23 aprile 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Veronesi, Ministro della sanita'                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Bordon, Ministro dell'ambiente                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle                              politiche agricole e forestali                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del                              commercio   e  dell'artigianato  e  del                              commercio con l'estero                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 106 
                                         Nota all'art. 43:              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della          Repubblica  3 agosto  1968, n. 1255, si vedano le note alle          premesse.              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del citato d.lgs. n.          194 del 1995, come modificato dal presente regolamento:              "Art.   5  (Autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari:          rilascio,  rinnovo,  riesame,  ritiro  e modifiche). - 1-19          (abrogati).              20.   Allo  scopo  di  proteggere  le  risorse  idriche          vulnerabili  o  per  altri  motivi  di  tutela  sanitaria o          ambientale,  inclusa  la  tutela  dell'entomofauna  utile e          degli  altri organismi utili, il Ministro della sanita', su          documentata   richiesta  delle  Regioni  o  delle  Province          autonome,  sentita  la  Commissione di cui all'articolo 20,          puo'  dispone  limitazioni  o  esclusioni di impiego, anche          temporanee,  nonche'  particolari periodi di trattamento in          aree  specifiche  del territorio, per prodotti fitosanitari          autorizzati;  la  Regione  o  la Provincia autonoma possono          chiedere   che   propri   esperti   siano   sentiti   dalla          Commissione.              21.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del          presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente, sentite le          Regioni  e  le  Province  autonome, definisce i criteri per          l'individuazione  delle  aree  vulnerabili,  nelle quali le          Regioni   e   le   Province   autonome   possono   chiedere          l'applicazione  delle  limitazioni  e  delle  esclusioni di          impiego di cui al comma 20.              22.  Le  Regioni  e le Province autonome regolamentano,          per  i  prodotti  fitosanitari  autorizzati  ai  sensi  del          comma 1:                a) l'impiego  per  scopi  non  agricoli  di quelli ad          attivita' diserbante;                b) il   trattamento   con   mezzi   aerei   in   casi          eccezionali,   e   di   dimostrata  necessita',  di  quelli          autorizzati per lo scopo specifico.".              - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato d.lgs. n.          194  del  1995,  come  modificato del presente regolamento,          facendo  presente che i commi 5 e 5-bis sono abrogati nelle          sole  parti  in  cui  fanno  riferimento  alla  Commissione          consultiva:              "Art. 20 (Commissione consultiva). - 1-4 (Abrogati).                 5.  Le  spese  di  funzionamento  della  Commissione          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'          autorizzativa  di  cui  all'articolo 5  e  all'attivita' di          valutazione  delle  sostanze  attive di cui all'articolo 6,          commi 5  e  7,  secondo  tariffe  e modalita' stabilite con          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il          Ministro   dell'industria,  commercio  e  artigianato;  gli          introiti  sono  versati in conto entrata del bilancio dello          Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo          dello stato di previsione del Ministero della sanita'.              5-bis.  Per  spese  di  funzionamento della Commissione          consultiva  di cui al comma 5 si intendono quelle destinate          al finanziamento di:                a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'          di  missione dei componenti della Commissione, in relazione          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri          previsti dalle norme vigenti;                b) gettone  di  presenza  ai  componenti,  o  ai loro          sostituti   in   caso   di  assenza  motivata,  nonche'  ai          componenti   della   segreteria  di  cui  al  comma 2,  che          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare          con  decreto  del Ministro della sanita' di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica   per   la   partecipazione   a   riunioni  della          Commissione  o  dei  gruppi  di lavoro per l'attuazione dei          programmi annuali di attivita';                c) compensi  per  la  stipulazione,  se  del caso, di          convenzioni  con  soggetti pubblici o privati di comprovata          esperienza,  competenza  ed  indipendenza  per  il supporto          tecnico  alla  Commissione nella, redazione dei rapporti di          valutazione   tecnico-scientifici  di  sostanze  attive  da          iscrivere  nell'allegato I  e  per altri eventuali supporti          tecnici;                d) amministrazione  generale  indispensabile  per  le          attivita'    della    Commissione,   incluse   quelle   per          l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".
                           |  
|   |                                                             Allegato 1                                     (previsto dall'art. 24, comma 6)          ----> vedere allegato a pag. 20 della G.U. <----  |  
|   |                                                             Allegato 2                                     (previsto dall'art. 38, comma 1)          ----> vedere allegato a pag. 21 della G.U. <----  |  
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