| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE |  
| DECRETO 16 maggio 2001, n. 293 |  
| Regolamento  di  attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa al controllo   dei   pericoli   di   incidenti  rilevanti  connessi  con determinate sostanze pericolose. |  
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                           di concerto con                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI                         E DELLA NAVIGAZIONE                                  e                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale e'  stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996,  sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;  Visto  in  particolare  l'articolo  4,  comma 3, del citato decreto legislativo  n.  334/1999, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale  per la definizione degli adattamenti necessari per applicare  la  normativa  del  citato  decreto  legislativo nei porti industriali   e  petroliferi  -  considerata  la  peculiarita'  delle attivita'  portuali  - in modo tale da garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti;  Vista  la  legge  28 gennaio  1994, n. 84, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale";  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001;  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001;
                               A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                              Finalita'  1.  Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti industriali  e  petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze  pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in  adempimento  al  disposto  dell'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.  2.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  cui  al  decreto legislativo 17 agosto  1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti  industriali  e  petroliferi  ed  in cui sono presenti sostanze pericolose   in  quantita'  uguali  o  superiori  a  quelli  indicate nell'allegato I al citato decreto legislativo. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - Il   decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  344,          recante  "Attuazione  della  direttiva 96/82/CE relativa al          controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con          determinate   sostanze   pericolose"  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 1999, n. 288, supplemento          ordinario.              - La  direttiva  96/82/CE  del Consiglio del 9 dicembre          1996  sul  controllo  dei  pericoli  di incidenti rilevanti          connessi  con determinate sostanze pericolose e' pubblicato          nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 14 gennaio 1997.              - L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del          17 agosto 1999, e' il seguente:              "3.  Nei  porti industriali e petroliferi si applica la          normativa   del   presente   decreto  con  gli  adattamenti          richiesti  dalla  peculiarita'  delle  attivita'  portuali,          definiti  in  un regolamento interministeriale da adottarsi          di  concerto  tra  il  Ministro  dell'ambiente,  quello dei          trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente          decreto.   Il   regolamento  dovra'  garantire  livelli  di          sicurezza  equivalenti  a  quelli stabiliti, in particolare          specificando  le  modalita'  del rapporto di sicurezza, del          piano  di  emergenza  e dei sistemi di controllo. Fino alla          data  di  entrata  in  vigore del regolamento continuano ad          applicarsi,  per  i  porti  industriali  e  petroliferi, le          normative  vigenti  in  materia  di rischi industriali e di          sicurezza.".              - La  legge  28 gennaio  1994, n. 84, recante "Riordino          della legislazione in materia portuale" e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  4 febbraio  1994,  n.  28, supplemento          ordinario.              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.          214, supplemento ordinario e' il seguente:              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".          Nota all'art. 1:              - Il   comma 3  dell'art.  4  del  decreto  legislativo          17 agosto  1999,  n.  334,  e'  riportato  nelle  note alle          premesse.
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|   |                                 Art. 2.                             Definizioni  1.  Ferme  restando  le definizioni di cui l'articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai fini del presente regolamento, s'intende per:    a) porto industriale e petrolifero: le aree demaniali marittime a terra  e  le  altre  infrastrutture  portuali - individuate nel Piano regolatore  portuale,  o  delimitate con provvedimento dell'autorita' competente   -   nelle  quali  si  effettuano,  con  la  presenza  in quantitativi  non  inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I al  citato  decreto legislativo n. 334 del 1999, attivita' di carico, scarico,  trasbordo  e  deposito  di sostanze pericolose, destinate a stabilimenti  industriali,  impianti  produttivi  o  depositi, ovvero dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.    b) "autorita'  competente": l'autorita' portuale nei porti in cui essa  e'  istituita  ai  sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorita' marittima negli altri porti. 
                                         Nota all'art. 2:              - L'art.  3  del  citato  decreto legislativo 17 agosto          1999, n. 334, e' il seguente:              "Art.   3  (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente          decreto si intende per:                a) "stabilimento   ,   tutta   l'area  sottoposta  al          controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze          pericolose  all'interno di uno o piu' impianti, comprese le          infrastrutture o le attivita' comuni o connesse;                b) "impianto  ,  un'unita' tecnica all'interno di uno          stabilimento,  in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate          o   depositate  sostanze  pericolose.  Comprende  tutte  le          apparecchiature,  le  strutture, le condotte, i macchinari,          gli  utensili,  le  diramazioni ferroviarie particolari, le          banchine,  i  pontili  che  servono  l'impianto,  i moli, i          magazzini  e  le  strutture  analoghe, galleggianti o meno,          necessari per il funzionamento dell'impianto;                c) "deposito  , la presenza di una certa quantita' di          sostanze  pericolose  a scopo di immagazzinamento, deposito          per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;                d) "gestore  ,  la  persona  fisica  o  giuridica che          gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;                e) "sostanze  pericolose  ,  le  sostanze,  miscele o          preparati  elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti          ai  criteri  fissati  nell'allegato  I,  parte  2, che sono          presenti   come  materie  prime,  prodotti,  sottoprodotti,          residui  o  prodotti  intermedi,  ivi  compresi  quelli che          possono  ragionevolmente  ritenersi  generati  in  caso  di          incidente;                f) "incidente    rilevante    ,   un   evento   quale          un'emissione,   un   incendio  o  un'esplosione  di  grande          entita',  dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano          durante  l'attivita' di uno stabilimento di cui all'art. 2,          comma  1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o          differito,   per   la   salute   umana  o  per  l'ambiente,          all'interno  o  all'esterno  dello  stabilimento,  e in cui          intervengano una o piu' sostanze pericolose;                g) "pericolo   ,  la  proprieta'  intrinseca  di  una          sostanza  pericolosa o della situazione fisica esistente in          uno  stabilimento  di provocare danni per la salute umana o          per l'ambiente;                h) "rischio  ,  la  probabilita'  che  un determinato          evento  si  verifichi  in  un dato periodo o in circostanze          specifiche.".              - L'art.  6 della legge 20 gennaio 1994, n. 84, recante          "Riordino   della   regolazione   della  materia  portuale"          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,          supplemento ordinario e' il seguente:              "Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,          Bari,  Brindisi,  Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova,          La  Spezia,  Livorno,  Marina  di Carrara, Messina, Napoli,          Palermo,  Ravenna,  Savona,  Taranto,  Trieste e Venezia e'          istituita  l'autorita'  portuale con i seguenti compiti, in          conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:                a) indirizzo,      programmazione,     coordinamento,          promozione  e  controllo  delle  operazioni portuali di cui          all'art.  16,  comma 1, e delle altre attivita' commerciali          ed   industriali   esercitate  nei  porti,  con  poteri  di          regolamentazione  e di ordinanza, anche in riferimento alla          sicurezza  rispetto  a  rischi di incidenti connessi a tali          attivita'  ed  alle  condizioni  di  igiene  del  lavoro in          attuazione dell'art. 24;                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti          comuni  nell'ambito  portuale,  ivi  compresa quella per il          mantenimento   dei   fondali,  previa  convenzione  con  il          Ministero  dei  lavori pubblici che preveda l'utilizzazione          dei  fondi  all'uopo  disponibili sullo stato di previsione          della medesima amministrazione;                c) affidamento  e  controllo  delle attivita' dirette          alla  fornitura  a  titolo  oneroso agli utenti portuali di          servizi   di   interesse   generale,  non  coincidenti  ne'          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui          all'art.  16, comma 1, individuati con decreto del Ministro          dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge.              2.  L'autorita'  portuale  ha personalita' giuridica di          diritto  pubblico  ed e' dotata di autonomia amministrativa          salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di          bilancio  e  finanziaria nei limiti previsti dalla presente          legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla          legge  20 marzo  1975,  n.  70  e successive modificazioni,          nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed          integrazioni,  fatta  eccezione  per  quanto specificamente          previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.              3.    La    gestione    patrimoniale    e   finanziaria          dell'autorita'  portuale  e' disciplinata da un regolamento          di  contabilita'  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e          della  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.          Il  conto  consuntivo  delle autorita' portuali e' allegato          allo  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e          della  navigazione  per l'esercizio successivo a quello nel          quale il medesimo e' approvato.              4.    Il    rendiconto   della   gestione   finanziaria          dell'autorita'  portuale  e'  soggetto  al  controllo della          Corte dei conti.              5.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,          lettere  b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'          portuale mediante gara pubblica.              6.  Le  autorita'  portuali non possono esercitare, ne'          direttamente  ne'  tramite  la  partecipazione di societa',          operazioni  portuali  ed  attivita'  ad  esse  strettamente          connesse.  Le  autorita' portuali possono costituire ovvero          partecipare  a  societa'  esercenti  attivita' accessorie o          strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle          autorita'  medesime, anche ai fini della promozione e dello          sviluppo  dell'intermodalita', della logistica e delle reti          trasportistiche.              7.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con          proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data          di  entrata  in  vigore della presente legge i limiti della          circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.              8.  Nei  limiti delle disponibilita' finanziarie di cui          all'art.  13,  decorsi  tre  anni  dalla data di entrata in          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente          della  Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e          della  navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.          400,  possono essere istituite ulteriori autorita' in porti          di  categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di          cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato          un  volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni          di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse          liquide  o  a  200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A          decorrere   dal   1o gennaio   1995  puo'  essere  disposta          l'istituzione,  previa verifica dei requisiti, di autorita'          portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.              9.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'          formulare  la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta          di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,  industria,          artigianato e agricoltura.              10.  Le  autorita'  portuali  di  cui  al  comma 8 sono          soppresse,  con  la  procedura  di  cui  al medesimo comma,          quando,  in  relazione  al  mutato  andamento dei traffici,          vengano  meno  i requisiti previsti nel suddetto comma. Con          la  medesima  procedura,  decorsi  dieci anni dalla data di          entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le          autorita'  portuali di cui al comma 1 quando risulti che le          stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.              11. In sede di prima applicazione della presente legge,          le  autorita'  sprovviste  di  sede  propria possono essere          ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.              12.  E'  fatta  salva la disciplina vigente per i punti          franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il          Ministro   dei   trasporti  e  della  navigazione,  sentita          l'autorita'   portuale  di  Trieste,  con  proprio  decreto          stabilisce  l'organizzazione amministrativa per la gestione          di detti punti franchi.".
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|   |                                 Art. 3.                   Oggetto e ambito d'applicazione  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di redazione del rapporto  integrato  di  sicurezza  portuale,  del piano di emergenza portuale  e  dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi.  2.  Alle  navi  che  trasportano  sostanze pericolose si applica la normativa  internazionale,  comunitaria  e  nazionale  in  materia di sicurezza  della  navigazione  e di trasporto delle merci pericolose, nonche'  le ordinanze emesse dalle autorita' competenti in materia di navigazione, manovra e sosta negli specchi acquei portuali.  |  
|   |                                 Art. 4.              Rapporto integrato di sicurezza portuale  1. Per ogni porto industriale e petrolifero deve essere predisposto un  rapporto  integrato  di sicurezza portuale, di seguito denominato rapporto,   contenente   le   informazioni  e  gli  elementi  di  cui all'allegato 1. Il rapporto evidenzia:    a) i  pericoli  e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attivita' svolte nell'area portuale;    b)  gli  scenari  incidentali  per  ciascuna sequenza incidentale individuata;    c) le   procedure   e  le  condotte  operative  finalizzate  alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;    d)  le  eventuali  misure  tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata.  2.  L'autorita'  competente,  ai  fini  della  predisposizione  del rapporto,   richiede   le   informazioni   e  gli  elementi  indicati nell'allegato 1, a:    a) i  gestori  degli  stabilimenti  di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ubicati nei porti industriali e petroliferi;    b) le  imprese  autorizzate  ad  effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazioni di sostanze pericolose;    c) le  amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati rilevanti per la sicurezza delle attivita' portuali.  3.  Le  informazioni  e gli elementi di cui al comma 2 sono inviati all'autorita' competente entro i seguenti termini:    a) per  i  gestori  di  cui  all'articolo 4, comma 2, lettera a), entro sei mesi dalla richiesta;    b)  per  le imprese ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), entro dodici mesi dalla richiesta.  4.  Sulla  base  delle informazioni raccolte e secondo le modalita' stabilite  dall'autorita' competente, il rapporto viene predisposto a cura  dei  soggetti  di  cui  al  comma 2,  lettere a) e b), entro il termine  di  dodici  mesi  dal  ricevimento,  da parte dell'autorita' competente,   delle   predette   informazioni   ed  elementi  di  cui all'allegato 1.  5.   Il  rapporto  integrato  di  sicurezza  portuale  deve  essere aggiornato almeno quinquennalmente dalla data di prima redazione, con il coordinamento dell'autorita' competente. Fatto salvo il potere del Ministero  dell'ambiente,  sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione,  di  richiederne  un aggiornamento in qualsiasi momento, eventualmente  su  segnalazione  della  regione  interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino. 
                                         Nota all'art. 4:              - Per   i   riferimenti   del  decreto  legislativo  n.          334/1999, si veda nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 5.                       Conferenza dei servizi  1.  Fino  all'attuazione  dell'articolo  72 del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 112, ai fini dello svolgimento delle istruttorie e della  valutazione  del  rapporto, l'autorita' competente convoca una conferenza dei servizi.  2. La conferenza dei servizi e' cosi' composta:    a) un  rappresentante  del  comando  provinciale  dei  Vigili del fuoco;    b) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale;    c) un  rappresentante  dell'Agenzia  regionale  per la protezione dell'ambiente  e,  ove  non costituita, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;    d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;    e) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;    f) un rappresentante della regione territorialmente competente;    g) un rappresentante della provincia territorialmente competente;    h) un rappresentante del comune territorialmente competente;    i) il comandante del porto sede di autorita' portuale.  3. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente.  4.  La conferenza si svolge secondo la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.  5.  L'autorita' competente coordina le attivita' istruttorie decise nella conferenza dei servizi.  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 11, gli atti conclusivi di  valutazione  del  rapporto,  adottati in sede di conferenza, sono trasmessi al comando provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio,  ai  fini  del  rilascio, per i singoli stabilimenti, del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del  Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato tecnico  regionale  e agli organi competenti perche' ne tengano conto rispettivamente  in  sede  di  valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti  di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito delle  procedure  previste  dalle  lettere  da  a)  ad h) del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.  7.  Alla conferenza dei servizi possono chiedere di essere sentite, a  titolo  consultivo,  le  associazioni  imprenditoriali, sindacali, ambientali e dei consumatori.  8.   L'autorita'   competente   adotta  le  eventuali  prescrizioni approvate dalla conferenza dei servizi e provvede a:    a) trasmettere  il  rapporto  al  prefetto,  alla  regione  ed al comune;    b) predisporre  le  informazioni per la popolazione da fornire al sindaco;    c) adottare le misure di cui all'articolo 6.  9.  L'autorita' competente inserisce le risultanze del rapporto nel piano  regolatore  di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  della  legge 28 gennaio 1994, n. 84.  10.  Sino all'adozione del rapporto, l'autorita' competente adotta, nell'esercizio  dei  poteri  di  ordinanza  e  di regolamentazione, i provvedimenti  anche interdettivi necessari ad assicurare il rispetto dei  livelli  di sicurezza in materia di rischi da incidenti connessi alle  attivita'  svolte  dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.  11.  Le  amministrazioni  partecipanti alla conferenza dei servizi, contestualmente   all'approvazione  del  rapporto  e  delle  relative prescrizioni  rilasciano  ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), le ulteriori autorizzazioni di propria competenza. 
                                         Note all'art. 5:              - L'art.  72  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.          112,   recante   "conferimento   di   funzioni   e  compiti          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti          locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,          n. 92, supplemento ordinario e' il seguente:              "Art.    72   (Attivita'   a   rischio   di   incidente          rilevante). - 1.  Sono conferite alle regioni le competenze          amministrative   relative   alle  industrie  soggette  agli          obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della          Repubblica   17 maggio   1988,   n.   175,   l'adozione  di          provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche'          quelle   che   per   elevata  concentrazione  di  attivita'          industriali  a  rischio  di  incidente rilevante comportano          l'esigenza  di  interventi  di salvaguardia dell'ambiente e          della    popolazione    e    di    risanamento   ambientale          subordinatamente  al verificarsi delle condizioni di cui al          comma 3 del presente articolo.              2.  Le regioni provvedono a disciplinare la materia con          specifiche  normative  ai  fini del raccordo tra i soggetti          incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del          territorio e della popolazione.              3.   Il   trasferimento  di  cui  al  comma  1  avviene          subordinatamente  all'adozione  della  normativa  di cui al          comma   2,   previa   attivazione   dell'Agenzia  regionale          protezione  ambiente  di  cui  all'art. 3 del decreto-legge          4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito, con modificazioni,          dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo          di  programma  tra  Stato  e  regione  per  la verifica dei          presupposti  per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per          le procedure di dichiarazione".              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.              - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica          29 luglio   1982,   n.   577,   recante  "Approvazione  del          regolamento    concernente   l'espletamento   dei   servizi          antincendi"  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto          1982, n. 229, e' il seguente:              "Art.  17  (Certificato  di  prevenzione incendi). - Il          certificato  di prevenzione incendi attesta che l'attivita'          sottoposta   a  controllo  e'  conforme  alle  disposizioni          vigenti  in  materia  e  alle  prescrizioni  dell'autorita'          competente".              - Il   comma   3   dell'art.   26  del  citato  decreto          legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' il seguente:              "3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione          del  rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorita' di          cui all'art. 21, comma 1, agli organi competenti perche' ne          tengano  conto, in particolare, nell'ambito delle procedure          relative alle istruttorie tecniche previste:                a) dalla  legge  8 luglio  1986,  n. 349, dalla legge          28 febbraio  1992,  n.  220,  e  dalle  leggi  regionali in          materia di valutazione di impatto ambientale;                b) dal  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,          convertito  dalla  legge  8 febbraio  1934,  n.  367, e dal          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.          420;                c) dall'art.  47  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;                d) dal  regio  decreto  9 gennaio 1927, n. 147, e dal          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;                e) dall'art.  48  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;                f) dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n.          1265;                g) dal  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e          successive modificazioni e integrazioni;                h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10".              - Il  comma 5 dell'art. 5 della citata legge 28 gennaio          1994, n. 84, e' il seguente:              "5.  Al  piano  regolatore portuale dei porti aventi le          funzioni  di  cui  all'art.  4, comma 3, lettera b), e alle          relative  varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza          dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.          175,   sui  rischi  di  incidenti  rilevanti  connessi  con          determinate   attivita'   industriali  e  dal  decreto  del          Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991".
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|   |                                 Art. 6.                     Piano d'emergenza portuale  1. L'autorita' competente, sentito il prefetto, predispone il piano di  emergenza  portuale  al  fine  di  limitare  gli  effetti dannosi derivanti  da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione.  2. Il piano d'emergenza deve indicare:    a) le  misure  per  controllare  e circoscrivere gli incidenti in modo  da  minimizzare  gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;    b) la  procedura  di attivazione di tutte le misure di protezione dalle conseguenze di incidenti rilevanti;    c) le  misure  per  il  rapido  ripristino  delle  condizioni  di sicurezza operative dopo incidente rilevante.  3. L'autorita' competente predispone e trasmette al prefetto e alla provincia tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale.  4. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e,  se  necessario, riveduto ed aggiornato dall'autorita' competente, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.  |  
|   |                                 Art. 7.                        Sistemi di controllo  1.  Nei  porti  industriali  e  petroliferi  le misure di controllo predisposte   ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento consistono  in  verifiche  ispettive  intese ad accertare il rispetto delle  indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato.  2.  Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate almeno ogni  biennio,  e  comunque  dopo  ogni aggiornamento del rapporto di sicurezza integrato, da una commissione composta da un rappresentante del  Ministero  dell'ambiente,  del  Ministero  dei trasporti e della navigazione, del Ministero della sanita' e dell'autorita' competente.  Il  presente  decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
      Roma, 16 maggio 2001
                        Il Ministro dell'ambiente                               Bordon
                        Il Ministro dei trasporti                         e della navigazione                               Bersani
                        Il Ministro della sanita'                              Veronesi
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001  Ufficio  di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 227  |  
|   |                                                             Allegato 1
  Aspetti territoriali, strutture e attivita' del porto.    a)  Territorio - Rappresentazione cartografica (scala 1:5000) del territorio   in   cui  e'  insediato  il  porto,  con  evidenziazione dell'ambito portuale, e, entro un raggio massimo di m 500 dai confini portuali di:      aree urbane e relativa densita' abitativa;      siti vulnerabili (ospedali, scuole, edifici di culto ecc.);      aree industriali;      altre aree come individuate nel P.R.G.;      infrastrutture di collegamento del territorio (sulla base delle informazioni dell'autorita' comunale).    b)  Zonizzazione  ambito portuale - Rappresentazione cartografica (scala 1:2000) di:      opere di difesa;      canali di accesso al porto;      bacino portuale;      aree militari;      aree funzionali:        a) commerciale;        b) industriale e petrolifera;        c) di servizio passeggeri;        d) peschereccia;        e) turistica  e  da  diporto  (come  da planimetria di P.R.P. vigente).    c)  Descrizione aree industriali e petrolifere - Rappresentazione cartografica   (scala   1:2000)   e   relazione  illustrativa,  delle caratteristiche  delle  aree  portuali,  industriali  e petrolifere e degli impianti ivi localizzati:      lunghezza e fondali delle opere di accosto;      dimensioni delle aree a terra;      infrastrutture  di  collegamento (con specificazione dei varchi stradali  e  ferroviari,  degli  scali ferroviari, dei terminal sosta temporanea, delle condotte di trasferimento dall'attracco);      attrezzature per la movimentazione delle merci;      impianti,  attivita'  o  depositi  presenti  nell'area portuale esclusi  dagli  obblighi  di  cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:        denominazione;        descrizione;      impianti,  attivita'  o  depositi  presenti  nell'area portuale soggetti  agli  obblighi  di  cui agli articoli 5, comma 3, 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334:        denominazione;        descrizione;      indicazione delle sostanze movimentate comprese nell'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;      fasi  di attivita' in cui le sostanze intervengono (stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento, ecc.);      capacita'   produttive  dell'impianto,  quantita'  movimentate, quantita' in stoccaggio;      incidenti individuati nell'analisi di rischio dell'impianto con indicazione di:        sequenze incidentali;        probabilita' di accadimento;        tipologia   scenari   incidentali   previsti  (irraggiamento, sovrappressioni, rilasci di sostanze tossiche o nocive, situazioni di inquinamento grave);        raggi di danno.    (Sulla  base  degli  elementi  forniti  dalle  imprese ubicate in ambito portuale o dagli impianti costieri).    d)  Servizi portuali e imprese portuali - Indicazione dei servizi portuali  finalizzati alla sicurezza disponibili in porto; del numero degli addetti e dei mezzi utilizzati:      pilotaggio;      rimorchio;      ormeggio;      servizi antincendio;      servizio antinquinamento;      sanita' marittima e presidi sanitari;      imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994;      servizio chimico di porto;      battellaggio;      altro.    (Informazioni  fornite  dalle  autorita' marittime e/o portuali e dagli operatori).    e)   Regolamentazione  delle  attivita'  portuali  -  Atti  delle autorita' competenti che regolano:      zone di ormeggio e ancoraggio;      accessi;      movimentazione delle navi;      modalita' di imbarco e sbarco prodotti;      circolazione stradale e ferroviaria.    f) Traffico:      informazioni  su  base  annua  relative alle quantita' medie di sostanze  pericolose  movimentate,  con le varie modalita', nell'area soggetta alla valutazione di rischio.    g) Sicurezza:      effettuare  una  analisi  sulla  sicurezza  delle aree portuali soggette  agli  obblighi  previsti art. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto  1999, n. 334, con particolare riferimento alla presenza ed al trasporto delle sostanze di cui all'allegato I.    Nell'analisi riportare:      Sanita' e sicurezza:        problemi particolari;        esperienza storica del porto in esame (incidenti verificatisi negli ultimi cinque anni);        esperienza storica da dati internazionali.      Dati meteorologici;      dati geofisici;      identificazione degli eventi incidentali:        incidenti individuati nelle analisi di rischio degli impianti fissi;        incidenti  durante  le operazioni di trasferimento tra nave e terraferma;        incidenti durante le operazioni di carico/scarico automezzi;        incidenti  durante  le  operazioni  di  carico/scarico  carri ferroviari.      Stima delle conseguenze degli eventi incidentali individuati;      stima delle probabilita' degli eventi incidentali individuati;      possibili  effetti  domino  anche  in  relazione al transito di sostanze pericolose;      possibili    effetti   domino   legati   alle   operazioni   di trasferimento  delle sostanze pericolose tra navi ed installazioni di terra;      ricomposizione di eventuali rischi d'area.    h) Piani di intervento nelle situazioni di emergenza:      piano  di  emergenza  dell'ambito  portuale  redatto sulla base delle risultanze di cui al punto g).  |  
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