| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |  
| DECRETO 14 marzo 2001, n. 292 |  
| Regolamento  per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241/1990. |  
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                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
    Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'articolo  8,  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;  Udito  il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso con nota 25 gennaio 2000, n. 763;  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 giugno 2000;  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                                 Adotta                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento individua, in conformita' con l'articolo 24,  comma  4,  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, le categorie di documenti  formati dal Ministero dei lavori pubblici e dai dipendenti organi  di  amministrazione  decentrata  o  comunque rientranti nella relativa     disponibilita',    sottratti    all'accesso    di    cui all'articolo 24,  comma  2,  della  medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti          amministrativi):              "Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai          procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni, e dal decreto          legislativo   29 marzo   1993,   n.   119,   e   successive          modificazioni  nonche'  nei casi di segreto o di divieto di          divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla          esigenza di salvaguardare:                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni          internazionali;                b) la politica monetaria e valutaria;                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione          della criminalita';                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro          interessi giuridici.              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.              5.  Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,          legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,          legge  10 ottobre  1986,  n. 668, e dalle relative norme di          attuazione,  nonche'  ogni  altra  disposizione attualmente          vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo          diverse disposizioni di legge.".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 della legge 23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (7/a);                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge.              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo          e l'amministrazione;                b) individuazione    degli    uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le          duplicazioni funzionali;                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                d) indicazione    e    revisione    periodica   della          consistenza delle piante organiche;                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali          generali".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto del          Presidente   della   Repubblica   27 giugno  1992,  n.  352          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma          2,  della  legge  7  agosto 1990, n. 241 (2), recante nuove          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di          diritto di accesso ai documenti amministrativi):              "Art.  8  (Disciplina  dei casi di esclusione). - 1. Le          singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  della legge          7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati          nel presente articolo.              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso          se   non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare  un          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24          della  legge  7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati          segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il          quale essi sono sottratti all'accesso.              3.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere          sottratti  all'accesso  ove  sia sufficiente far ricorso al          potere di differimento.              4.  Le  categorie  di  cui  all'art. 24, comma 4, della          legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardano tipologie di atti          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente          dalla loro denominazione specifica.              5.  Nell'ambito  dei  criteri  di cui ai commi 2, 3 e i          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti          all'accesso:                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla          continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;                b) quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della          politica monetaria e valutaria;                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei          beni  e  delle  persone coinvolte, nonche' all'attivita' di          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i          loro stessi interessi giuridici".              -  Si  riporta il testo dell'art. 27 della citata legge          n. 241/1990:              "Art.  27.  -  1. E' istituita presso la Presidenza del          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai          documenti amministrativi.              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.          Essa  e'  presieduta  dal  sottosegretario  di  Stato  alla          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ed e' composta da          sedici  membri,  dei  quali  due  senatori  e  due deputati          designati  dai  Presidenti delle rispettive Camere, quattro          scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.          97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno,          quattro    fra   i   professori   di   ruolo   in   materie          giuridico-amministrative  e  quattro  fra i dirigenti dello          Stato e degli altri enti pubblici.              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso          del triennio.              4.  Gli  oneri  per  il funzionamento della Commissione          sono  a  carico  dello stato di previsione della Presidenza          del Consiglio dei Ministri.              5.  La  Commissione  vigila  affinche' venga attuato il          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.          22.              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione          di quelli coperti da segreto di Stato.              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".          Note all'art. 1:              - Per  il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si          veda nelle note alle premesse.              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto del Presidente          della  Repubblica  n.  352/1992  si  veda  nelle  note alle          premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 2. Categorie  di  documenti  inaccessibili  per  la  salvaguardia  della       sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali
    1.  Ai  sensi  dell'articolo  24,  comma 2, lettera a), della legge 7 agosto  1990,  n.  241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione  all'esigenza  di  salvaguardare  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti  documenti,  compresi  quelli ad essi direttamente connessi, relativi  alla  progettazione  preliminare,  definitiva ed esecutiva, nonche' alla costruzione e collaudazione di:    a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali;    b)  opere  la  cui  realizzazione  deve  essere  accompagnata  da particolari misure di sicurezza;    c) opere classificate. 
                                         Note all'art. 2:              -  Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si          veda nelle note alle premesse.              -  Per  il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente          della  Repubblica  n.  352/1992  si  veda  nelle  note alle          premesse.
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|   |                                 Art. 3. Categorie  di  documenti  inaccessibili per motivi di riservatezza di                  terzi, persone, gruppi e imprese
    1.  Ai  sensi  della  lettera  d)  del  comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione   all'esigenza  di  salvaguardare  la  vita  privata  e  la riservatezza  di  persone  fisiche  e  giuridiche,  gruppi, imprese e associazioni,   garantendo,  peraltro,  la  visione  degli  atti  dei procedimenti  amministrativi  la cui conoscenza sia necessaria per la cura  o  la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro  che  ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte  salve  le  richieste  del titolare dell'interesse, le seguenti categorie   di   documenti,  compresi  quelli  ad  essi  direttamente connessi:    a)  rapporti  informativi  sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;    b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;    c) documenti  ed  atti  relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;    d) documentazione   caratteristica,   matricolare  e  concernente situazioni private del personale;    e) documentazione    relativa    alla    situazione    familiare, finanziaria,  economica  e  patrimoniale  di  persone  ivi compresi i dipendenti,   gruppi   ed   imprese   comunque   utilizzata  ai  fini dell'attivita' amministrativa;    f)  documenti  relativi  all'anagrafe  delle prestazioni rese dal personale   dipendente,   limitatamente   a  quelli  contenenti  dati personali protetti dalla legge n. 675/1996;    g) atti  e  documenti  relativi  alla  concessione  dei  benefici assistenziali  (sussidi,  indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli  aspetti  che  concernono  la  situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;    h)  nominativi  del  personale  delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali, ferma restando la piena accessibilita' sia   riguardo   al   numero  anonimo  dei  deleganti,  sia  riguardo all'ammontare dei versamenti;    i) pareri  espressi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato o da consulenti   giuridici   o   tecnici,   interni   a  procedimenti  di contenzioso, fino alla conclusione del procedimento medesimo. 
                                         Note all'art. 3:              -  Per  il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente          della  Repubblica  n.  352/1992  si  veda  nelle  note alle          premesse.              - La  legge  31  dicembre 1996, n. 675 recante: "Tutela          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento          dei  dati personali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          dell'8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
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    1.  Ai  sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.  241  e dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica   27 giugno  1992,  n.  352,  e'  differito  l'accesso  ai sottoelencati  documenti  sino  a  quando  la conoscenza degli stessi possa  impedire  o  gravemente  ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa:    a)   documentazione   attinente   ai   lavori  delle  commissioni giudicatrici di concorso e a procedimenti di selezione e reclutamento del personale fino alla conclusione delle procedure concorsuali;    b)  documentazione  concernente  i ricorsi amministrativi fino al completamento della fase istruttoria;    c) documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa dal servizio,    destituzione    o   decadenza   dall'impiego   fino   al perfezionamento degli stessi;    d) atti  e  documenti  attinenti  a  procedimenti disciplinari ed azioni  di  responsabilita' dirigenziale, amministrativa, contabile e penale,  nonche'  rapporti  e  denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti fino alla conclusione dei procedimenti pendenti;    e) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attivita'  degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attivita' di  enti pubblici e privati su cui questa amministrazione esercita la vigilanza fino alla conclusione delle stesse;    f)   segnalazioni,  atti  o  esposti  informali  di  privati,  di organizzazioni  sindacali  e di categorie o altre associazioni fino a quando,  in  ordine ad essi, non sia stata conclusa l'istruttoria del relativo procedimento;    g) documenti     relativi    a    procedure    concorsuali    per l'aggiudicazione  di  lavori  e  forniture di beni e servizi, nonche' atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente   in  ordine  ai  propri  interessi  professionali,  finanziari, industriali  e  commerciali.  Per una adeguata tutela degli interessi richiamati,  l'accesso e' consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
      Roma, 14 marzo 2001                                                    Il Ministro: Nesi Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001  Ufficio  di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 219 
                                         Note all'art. 4:              -  Per il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 si          veda nelle note alle premesse.              -  Per  il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente          della  Repubblica  n.  352/1992  si  veda  nelle  note alle          premesse.
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