IL DIRETTORE                     dell'Agenzia delle entrate
    In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;                              Dispone: 1. Comunicazioni all'anagrafe tributaria per via telematica.  1.1  Possono  essere  effettuate  per  via  telematica all'anagrafe tributaria  le  comunicazioni previste rispettivamente dai decreti di seguito elencati:    a) decreto   ministeriale   17 settembre  1999  pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale  n.  234  del  5 ottobre  1999,  riguardante  le comunicazioni  all'anagrafe  tributaria  -  su  supporti  magnetici o tramite  collegamenti  telematici diretti, degli atti di concessione, di  autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, relativamente ai  soggetti  beneficiari, di cui all'art. 6, primo comma, lettera e) del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;    b) decreto   ministeriale   17 settembre  1999  pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale  n.  235  del  6 ottobre  1999,  concernente  le comunicazioni   all'anagrafe  tributaria,  su  supporti  magnetici  o tramite collegamenti telematici diretti, delle domande di iscrizione, variazione  e  cancellazione  negli  albi, registri ed elenchi tenuti dagli  ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, di cui all'art. 6, primo comma, lettera f) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;    c) decreto  ministeriale 18 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  30 marzo  1999  riguardante  le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici  diretti,  degli  estremi  dei  contratti  di  appalto, di somministrazione  e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e  non  registrati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti pubblici,  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  lettera e), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;    d) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici  diretti,  da  parte degli uffici marittimi e degli uffici della  motorizzazione  civile,  sezione nautica, di dati e di notizie relativi  alle  iscrizioni  ed  alle  note  di  trascrizione  di atti costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della  proprieta'  o di altri diritti  reali  di godimento, nonche' alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, di  cui  all'art.  6, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente   della   Repubblica   n.   605  del  1973,  e  successive modificazioni;    e) decreto ministeriale 21 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  268 del 15 novembre 1999, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie relativi  alle  iscrizioni,  alle  variazioni e cancellazioni, di cui allo  stesso  art.  6, primo comma, lettera f) del citato decreto del Presidente   della   Repubblica   n.   605   del  1973  e  successive modificazioni;    f) decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  38  del 16 febbraio 2000, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici  diretti,  degli  elenchi  delle persone fisiche che hanno corrisposto  interessi  passivi,  premi  di assicurazione, contributi previdenziali  ed assistenziali, previsti dall'art. 78, commi 25 e 26 della  legge  30 dicembre  1991  n. 413, predisposti dai soggetti che erogano  mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti previdenziali;    g) decreto  interministeriale  27 giugno  2000  pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale  n.  160  dell'11 luglio  2000,  riguardante  le comunicazioni   all'anagrafe  tributaria,  su  supporti  magnetici  o tramite   collegamenti  telematici  diretti,  da  parte  di  aziende, istituti,  enti  e  societa'  dei  dati  e  delle  notizie inerenti i contratti  di  somministrazione  di  energia elettrica, relativamente agli  utenti,  di cui all'articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del predetto  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni;    h)  decreto  interministeriale  27 giugno  2000  pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.  160  dell'11 luglio  2000  riguardante  le comunicazioni   all'anagrafe  tributaria,  su  supporti  magnetici  o tramite   collegamenti  telematici  diretti,  da  parte  di  aziende, istituti,  enti  e  societa',  dei dati e delle notizie riguardanti i contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione di quelli relativi alla responsabilita'  civile  ed  all'assistenza  e  garanzie  accessorie, relativamente  ai  soggetti  contraenti,  di  cui allo stesso art. 6, primo  comma,  lettera g-ter) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni; 2. Modalita' di trasmissione.  2.1  I  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni  di  cui  al  punto 1 utilizzano  il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione   ai  requisiti  da  essi  posseduti  per  la  trasmissione telematica delle dichiarazioni.  2.2  Gli stessi soggetti di cui al punto 2.1 possono avvalersi, per la  trasmissione  dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di cui  all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. 3. Software di controllo.  3.1  Per  effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di  cui  al  punto  1  predisposte  secondo  le rispettive specifiche tecniche allegate ai decreti di cui alle lettere da a) ad h) elencate al  medesimo punto 1, gli utenti sono tenuti ad utilizzare i prodotti software  di  controllo  distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate,  al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.  3.2  I  file  contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio  telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle rispettive  specifiche  tecniche  allegate  ai  decreti riportati nel paragrafo   "Disciplina   normativa   di  riferimento"  devono  avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte. 4. Ricevute.  4.1  La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 4.4.  4.2  L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice  di  autenticazione  per  il servizio Entratel e del codice di riscontro  per  il  servizio  Internet  generati secondo le modalita' descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al  paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.  In essa sono indicati i seguenti dati:    a) la data e l'ora di ricezione del file;    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;    c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione dello stesso;    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;  4.3   Salvo   cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.  4.4   Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le  comunicazioni  si considerano  non  presentate,  qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, in  base  alle  modalita'  descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato  tecnico  ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ed al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;    b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;    c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3.1;    d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.2.  Tale circostanza e' comunicata sempre per via telematica all'utente che  ha  effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto  a  riproporre  la  trasmissione,  purche'  corretta,  entro i termini previsti dalle norme citate. 5. Disposizioni transitorie.  5.1  Fatta  salva la previsione contenuta nel precedente punto 2.2, per l'anno 2001 la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al  punto  1  puo'  essere  effettuata  esclusivamente  dai  soggetti abilitati al servizio telematico Entratel.  5.2  Ferme  restando per ciascuna comunicazione le scadenze fissate dai  rispettivi  decreti  attuativi,  limitatamente all'anno 2001, la trasmissione  telematica delle comunicazioni indicate al punto 1 puo' essere effettuata a partire dal mese di novembre ed improrogabilmente entro  il  successivo mese di dicembre, comprese quelle comunicazioni che non sono state presentate su supporto magnetico entro le scadenze prescritte. Motivazioni.  In  armonia  con  la riforma prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59,  riguardante,  tra  l'altro, la semplificazione degli adempimenti della  dichiarazione, dei versamenti e l'introduzione del federalismo fiscale, la normativa che disciplina la materia relativa all'utilizzo del  servizio  telematico  ha  previsto  che le categorie di soggetti tenuti  alle  comunicazioni di dati e notizie all'anagrafe tributaria possano  effettuare  le  predette comunicazioni su supporti magnetici oppure avvalendosi del servizio telematico.  Cio'  posto, l'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di consentire ai soggetti di cui alle disposizioni contenute nei decreti riportati  nel  paragrafo  "Disciplina  normativa  di riferimento" di effettuare   la   trasmissione   delle   comunicazioni   all'anagrafe tributaria per via telematica.  Questo  provvedimento  stabilisce le regole di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66;  art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.  Legge 15 marzo 1997, n. 15.  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e  successive  modificazioni  concernente  le  disposizioni  relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.  Legge  30 dicembre  1991,  n.  413,  concernente  disposizioni  per ampliare   le   basi  imponibili  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare l'attivita' di accertamento.  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive   modificazioni   modalita'  per  la  presentazione  delle dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto.  Decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  e successive modificazioni: modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti.  Decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe  tributaria degli atti di concessione, di autorizzazione e   di  licenza  emessi  da  uffici  pubblici;  Decreto  ministeriale 17 settembre   1999   concernente   le   comunicazioni   all'anagrafe tributaria   dei   dati   relativi   alle  iscrizioni,  variazioni  e cancellazioni ad albi, registri ed elenchi all'uopo istituiti.  Decreto  ministeriale  23 marzo  2000 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile   2000)   recante   modificazioni  al  decreto  ministeriale 17 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999).  Decreto  ministeriale  23 marzo  2000 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile   2000)   recante   modificazioni  al  decreto  ministeriale 17 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999).  Decreto  ministeriale  18 marzo  1999  concernente le comunicazioni all'anagrafe  tributaria  degli  estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto.  Decreto  ministeriale  21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe  tributaria  di  dati  e notizie risultanti nei registri tenuti  dagli  uffici  marittimi  e degli uffici della motorizzazione civile, sezione nautica.  Decreto  ministeriale  21 ottobre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe  tributaria  di  dati  e notizie risultanti nel registro aeronautico  nazionale  e  nei  registri  tenuti  dai  direttori elle circoscrizioni di aeroporto.  Decreto  ministeriale  27 gennaio 2000 concernente le comunicazioni all'anagrafe  tributaria  degli  elenchi predisposti dai soggetti che erogano  mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici ed enti previdenziali.  Decreto    interministeriale    27 giugno   2000   riguardante   le comunicazioni  all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di somministrazione  di  energia elettrica, relativamente agli utenti, e relativo  comunicato di errata-corrige (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2000).  Decreto    interministeriale    27 giugno   2000   riguardante   le comunicazioni  all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di assicurazione,  ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile  ed  all'assistenza  e  garanzie  accessorie, relativamente ai soggetti contraenti.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 luglio 2001                                                 Il direttore: Romano  |