| Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  relativo  alla  richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale". |  
  |  
 |  
    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;    Esaminata  la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in  data  31 marzo  1999,  intesa  ad  ottenere il riconoscimento del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Colli Romagna centrale";    Viste   le   risultanze   favorevoli   della  pubblica  audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Forli' il giorno 4 maggio 2001,   alla   quale   hanno   partecipato  rappresentanti  di  enti, organizzazioni,  societa'  ed  aziende  vitivinicole  interessate  al predetto riconoscimento;    Ha  espresso,  nella  riunione  del  23  e 24 maggio 2001, parere favorevole   all'accoglimento   della   domanda   di   riconoscimento sopracitata  inerente  il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione   di   origine  controllata  "Colli  Romagna  centrale" proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.    Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti parere e proposta  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta  di  bollo",  e  successive modifiche, essere inviate al Ministero  per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni geografiche tipiche de vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  |  
|   |             Proposta di disciplinare di produzione dei vini               a denominazione di origine controllata
                        "Colli Romagna centrale"
                                 Art. 1.    La  denominazione di origine controllata "Colli Romagna centrale" e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti  dal  presente  disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:      "Colli Romagna centrale bianco";      "Colli   Romagna   centrale   rosso"   (anche  nella  tipologia "riserva");      "Colli  Romagna  centrale  chardonnay"  (anche  nella tipologia "riserva");      "Colli  Romagna  centrale  chardonnay  sauvignon"  (anche nella tipologia "riserva");      "Colli  Romagna  centrale  sangiovese"  (anche  nella tipologia "riserva");      "Colli Romagna centrale trebbiano".                               Art. 2.    I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente composizione ampelografica: "Colli Romagna centrale bianco".    Vitigno  chardonnay: dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente concorrono  i  seguenti  vitigni,  presenti nell'ambito aziendale, da soli  o  congiuntamente: bombino, sauvignon bianco, trebbiano e pinot bianco dal 50% al 40%. "Colli Romagna centrale rosso".    Vitigno  cabernet  sauvignon:  dal 50% al 60%; per il complessivo rimanente   concorrono   i  seguenti  vitigni,  presenti  nell'ambito aziendale,  da  soli  o  congiuntamente: sangiovese, barbera, merlot, montepulciano dal 50% al 40%. "Colli Romagna centrale chardonnay".    Vitigno chardonnay: 100%. "Colli Romagna centrale cabernet sauvignon".    Vitigno cabernet sauvignon: 85%.    Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca   rossa   presenti   nell'ambito   aziendale  raccomandati  e/o autorizzati  per  la provincia di Forli-Cesena fino ad un massimo del 15%. "Colli Romagna centrale sangiovese".    Vitigno sangiovese: 100%. "Colli Romagna centrale trebbiano".    Vitigno trebbiano romagnolo: 85%.    Possono  concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca   bianca   non   aromatici   presenti   nell'ambito   aziendale raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Forli-Cesena fino ad un massimo del 15%.                               Art. 3.    La  zona  di  produzione  delle  uve  dei vini a denominazione di origine  controllata "Colli Romagna centrale", ricade nella provincia di  Forli-Cesena  e  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni  di  Borghi,  Castrocaro-Terra  del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata,  Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo,   Rocca  San  Casciano,  S.  Sofia,  Sarsina,  Sogliano, Tredozio  e  la  parte a sud della ss. n. 9 via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.                               Art. 4.    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli Romagna centrale"  devono  rispettare  le  migliori  giaciture ed esposizioni relativamente  ad  ogni  singolo  vitigno.  Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di piu' recente formazione.    I   nuovi   impianti   relativi   a   tutte  le  tipologie  della denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Romagna centrale" la densita'  minima  di  piante  non  dovra'  essere  inferiore  a  3000 ceppi/Ha.    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura  debbono  essere  atti  a  non modificare le caratteristiche delle  uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica. E' consentita l'irrigazione di soccorso.    La  produzione  massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:
  =====================================================================                      |                      | Titolo alcoolimetrico                      |    Produzione uva    |   volumico naturale                      |     tonn/ettaro      |     minimo %vol. ===================================================================== Colli Romagna centrale|                      |        bianco        |         9,5          |          11 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale|                      |        rosso         |         9,0          |          12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale|                      |      chardonnay      |         9,0          |          11,5 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale|                      | caber-net sauvignon  |         9,0          |          12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale|                      |      sangiovese      |         9,5          |          12 --------------------------------------------------------------------- Colli Romagna centrale|                      |      trebbiano       |         11,5         |          11,5
      Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  "Colli  Romagna  centrale"  devono  essere riportati nei limiti  di  cui  sopra,  fermi  restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purche' la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.                               Art. 5.    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compresi l'affinamento e l'invecchiamento  obbligatorio  devono  essere effettuate nell'intero territorio  dei  comuni  compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all'art. 3.    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.    Non sono ammesse pratiche di arricchimento.    La  vinificazione  puo'  essere  effettuata singolarmente per uve provenienti   dai  diversi  vitigni.  Nel  caso  della  vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.    Nella  vinificazione  e nell'affinamento e' consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.    La  resa massima delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di vino, non deve essere superiore al 70%.    Qualora  superi  detto  limite,  ma  non  il  75%,  anche  se  la produzione  ad  ettaro  resta  al  disotto  del  massimo  consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutta la partita.    Per  i  vini "Colli Romagna centrale rosso, sangiovese e cabernet sauvignon",  l'immissione  al  consumo  e'  consentita  soltanto  dal 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.                               Art. 6.    I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Colli Romagna centrale"  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli Romagna centrale bianco".    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;    odore: intenso, delicato, fruttato;    sapore: asciutto, sapido, armonico;    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Colli Romagna centrale rosso".    colore: rosso rubino intenso;    odore: caratteristico;    sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;    titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12% vol (12,5% vol nella tipologia riserva);    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 23 g/l; "Colli Romagna centrale chardonnay".    colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;    odore: delicato, caratteristico, intenso;    sapore: asciutto, fresco, armonico;    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12% vol nella tipologia riserva);    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 16 g/l; "Colli Romagna centrale cabernet sauvignon".    colore: rosso rubino talvolta con sfumature violacee;    odore: gradevole, caratteristico;    sapore: asciutto, pieno, armonico;    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 23 g/l (25 per il tipo "riserva"); "Colli Romagna centrale sangiovese".    colore: rosso rubino intenso;    odore: caratteristico, che ricorda la viola mammola;    sapore: asciutto, armonico, caratteristico;    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (12,50% vol nella tipologia riserva);    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 22 g/l (24 per il tipo "riserva"); "Colli Romagna centrale trebbiano".    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;    sapore: asciutto, fresco, armonico;    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;    acidita' totale minima: 4,5 g/l;    estratto secco netto minimo: 16 g/l;    Per tutte le tipologie sopra indicate, le caratteristiche tipiche dell'affinamento  in  legno  possono  evidenziarsi  al  momento della degustazione.    E'  facolta'  del  Ministero  per le politiche agricole, Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i  limiti  dell'acidita'  totale  e  dell'estratto  secco  netto, con proprio decreto.                               Art. 7.    Nella  etichettatura,  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Romagna centrale" e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quella prevista  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.    Le   indicazioni  tendenti  a  qualificare  l'attivita'  agricola dell'imbottigliatore  quali "viticoltore - tenuta - podere - cascina" ed  altri  termini  similari  sono  consentiti  in  osservanza  delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.    E'  consentito,  altresi', in conformita' al disposto del decreto ministeriale  22 aprile  1992,  l'uso  di  indicazioni  geografiche e toponomastiche   aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita' amministrative,   frazioni,   aree,  zone  e  localita'  dalle  quali effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.    I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Colli Romagna centrale rosso", "Sangiovese" e "Cabernet sauvignon" che hanno subito un  periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi anche in  contenitori  di  legno  possono portare in etichetta la qualifica "Riserva".    I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Colli romagna centrale  chardonnay"  che  hanno subito un periodo di invecchiamento non  inferiore  a  quindici  mesi  possono  portare  in  etichetta la qualifica "Riserva".    L'invecchiamento,  per il quale e' consentito anche l'utilizzo di botti di legno, decorre dal 1o novembre dell'anno della vendemmia. In tal caso possono presentare un sentore di legno.                               Art. 8.    I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Colli Romagna centrale"  devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro  o  di  ceramica di volume nominale di lt. 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 con tappatura secondo la normativa vigente.    Sui  contenitori  e  sulle  bottiglie  contenenti  i  vini con la denominazione  di  origine  controllata "Colli Romagna centrale" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.  |  
|   |  
 
 | 
 |