IL RETTORE
    Visto  lo statuto dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, approvato con   regio   decreto   14 ottobre   1926,   n.  2319,  e  successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;  Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;  Vista la legge n. 4/1999;  Vista la delibera del senato accademico del 19 ottobre 2000;  Visto il parere favorevole del C.U.N. del 5 aprile 2001;  Sentito il direttore amministrativo;
                                Decreta:  Nel  regolamento  didattico dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, viene  inserito il nuovo ordinamento degli studi relativo alla scuola di  specializzazione in nefrologia I afferente alla prima facolta' di medicina e chirurgia.
               Scuola di specializzazione in nefrologia I a) Istituzione, finalita', titolo conseguibile.  Nell'Universita' "La Sapienza" di Roma e' istituita la prima scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della scuola deve prevedere  almeno  un  professore  universitario  di  nefrologia.  La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel  settore professionale  della  nefrologia,  comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.  La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.  Conseguito  il  titolo  di specialista, e' possibile frequentare la scuola  per  un  ulteriore  anno  di  perfezionamento,  indirizzato a settori subspecialistici. b) Organizzazione, durata, norme di accesso.  Il  corso  di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno  di  corso  prevede  indicativamente  trecento  ore di didattica formale  e  seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare   frequentando  strutture  nefrologiche  universitarie  ed ospedaliere  fino  a  raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola  il  Dipartimento di scienze cliniche, cattedra di nefrologia, nonche'  le  altre  strutture  della  prima  facolta'  di  medicina e chirurgia dell'Universita' "La Sapienza" di Roma.  Le  strutture  ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere nel loro   insieme   a  requisiti  di  idoneita'  per  disponibilita'  di attrezzature  e  dotazioni  strumentali,  per tipologie dei servizi e delle  prestazioni  eseguite,  secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.  Le  predette  strutture  non  universitarie  sono individuate con i protocolli  di  intesa  di cui allo stesso art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.  La  didattica  formale  viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in  quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento   in   tutti  i  campi  della  nefrologia  clinica,  la formazione  dello  studente  potra'  compiersi  anche  in piu' di una struttura,   secondo   i   piani   di   studio   e  di  addestramento professionalizzante previsti al successivo comma 3 e 4.  Tenendo  presenti  i criteri generali per la regolamentazione degli accessi,  di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base  alle  risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola  e'  in  grado  di  accettare  un  numero  massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.  Il  numero  effettivo  degli iscritti e' determinato dalla   programmazione   nazionale,  stabilita  di  concerto  tra  il Ministero   della   sanita'  ed  il  M.U.R.S.T.  e  dalla  successiva ripartizione dei posti tra le universita'.  Il  numero  degli  iscritti  alla  scuola  non puo' superare quello totale previsto nello statuto.  Sono  ammessi  al  concorso  per  ottenere l'iscrizione alla scuola coloro  che  siano  in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono  altresi'  ammessi  al  concorso coloro che siano in possesso di titolo  di  studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente  dalle  autorita'  accademiche  italiane. L'abilitazione alla  professione  di  medico-chirurgo  deve  essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.  Il  concorso e' effettuato mediante prova scritta e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di cento punti e' suddiviso sulla base  della  normativa  vigente (art. 13 decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 e decreto ministeriale 16 settembre 1982).  La  commissione  del  concorso  sara'  formata  dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside della facolta'. c) Piano di studi e di addestramento professionalizzante.  Il  consiglio  della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.  Il consiglio stabilisce pertanto:    le  opportune  attivita'  didattiche,  comprese  le  attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;    la  suddivisione  nei  periodi temporali dell'attivita' didattica teorica  e  seminariale,  e  la sede di quella di tirocinio, compreso quello   relativo   all'area   specialistica   comune  a  specialita' propedeutiche o affini.  Il  piano  di  studi  e  di  addestramento  professionalizzante  e' determinato  dal  consiglio  della scuola, sulla base degli obiettivi generali  e  di  quelli  da  raggiungere  nelle  diverse  aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.  Costituiscono  aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale,  di  professionalizzazione) quelle relative ai seguenti settori:    E13X  biologia  applicata, F03X genetica medica, E05A biochimica, E06A   fisiologia  umana,  F04A  patologia  generale,  F06A  anatomia patologica,  E07X farmacologia, F07A medicina interna, F10X urologia, F19A  pediatria,  F18X  diagnostica per immagini e radioterapia, F01X statistica medica.  Nei  primi  due  anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno  il  cinquanta  per  cento  del  tempo  della sua attivita' di tirocinio  alla  formazione  professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal  consiglio  della  scuola  e  reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.  4. Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio.  All'inizio  di  ciascun  anno  di  corso  il consiglio della scuola programma   le   attivita'  comuni  per  gli  specializzandi,  quelle specifiche  relative  al  tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi   la  scelta  di  eventuali  aree  elettive  d'approfondimento opzionale,  pari  a  non  oltre  il venticinque per cento dell'orario annuo,   e   che   costituiscono   orientamento   all'interno   della specializzazione.    Il   tirocinio   e'   svolto   nelle   strutture universitarie  ed  in  quelle  ospedaliere  idonee  convenzionate. Lo svolgimento  dell'attivita'  di  tirocinio  e  l'esito  positivo  del medesimo  sono  attestati  dai  docenti  ai  quali  sia  affidata  la responsabilita'  didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo  tirocinio  sia  stato  svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza  il  consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base   d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie.  5. Esame di diploma.  L'esame  finale  consta nella presentazione di un elaborato scritto su  di  una  tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno  prima  dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore  in  relazione alla vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed  i  tirocini  ed  aver  condotto,  con  progressiva  assunzione di autonomia  professionale,  atti  specialistici  stabiliti secondo uno standard  nazionale  specifico  della  scuola, volto ad assicurare il conseguimento  di  capacita'  professionali  adeguate  agli standards europei.  6. Norme finali.  Le  tabelle  riguardanti  gli  standards nazionali (sugli obiettivi formativi  e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attivita'  minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonche'   sulle   strutture  minime  necessarie  per  le  istituzioni convenzionabili)  sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto  legislativo  n.  257/1991.  Gli aggiornamenti periodici sono disposti  con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in nefrologia.
                                Tabella A              Aree di addestramento professionalizzante             e relativi settori scientifico-disciplinari
  A. Area propedeutica.  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze fondamentali  di  anatomia e fisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per  l'apprendimento  delle  tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.  Settori:  E09A  anatomia,  E09B  istologia,  E05A  biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07F nefrologia. B. Area di fisiopatologia nefrologica.  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi   eziopatogenetici   che  determinano  lo  sviluppo  delle malattie renali.  Settori:  E13X  biologia  applicata,  F03X  genetica  medica,  F04A patologia  generale,  F04B  patologia clinica, F07A medicina interna, F07F nefrologia. C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.  Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  le  fondamentali conoscenze  teoriche  e  tecniche  in  tutti i settori di laboratorio applicati  alla  nefrologia,  comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.  Settori:  F04B  patologia  clinica,  F06A anatomia patologica, F07A semeiotica funzionale, F07F nefrologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. D. Area di nefrologia clinica.  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  aquisire  le  fondamentali conoscenze   teoriche   e  tecniche  necessarie  per  la  valutazione epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle malattie  del  rene,  dei  disordini  del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio  acido  base,  e  dell'ipertensione  arteriosa.  Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.  Settori:  F07F  nefrologia,  F07A  medicina interna, F10X urologia, F19A  pediatria  generale  e  specialistica, F07A medicina d'urgenza, F04A  patologia  generale,  F07X  farmacologia,  F05X microbiologia e microbiologia  clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F01X statistica medica. E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e   la   pratica  clinica  correlate  con  l'emodialisi,  la  dialisi peritoneale e il trapianto di rene.  Settori: F07F nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti. F. Area dell'emergenza nefrologica.  Obiettivi:  lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e  la  pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le  principali  patologie  che  costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.  Settori:   F07F   nefrologia,   F07A   medicina   d'urgenza,   F21X anestesiologia e rianimazione.
                                Tabella B Standards  necessari  alle  stutture  sanitarie non universitarie per contribuire  alla  formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Universita' per la scuola di specializzazione in nefrologia.
    Il  presidio  ospedaliero  non  universitario  deve  avere, oltre a strutture  didattiche  e  di  aggiornamento generali, una qualificata specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale   da   garantire  allo  specializzando  il  conseguimento  degli obiettivi  formativi  assegnatigli  riguardo  al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attivita' sono:    attivita'  ambulatoriale  e  di  day hospital per almeno trecento pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;    attivita'  di  degenza  per  almeno  duecento  ricoveri annui per patologia nefrologica;    attivita'  diagnostica  di  istopatologia  renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;    attivita'  di  terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale con almeno otto posti dialisi.
                                Tabella C                        Standard complessivo                di addestramento professionalizzante
    Lo  specializzando  per  essere ammesso all'esame finale di diploma deve:    1.  Aver  eseguito  personalmente  almeno dieci biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno cento pazienti.    2.   Aver   eseguito   personalmente  almeno  quindici  procedure dialitiche d'urgenza.    3.  Saper  gestire  le  metodiche  di  emodialisi  e  di  dialisi peritoneale,  partecipando attivamente ad almeno dieci interventi per allestimento  di  fistola artero-venosa e ad almeno cinque interventi di impianto di catetere peritoneale.    4.  Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la piu' adeguata  terapia  per  pazienti  con  malattie  renali, ipertensione arteriosa,    alterazioni   del   metabolismo   idroelettrolitico   e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, trapianto di rene.  Con  riferimento al punto 4 del comma 1, costituiscono attivita' di perfezionamento   opzionali   (obbligatorie   almeno  due  sulle  tre previste):    a) immunopatologia  e morfologia delle nefropatie; aver acquisito conoscenze  teoriche  ed  esperienza  pratica  relative alla diagnosi immunologica   diretta   e   morfologica   (microscopia   ottica   ed elettronica)  delle  principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;    b) terapia  sostitutiva  della  funzione  renale:  aver acquisito conoscenze  teoriche  ed  esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea  e  di  dialisi  peritoneale;  saper  impostare il piu' corretto  trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;    c) clinica  e  terapia  del  trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze  teoriche  dell'immunologia  dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e  sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati.
        Roma, 30 novembre 2000                                                Il rettore: D'Ascenzo  |