Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. 286
Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, concernente lo smaltimento in discarica di rifiuti;
Visto l'articolo 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente l'obbligo di partecipazione dei soggetti al Consorzio nazionale imballaggi;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento del termine relativo al divieto di conferire i rifiuti in discarica, in quanto l'operativita' del suddetto divieto, in assenza delle indispensabili norme tecniche per lo smaltimento in discarica, peraltro in fase di avanzata elaborazione, rischia di determinare una diffusa situazione di emergenza rifiuti sul territorio nazionale, con gravi conseguenze sulla tutela della salute e dell'ambiente;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di differire l'obbligo di adesione al Consorzio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al 31 ottobre 2001, al fine di garantire alle aziende aderenti migliori condizioni di operativita' del Consorzio stesso, attualmente in fase di avanzata organizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e' differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' differito al 31 ottobre 2001.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 luglio 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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