Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288
Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonche' dell'abbigliamento su misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale prevede che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
Considerato che occorre procedere alla individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attivita' nei settori stessi;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attivita' individuate sulla base delle seguenti definizioni:
a) settore delle lavorazioni artistiche:
1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonche' le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
2. Dette attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
3. Rientrano nel settore anche le attivita' di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.
b) settore delle lavorazioni tradizionali:
1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attivita' di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.
3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.
4. La produzione alimentare tradizionale e' quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualita' e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali;
c) settore dell'abbigliamento su misura:
1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attivita' di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.
2. Tali attivita' vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 302



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 11 (L'Ufficio territoriale del Governo). - 1. Le
prefetture sono trasformate in Uffici territoriali del
Governo.
2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte
le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione
periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome.
3. Il prefetto preposto all'Ufficio territoriale del
Governo nel capoluogo della regione assume anche le
funzioni di commissario del Governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
specificazione dei compiti e delle responsabilita' del
titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, al
riordino, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del
Governo, dei compiti degli uffici periferici delle
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e
all'accorpamento, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del
Governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni
strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a
valorizzare la specificita' professionali, con particolare
riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede
periferica da parte degli Uffici territoriali del Governo
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza
per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'Ufficio territoriale del Governo e della disciplina
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
nonche' la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale
del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si
applicano alle amministrazioni periferiche degli affari
esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle
finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle
attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
cui compiti sono attribuiti dal presente decreto
legislativo ad agenzie. Il titolare dell'Ufficio
territoriale del Governo e' coadiuvato da una conferenza
permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili
delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare
dell'Ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della
regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.
Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di
rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo
sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e
autonomie locali.
2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni
degli appositi organi a composizione mista, promuove le
iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei
rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura
l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi
previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente
articolo, il Presidente si avvale di un apposito
Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone
l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle
segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
Si avvale altresi', sul territorio, dei commissari di
Governo nelle regioni di cui all'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine,
i commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente
del Consiglio.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 9,
commi 2, lettera c), e 5, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, m attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune."
"Art. 9 (Funzioni). - 2. La Conferenza unificata e'
comunque competente in tutti i casi in cui regioni,
province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza
Stato-regioni e la conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali debbano esprimersi medesimo oggetto. In particolare
la Conferenza unificata:
a)-b) (Omissis);
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune.
(Omissis);
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.".
- Si riporta il testo dell'art. 36, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse):
"5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o' di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi
precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione
e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di
quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art.
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse):
"Art. 13 (Commissario del Governo). - 1. Il commissario
del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art.
127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi
vigenti, in conformita' alle direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi
del Consiglio dei Ministri:
a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti,
alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi
decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale
l'unita' di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione
amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su
richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministro di
singoli Ministri, conferenze tra i responsabili degli
uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese
quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione.
E' informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali
dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse
impartite. Nulla e' innovato rispetto alle competenze di
cui all'art. 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121;
b) coordina, d'intesa con il presidente della
regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni
amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate
dalla regione, ai tini del buon andamento della pubblica
amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della
programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e
i funzionari delle amministrazioni statali decentrate
riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente
della regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili allo
svolgimento delle funzioni degli organi statali e
regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione
dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le
autorita' regionali; fornisce dati ed elementi per la
redazione della "Relazione annuale sullo stato della
pubblica amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi
uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di
rilevanza statistica;
d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte
delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto
dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede,
in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri
iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, e
l'adozione di direttive per le attivita' delegate;
f) riferisce periodicamente al Presidente del
Consiglio dei Ministri sulla propria attivita', con
particolare riguardo all'attuazione coordinata dei
programmi statali e regionali, anche in funzione delle
verifiche periodiche da compiere in seno alla conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige e per le province di Trento e Bolzano nonche' per la
regione Sardegna si applicano le norme del presente
articolo salva la diversa disciplina prevista dai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi
statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli
statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di
attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di
intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano
ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
4. Il commissario del Governo nella regione e' nominato
tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati
dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non
inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, e con il Ministro dell'interno previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di
impedimento, e' sostituito nelle sue funzioni dal
funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 41, secondo comma, lettera a),
della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione dipende
funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. La funzione di commissario del Governo, salvo che
per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo
restando quanto disposto dal precedente comma 6, e'
incompatibile con qualsiasi altra attivita' od incarico a
carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato
od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per
la durata dell'incarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la durata
dell'incarico un trattamento economico non inferiore a
quello del dirigente generale di livello B.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 15 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 6 (Coordinamento delle informazioni). - 1. I
compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni
conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed
enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da
assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne,
quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie
funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati,
utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E'
in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure
e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera l),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 2):
"1. Al fine di garantire la partecipazione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a
tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale, la conferenza
Stato-regioni:
a) - i) (Omissis);
l) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
vigente degli articoli 14, 14-bis e 14-ter, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche
quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese,
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi
richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il
termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione precedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione precedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza
e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione precedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
e' indetta dalla amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve
precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.".
"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita'
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunita' montane interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle
province.".
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel
corso dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 2
del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo
il caso di opere che interessano il territorio di piu'
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.".
Nota all'art. 4:
- Per l'argomento della legge 30 luglio 1999, n. 300,
vedi nelle note alle premesse.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi nelle note
alle premesse):
"Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge
11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
competenza governativa conseguenti alle decisioni della
Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei Ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
Ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione
di particolari Comitati di Ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la comunicazione alle Camere dei
procedimenti normativi in Comunita' europee, informando il
Parlamento delle iniziative assunte dal Governo nelle
specifiche materie;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi
nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di Governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione. dei relativi atti di indirizzo interpretativo
ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266):
"Art. 31 (Istituti di partecipazione). - 1. Nei
riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della
carriera prefettizia individuate ai sensi dell'art. 27
trovano applicazione gli istituti di partecipazione
sindacale di cui al regolamento previsto dall'art. 45,
comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi
nelle note alle premesse):
"Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. I contratti
collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e
gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro.".
- Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 8.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 8):
"Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). -
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e
11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, in materia di organizzazione dei ministeri e di
accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle
strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da
conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti,
nell'ambito degli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con
decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati
ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione
del titolare in caso di assenza o di impedimento e
assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.".
"Art. 11 (Criteri generali di conferimento degli
incarichi e rotazione). - 1. Tutti gli incarichi di
funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, nonche' delle
attitudini e delle capacita' professionali del funzionario.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per
un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque
anni, prorogabile per una volta per un periodo non
superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute
esigenze di servizio.
3. Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di
viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture
centrali di primo livello e i prefetti in sede
predispongono annualmente un piano di rotazione negli
incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di
garantire la continuita' dei servizi. Del conferimento e
della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di
funzione e' data comunicazione al competente Dipartimento.
4. Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si
tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso
professionale attraverso l'espletamento di almeno due
incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa
sede o in sedi diverse.".
"Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
incarichi di capo di Dipartimento o di ufficio di livello
equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello
dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo
precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento
fuori ruolo dei prefetti.
2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono
destinati esclusivamente alla copertura dei posti di
funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1,
nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi
speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla
natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro
dell'interno.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai
viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del
Dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e,
nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal
prefetto in sede.
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli
incarichi di diretta collaborazione con i capi di
Dipartimento individuati con decreto del Ministro
dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del
Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative
funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si
provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di
nuovi incarichi di funzione.".
"Art. 13 (Assegnazione dei funzionari prefettizi). -
1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento
degli incarichi ai sensi dell'art. 12, comma 3, la
destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti
alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli
uffici territoriali del governo e' disposta, nell'ambito
delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, dal capo del Dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
le modalita' con le quali sono resi noti i posti
disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di
servizio, al fine di consentire ai funzionari di
manifestare la disponibiita' ad assumerli, ferma restando
l'autonomia decisionale dell'amministrazione.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per
l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a)-d) (Omissis);
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa):
"Art. 14. - 1. Per l'espletamento delle procedure
relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture
e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi
consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi
restando i compiti e le responsabilita' stabiliti in
materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono
avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal
presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio
del genio civile.
2. Il competente provveditorato regionale alle opere
pubbliche, nonche' l'Agenzia per lo sviluppo del
Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.
3. All'unita' specializzata di cui al comma 1 puo'
essere altresi' preposto un funzionario con qualifica
dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo
caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa
con il Ministero dal quale il funzionario dipende.
3-bis. Il commissario del Governo presso la regione,
per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture
o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il
prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle
province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni
di comuni, delle unita' sanitarie locali, delle comunita'
montane, delle aziende speciali di comuni e province e
degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia,
possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e
informazioni sull'espletamento della gara d'appalto, e
sull'esecuzione del contratto di appalto.
3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque
acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche
nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi,
anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali,
il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito
delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il
presidente della giunta regionale, provvedono, senza
indugio, a nominare l'apposito collegio di ispettori, con
il compito di verificare la correttezza delle procedure di
appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o
imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie
o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.
3-quater. Il collegio degli ispettori e' formato da un
magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa
che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della
regione.
3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio
degli ispettori indica il termine entro il quale il
collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini.
Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli
ispettori puo' proporre all'amministrazione o all'ente
interessato la sospensione della gara d'appalto o della
esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita'
riscontrate a carico di amministratori, pubblici
dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio
informa l'autorita' giudiziaria nel caso in cui
dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per
l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal
collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine,
l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i
necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi,
possono disporre d'autorita' la revoca della gara di
appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal
caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera
pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio
non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi
dell'unita' specializzata di cui al comma 1.
3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento
adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende
l'esecuzione.
3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle
finalita' del presente articolo provvedono le province
autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria
organizzazione.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 65, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per
l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive
integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato
operante presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente
esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo,
del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro.".
Note all'art. 12:
- Per il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi
nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 14, 16 e
17, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per
l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle, norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie
particolari dei Ministri e dei sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione, politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 8):
"Art. 14 (Attribuzioni del funzionario prefettizio). -
1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di
viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento
dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B
allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti
relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono
preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado
di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le
iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto
nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti,
nonche' i provvedimenti ad essi delegati; formulano
proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla
competenza del titolare della struttura riferiti alle aree
funzionali predette; esercitano compiti di direzione,
indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di
servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi
previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per
delega del titolare della struttura, gli organi collegiali,
nonche' partecipano a commissioni e gruppi di studio
istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici
del Ministero dell'interno e rappresentano
l'amministrazione in giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai
titolari di uffici centrali di livello dirigenziale
generale, ai titolari degli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica e ai
titolari degli uffici territoriali del Governo la potesta'
di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per
l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti
alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di
annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia
o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in
materia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 11):
"Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce :
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si
intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita'
dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e
controllo.".
"Art. 5 (La valutazione del personale con incarico
dirigenziale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla
base anche dei risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
la valutazione e' ispirato ai principi della diretta
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da parte
dell'organo competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione
e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e'
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
e' adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente
generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro,
sulla base degli elementi forniti dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di
cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano
allorche' i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza
annuale, il procedimento di valutazione puo' essere
anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal
comma 2 del citato art. 21 del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati
. Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento
speciale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari
diplomatici e prefettizi".
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai
commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 8):
"Art. 23 (Verifica dei risultati). - 1. La verifica dei
risultati conseguiti dal funzionario della carriera
prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione
conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base
delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui
all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per
il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico
ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano
le disposizioni dell'art. 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione
e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso
forniti nel termine congruo assegnato all'atto della
contestazione, puo' essere escluso, con decreto del
Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo
compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso
compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale
di base correlato alla qualifica rivestita. Il
provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere
di un comitato di garanti presieduto da un magistrato
amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente
parte della commissione per la progressione in carriera di
cui all'art. 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione
del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2.
3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui
all'art. 238 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
- Per il testo vigente dell'art. 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 12.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nelle note alla
premesse.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse):
"1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del
primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3,
decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse):
"3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.".



 
Allegato (art. 1.)

ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO
SU MISURA (ELENCO ESEMPLIFICATIVO)

I - Abbigliamento su misura:
lavori di figurinista e modellista;
modisterie;
confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;
sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;
realizzazione di modelli per pellicceria;
sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;
camicerie;
fabbricazione di cravatte;
fabbricazione di busti;
fabbricazione di berretti e cappelli;
confezione a maglia di capi per abbigliamento;
fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;
lavori di calzoleria.
II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:
bulinatura del cuoio;
decorazione del cuoio;
limatura del cuoio;
ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);
lucidatura a mano di pelli;
fabbricazione di pelletteria artistica;
fabbricazione di pelletteria comune;
pirografia;
sbalzatura del cuoio;
fabbricazione di selle;
stampatura del cuoio con presse a mano;
tappezzeria in cuoio;
tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).
III - Decorazioni:
lavori di addobbo e apparato;
decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;
decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;
decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);
lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.
IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:
riproduzione di acquaforti;
realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;
riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;
riproduzione di xilografie;
lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;
riproduzione di disegni per tessitura;
lavori di copista di galleria;
composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);
lavori di fotoincisione;
lavori di fotoritocco;
V - Legno e affini:
lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;
lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;
lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);
fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;
tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;
lavorazione del sughero;
fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;
fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambu', giunco e simili;
lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;
fabbricazione di sedie;
fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;
fabbricazione e montaggio di cornici;
fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);
ebanisteria;
fabbricazione di pipe;
fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;
carpenteria in legno;
verniciatura di imbarcazioni in legno;
VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:
lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);
lavori di cesellatura;
lavori della filigrana;
lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;
lavorazione ad intarsio delle pietre dure;
incastonatura delle pietre preziose;
lavori di miniatura;
lavori di smaltatura;
formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);
infilatura di perle.
VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attivita' di estetista:
servizi di barbiere;
lavorazione di parrucche;
servizi di parrucchiere per uomo e donna;
attivita' di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990)
IX - Strumenti musicali:
fabbricazione di arpe;
fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;
fabbricazione di ottoni;
liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;
fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;
fabbricazione di campane;
lavori di accordatura;
fabbricazione di corde armoniche.
X - Tessitura, ricamo ed affini:
fabbicazione di arazzi;
lavori di disegno tessile;
fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;
lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;
tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);
tessitura a mano di tappeti e stuoie;
confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;
lavorazione e produzione di arredi sacri;
fabbricazione e tessitura di bomboniere;
fabbricazione di vele;
fabbricazione di retine per capelli;
Xl - Vetro, ceramica, pietra ed affini:
lavori di applicazione di vetri;
lavori di decorazione del vetro;
fabbricazione di perle a lume con fiamma;
lavori di incisione di vetri;
lavori di piombatura di vetri;
fabbricazione di oggetti in vetro;
fabbricazione di vetrate;
molatura di vetri;
modellatura manuale a fuoco del vetro;
soffiatura del vetro;
fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;
produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;
lavori di formatore statuista;
lavori di mosaico;
lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;
lavorazione artistica dell'alabastro.
XII - Carta, attivita' affini e lavorazioni varie:
rilegatura artistica di libri;
fabbricazione di oggetti in pergamena;
fabbricazione di modelli in carta e cartone;
lavorazione della carta mediante essiccazione;
fabbricazione di ventagli;
fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;
fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
XIII - Alimentaristi:
lavorazione cereali e sfarinati;
produzione di paste alimentari con o senza ripieno;
produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;
produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;
produzione di gelateria;
produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;
produzione di olio d'oliva;
produzione di conserve animali e vegetali;
produzione e conservazione di prodotti ittici;
produzione e stagionatura di salumi;
lavorazione ed essiccazione di carni fresche;
lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;
produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;
produzione di specialita' gastronomiche;
produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari;
produzione di distillati e liquori;
lavorazione di funghi secchi e tartufi;
lavorazione di erbe e aromi;
lavorazione di frutta secca e conservata
 
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