| Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288 |  
| Regolamento    concernente   l'individuazione   dei   settori   delle lavorazioni  artistiche e tradizionali, nonche' dell'abbigliamento su misura. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  Visto  l'articolo 4,  primo comma, lettera c), della legge 8 agosto 1985,  n.  443,  il  quale  prevede  che  i settori delle lavorazioni artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura  saranno individuati  con  decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;  Considerato  che  occorre procedere alla individuazione dei settori delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su misura,  ai  fini  della  definizione  dei  limiti dimensionali delle imprese  artigiane  che  svolgono  la  propria  attivita' nei settori stessi;  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001;  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                                E m a n a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.  1. Ai  fini  della  determinazione  dei  limiti  dimensionali delle imprese  artigiane  di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge  8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche,  tradizionali  e  dell'abbigliamento  su  misura, come da elenco   esemplificativo   allegato,   che,   vistato   dal  Ministro proponente,  forma  parte  integrante  del  presente  regolamento, le attivita' individuate sulla base delle seguenti definizioni:    a) settore delle lavorazioni artistiche:      1. Sono  da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni  e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli,  decori,  stili  e  tecniche, che costituiscono gli elementi tipici  del  patrimonio  storico e culturale, anche con riferimento a zone  di  affermata  ed  intensa  produzione artistica, tenendo conto delle  innovazioni  che,  nel  compatibile  rispetto della tradizione artistica,  da  questa  prendano  avvio  e qualificazione, nonche' le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.      2. Dette  attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio   di   apparecchiature,   ad   esclusione  di  processi  di lavorazione   interamente   in   serie;  sono  ammesse  singole  fasi meccanizzate   o   automatizzate   di  lavorazione  secondo  tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.      3. Rientrano   nel  settore  anche  le  attivita'  di  restauro consistenti   in   interventi   finalizzati  alla  conservazione,  al consolidamento  ed  al  ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico  ed  archivistico,  anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.    b) settore delle lavorazioni tradizionali:      1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attivita'  di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si sono  consolidate  e  tramandate  nei  costumi e nelle consuetudini a livello  locale,  anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze della  popolazione  sia  residente  che  fluttuante  nel  territorio, tenendo  conto  di  tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.      2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad  esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.      3. Rientrano  nel  settore  delle  lavorazioni  tradizionali le attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.      4. La  produzione  alimentare tradizionale e' quella risultante da  tecniche  di  lavorazione  in cui sono riconoscibili gli elementi tipici  della  cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene  contenuti  e  caratteri  di  manualita'  e  i  processi  di conservazione,  stagionatura  e  invecchiamento  avvengono con metodi naturali;    c) settore dell'abbigliamento su misura:      1. Rientrano  nell'abbigliamento  su  misura  le  attivita'  di confezione  e  di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni  e  misure  forniti  dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.      2. Tali    attivita'    vengono    svolte    secondo   tecniche prevalentemente  manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature,   ad   esclusione   di   processi   di   lavorazione integralmente   in   serie   e   di  singole  fasi  automatizzate  di lavorazione.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del                              commercio   e  dell'artigianato  e  del                              commercio con l'estero
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 302 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Nota al titolo:              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo          30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in note alle premesse.          Note alle premesse:              -  L'art.  87,  comma  quinto, della Costituzione della          Repubblica   italiana   conferisce,   al  Presidente  della          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  decreto          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11          della legge 15 marzo 1997, n. 59):              "Art.  11 (L'Ufficio territoriale del Governo). - 1. Le          prefetture  sono  trasformate  in  Uffici  territoriali del          Governo.              2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte          le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle          ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono          titolari  di  tutte  le  attribuzioni  dell'amministrazione          periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri          uffici.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze          spettanti  alle  regioni a statuto speciale e alle province          autonome.              3.  Il  prefetto  preposto all'Ufficio territoriale del          Governo   nel  capoluogo  della  regione  assume  anche  le          funzioni di commissario del Governo.              4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma          2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si provvede alla          specificazione  dei  compiti  e  delle  responsabilita' del          titolare   dell'Ufficio   territoriale   del   Governo,  al          riordino,   nell'ambito   dell'Ufficio   territoriale   del          Governo,   dei   compiti   degli  uffici  periferici  delle          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e          all'accorpamento, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del          Governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede          periferica  da  parte degli Uffici territoriali del Governo          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite          all'Ufficio  territoriale  del  Governo  e della disciplina          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,          nonche'  la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale          del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore          per gli aspetti relativi alle materie di competenza.              5.   Le  disposizioni  dei  comuni  precedenti  non  si          applicano  alle  amministrazioni  periferiche  degli affari          esteri,  della  giustizia,  della difesa, del tesoro, delle          finanze,  della  pubblica  istruzione,  dei  beni  e  delle          attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i          cui   compiti   sono   attribuiti   dal   presente  decreto          legislativo    ad   agenzie.   Il   titolare   dell'Ufficio          territoriale  del  Governo  e' coadiuvato da una conferenza          permanente,  da  lui presieduta e composta dai responsabili          delle   strutture  periferiche  dello  Stato.  Il  titolare          dell'Ufficio  territoriale  di  Governo nel capoluogo della          regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta          dai  rappresentanti  delle  strutture periferiche regionali          dello Stato.".              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11          della legge 15 marzo 1997, n. 59):              "Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.          Il  Presidente  coordina l'azione del Governo in materia di          rapporti  con  il  sistema  delle  autonomie  e promuove lo          sviluppo   della   collaborazione   tra  Stato,  regioni  e          autonomie locali.              2.  Il  Presidente,  anche  in esito alle deliberazioni          degli  appositi  organi  a  composizione mista, promuove le          iniziative   necessarie   per  l'ordinato  svolgimento  dei          rapporti  tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura          l'esercizio  coerente  e coordinato dei poteri e dei rimedi          previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.              3.  Per  l'esercizio  dei  compiti  di  cui al presente          articolo,   il   Presidente   si   avvale  di  un  apposito          Dipartimento  per gli affari regionali, e, ferma restandone          l'attuale   posizione   funzionale   e  strutturale,  delle          segreterie  della  Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e          Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.          Si  avvale  altresi',  sul  territorio,  dei  commissari di          Governo  nelle  regioni  di  cui  all'art. 11, comma 3, del          decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine,          i commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente          del Consiglio.".              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 2,          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del Consiglio dei Ministri):              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.".              -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della          legge 23 ottobre 1992, n. 421".              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".          Note all'art. 2:              -  Si  riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 9,          commi 2, lettera c), e 5, del decreto legislativo 28 agosto          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):              "Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e          province  autonome di Trento e di Bolzano, m attuazione del          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di          conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere          attivita' di interesse comune."              "Art.  9  (Funzioni).  -  2. La Conferenza unificata e'          comunque  competente  in  tutti  i  casi  in  cui  regioni,          province,  comuni  e comunita' montane ovvero la Conferenza          Stato-regioni  e  la  conferenza  Stato-citta' ed autonomie          locali  debbano esprimersi medesimo oggetto. In particolare          la Conferenza unificata:                a)-b) (Omissis);                c) promuove  e sancisce accordi tra Governo, regioni,          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in          collaborazione attivita' di interesse comune.                (Omissis);              5.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali ha          compiti di:                a) coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e le          autonomie locali;                b) studio,    informazione    e    confronto    nelle          problematiche  connesse agli indirizzi di politica generale          che  possono  incidere sulle funzioni proprie o delegate di          province e comuni e comunita' montane.".              -  Si  riporta  il testo dell'art. 36, commi 5 e 7, del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento          v. nelle note alle premesse):              "5.   I  concorsi  pubblici  per  le  assunzioni  nelle          amministrazioni  dello  Stato  e  nelle aziende autonome si          espletano  di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,          per ragioni tecnico-amministrative o' di economicita', sono          autorizzate  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per          gli   uffici   aventi  sede  regionale,  compartimentale  o          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.              7.  Le  pubbliche  amministrazioni,  nel rispetto delle          disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi          precedenti,   si   avvalgono   delle   forme   contrattuali          flessibili   di  assunzione  e  di  impiego  del  personale          previste  dal  codice  civile e dalle leggi sui rapporti di          lavoro  subordinato  nell'impresa.  I  contratti collettivi          nazionali   provvedono   a   disciplinare  la  materia  dei          contratti  a tempo determinato, dei contratti di formazione          e  lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura          di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo, in applicazione di          quanto   previsto  dalla  legge  18 aprile  1962,  n.  230,          dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art.          3  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1984, n. 863,          dall'art.  16  del  decreto  legge  16 maggio 1994, n. 299,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,          n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni          successiva  modificazione  o  integrazione  della  relativa          disciplina.".              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della legge          23 agosto  1988, n. 400 (per l'argomento v. nelle note alle          premesse):              "Art. 13 (Commissario del Governo). - 1. Il commissario          del  Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art.          127  della  Costituzione  e  quelli  indicati  dalle  leggi          vigenti,  in  conformita' alle direttive del Presidente del          Consiglio  dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi          del Consiglio dei Ministri:                a) sovraintende,  con la collaborazione dei prefetti,          alle   funzioni   esercitate  dagli  organi  amministrativi          decentrati  dello  Stato per assicurare a livello regionale          l'unita'   di   indirizzo   e   l'adeguatezza   dell'azione          amministrativa,  convocando  per il coordinamento, anche su          richiesta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministro di          singoli  Ministri,  conferenze  tra  i  responsabili  degli          uffici  decentrati  delle amministrazioni statali, comprese          quelle  ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione.          E'  informato,  a  tal fine, dalle amministrazioni centrali          dello  Stato  sulle  direttive  e  sulle istruzioni da esse          impartite.  Nulla  e'  innovato rispetto alle competenze di          cui all'art. 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121;                b) coordina,   d'intesa   con   il  presidente  della          regione,  secondo  le  rispettive  competenze,  le funzioni          amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate          dalla  regione,  ai  tini del buon andamento della pubblica          amministrazione  e  del conseguimento degli obiettivi della          programmazione  e promuove tra i rappresentanti regionali e          i   funzionari  delle  amministrazioni  statali  decentrate          riunioni  periodiche  che  sono  presiedute  dal presidente          della regione;                c) cura   la   raccolta   delle  notizie  utili  allo          svolgimento   delle   funzioni   degli   organi  statali  e          regionali,   costituendo   il   tramite   per  l'esecuzione          dell'obbligo  di reciproca informazione nei rapporti con le          autorita'  regionali;  fornisce  dati  ed  elementi  per la          redazione   della  "Relazione  annuale  sullo  stato  della          pubblica  amministrazione";  agisce d'intesa con l'Istituto          centrale  di  statistica  (ISTAT)  e  avvalendosi  dei suoi          uffici  regionali  per la raccolta e lo scambio dei dati di          rilevanza statistica;                d) segnala  al  Governo la mancata adozione, da parte          delle  regioni,  degli  atti  delegati  per quanto previsto          dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede,          in   esecuzione   delle  deliberazioni  del  Consiglio  dei          Ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;                e) propone  al  Presidente del Consiglio dei Ministri          iniziative  in  ordine  ai  rapporti tra Stato e regione, e          l'adozione di direttive per le attivita' delegate;                f) riferisce   periodicamente   al   Presidente   del          Consiglio   dei   Ministri  sulla  propria  attivita',  con          particolare    riguardo   all'attuazione   coordinata   dei          programmi  statali  e  regionali,  anche  in funzione delle          verifiche periodiche da compiere in seno alla conferenza.              2.  Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto          Adige  e per le province di Trento e Bolzano nonche' per la          regione   Sardegna  si  applicano  le  norme  del  presente          articolo   salva   la   diversa   disciplina  prevista  dai          rispettivi statuti e relative norme di attuazione.              3.  Per  la  regione  siciliana  e per la regione Valle          d'Aosta  il  coordinamento  dei  programmi degli interventi          statali  e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli          statuti   speciali,   viene  disciplinato  dalle  norme  di          attuazione,   che  dovranno  prevedere  apposite  forme  di          intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano          ferme  le  disposizioni  contenute  nel decreto legislativo          luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.              4. Il commissario del Governo nella regione e' nominato          tra  i  prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati          dello  Stato  e  i funzionari dello Stato con qualifica non          inferiore  a dirigente generale, con decreto del Presidente          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio          dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro per gli affari          regionali,   e   con   il   Ministro   dell'interno  previa          deliberazione del Consiglio dei Ministri.              5.  Il commissario del Governo, in caso di assenza o di          impedimento,   e'   sostituito   nelle   sue  funzioni  dal          funzionario  dello  Stato  designato  ai  sensi  e  per gli          effetti  di  cui  all'art.  41,  secondo comma, lettera a),          della legge 10 febbraio 1953, n. 62.              6.  Il  commissario  del  Governo nella regione dipende          funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.              7.  La  funzione  di commissario del Governo, salvo che          per  i  prefetti  nelle  sedi capoluogo di regione, e fermo          restando   quanto  disposto  dal  precedente  comma  6,  e'          incompatibile  con  qualsiasi altra attivita' od incarico a          carattere  continuativo  presso amministrazioni dello Stato          od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per          la durata dell'incarico.              8.  Al  commissario  del  Governo  spetta per la durata          dell'incarico  un  trattamento  economico  non  inferiore a          quello del dirigente generale di livello B.".              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto          legislativo 15 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli          enti  locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo          1997, n. 59):              "Art.  6  (Coordinamento  delle  informazioni).  - 1. I          compiti  conoscitivi  e informativi concernenti le funzioni          conferite  dal  presente  decreto  legislativo a regioni ed          enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da          assicurare,  anche  tramite  sistemi informativo-statistici          automatizzati,  la  circolazione  delle  conoscenze e delle          informazioni   fra  le  amministrazioni,  per  consentirne,          quando  prevista,  la  fruizione  su  tutto  il  territorio          nazionale.              2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie          funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva          competenza  e  nella  conseguente  verifica  dei risultati,          utilizzano  sistemi  informativo-statistici  che operano in          collegamento  con  gli  uffici  di  statistica istituiti ai          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E'          in   ogni   caso   assicurata  l'integrazione  dei  sistemi          informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico          nazionale (SISTAN).              3.  Le misure necessarie sono adottate con le procedure          e  gli  strumenti  di  cui  agli articoli 6 e 9 del decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".          Note all'art. 3:              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera l),          del   decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  (per          l'argomento v. nelle note all'art. 2):              "1.  Al  fine  di  garantire  la  partecipazione  delle          regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano a          tutti   i  processi  decisionali  di  interesse  regionale,          interregionale    ed    infraregionale,    la    conferenza          Stato-regioni:                a) - i) (Omissis);                l)   approva  gli  schemi  di  convenzione  tipo  per          l'utilizzo  da  parte dello Stato e delle regioni di uffici          statali e regionali.".              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo          vigente  degli  articoli  14,  14-bis e 14-ter, della legge          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai          documenti amministrativi):              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione          procedente indice di regola una conferenza di servizi.              2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta anche          quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese,          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi          richiesti.              2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.          In  caso  di  inutile decorso del termine l'amministrazione          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 2 e 2-bis si          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela          dell'interesse pubblico prevalente.              3.      Si      considera      acquisito      l'assenso          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi          all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente          previste.              3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio          motivato   dissenso,   l'amministrazione   precedente  puo'          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione precedente o          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei          Ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza          e' sciolta.              4.  Qualora  il  motivato dissenso alla conclusione del          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei          cittadini,  l'amministrazione  precedente  puo' richiedere,          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.              4-bis.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza          e'   indetta  dalla  amministrazione  o,  previa  informale          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente          a  concludere  il  procedimento  che  cronologicamente deve          precedere  gli altri connessi. L'indizione della conferenza          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione          coinvolta.".              "Art.  14-bis.  -  1.  Il  ricorso  alla  conferenza di          servizi  e'  obbligatorio  nei  casi  in cui l'attivita' di          programmazione,  progettazione, localizzazione, decisione o          realizzazione  di  opere pubbliche o programmi operativi di          importo  iniziale  complessivo superiore a lire 30 miliardi          richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche          attraverso  intese, concerti, nulla osta o assensi comunque          denominati,  ovvero qualora si tratti di opere di interesse          statale  o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'          essere  indetta  anche  dalla  amministrazione  preposta al          coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere          richiesta  da  qualsiasi altra amministrazione coinvolta in          tale attivita'.              2.  Nelle  conferenze  di servizi di cui al comma 1, la          decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede          diversa  ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa          tra  lo  Stato  e  la regione o le regioni territorialmente          interessate,  si  esprimano a favore della determinazione i          rappresentanti   di   comuni  o  comunita'  montane  i  cui          abitanti,  secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,          costituiscono  la maggioranza di quelli delle collettivita'          locali  complessivamente interessate dalla decisione stessa          e  comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o          delle comunita' montane interessate.              Analoga   regola   vale   per  i  rappresentanti  delle          province.".              "Art.  14-ter.  -  1.  La  conferenza di servizi di cui          all'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica          18 aprile  1994,  n. 383, puo' essere convocata prima o nel          corso  dell'accertamento  di  conformita' di cui all'art. 2          del  predetto  decreto.  Quando  l'accertamento  abbia dato          esito  positivo,  la  conferenza  approva  i progetti entro          trenta giorni dalla convocazione.              2.  La  conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le          opere  di  interesse  statale,  dal provveditore alle opere          pubbliche  competente  per  territorio.  Allo stesso organo          compete  l'accertamento  di  cui all'art. 2 del decreto del          Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo          il  caso  di  opere  che  interessano il territorio di piu'          regioni   per   il   quale  l'intesa  viene  accertata  dai          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.".          Nota all'art. 4:              - Per  l'argomento  della legge 30 luglio 1999, n. 300,          vedi nelle note alle premesse.          Note all'art. 7:              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 5 della legge          23 agosto  1988,  n.  400  (per l'argomento vedi nelle note          alle premesse):              "Art.  5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei          Ministri).  - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a          nome del Governo:                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e          ogni mutamento in essa intervenuto;                b) chiede  la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla          lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a          mezzo  di  un Ministro espressamente delegato, la questione          di fiducia;                c) sottopone  al Presidente della Repubblica le leggi          per  la  promulgazione;  in  seguito alla deliberazione del          Consiglio   dei   Ministri,  i  disegni  di  legge  per  la          presentazione  alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei          decreti  aventi  valore  o  forza di legge, dei regolamenti          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;                d) controfirma  gli atti di promulgazione delle leggi          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione          del  Consiglio  dei  Ministri,  gli atti che hanno valore o          forza  di  legge e, insieme con il Ministro proponente, gli          altri atti indicati dalla legge;                e) presenta   alle  Camere  i  disegni  di  legge  di          iniziativa  governativa  e,  anche  attraverso  il Ministro          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di          cui all'art. 72 della Costituzione;                f) esercita   le   attribuzioni  di  cui  alla  legge          11 marzo  1953,  n.  87,  e  promuove  gli  adempimenti  di          competenza  governativa  conseguenti  alle  decisioni della          Corte  costituzionale.  Riferisce inoltre periodicamente al          Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,          sullo  stato del contenzioso costituzionale, illustrando le          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi          nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale. Segnala          altresi',  anche  su  proposta  dei  Ministri competenti, i          settori  della  legislazione  nei  quali, in relazione alle          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del          Governo.              2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:                a) indirizza  ai  Ministri  le direttive politiche ed          amministrative   in   attuazione  delle  deliberazioni  del          Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria          responsabilita'  di  direzione  della politica generale del          Governo;                b) coordina  e  promuove  l'attivita' dei Ministri in          ordine  agli  atti  che riguardano la politica generale del          Governo;                c) puo'  sospendere  l'adozione  di atti da parte dei          Ministri  competenti  in  ordine  a  questioni  politiche e          amministrative,  sottoponendoli  al  Consiglio dei Ministri          nella riunione immediatamente successiva;                c-bis)  puo'  deferire  al Consiglio dei Ministri, ai          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli          interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra          amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla          definizione di atti e provvedimenti;                d) concorda  con  i Ministri interessati le pubbliche          dichiarazioni  che  essi  intendano rendere ogni qualvolta,          eccedendo  la normale responsabilita' ministeriale, possano          impegnare la politica generale del Governo;                e) adotta     le     direttive     per     assicurare          l'imparzialita',  il  buon  andamento  e l'efficienza degli          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi          di   particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al  Ministro          competente relazioni e verifiche amministrative;                f) promuove  l'azione dei Ministri per assicurare che          le  aziende  e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'          secondo   gli   obiettivi   indicati  dalle  leggi  che  ne          definiscono  l'autonomia  e  in  coerenza con i conseguenti          indirizzi politici e amministrativi del Governo;                g) esercita  le attribuzioni conferitegli dalla legge          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;                h) puo'  disporre, con proprio decreto, l'istituzione          di  particolari  Comitati  di  Ministri,  con il compito di          esaminare   in   via   preliminare   questioni   di  comune          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'          del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza da          sottoporre   al   Consiglio   dei  Ministri,  eventualmente          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica          amministrazione;                i) puo'  disporre la costituzione di gruppi di studio          e  di  lavoro composti in modo da assicurare la presenza di          tutte    le    competenze   dicasteriali   interessate   ed          eventualmente   di  esperti  anche  non  appartenenti  alla          pubblica amministrazione.              3.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,          direttamente o conferendone delega ad un Ministro:                a) promuove  e coordina l'azione del Governo relativa          alle  politiche  comunitarie  e  assicura  la coerenza e la          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche          comunitarie,   riferendone   periodicamente   alle  Camere;          promuove   gli   adempimenti   di   competenza  governativa          conseguenti  alle  pronunce  della Corte di giustizia delle          Comunita'  europee;  cura  la comunicazione alle Camere dei          procedimenti  normativi in Comunita' europee, informando il          Parlamento  delle  iniziative  assunte  dal  Governo  nelle          specifiche materie;                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per          quanto  attiene  ai  rapporti  con le regioni e le province          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e  sovraintende          all'attivita' dei commissari del Governo.              4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.".              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 del decreto          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 (per l'argomento vedi          nelle note alle premesse):              "Art.  3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e          responsabilita).  - 1.  Gli organi di Governo esercitano le          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'          amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.              Ad essi spettano, in particolare:                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e          l'adozione.  dei  relativi atti di indirizzo interpretativo          ed applicativo;                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa          e per la gestione;                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello          dirigenziale generale;                d) la  definizione dei criteri generali in materia di          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi          attribuiti da specifiche disposizioni;                f)    le   richieste   di   pareri   alle   autorita'          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della          gestione e dei relativi risultati.              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera          di specifiche disposizioni legislative.              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".          Nota all'art. 8:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  31  del  decreto          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio          1999, n. 266):              "Art.   31   (Istituti  di  partecipazione).  - 1.  Nei          riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della          carriera  prefettizia  individuate  ai  sensi  dell'art. 27          trovano   applicazione   gli   istituti  di  partecipazione          sindacale  di  cui  al  regolamento  previsto dall'art. 45,          comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".          Note all'art. 9:              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 (per l'argomento vedi          nelle note alle premesse):              "Art.  10  (Partecipazione sindacale). - 1. I contratti          collettivi  nazionali  disciplinano  i rapporti sindacali e          gli  istituti  della  partecipazione  anche con riferimento          agli  atti  interni  di  organizzazione aventi riflessi sul          rapporto di lavoro.".              - Per  il  testo  dell'art.  31 del decreto legislativo          19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 8.              - Si  riporta  il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13,          del   decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139  (per          l'argomento vedi nelle note all'art. 8):              "Art.  10  (Individuazione  dei  posti  di funzione). -          1. Ferme  restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e          11,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          300,  in  materia  di  organizzazione  dei  ministeri  e di          accorpamento,  nell'ufficio territoriale del governo, delle          strutture  periferiche  dello Stato, i posti di funzione da          conferire  ai  viceprefetti  e  ai  viceprefetti  aggiunti,          nell'ambito    degli    uffici    centrali   e   periferici          dell'amministrazione  dell'interno,  sono  individuati  con          decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati          ai  sensi  del  presente comma, la provvisoria sostituzione          del  titolare  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento  e          assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.              2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze          organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza          biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,          alla  periodica  rideterminazione  dei posti di funzione di          cui  allo  stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e          periferici dell'amministrazione dell'interno.".              "Art.   11  (Criteri  generali  di  conferimento  degli          incarichi   e  rotazione).  - 1.  Tutti  gli  incarichi  di          funzione  sono conferiti tenendo conto della natura e delle          caratteristiche  dei programmi da realizzare, nonche' delle          attitudini e delle capacita' professionali del funzionario.              2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per          un  periodo  non  inferiore ad uno e non superiore a cinque          anni,   prorogabile  per  una  volta  per  un  periodo  non          superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute          esigenze di servizio.              3.  Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di          viceprefetto   aggiunto,  i  responsabili  delle  strutture          centrali   di   primo   livello   e   i  prefetti  in  sede          predispongono  annualmente  un  piano  di  rotazione  negli          incarichi  di  funzione,  tenendo  conto  dell'esigenza  di          garantire  la  continuita'  dei servizi. Del conferimento e          della  revoca  degli incarichi e della vacanza dei posti di          funzione e' data comunicazione al competente Dipartimento.              4.  Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si          tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso          professionale   attraverso  l'espletamento  di  almeno  due          incarichi  inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa          sede o in sedi diverse.".              "Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli          incarichi  di  capo di Dipartimento o di ufficio di livello          equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio          territoriale  del  Governo,  sono  conferiti a prefetti con          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del          Ministro    dell'interno.    Gli   incarichi   di   livello          dirigenziale   generale,   non   ricompresi   nel   periodo          precedente,  sono  conferiti  a  prefetti  con  decreto del          Ministro  dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio          dei  Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il          collocamento  a disposizione, il comando ed il collocamento          fuori ruolo dei prefetti.              2.  I  viceprefetti  ed  i  viceprefetti  aggiunti sono          destinati   esclusivamente  alla  copertura  dei  posti  di          funzione  individuati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,          nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di          incarichi   commissariali,  all'espletamento  di  incarichi          speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio          dei  Ministri  o  del Ministro competente in relazione alla          natura    dell'incarico,    d'intesa    con   il   Ministro          dell'interno.              3.   Gli   incarichi  di  funzione  sono  conferiti  ai          viceprefetti  e  ai  viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei          dipartimenti  e  degli  uffici  equiparati,  dal  capo  del          Dipartimento  o  dal  titolare  dell'ufficio  equiparato e,          nell'ambito  degli  uffici  territoriali  del  governo, dal          prefetto in sede.              4.  Gli  incarichi di viceprefetto vicario e di capo di          gabinetto  negli  uffici  territoriali  del  governo  e gli          incarichi   di   diretta   collaborazione  con  i  capi  di          Dipartimento   individuati   con   decreto   del   Ministro          dell'interno,  sono  conferiti  dal prefetto o dal capo del          Dipartimento   all'atto   dell'assunzione   delle  relative          funzioni.  Con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, si          provvede,  ove  necessario,  al conseguente conferimento di          nuovi incarichi di funzione.".              "Art.  13  (Assegnazione  dei funzionari prefettizi). -          1. Ferma  restando la competenza in materia di conferimento          degli   incarichi  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3,  la          destinazione  dei  viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti          alle  diverse  strutture  centrali di primo livello ed agli          uffici  territoriali  del  governo e' disposta, nell'ambito          delle   risorse  complessivamente  assegnate  dal  Ministro          dell'interno  ai  sensi  dell'art. 14, comma 1, lettera b),          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive   modificazioni,   dal   capo  del  Dipartimento          competente   per   l'amministrazione  del  personale  della          carriera prefettizia.              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite          le   modalita'   con  le  quali  sono  resi  noti  i  posti          disponibili   nelle   qualifiche  e  le  relative  sedi  di          servizio,   al   fine   di   consentire  ai  funzionari  di          manifestare  la  disponibiita' ad assumerli, ferma restando          l'autonomia decisionale dell'amministrazione.".              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  17, comma          4-bis,  lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per          l'argomento vedi nelle note alle premesse):              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:                a)-d) (Omissis);                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali          generali.".              - Per  il  testo  dell'art. 3, comma 1, lettera e), del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento          vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.          Note all'art. 11:              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto          legislativo   30   luglio   1999,   n.   286   (Riordino  e          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):              "Art.   2   (Il   controllo   interno   di  regolarita'          amministrativa   e   contabile).   - 1.   Ai  controlli  di          regolarita'   amministrativa  e  contabile  provvedono  gli          organi  appositamente  previsti  dalle disposizioni vigenti          nei  diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in          particolare,  gli organi di revisione, ovvero gli uffici di          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre          1996,  n.  662,  e,  nell'ambito delle competenze stabilite          dalla  vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza          della   Ragioneria   generale  dello  Stato  e  quelli  con          competenze di carattere generale.              2.   Le   verifiche  di  regolarita'  amministrativa  e          contabile  devono  rispettare,  in  quanto applicabili alla          pubblica   amministrazione,   i   principi  generali  della          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi          professionali operanti nel settore.              3.   Il   controllo  di  regolarita'  amministrativa  e          contabile  non  comprende  verifiche  da effettuarsi in via          preventiva  se  non  nei  casi espressamente previsti dalla          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui          le   definitive   determinazioni  in  ordine  all'efficacia          dell'atto    sono   adottate   dall'organo   amministrativo          responsabile.              4.  I  membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti          pubblici  sono in proporzione almeno maggioritaria nominati          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le          amministrazioni   pubbliche,   ove   occorra,  ricorrono  a          soggetti  esterni  specializzati  nella  certificazione dei          bilanci.".              - Si  riporta  il  testo dell'art. 14 del decreto legge          13 maggio  1991,  n.  152, convertito dalla legge 12 luglio          1991,  n.  203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla          criminalita'  organizzata e di trasparenza e buon andamento          dell'attivita' amministrativa):              "Art.  14.  - 1.  Per  l'espletamento  delle  procedure          relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture          e  pubblici  servizi,  le  province, i comuni, i rispettivi          consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi          restando  i  compiti  e  le  responsabilita'  stabiliti  in          materia   dalla   legge  8 giugno  1990,  n.  142,  possono          avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal          presidente  della  giunta  regionale presso ciascun ufficio          del genio civile.              2.  Il  competente  provveditorato regionale alle opere          pubbliche,   nonche'   l'Agenzia   per   lo   sviluppo  del          Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.              3.  All'unita'  specializzata  di  cui  al comma 1 puo'          essere  altresi'  preposto  un  funzionario  con  qualifica          dirigenziale  della  regione o dello Stato. In quest'ultimo          caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa          con il Ministero dal quale il funzionario dipende.              3-bis.  Il  commissario  del Governo presso la regione,          per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture          o  di  pubblici  servizi di competenza della regione, ed il          prefetto,  per  quelli  di  competenza  dei  comuni,  delle          province,  dei  consorzi di comuni e province, delle unioni          di  comuni,  delle unita' sanitarie locali, delle comunita'          montane,  delle  aziende  speciali  di  comuni e province e          degli  altri enti pubblici locali con sede nella provincia,          possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e          informazioni  sull'espletamento  della  gara  d'appalto,  e          sull'esecuzione del contratto di appalto.              3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque          acquisiti,    emergono    inefficienze,    ritardi    anche          nell'espletamento   della   gara   d'appalto,   disservizi,          anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali,          il  commissario  del  Governo  ed  il prefetto, nell'ambito          delle  attribuzioni  di cui al comma 3-bis, d'intesa con il          presidente   della   giunta  regionale,  provvedono,  senza          indugio,  a  nominare l'apposito collegio di ispettori, con          il  compito di verificare la correttezza delle procedure di          appalto  e  di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o          imprese  partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie          o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.              3-quater.  Il collegio degli ispettori e' formato da un          magistrato  della  giurisdizione ordinaria o amministrativa          che  lo  presiede,  e da due funzionari dello Stato o della          regione.              3-quinquies.  Il  provvedimento  di nomina del collegio          degli  ispettori  indica  il  termine  entro  il  quale  il          collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini.          Anche  prima  di  concludere  l'indagine, il collegio degli          ispettori  puo'  proporre  all'amministrazione  o  all'ente          interessato  la  sospensione  della  gara d'appalto o della          esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi          amministrativi  competenti  sulle eventuali responsabilita'          riscontrate    a   carico   di   amministratori,   pubblici          dipendenti,  liberi  professionisti  o imprese. Il collegio          informa   l'autorita'   giudiziaria   nel   caso   in   cui          dall'indagine  emergano  indizi  di  reato  o  estremi  per          l'applicazione  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e          successive modificazioni.              3-sexies.  Sulla  base  delle indicazioni formulate dal          collegio   degli  ispettori  a  conclusione  dell'indagine,          l'amministrazione  o  l'ente  interessato  adottano tutti i          necessari  provvedimenti  e,  se  ricorrono  gravi  motivi,          possono  disporre  d'autorita'  la  revoca  della  gara  di          appalto  o  la  rescissione del contratto d'appalto. In tal          caso,  al  fine  di  garantire  che l'esecuzione dell'opera          pubblica,  della pubblica fornitura o del pubblico servizio          non  abbia  a  subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi          dell'unita' specializzata di cui al comma 1.              3-septies.  L'eventuale ricorso contro il provvedimento          adottato  a  norma  del  comma  3-sexies  non  ne  sospende          l'esecuzione.              3-octies.   Nella  regione  Trentino-Alto  Adige,  alle          finalita'  del  presente  articolo  provvedono  le province          autonome  di  Trento e di Bolzano nell'ambito della propria          organizzazione.".              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 65, comma 6,          del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  (per          l'argomento vedi nelle note alle premesse):              "6.   Allo   svolgimento   delle   verifiche  ispettive          integrate  di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato          operante  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica.          L'ispettorato  stesso  si  avvale  di  cinque  ispettori di          finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del          Ministero  del  tesoro,  cinque funzionari, particolarmente          esperti  in materia, in posizione di comando o fuori ruolo,          del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in          servizio  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica.          L'ispettorato  svolge  compiti  ispettivi  vigilando  sulla          razionale  organizzazione  delle pubbliche amministrazioni,          l'ottimale    utilizzazione   delle   risorse   umane,   la          conformita'   dell'azione  amministrativa  ai  principi  di          imparzialita'   e   buon  andamento  e  l'osservanza  delle          disposizioni   vigenti   sul   controllo   dei  costi,  dei          rendimenti  e dei risultati e sulla verifica dei carichi di          lavoro.".          Note all'art. 12:              - Per   il   testo  vigente  dell'art.  3  del  decreto          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 (per l'argomento vedi          nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7.              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 14, 16 e          17,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 (per          l'argomento vedi nelle note alle premesse):              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di          cui all'art. 16:                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per          l'attivita' amministrativa e per la gestione;                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.              2. Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge          23  agosto  1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo          determinato  disciplinati  dalle, norme di diritto privato;          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei          sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,          comma  1,  lettera n),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59,          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati          agli  uffici  dei  Ministri  e dei sottosegretari di Stato.          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono          abrogate  le  norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle segreterie          particolari dei Ministri e dei sottosegretari di Stato.              3. Il  Ministro non puo' revocare, riformare, riservare          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  p) della legge          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio          decreto  6  maggio  1940,  n. 635. Resta salvo il potere di          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".              "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali          generali).   -   1. I   dirigenti  di  uffici  dirigenziali          generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto          stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti          compiti e poteri:                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  al          Ministro, nelle materie di sua competenza;                b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai          dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i          dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti          risorse umane, finanziarie e materiali;                c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione          degli uffici di livello dirigenziale non generale;                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;                f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,          n. 103;                g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi          degli organi di controllo sugli atti di competenza;                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di          lavoro;                i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei          dirigenti;                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione          europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di          direzione,  politica,  sempreche'  tali  rapporti non siano          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.              2. I   dirigenti   di   uffici   dirigenziali  generali          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo          richieda o lo ritenga opportuno.              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma          1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,          progetti e gestioni.              4. Gli  atti  e  i provvedimenti adottati dai dirigenti          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di          uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente articolo          non sono suscettibili di ricorso gerarchico.              5. Gli  ordinamenti  delle amministrazioni pubbliche al          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".              "Art.  17  (Funzioni  dei dirigenti). - 1. I dirigenti,          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 3, esercitano,          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;                b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni          ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di          acquisizione delle entrate;                c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'          degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi          in caso di inerzia;                e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri          uffici.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139  (per l'argomento v.          nelle note all'art. 8):              "Art.  14 (Attribuzioni del funzionario prefettizio). -          1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di          viceprefetto  e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento          dei  compiti  rispettivamente  individuati  nella tabella B          allegata  al  presente  decreto,  adottano  i provvedimenti          relativi  alla organizzazione interna degli uffici cui sono          preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado          di  efficienza  dei  servizi; adottano i provvedimenti e le          iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto          nell'ambito   delle  aree  funzionali  cui  sono  preposti,          nonche'   i   provvedimenti  ad  essi  delegati;  formulano          proposte  di  iniziative  e di provvedimenti riservati alla          competenza  del titolare della struttura riferiti alle aree          funzionali   predette;  esercitano  compiti  di  direzione,          indirizzo  e  coordinamento  delle  minori articolazioni di          servizio  poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi          previsti  da disposizioni legislative e regolamentari o per          delega del titolare della struttura, gli organi collegiali,          nonche'  partecipano  a  commissioni  e  gruppi  di  studio          istituiti  nell'ambito  degli  uffici centrali e periferici          del      Ministero     dell'interno     e     rappresentano          l'amministrazione in giudizio.              2. Spetta  in  ogni  caso  ai  capi di dipartimento, ai          titolari   di   uffici  centrali  di  livello  dirigenziale          generale,    ai    titolari   degli   uffici   di   diretta          collaborazione  con  l'organo  di  direzione  politica e ai          titolari  degli uffici territoriali del Governo la potesta'          di  stabilire  i  criteri  generali  e  gli  indirizzi  per          l'esercizio  delle  funzioni nell'ambito degli uffici posti          alle  loro  dipendenze,  nonche'  il  potere  di revoca, di          annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia          o  di  grave  ritardo,  in conformita' alle disposizioni in          materia  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e          successive modificazioni.".          Note all'art. 13:              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6, comma 3,          del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286  (per          l'argomento v. nelle note all'art. 11):              "Art.  4  (Controllo  di  gestione).  -  1. Ai fini del          controllo  di  gestione,  ciascuna amministrazione pubblica          definisce :                a) l'unita'    o   le   unita'   responsabili   della          progettazione e della gestione del controllo di gestione;                b) le  unita'  organizzative a livello delle quali si          intende  misurare  l'efficacia,  efficienza ed economicita'          dell'azione amministrativa;                c) le  procedure  di  determinazione  degli obiettivi          gestionali e dei soggetti responsabili;                d) l'insieme   dei   prodotti   e   delle   finalita'          dell'azione   amministrativa,  con  riferimento  all'intera          amministrazione o a singole unita' organizzative;                e) le  modalita'  di  rilevazione  e ripartizione dei          costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli          obiettivi per cui i costi sono sostenuti;                f) gli  indicatori  specifici per misurare efficacia,          efficienza ed economicita';                g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.              2. Nelle  amministrazioni  dello  Stato, il sistema dei          controlli  di gestione supporta la funzione dirigenziale di          cui   all'art.   16,   comma  1,  del  decreto  n.  29.  Le          amministrazioni    medesime   stabiliscono   le   modalita'          operative  per l'attuazione del controllo di gestione entro          tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,          dandone  comunicazione  alla  Presidenza  del Consiglio dei          Ministri.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, con          propria  direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce          in  maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui          deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.              3. Nelle  amministrazioni regionali, la legge quadro di          contabilita'   contribuisce  a  delineare  l'insieme  degli          strumenti  operativi  per  le attivita' di pianificazione e          controllo.".              "Art.  5  (La  valutazione  del  personale con incarico          dirigenziale).  -  1.  Le  pubbliche amministrazioni, sulla          base   anche  dei  risultati  del  controllo  di  gestione,          valutano,  in  coerenza  a quanto stabilito al riguardo dai          contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, le prestazioni          dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo          sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative          ad essi assegnate (competenze organizzative).              2. La  valutazione delle prestazioni e delle competenze          organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei          risultati  dell'attivita'  amministrativa e della gestione.          La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per          la  valutazione  e'  ispirato  ai  principi  della  diretta          conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo          proponente   o   valutatore   di   prima   istanza,   della          approvazione   o   verifica   della  valutazione  da  parte          dell'organo  competente  o  valutatore  di seconda istanza,          della partecipazione al procedimento del valutato.              3. Per  le  amministrazioni dello Stato, la valutazione          e'  adottata  dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale          generale    interessato,   su   proposta   del   dirigente,          eventualmente   diverso,   preposto   all'ufficio   cui  e'          assegnato  il  dirigente valutato. Per i dirigenti preposti          ad  uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione          e'  adottata  dal  capo  del dipartimento o altro dirigente          generale  sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri          di  responsabilita'  delle rispettive amministrazioni ed ai          quali  si  riferisce  l'art.  14,  comma 1, lettera b), del          decreto  n.  29, la valutazione e' effettuata dal Ministro,          sulla   base   degli   elementi   forniti   dall'organo  di          valutazione e controllo strategico.              4. La  procedura  di  valutazione  di  cui  al comma 3,          costituisce  presupposto per l'applicazione delle misure di          cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia          di  responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure          di  cui  al  comma  1,  del  predetto articolo si applicano          allorche'     i     risultati    negativi    dell'attivita'          amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento          degli   obiettivi   emergono  dalle  ordinarie  ed  annuali          procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave          di  un  risultato negativo si verifica prima della scadenza          annuale,   il   procedimento  di  valutazione  puo'  essere          anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'          anticipatamente  concluso,  inoltre  nei  casi previsti dal          comma 2 del citato art. 21 del decreto n. 29.              5. Nel  comma  8  dell'art.  20 del decreto n. 29, sono          aggiunte  alla fine del secondo periodo le seguenti parole:          ",  ovvero,  fino  alla  data  di entrata in vigore di tale          decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati          .  Sono  fatte  salve  le  norme  proprie  dell'ordinamento          speciale   della  carriera  diplomatica  e  della  carriera          prefettizia,  in  materia  di  valutazione  dei  funzionari          diplomatici e prefettizi".              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -          3. Nelle  amministrazioni  dello Stato, i compiti di cui ai          commi  1  e  2  sono affidati ad apposito ufficio, operante          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di          statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo          6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni          nell'amministrazione.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139  (per l'argomento v.          nelle note all'art. 8):              "Art. 23 (Verifica dei risultati). - 1. La verifica dei          risultati   conseguiti   dal   funzionario  della  carriera          prefettizia  nell'espletamento  degli incarichi di funzione          conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base          delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui          all'art.  20,  comma  8, del decreto legislativo 3 febbraio          1993,  n.  29. L'esito negativo della verifica comporta per          il   funzionario   prefettizio   la   revoca  dell'incarico          ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano          le disposizioni dell'art. 12.              2. Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive          impartite  dall'organo competente o di ripetuta valutazione          negativa,  il funzionario prefettizio, previa contestazione          e  valutazione  degli  elementi  eventualmente dallo stesso          forniti   nel  termine  congruo  assegnato  all'atto  della          contestazione,   puo'   essere  escluso,  con  decreto  del          Ministro  dell'interno,  da  ogni  incarico  per un periodo          compreso  nel  limite  massimo  di  tre  anni.  Allo stesso          compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale          di    base   correlato   alla   qualifica   rivestita.   Il          provvedimento  di esclusione e' adottato su conforme parere          di  un  comitato  di  garanti  presieduto  da un magistrato          amministrativo  o contabile e composto dal prefetto facente          parte  della commissione per la progressione in carriera di          cui  all'art.  17 e dall'esperto in tecniche di valutazione          del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2.              3. Restano  ferme per i prefetti le disposizioni di cui          all'art.  238  del  testo  unico  approvato con decreto del          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".              - Per   il  testo  vigente  dell'art.  14  del  decreto          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  (per l'argomento v.          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 12.          Nota all'art. 14:              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto          legislativo  7 agosto  1997,  n.  279 (Individuazione delle          unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello Stato,          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione          del rendiconto generale dello Stato):              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della          gestione e della rendicontazione.              2. I  Ministri,  entro dieci giorni dalla pubblicazione          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo          dei costi, e alla Corte dei conti.              3. Il    titolare   del   centro   di   responsabilita'          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,          finanziarie e strumentali assegnate.              4. Il  dirigente  generale  esercita autonomi poteri di          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29, e successive modificazioni ed integrazioni.              5. Variazioni  compensative possono essere disposte, su          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  per  il tramite della competente          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari          competenti e alla Corte dei conti.".          Nota all'art. 15:              - Per  il  testo  dell'art.  11,  comma  5, del decreto          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  v. nelle note alla          premesse.          Note all'art. 17:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  55,  comma  1, del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento          v. nelle note alle premesse):              "1.  A  decorrere  dalla data del decreto di nomina del          primo  Governo  costituito  a  seguito delle prime elezioni          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente          disposto dalle norme del presente decreto:                a) sono istituiti:                  il Ministero dell'economia e delle finanze;                  il Ministero delle attivita' produttive;                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio;                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle          politiche sociali;                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e          della ricerca;                b) sono soppressi:                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione economica;                  il Ministero delle finanze;                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato;                  il Ministero del commercio con l'estero;                  il Ministero delle comunicazioni;                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del          Consiglio dei Ministri;                  il Ministero dell'ambiente;                  il Ministero dei lavori pubblici;                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza          del Consiglio dei Ministri;                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;                  il Ministero della sanita';                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della          Presidenza del Consiglio dei Ministri;                  il Ministero della pubblica istruzione;                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica e tecnologica.".              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  10,  comma  3,          decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento          v. nelle note alle premesse):              "3. A  decorrere dalla data di inizio della legislatura          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle          regioni.".
                           |  
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  ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO                 SU MISURA (ELENCO ESEMPLIFICATIVO)
      I - Abbigliamento su misura:      lavori di figurinista e modellista;      modisterie;      confezione   di   pellicce   e   lavorazione  delle  pelli  per pellicceria;      sgheronatura  delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;      realizzazione di modelli per pellicceria;      sartorie  e  confezioni  di  capi,  accessori  e  articoli  per abbigliamento;      camicerie;      fabbricazione di cravatte;      fabbricazione di busti;      fabbricazione di berretti e cappelli;      confezione a maglia di capi per abbigliamento;      fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;      lavori di calzoleria.    II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:      bulinatura del cuoio;      decorazione del cuoio;      limatura del cuoio;      ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);      lucidatura a mano di pelli;      fabbricazione di pelletteria artistica;      fabbricazione di pelletteria comune;      pirografia;      sbalzatura del cuoio;      fabbricazione di selle;      stampatura del cuoio con presse a mano;      tappezzeria in cuoio;      tappezzeria  in  carta,  in  stoffa  e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).    III - Decorazioni:      lavori di addobbo e apparato;      decorazioni  con  fiori  e  realizzazione  di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;      decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;      decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);      lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;      lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.    IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:      riproduzione di acquaforti;      realizzazione   di   originali   litografici  per  riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;      riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;      riproduzione di xilografie;      lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;      riproduzione di disegni per tessitura;      lavori di copista di galleria;      composizione  fotografica  (compresi  i  lavori fotomeccanici e fototecnici,  escluse  le  aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);      lavori di fotoincisione;      lavori di fotoritocco;    V - Legno e affini:      lavori  di  doratura,  argentatura,  laccatura e lucidatura del legno;      lavori  di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;      lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);      fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;      tornitura  del  legno  e  fabbricazione  di  parti  tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;      lavorazione del sughero;      fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;      fabbricazione  di  oggetti  in  paglia,  rafia, vimini, bambu', giunco e simili;      lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;      fabbricazione di sedie;      fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;      fabbricazione e montaggio di cornici;      fabbricazione  di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);      ebanisteria;      fabbricazione di pipe;      fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;      carpenteria in legno;      verniciatura di imbarcazioni in legno;    VII - Metalli   pregiati,   pietre   preziose,   pietre   dure  e lavorazioni affini:      lavori  di  argenteria  ed oreficeria in oro, argento e platino (con  lavorazione  prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);      lavori di cesellatura;      lavori della filigrana;      lavori  di  incisione  di  metalli  e  pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;      lavorazione ad intarsio delle pietre dure;      incastonatura delle pietre preziose;      lavori di miniatura;      lavori di smaltatura;      formazione  di  collane  in  pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);      infilatura di perle.    VIII - Servizi  di  barbiere, parrucchiere ed affini ed attivita' di estetista:      servizi di barbiere;      lavorazione di parrucche;      servizi di parrucchiere per uomo e donna;      attivita'  di  estetista  (come  disciplinate  dalla  legge  n. 1/1990)    IX - Strumenti musicali:      fabbricazione di arpe;      fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;      fabbricazione di ottoni;      liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;      fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;      fabbricazione di campane;      lavori di accordatura;      fabbricazione di corde armoniche.    X - Tessitura, ricamo ed affini:      fabbicazione di arazzi;      lavori di disegno tessile;      fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;      lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;      tessitura  a  mano  (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);      tessitura a mano di tappeti e stuoie;      confezione  a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;      lavorazione e produzione di arredi sacri;      fabbricazione e tessitura di bomboniere;      fabbricazione di vele;      fabbricazione di retine per capelli;    Xl - Vetro, ceramica, pietra ed affini:      lavori di applicazione di vetri;      lavori di decorazione del vetro;      fabbricazione di perle a lume con fiamma;      lavori di incisione di vetri;      lavori di piombatura di vetri;      fabbricazione di oggetti in vetro;      fabbricazione di vetrate;      molatura di vetri;      modellatura manuale a fuoco del vetro;      soffiatura del vetro;      fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;      produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;      fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;      lavori di formatore statuista;      lavori di mosaico;      lavori  di  scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;      lavorazione artistica dell'alabastro.    XII - Carta, attivita' affini e lavorazioni varie:      rilegatura artistica di libri;      fabbricazione di oggetti in pergamena;      fabbricazione di modelli in carta e cartone;      lavorazione della carta mediante essiccazione;      fabbricazione di ventagli;      fabbricazione   di   carri   e  oggetti  in  carta,  cartone  e cartapesta;      fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.    XIII - Alimentaristi:      lavorazione cereali e sfarinati;      produzione di paste alimentari con o senza ripieno;      produzione  di  pane,  grissini,  focacce  ed altri prodotti da forno;      produzione  di  pasticceria,  cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;      produzione di gelateria;      produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;      produzione di olio d'oliva;      produzione di conserve animali e vegetali;      produzione e conservazione di prodotti ittici;      produzione e stagionatura di salumi;      lavorazione ed essiccazione di carni fresche;      lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;      produzione   e  stagionatura  di  formaggi,  latticini,  burro, ricotta ed altri prodotti caseari;      produzione di specialita' gastronomiche;      produzione  e  invecchiamento  di  vini,  aceti, mosti ed altri prodotti similari;      produzione di distillati e liquori;      lavorazione di funghi secchi e tartufi;      lavorazione di erbe e aromi;      lavorazione di frutta secca e conservata  |  
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