Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288 |
Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonche' dell'abbigliamento su misura. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale prevede che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; Considerato che occorre procedere alla individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attivita' nei settori stessi; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attivita' individuate sulla base delle seguenti definizioni: a) settore delle lavorazioni artistiche: 1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonche' le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. 2. Dette attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. 3. Rientrano nel settore anche le attivita' di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti. b) settore delle lavorazioni tradizionali: 1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attivita' di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. 2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. 3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso. 4. La produzione alimentare tradizionale e' quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualita' e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali; c) settore dell'abbigliamento su misura: 1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attivita' di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti. 2. Tali attivita' vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 302
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 11 (L'Ufficio territoriale del Governo). - 1. Le prefetture sono trasformate in Uffici territoriali del Governo. 2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. 3. Il prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo. 4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' del titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'Ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificita' professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede periferica da parte degli Uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'Ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonche' la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza. 5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'Ufficio territoriale del Governo e' coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'Ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali. 2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza. 3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Si avvale altresi', sul territorio, dei commissari di Governo nelle regioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine, i commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 9, commi 2, lettera c), e 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, m attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune." "Art. 9 (Funzioni). - 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a)-b) (Omissis); c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune. (Omissis); 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.". - Si riporta il testo dell'art. 36, commi 5 e 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o' di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 13 (Commissario del Governo). - 1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art. 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformita' alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri: a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unita' di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministro di singoli Ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E' informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla e' innovato rispetto alle competenze di cui all'art. 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121; b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai tini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione; c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorita' regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica; d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi; e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, e l'adozione di direttive per le attivita' delegate; f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla propria attivita', con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla conferenza. 2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonche' per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545. 4. Il commissario del Governo nella regione e' nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, e con il Ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 6. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico. 8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B.". - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 6 (Coordinamento delle informazioni). - 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN). 3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.". Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2): "1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la conferenza Stato-regioni: a) - i) (Omissis); l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo vigente degli articoli 14, 14-bis e 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione precedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione precedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione precedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.". "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.". "Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.". Nota all'art. 4: - Per l'argomento della legge 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse. Note all'art. 7: - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo: a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto; b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia; c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge; e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione; f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresi', anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del Governo. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo; b) coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo; c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva; c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti; d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo; e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative; f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo; g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione; i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro: a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee; cura la comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in Comunita' europee, informando il Parlamento delle iniziative assunte dal Governo nelle specifiche materie; b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione. dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266): "Art. 31 (Istituti di partecipazione). - 1. Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia individuate ai sensi dell'art. 27 trovano applicazione gli istituti di partecipazione sindacale di cui al regolamento previsto dall'art. 45, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.". Note all'art. 9: - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.". - Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 8. - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 8): "Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.". "Art. 11 (Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione). - 1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle capacita' professionali del funzionario. 2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio. 3. Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture centrali di primo livello e i prefetti in sede predispongono annualmente un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuita' dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di funzione e' data comunicazione al competente Dipartimento. 4. Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.". "Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli incarichi di capo di Dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti. 2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno. 3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del Dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal prefetto in sede. 4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di Dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del Dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.". "Art. 13 (Assegnazione dei funzionari prefettizi). - 1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 12, comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici territoriali del governo e' disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal capo del Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibiita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a)-d) (Omissis); e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7. Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 2 (Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.". - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa): "Art. 14. - 1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi restando i compiti e le responsabilita' stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile. 2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonche' l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica. 3. All'unita' specializzata di cui al comma 1 puo' essere altresi' preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende. 3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di appalto. 3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare l'apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso. 3-quater. Il collegio degli ispettori e' formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione. 3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori puo' proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorita' giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorita' la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unita' specializzata di cui al comma 1. 3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione. 3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalita' del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 65, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.". Note all'art. 12: - Per il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 7. - Si riporta il testo vigente degli articoli 14, 16 e 17, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle, norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.". "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione, politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.". "Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.". - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento v. nelle note all'art. 8): "Art. 14 (Attribuzioni del funzionario prefettizio). - 1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonche' i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonche' partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio. 2. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del Governo la potesta' di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in materia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.". Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (per l'argomento v. nelle note all'art. 11): "Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce : a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita'; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.". "Art. 5 (La valutazione del personale con incarico dirigenziale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato. 3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e' assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico. 4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2 del citato art. 21 del decreto n. 29. 5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati . Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi". "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.". - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento v. nelle note all'art. 8): "Art. 23 (Verifica dei risultati). - 1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'art. 12. 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2. 3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'art. 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". - Per il testo vigente dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 12. Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.". Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nelle note alla premesse. Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Ministero delle comunicazioni; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.". - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.".
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| Allegato (art. 1.)
ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA (ELENCO ESEMPLIFICATIVO)
I - Abbigliamento su misura: lavori di figurinista e modellista; modisterie; confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria; sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli; realizzazione di modelli per pellicceria; sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento; camicerie; fabbricazione di cravatte; fabbricazione di busti; fabbricazione di berretti e cappelli; confezione a maglia di capi per abbigliamento; fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano; lavori di calzoleria. II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria: bulinatura del cuoio; decorazione del cuoio; limatura del cuoio; ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone); lucidatura a mano di pelli; fabbricazione di pelletteria artistica; fabbricazione di pelletteria comune; pirografia; sbalzatura del cuoio; fabbricazione di selle; stampatura del cuoio con presse a mano; tappezzeria in cuoio; tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni). III - Decorazioni: lavori di addobbo e apparato; decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali; decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento; decorazione artistica di stoffe (tipo Batik); lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili; lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne. IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura: riproduzione di acquaforti; realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica; riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche; riproduzione di xilografie; lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche; riproduzione di disegni per tessitura; lavori di copista di galleria; composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo); lavori di fotoincisione; lavori di fotoritocco; V - Legno e affini: lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno; lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo; lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo); fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno; tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; lavorazione del sughero; fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili; fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambu', giunco e simili; lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane; fabbricazione di sedie; fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili; fabbricazione e montaggio di cornici; fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili); ebanisteria; fabbricazione di pipe; fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili; carpenteria in legno; verniciatura di imbarcazioni in legno; VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini: lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano); lavori di cesellatura; lavori della filigrana; lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo; lavorazione ad intarsio delle pietre dure; incastonatura delle pietre preziose; lavori di miniatura; lavori di smaltatura; formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili); infilatura di perle. VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attivita' di estetista: servizi di barbiere; lavorazione di parrucche; servizi di parrucchiere per uomo e donna; attivita' di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990) IX - Strumenti musicali: fabbricazione di arpe; fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo; fabbricazione di ottoni; liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico; fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche; fabbricazione di campane; lavori di accordatura; fabbricazione di corde armoniche. X - Tessitura, ricamo ed affini: fabbicazione di arazzi; lavori di disegno tessile; fabbricazione e lavorazione manuale di materassi; lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto; tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini); tessitura a mano di tappeti e stuoie; confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili; lavorazione e produzione di arredi sacri; fabbricazione e tessitura di bomboniere; fabbricazione di vele; fabbricazione di retine per capelli; Xl - Vetro, ceramica, pietra ed affini: lavori di applicazione di vetri; lavori di decorazione del vetro; fabbricazione di perle a lume con fiamma; lavori di incisione di vetri; lavori di piombatura di vetri; fabbricazione di oggetti in vetro; fabbricazione di vetrate; molatura di vetri; modellatura manuale a fuoco del vetro; soffiatura del vetro; fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale; produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale; fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali; lavori di formatore statuista; lavori di mosaico; lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure; lavorazione artistica dell'alabastro. XII - Carta, attivita' affini e lavorazioni varie: rilegatura artistica di libri; fabbricazione di oggetti in pergamena; fabbricazione di modelli in carta e cartone; lavorazione della carta mediante essiccazione; fabbricazione di ventagli; fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta; fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc. XIII - Alimentaristi: lavorazione cereali e sfarinati; produzione di paste alimentari con o senza ripieno; produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno; produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari; produzione di gelateria; produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari; produzione di olio d'oliva; produzione di conserve animali e vegetali; produzione e conservazione di prodotti ittici; produzione e stagionatura di salumi; lavorazione ed essiccazione di carni fresche; lavorazione di grassi, strutto e frattaglie; produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari; produzione di specialita' gastronomiche; produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari; produzione di distillati e liquori; lavorazione di funghi secchi e tartufi; lavorazione di erbe e aromi; lavorazione di frutta secca e conservata |
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