IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazoni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1o agosto 1983, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia; Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1994, che ha modificato il disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a D.O.C. Bolgheri in data 20 ottobre 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione rispettivamente: all'art. 4) comma 10, per la resa prevista nella tipologia rosso "superiore"; all'art. 6) per quanto attiene alle caratteristiche organolettiche previste per l'immissione al consumo della tipologia "rosso"; dell'art. 8) nella sua interezza. Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di modifica degli articoli 4), 6) e 8) del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia formulati dal comitato stesso nella seduta del 21 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito alle modifiche del disciplinare di produzione di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli articoli 4) comma 10, dell'art. 6) per quanto attiene le caratteristiche organolettiche della tipologia "rosso" e dell'art. 8) nella sua interezza, del disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico Gli articoli 4, 6 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Bolgheri" e "Bolgheri" Sassicaia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 1983 e successive modifiche, sono modificati come nel testo di cui appresso: art. 4, comma 10: "Per la tipologia rosso "superiore la resa non deve essere superiore a t. 8 per ettaro in coltura specializzata con un massimo per i nuovi impianti di kg. 2 per ceppo". art. 6: Rosso: colore: da rosso rubrino a granato; odore: intensamente vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo 22 g/l. art. 8: "Le bottiglie di capacita' inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini "Bolgheri , per l'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei vini "Bolgheri sono ammessi soltanto recipienti della capacita' di litri 0,375; 0,750; 1,500; 3,000; 6,000; 9,000 e 12,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero. Qualora venga utilizzata la bottiglia "bordolese classica il vetro deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante". Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |