| Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini   relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Recioto di Soave". |  
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    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;    Esaminata  la  domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela  del  Soave  e  del  Recioto  di Soave in data 11 agosto 1999, intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei vini  a  denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave";    Visto  il  parere  favorevole della Regione Veneto sulla predetta domanda;    Ha  espresso,  nella  nunione  del  13  e  14 giugno 2001, parere favorevole  al  suo  accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  ministeriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;    Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di modifica  del  disciplinare di produzione dovranno - in regola cqn le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972  e  successive  modifiche  ed  integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, del presente parere, nella Gazzetta Ufficiale.  |  
|   |  Proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave"
                                 Art. 1.    La  denominazione  di origine controllata e garantita "Recioto di Soave"  e'  riservata ai vini, "Recioto di Soave", "Recioto di Soave" classico e "Recioto di Soave" spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.                               Art. 2.    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Recioto  di  Soave" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno  Garganega  per  almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano, Pinot Bianco e Chardonnay.    In  tale  ambito  del  30%,  e fino ad un massimo del 5%, possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.                               Art. 3.    a) La  zona  di  produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Recioto di Soave" comprende il territorio collinare  di  parte  dei  comuni  di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto,  Ronca',  Montecchia  di Crosara,  San  Giovanni  Ilarione,  Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.    Tale zona e' cosi' delimitata:      partendo   dalla  zona  ovest  (San  Martino  Buon  Albergo)  e precisamente  da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco  della  Fratta  fino  al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino  a  Casette  in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che  sovrasta  la  medesima localita' si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.    Si   prosegue  per  localita'  Fontana  arrivando  a  San  Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e  collina  si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.    Da  qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno  poi  verso  est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in localita'  Villa  e  si  segue  la strada che delimita il monte dalla pianura  a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per localita' San Pietro,  sempre  costeggiando la strada si arriva a nord in localita' Pontesello  e  Caneva  fino  ad  Orgnano. Da Orgnano ai procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la  strada  punta  a  nord  per  localita' Molini fino ad arrivare in comune   di   Cazzano  di  Tramigna  in  localita'  Cantina  Sociale. Attraverso  la  provinciale  si  prende la strada a sud per localita' Canova,  fino  ad  arrivare in comune di Soave localita' Costeggiola, risale  per  la  strada  del  cimitero  di  questa borgata, raggiunge un'altra  strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora  la  strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando  di  poco  quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi  scende  verso  sud  per  la carreggiabile comunale a piedi, del Monte  Foscarino  e  del  Monte  Cercene  e  sino  all'incrocio della provinciale  Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo  l'abitato  della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna  incanalato,  lo  segue  verso  sud  fino  alla  provinciale Soave-Borgo  San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave  e  arriva  alla  porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.    Da  qui  si  spinge  verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo  fino  ad  incontrare  il confine tra i territori dei comuni di Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il  torrente  Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del  Monte  Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad  est  per  escludere  la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi  seguendo  sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est  attraversando  la  strada  Monteforte-Brognoligo  e per Casarsa, seguendo  le  pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di   Casotti,   dove   poco   dopo,   incontra  di  nuovo  la  strada Monteforte-Brognoligo.  Segue  allora questa strada spingendosi verso nord  fino  al  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende  poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellano.    La  delimitazione  riprende  proseguendo  a  nord per localita' i Motti  in  comune  di Montecchia di Crosara proseguendo per localita' Castello,  passando  per  il  centro di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la  provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Ronca'  a  est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro abitato  di  Ronca',  da  qui  si prende in direzione Vittori e a sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con  la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca' e di San  Giovanni  Ilarione  fino  alla  strada che attraversa il confine provinciale,  a  sud  del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada  in  direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui  segue  poi  la  strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota  250,  corre  lungo  il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire  sin  al  punto  in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago,  di  San  Giovanni  Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue  la  strada  che  da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia,  prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di  qui  seguendo  la  strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo  il  rio  Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia  verso  sud  per  la  quota  300  che passa sotto C. Brustoloni raggiunge  la  strada  che  per  quota  326  porta  ai  Dami; da tale localita'  si  incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota  418,  da  qui  si  prosegue  lungo  il confine tra Cazzano e - Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo  il  quale  si  prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue  quindi  il  sentiero  verso  sud sino a raggiungere Pissolo di sopra,  e  poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.    Da  Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla  quota  92,  da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est  raggiungendo  la  quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.    Sulla  strada,  al  centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest  sino  al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al  bivio  di  S.  Colombano  e  quindi  si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).    Da  quota  135  si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo  (quota  72)  da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia  quella  per  S.  Vittore, segue quest'ulma verso sud sino a superare  di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in  direzione  sud-ovest  raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso  nord  prima  e  poi  la  strada  che  superata  Pistoza  va  a raggiungere  quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100  metri  circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che  si  congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud  per  circa  250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la   strada   per   Illasi,  procede  lungo  questa  verso  sud-ovest costeggiando   infine   per  breve  tratto  il  torrente  Illasi,  lo attraversa  e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione  ovest,  una  retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra  con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di  Illasi,  all'altezza  di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine  verso  nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. piazzi  e  all'altezza  di  Leon  S.  Marco  prende  la strada che in direzione  nord-est  raggiunge  C.  Santi  quota 135. Da qui segue la strada  per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto,  segue  poi  la  strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano,  Val  di  Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge la quota 73 all'altezza  di  Villa  Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest  raggiunge  Barco  di  sopra e prosegue quindi in direzione ovest  prima  e  poi  nord-ovest  fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero  che  in  direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.    In  detta  zona  rientrano  anche  vigneti  situati  sui  rilievi collinari  del  Monte  Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave cosi' delimitati:      Delimitazione  "Monte  Gazzo"  -  "Monte  Rocca"  -  Comune  di Caldiero.    Partendo  dalla  Statale  Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone  si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici  del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo  l'unghia  di  collina  che  delimita il Monte Rocca fino ad incontrare  la  strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad  imboccare  a  sinistra  la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi  subito  per  proseguire  verso  nord  seguendo la quota fino a giungere  alla  ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.    Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.    Partendo  all'altezza  del  capitello  in  localita'  Fornello  e proseguendo  in  senso  orario  verso  nord  si continua sulla strada comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta all'abitato  di  San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo  l'unghia  del  monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina  Bisson,  da  qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in Comune di Colognola ai Colli.    b)  La  zona  Classica  e'  delimitata da una linea che, partendo dalla  porta  Verona  della  cittadina  di  Soave,  segue  la  strada Soave-Monteforte,  fino  alla  borgata  di  San  Lorenzo, frazione di Soave.  Da  qui,  si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo,  fino  ad  incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il  torrente  Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del  Monte  Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad  est  per  escludere  la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi  seguendo  sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est  attraversando  la  strada  Monteforte-Brognoligo  e per Casarsa, seguendo  le  pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di   Casotti,   dove   poco   dopo,   incontra  di  nuovo  la  strada Monteforte-Brognoligo.  Segue  allora questa strada spingendosi verso nord  fino  ai  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende  poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di Monteforte,  passando  per  la Colombaretta e, staccandosi da a detto confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del sistema  collinare  del  Monte  Castellaro,  lo  raggiunge nuovamente trecento  metri,  dopo  e  lo  segue sino ad incontrare il confine di Soave  presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in  cui  il  confine  di  Soave  fa  angolo.  Da  qui,  la  linea  di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la  quota  331  presso  Villa  Alberti.  Indi  segue per un tratto la carrareccia  discendente  dal  Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo,  presso  la  Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguan,  che  segue  poi  fino  alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale  per  la  strada  del  cimitero  di  questa borgata, raggiunge un'altra  strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora  la  strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile  comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente,   oltrepassando   di   poco  quota  54,  la  provinciale Soave-Castelcerino.  Indi  scende  verso  sud  per  la  carreggiabile comunale  ai  piedi,  del  Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio    della    provinciale   Soave-Castelcerino.   Deviando obliquamente  a  sud-ovest  e  comprendendo  l'abitato  della Borgata Bassano,  raggiunge  il  torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud  fino  alla  provinciale  Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo  le  mura  meridionali  di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.    Hanno  diritto  inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Recioto di Soave" anche i vigneti le  cui  uve,  nel  quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di  tale  vino,  per  una  quantita'  annuale  non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.                               Art. 4.    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Recioto di Soave" devono essere quelle tradizionali della zona  e,  comunque,  atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.    Le   viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera semplice  o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale inclinata aperta con - esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.    Per  i  vigneti  piantati  prima  dell'approvazione  del presente disciplinare  ed  allevati  a  pergola  veronese  e' fatto obbligo la tradizionale  potatura  a  secco  ed in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro.   E'   fatto  obbligo  per  tutti  i  vigneti  piantati  dopo l'approvazione  del  presente  disciplinare  un  numero  di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di  soccorso,  prima  dell'invaiatura,  per  non  piu'  di  due volte all'anno.  Rispetto  alla resa massima di uva ammessa alla produzione per  i  vini di cui alla denominazione di origine controllata "Soave" il  quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, e' di 9  tonnellate  per  ettaro  di vigneto in coltura specializzata. Tale quantitativo  deve  essere costituito da uve della varieta' Garganega ed eventualmente della varieta' Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.    Le  rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Soave",  fino  alla resa massima  ad  ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno  diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.                               Art. 5.    Le   operazioni   di   conservazione  delle  uve  destinate  alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Recioto di Soave", nonche', di vinificazione delle stesse, devono  aver  luogo  unicamente  nell'ambito  dell'intero  territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata  dall'art.  3  del  disciplinare  di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".    L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio di   impianti  di  condizionamento  ambientale  purche',  operanti  a temperature  analoghe  a  quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.    La  resa  massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo,  per  la  denominazione  di  origine  controllata e garantita "Recioto di Soave" non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita  "Recioto  di  Soave"  tipologia  spumante  non deve essere superiore ai 42%.                               Art. 6.    I  vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e  garantita,  all'atto  dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:      "Recioto di Soave"        colore: giallo dorato;        odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;        sapore:   dolce,   vellutato,   rotondo,   eventualmente  con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;        titolo alc. effettivo minimo: 12% vol.;        acidita' totale minima: 5 g/l;        estratto secco netto minimo: 28 g/l;        zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.      "Recioto di Soave" spumante:        spluma: fine e persistente;        colore: giallo dorato, piu' o meno intenso;        odore: gradevole, intenso e fruttato;        sapore: dolce, vellutato, armonico, di corpo;        titolo alc. effettivo minimo: 11,5% vol.;        acidita' totale minima: 5 g/l;        estratto secco netto minimo: 26 g/l;        zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare,  i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.                               Art. 7.    La  denominazione  di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con  mosti  e/o  vini  che  rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti   nel   presente   disciplinare   e  a  condizione  che  la spumantizzazione   avvenga   a   mezzo   fermentazione  naturale,  in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata e garantita  deve  avvenire nella zona di produzione del vino Soave. La menzione  "classico"  e' riservata al vino a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Recioto  di  Soave",  ad esclusione della versione   spumante,   ottenuto   da   uve   provenienti  dalla  zona corrispondente  delimitata dall'art. 3 che e' compresa nel territorio del  vino  a  denominazione  di  origine controllata "Soave classico" riconosciuto  con  decreto  del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.                               Art. 8.    Alla denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave"  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.    In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non e' consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i  vini  contenuti  in  recipienti  di volume nominale superiore ai 5 litri.  Inoltre,  a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di  tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e  20  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 puo' essere consentito, a scopo  promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche   agricole   e   forestali,   l'utilizzo   di   contenitori tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12 e 18i.    Le  bottiglie  di  vetro,  contenenti  il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita "Recioto di Soave", in vista della vendita,  devono  essere,  anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.    E'  vietato  confezionare  i  recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe.    Per  il  confezionamento  del  vino  a  denominazione  di origine controllata  e  garantita  "Recioto  di  Soave",  nella  versione non spumante,  deve  essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.    Per  il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto  di  Soave",  anche  nella  versione  spumante,  deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto; esso non puo' essere immesso al   consumo   prima   del  1o settembre  dell'anno  successivo  alla vendemmia.    E'  consentito  l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'  amministrative, frazioni,  aree,  fattorie  e  localita'  dalle  quali effettivamente provengono  le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine controllata  e garantita "Recioto di Soave" puo' essere utilizzata la menzione  "vigna"  a  condizione  che  sia seguito dal corrispondente toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo   dei   vigneti,   che   la  vinificazione  elaborazione  e conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.  |  
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