Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 30 maggio 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi, unita' di Alcamo. (Decreto n. 29954).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Sicilmarmi, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 8 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9 marzo 1999 stabilisce per un periodo di 6 mesi, decorrente dal 2 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria lapidei applicato - a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unita' su un organico complessivo di 62 unita';
Visto il provvedimento di reiezione n. 28953 del 9 ottobre 2000;
Vista la richiesta di riesame, inoltrata dalla societa' in questione con nota aziendale del 22 novembre 2000 e pervenuta presso questo ufficio in data 6 dicembre 2000, prot. n. 107200;
Valutata la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del 26 marzo 2001, da cui emergono elementi di novita', tali, da superare le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;
Ritenuto, pertanto, di riesaminare l'istanza in questione, a seguito dei chiarimenti intervenuti;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1o novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi, con sede in Alcamo (Trapani), unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unita' su un organico complessivo di 62 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi - a corrispondere il particolare beneficio previ-sto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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