| Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 30 maggio 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta'  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, unita' di Milano. (Decreto n. 29953). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla  Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto legge 1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Vista  1'istanza  della  societa'  S.p.a.  M-I  Italiana, inoltrata presso   la   competente  direzione  regionale  del  lavoro  come  da protocollo  della  stessa,  in data 12 aprile 2001, che unitamente al contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  22  marzo  2001 stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,40 ore settimanali - come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore industria  estrazione  petroliferi  applicato  -  a  22,44  ore medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 29 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;                              Decreta:                               Art. 1.  E' autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1o aprile 2002, la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art  6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, con  sede in Milano, unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 37,40 ore settimanali a 22,44  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 29 unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana - a corrispondere il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996  in  premessa indicato, registrato  dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1 , foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 30 maggio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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