IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che la promozione della prevenzione nel settore oncologico si inserisce tra gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, quale potenziamento della cultura della salute; Ritenuta l'opportunita' di promuovere una informazione corretta ed esauriente all'opinione pubblica sulla prevenzione nel settore oncologico, da raggiungersi attraverso la piu' ampia diffusione di adeguate informazioni al riguardo e la promozione di ogni altra utile iniziativa da svolgersi annualmente in una specifica giornata; Ritenuta, a tal fine, la necessita' di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva volta a promuovere le diverse iniziative nei settori di rispettiva competenza, concentrabili in detta giornata, cosi' da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema della prevenzione oncologica e di promozione di iniziative di informazione e di diffusione dei vari aspetti del tema medesimo; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro della sanita';
E m a n a la seguente direttiva: 1. Le amministrazioni pubbliche, nella prima domenica di primavera di ogni anno, designata "Giornata nazionale della prevenzione oncologica", assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire una informazione corretta ed esauriente all'opinione pubblica sulla prevenzione nel settore oncologico, quale potenziamento della cultura della salute. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro della sanità Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 35 |