Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 21 giugno 2001
Sostituzione dell'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione - ufficio XI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge n. 281 del 15 febbraio 1963 e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita';
Visto il decreto 16 novembre 1993 contenente disposizioni applicative del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90;
Visto, in particolare l'art. 6 del citato decreto;
Viste le istanze presentate dai titolari di aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Visti gli attestati di idoneita' rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 16 novembre 1993;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1997;
Considerato che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, gia' autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, ed inserite nell'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attivita' in questione;
Ritenuto necessario modificare ed integrare l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.
Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, cosi' come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto ed all'utilizzazione di prodotti intermedi per l'esclusivo consumo aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.
L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997.
 
Art. 2.
Eventuali modifiche relative alle condizioni di autorizzazione riportate in allegato devono essere preventivamente comunicate al Ministero della sanita' - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizione e alla azienda u.s.l. competente per territorio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2001
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato
----> vedere allegato da pag. 7 a pag. 55 della G.U. <----
 
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