| Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 21 giugno 2001 |  
| Sostituzione  dell'allegato  al  decreto  ministeriale  5 marzo 1997, contenente   l'elenco   delle   aziende  zootecniche  o  impianti  di allevamento   autorizzate   ad   acquistare  prodotti  intermedi  per esclusivo consumo aziendale. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                 della sanita' pubblica veterinaria           degli alimenti e della nutrizione - ufficio XI
     Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;   Vista   la  legge  n.  281  del  15  febbraio  1963  e  successive modificazioni,  relativa  alla  disciplina  della  preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993,   contenente   disposizioni   di   attuazione  della  direttiva 90/167/CEE,  con  la  quale  sono  state  stabilite  le condizioni di preparazione,  immissione  sul  mercato  ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita';   Visto   il   decreto  16  novembre  1993  contenente  disposizioni applicative del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90;   Visto, in particolare l'art. 6 del citato decreto;   Viste  le istanze presentate dai titolari di aziende zootecniche o impianti   di   allevamento,   volte   ad  ottenere  l'autorizzazione ministeriale  per  l'acquisto  dei  prodotti  intermedi per esclusivo consumo aziendale;   Visti   gli   attestati   di  idoneita'  rilasciati  alle  aziende suindicate  dai servizi veterinari delle aziende UU.SS.LL. competenti per  territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 16 novembre 1993;   Visto  il  decreto  ministeriale 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle  aziende  zootecniche  o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare   prodotti  intermedi  per  esclusivo  consumo  aziendale, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1997;   Considerato   che   alcune   aziende  zootecniche  o  impianti  di allevamento,  gia'  autorizzati  ad acquistare prodotti intermedi, ed inserite  nell'allegato  al  decreto ministeriale 5 marzo 1997, hanno modificato   la  ragione  sociale  o  hanno  cessato  l'attivita'  in questione;   Ritenuto  necessario modificare ed integrare l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997;
                                Decreta:
                                 Art. 1.   Le  aziende  zootecniche  o  impianti  di  allevamento, cosi' come individuati   ed   elencati   nell'allegato   che  costituisce  parte integrante  del  presente  decreto,  sono autorizzate all'acquisto ed all'utilizzazione  di  prodotti  intermedi  per  l'esclusivo  consumo aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.   L'allegato  al  presente decreto sostituisce l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997.  |  
|   |                                 Art. 2.   Eventuali  modifiche  relative  alle  condizioni di autorizzazione riportate  in  allegato  devono  essere preventivamente comunicate al Ministero  della  sanita' - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria,  degli  alimenti  e  nutrizione  e  alla  azienda u.s.l. competente per territorio.   Il  presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
         Roma, 21 giugno 2001                                     Il direttore generale: Marabelli  |  
|   |                                                             Allegato     ----> vedere allegato da pag. 7 a pag. 55 della G.U. <----  |  
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