Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 26 gennaio 2001 |
Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva 2000/32/CE. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52; Vista la direttiva 2000/32/CE della Commissione del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 136 dell'8 giugno 2000); Attuata con ministeriale del 10 gennaio 2001 la disposizione prevista dall'art. 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
Decreta: Art. 1. 1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' ulteriormente modificato: a) le voci di cui all'allegato 1A sostituiscono le voci corrispondenti; b) sono aggiunte le voci di cui all'allegato 1B. 2. La frase di rischio dell'allegato 2 sostituisce la corrispondente frase dell'allegato III al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'allegato IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' ulteriormente modificato: 4. a) il consiglio di prudenza S 56 dell'allegato 3A sostituisce la voce corrispondente; b) la combinazione delle frasi S 29/56 dell'allegato 3B sostituisce la voce corrispondente. 5. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' ulteriormente modificato: a) il testo dell'allegato 4A sostituisce il testo della parte B, punto 10; b) il testo dell'allegato 4B sostituisce il testo della parte B, punto 11; c) il testo dell'allegato 4C sostituisce il testo della parte B, punto 12; d) il testo dell'allegato 4D sostituisce il testo della parte B, punti 13 e 14; e) il testo dell'allegato 4E sostituisce il testo della parte B, punto 17; f) il testo dell'allegato 4F sostituisce il testo della parte B, punto 23; viene anche modificato il titolo del punto B.23 nella nota esplicativa all'introduzione generale della parte B; g) e' aggiunto il testo dell'allegato 4G come parte B, punto 39; h) e' soppresso il quarto trattino dell'introduzione generale alla parte C. 6. L'allegato 5 sostituisce l'allegato IX al decreto ministeriale 28 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1o giugno 2001.
Roma, 26 gennaio 2001 Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 338. |
| Allegati ----> vedere allegati da pag. 7 a pag. 88 della G.U. <---- |
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