Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 luglio 2001 |
Graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del "Bingo". |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000, con il quale e' stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale UDG/70 del 24 gennaio 2001, con il quale e' stata istituita la Commissione incaricata dell'aggiudicazione delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo; Visti gli atti della Commissione e considerato che per la provincia di Sondrio non sono pervenute offerte, mentre per le provincie di Trento, Pesaro-Urbino, Livorno e Foggia non e' stato possibile assegnare, per ciascuna delle citate provincie, tutte le concessioni previste nel piano territoriale di distribuzione delle prime quattrocentoventi sale e che, pertanto, in sede di prima assegnazione saranno attribuite solo quattrocentoquindici sale; Ritenuto che le risultanze dei verbali della citata commissione appaiono conformi alle indicazioni contenute nel bando di gara; Decreta: Art. 1. La graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, formulata per ciascuna provincia dalla Commissione aggiudicatrice, e' quella risultante dall'allegato n. 1 che fa parte integrante del presente decreto. Nell'elenco allegato n. 2, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicate le domande escluse per carenza dei requisiti essenziali. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i concorrenti interessati dovranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonche' delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla Commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilita' connesse all'intempestiva rinuncia degli assegnatari per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. In caso di rinuncie espresse si procedera' all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione. |
| Art. 2. La concessione avverra' mediante la stipula di formale contratto, da effettuarsi in Roma, nel giorno che sara' stabilito dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. La stipula del contratto di concessione sara' in ogni caso subordinata alla presentazione della cauzione definitiva, all'esecuzione con esito positivo del collaudo e alla presentazione del titolo giuridico definitivo inerente la disponibilita' del locale ove sara' esercitata l'attivita' per l'intera durata del contratto, ove tale titolo non sia stato gia' presentato in sede di gara. Il concessionario dovra' produrre una dichiarazione, resa in forma pubblica ai sensi di legge, attestante il rispetto dei limiti di cui al punto 5 del bando. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci a sottoscrivere il contratto di concessione subentrera' nell'aggiudicazione il primo dei concorrenti indicati nella graduatoria della stessa provincia, nel rispetto dei limiti massimi di concessioni attribuibili previsti dal bando. In ogni ipotesi di rinuncia non verra' restituita la cauzione provvisoria. |
| Art. 3. Per la stipula delle singole convenzioni con i concessionari verra' delegato dal direttore generale un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. |
| Art. 4. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dopo sei mesi dall'avvio del gioco, affidera' progressivamente, previa verifica dell'andamento positivo del gioco stesso su base nazionale, le rimanenti concessioni disponibili secondo l'ordine di graduatoria per provincia, nel rispetto dei limiti di cui al punto 5) del bando e secondo il piano di ripartizione territoriale di cui al decreto direttoriale 6 luglio 2001, gia' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2001 Il direttore generale: Cutrupi |
| Allegato 1 GRADUATORIA DELLE CONCESSIONI ----> vedere Graduatoria da pag. 5 a pag. 21 della G.U. <---- |
| Allegato 2 DOMANDE ESCLUSE PER CARENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI ----> vedere TABELLA da pag. 22 a pag. 28 della G.U. <---- |
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