Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 luglio 2001 |
Determinazione per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999, del numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e di diploma universitario. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517 concernenti il "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare l'art. 6, terzo comma; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b); Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e' provveduto alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264; Preso atto che le universita' degli studi hanno provveduto a predisporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, i relativi regolamenti didattici di ateneo contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare l'art. 46; Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n. 264; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001; Visto il parere espresso dal Ministero della sanita' con nota in data 28 giugno 2001 con il quale viene, tra l'altro, sottolineata la necessita' di prevedere un aumento del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi in infermiere e in tecnico di audioprotesi in considerazione della necessita' di ricoprire il normale turn-over e recuperare l'elevato tasso di abbandono scolastico; Ritenuta la necessita' di rispettare, a termini di legge, la imminente scadenza di pubblicazione da parte delle universita' dei bandi di ammissione ai corsi universitari in questione come previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 264/1999; Considerato che l'adeguamento da parte delle universita' alle richieste formulate dal Ministero della sanita' in ordine all'ampliamento del numero dei posti per i citati corsi universitari di infermiere e di tecnico di audioprotesi non e' allo stato accoglibile per estrema carenza delle indefettibili risorse strutturali e di personale; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea di durata triennale e di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della richiamata legge n. 264, e di dover provvedere alla ripartizione degli stessi fra le universita'; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264, e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie per ciascuna tipologia di corso, come di seguito indicato: diploma dietista (o c. l. afferente classe 3) n. 370; diploma fiosioterapista (o c. l. afferente classe 2) n. 1.872; diploma igienista dentale (o c. l. afferente classe 3) n. 315; diploma infermiere (o c. l. afferente classe 1) n. 10.087; diploma logopedista (o c. l. afferente classe 2) n. 316; diploma ortottista assistente in oftalmologia (o c. l. afferente classe 2) n. 201; diploma ostetrica/o (o c. l. afferente classe 1) n. 842; diploma podologo (o c. 1. afferente classe 2) n. 158; diploma tecnico audiometrista (o c. l. afferente classe 3) n. 152; diploma tecnico audioprotesista (o c. l. afferente classe 3) n. 203; diploma tecnico sanitario di laboratorio biomedico (o c. 1. afferente classe 3) n. 914; diploma tecnico di neurofisiopatolgia (o c. l. afferente classe 3) n. 194; diploma tecnico ortopedico (o c. l. afferente clas-" se 3) n. 116; diploma tecnico sanitario di radiologia medica (o c. l. afferente classe 3) n. 678; diploma tecnico riab. psich. ex d.u. ed. riab. psich. e psicosoc. (o c. l. afferente classe 2) n. 235; diploma terapista neuro e psicomotr. eta' evolutiva (o c. l. afferente classe 2) n. 207; diploma terapista occupazionale (o c. l. afferente classe 2) n. 75; diploma educatore professionale (o c. l. afferente classe 2) n. 150; diploma tecnico della fisiopat. cardioc. e perfus. cardiov. (o c. l. afferente classe 3) n. 47; diploma tecnico prev. nell'ambiente e nei luoghi del lavoro (o c. l. afferente classe 4) n. 110; diploma assistente sanitario (o c. l. afferente clas-se 4) n. 15; 2. La ripartizione dei posti fra le universita' e' determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2001 Il Ministro: Moratti |
| Allegato ----> vedere allegato da pag. 37 a pag. 41 della G.U. <---- |
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