IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni; Visti in particolare gli articoli 6 e 9 dello statuto; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, la legge 2 agosto 1999, n. 264 e la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in materia di autonomia didattica delle universita', il decreto ministeriale recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie e il decreto ministeriale di determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Vista la delibera del consiglio direttivo in data 6 aprile 2001, con cui sono state approvate alcune modifiche allo statuto per l'adeguamento dello stesso alla riforma didattica; Vista la nota ministeriale del 9 maggio 2001, numero prot. 3495, con cui il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere osservazioni da formulare in merito; Decreta: Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa: "Art. 1, quarto comma, lettera a): dopo la parola "laurea sono inserite le parole: "e laurea specialistica ; Art. 1: dopo il quarto comma, e' inserito il comma seguente: "La Scuola puo' attivare master e altri corsi di studio e alta formazione permanente e, sulla base di specifici accordi convenzionali con altri atenei, istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello ; Art. 16: il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: "I curricula degli allievi del corso ordinario hanno la stessa durata dei curricula dei corrispondenti corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Universita' di Pisa ; Art. 24: il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente: "Al corso ordinario si puo' accedere al primo e al quarto anno, corrispondenti all'inizio dei corsi del primo e del secondo livello dell'ordinamento universitario ; Art. 25: il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: "I posti di allievo del corso ordinario si conferiscono mediante concorso per esami. Il concorso e' aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi ; Art. 25: il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso per l'ammissione al quarto anno del corso ordinario di ogni classe gli studenti in possesso di un diploma di laurea o di altro titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea specialistica ; Art. 25, ultimo comma, lettera b): le parole: "agli anni successivi al primo sono sostituite dalle parole: "al quarto anno ; Art. 26, secondo comma: dopo la parola: "laurea e' inserita la parola: "specialistica ; Art. 29, terzo comma: le parole: "delle rispettive facolta' dell'Universita' di Pisa sono sostituite dalle parole: "dei corsi di laurea, o di laurea specialistica, delle rispettive facolta' universitarie ; Art. 32, primo comma: le parole: "nelle corrispondenti facolta' dell'Universita' di Pisa sono sostituite dalle parole: "nei corsi di laurea e di laurea specialistica a cui sono iscritti ; Art. 32: il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente: "Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Universita', dovra' essere approvato dal consiglio della classe di appartenenza ; Art. 32: dopo il quarto comma, e' inserito il comma seguente: "Per essere ammessi al quarto anno, gli allievi dovranno aver adempiuto, nel tempo prescritto dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea presso l'Universita' di Pisa ; Art. 32, ultimo comma: dopo la parola: "laurea e' inserita la parola: "specialistica ; Art. 34: e' integralmente sostituito dal seguente: "La Scuola rilascia: a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano seguito il primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico; b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano conseguito la laurea specialistica e superato, dopo di essa, l'esame di cui all'art. 32, ultimo comma; c) il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento e superato l'esame di cui all'art. 33, secondo comma; ai sensi della legge l8 giugno 1986, n. 308, tale diploma e' a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca; d) gli altri titoli di cui all'art. 1, quinto comma ." Il presente decreto e' reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola. Le modifiche di statuto sopracitate entrano in vigore il 1o novembre 2001. Pisa, 21 maggio 2001 p. Il direttore: Foa' |